Disegno di Legge n. 194

Il Parlamento sta elaborando una riforma della Legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna. Riportiamo le posizioni in proposito del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (CONAGAI), delle Guide Ambientali Escursionistiche e dell’Ente Nazionale Guide Canyoning (ENGC).

Testo del disegno di legge n. 194

La posizione del CONAGAI
(considerazioni sul disegno di Legge n. 194 sulle professioni della montagna)
comunicato stampa n. 1 del 29 febbraio 2024

Il Collegio Nazionale Guide alpine italiane, visti alcuni articoli usciti sulla stampa nazionale in merito al disegno di Legge del senatore Enrico Borghi (DDL n.194) sulle professioni della montagna, desidera comunicare alcune precisazioni.

Le Guide alpine Italiane non sono state coinvolte nella stesura di questo disegno di legge e non ne sono promotrici.
Ciò detto, è bene chiarire che l’articolo n. 1 dello stesso disegno di legge non va a creare una nuova figura professionale ma a modificarne una già esistente, quella di Accompagnatore di media montagna, istituita dalla legge nazionale n. 6 del 1989, Art. 21.

L’articolo in oggetto, semplicemente modifica il nome di questa figura professionale da “Accompagnatore di media Montagna” in “Guida escursionistica di montagna”, inquadrandone l’attività come già faceva la legge 6/89, con alcune specifiche aggiuntive.

Questo articolo, oggetto della polemica sollevata da Associazioni di Guide ambientali, di fatto dà la possibilità, ma non l’obbligo, alle Guide ambientali di vedersi riconosciuta la propria competenza professionale, facendo richiesta di rientrare negli elenchi ordinistici degli Accompagnatori di media montagna, previo adeguamento formativo e superamento dell’esame di abilitazione. 

Il Collegio Nazionale resta come sempre disponibile a un confronto nelle sedi governative deputate.

La posizione delle GAE
(No di tutte le sigle delle GAE alle guide escursionistiche montane!)
(pubblicato su aigae.org il 20 febbraio 2024, aggiornato)

Il Parlamento sta elaborando una riforma della Legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna. Le quattro associazioni professionali maggiormente rappresentative delle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) a livello nazionale – AIGAE, LAGAP, ASSOGUIDE, AGAE – esprimono forte preoccupazione sul tenore della riforma, in quanto la nuova figura di “Guida Escursionistica di Montagna” prevista dal disegno di legge metterebbe ingiustificatamente a rischio le qualità professionali e l’accesso all’attività di oltre 7.500 Guide Ambientali Escursionistiche, che da ormai 30 anni operano su tutto il territorio nazionale.

Per discutere di questi temi le associazioni si sono riunite a Roma il 28 febbraio 2024 al fine di definire insieme una contro proposta costruttiva per la riforma in atto.

Ricordiamo infatti che le GAE sono una figura diversa dalle Guide Alpine, dagli Accompagnatori di Media Montagna e dalle Guide Turistiche, e che prima di avviarsi alla professione affrontano centinaia di ore di formazione per poi accompagnare, nel complesso, milioni di persone in ogni tipo di ambiente (mare, pianura, collina, montagna, vulcani), senza alcuna limitazione territoriale, geografica od altimetrica, su sentieri e percorsi che non necessitano dell’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche e che non presentano particolare difficoltà o pericolosità.

La professione di GAE discende da numerosi regolamenti della UE (l’ultimo il 1022/2009) e, in Italia, dalla legge n. 4/2013 che separa le professioni ordinistiche da quelle “non organizzate in ordini e collegi” o quelle “associative”. A conferma di questa distinzione ci sono state numerose pronunce che vanno dal TAR del Piemonte, al Consiglio di Stato e – prima di tutte – alla Corte Costituzionale.

Dalla pronuncia della Consulta si ricava che le professioni che possono essere “protette” in forza della Legge 6/1989 non possono esserlo per il solo fatto di svolgersi in montagna ma per il fatto di essere caratterizzate, quantomeno, da un aspetto sportivo, più o meno tecnicamente elevato, mentre la Guida Ambientale Escursionistica si concentra sull’illustrazione di aspetti ambientali e naturalistici, questo potrà svolgersi in diversi contesti ambientali, anche quello montano, senza fini sportivi ma di osservazione, studio e conoscenza del territorio. Inoltre, l’ipotesi della costituzione di un ordine professionale per le GAE andrebbe in contrasto con le direttive europee sulla libera concorrenza e l’accesso al mercato, già recepite in Italia.

La preoccupazione delle nostre socie e soci – spiega Guglielmo Ruggiero, presidente di AIGAE – è che, dopo anni di formazione continua e di esperienza nell’accompagnamento degli escursionisti, debbano ripartire da zero per poter accedere all’abilitazione di un ordine professionale che ha poco a che vedere con il loro lavoro. Le nostre guide si riconoscono infatti nella capacità di offrire occasioni di turismo escursionistico ‘lento’ che è molto lontano da quello tecnico-sportivo che ad esempio caratterizza l’alpinismo. Il disegno di legge, quindi, rischia di compromettere la libertà di esercizio della professione di GAE, garantita dai principi europei attraverso un iter abilitativo e autorizzativo che graverebbe in modo del tutto ingiustificato sulla continuità professionale di migliaia di professionisti dell’escursionismo culturale”.

La posizione dell’ENGC
(da Alessia Forzin, Corriere delle Alpi del 17 febbraio 2024)

L’Engc (Ente Nazionale Guide Canyoning), basandosi sul modello francese (punto di riferimento in Europa) che prevede un diploma di stato per le guide canyoning, separato e indipendente dal percorso formativo e professionale della guida alpina, ha elaborato un proprio percorso per formare professionisti italiani di torrentismo. Nel Bellunese sono in tre ad avere la qualifica: due sono accompagnatori, uno accompagnatore aspirante guida.
Per acquisire il titolo frequentano corsi per 760 ore, «con un programma più specifico
rispetto a quello che affronta una guida alpina per acquisire la specializzazione canyoning, di sole 220 ore
», spiega l’Engc. In Italia per la formazione sono presenti tre
associazioni professionali iscritte negli elenchi del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
«Il disegno di legge, invece di integrare e tutelare le competenze presenti sul territorio da decenni, mira ad eliminare una concorrenza scomoda attraverso lo strumento della politica», afferma l’Engc, che ribadisce: «Le competenze specifiche per la guida
canyoning e l’escursionismo esistono da anni al di fuori del comparto delle guide alpine e con l’approvazione di questo DDL l’Italia sarebbe l’unico stato europeo dove tale figura potrebbe diventare di esclusivo “controllo” del collegio guide alpine
».

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Disegno di Legge n. 194 ultima modifica: 2024-03-08T05:48:00+01:00 da GognaBlog

57 pensieri su “Disegno di Legge n. 194”

  1. MG, magari hai anche ragione, ma io vedo comunque profilarsi un bel po’ di criticità…forse sono solo pessimista, sai la vecchiaia 🙂
     
    Cmq sono contento che la cosa non mi tanga!

  2. A me sembra di non aver messo in bocca nulla a nessuno. Matteo al 12 ha tirato fuori, di sua iniziativa, il concetto che esistono ordini professionali diversi fra medici, infermieri e veterinari.
     
    Non ricordo se al 12 o poco dopo, lo stesso Matteo sostiene che un medico può svolgere anche compiti da infermiere, così come un veterinario può anche operare un essere umano (tecnicamente forse, ma giuridicamente non credo. ma non è questo il ora non ci interessa). 
     
    A mio parere questa posizione ideologica, traslata al settore dell’accompagnamento su terreni impervi, contiene implicitamente (magari in modo inconscio, ma la contiene) l’obiettivo di arrivare a più ordini professionali, equiparati fra loro in termini di legittimità giuridica ma autonomi gli uni dagli altri (appunto come gli ordini di medici, infermieri e veterinari). A parte Matteo, a me pare che, sotto sotto,  questa sia l’aspirazione implicita della moltitudine di sigle e siglette, cioè quella di esser “promosse” da associazioni a ordini professionali per poter operare legittimamente in modo tale che nessuno possa più attaccarle.
     
    Anche se avessi sbagliato a tirare questa conclusione, il mio discorso ideologico non fa una grinza. Ecco dove l’acume dei lettori dovrebbe scattare e impedire ai lettori di rispondere “roma per toma”.  Cioè il punto chiave NON è se Matteo e/o le associazioni aspirano implicitamente a esser promosse a ordini professionali 8questo è un risvolto collaterale). Il punto chiave è che l’attuale situazione di confusione (con un SOLO ordine professionale legittimato, ma attorniato da una jungla di sigle e siglette che gli fanno concorrenza sleale) NON va bene. Se si deve razionalizzare la legislazione del settore, si deve andare verso un nuovo testo di legge che UFFICIALIZZI la situazione, spazzando via ogni ragionevole dubbio sul fatto che possono agire professionalmente solo gli iscritti all’ordine delle GA (con la novità delle sotto voci ecc ecc ecc).
     
    Con l’eventuale varo di un testo di legge, con il contenuto ideologico che descrivo (senza mia pretesa di entrare nel tecnicismi del linguaggio giuridico), si spazzerebbe via in un colpo solo sia la situazione in essere, nebulosa e foriera di concorrenza sleale, sia ogni implicito auspicio di sigle e siglette di vedersi in futuro legittimate, al seguito di una specie di condono all’italiana (= promozione da associazioni a ordini professionali).
     
    Quest’ultimo risvolto è il “grande” rischio che io vedo aleggiare sulle GA: oggi come oggi ,le GA, seppur fortemente infastidite dalla associazioni, sono però dalla parte della ragione (sul piano giuridico). Se invece, in futuro, le associazioni dovessero esser promosse a ordini professionali (in un’ottica di prebenda politica per tenersi buoni i soggetti coinvolti), le GA vedrebbero sensibilmente peggiorata lo loro posizione giuridica nei confronti delle sigle alternative.

  3. Matteo, non mi pare sia così.
    Il disegno di legge non è malissimo. Mi pare, rispetto seppur da una lettura veloce, che si istituiscano elenchi speciali a cui ci si iscrive con i requisiti personali di cui all’art. 5 della legge 6/1989 (età, cittadinanza, etc) e che invece l’abilitazione tecnica sia ad hoc. :

    “5. L’iscrizione agli elenchi abilita all’eser- cizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24. L’iscrizione negli elenchi spe- ciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all’arti- colo 5.
    6. L’abilitazione tecnica si consegue me- diante la frequenza di appositi corsi teorico- pratici e mediante il superamento dei relativi esami.
    7. La formazione delle figure professio- nali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel ri- spetto del livello minimo di formazione sta- bilito dal collegio nazionale delle guide al- pine di cui all’articolo 15.”
    Si può discutere se sia legittimo affidare alle guide il monopolio di quelle attività, ma è una discussione politica  non tecnica. Io sono d’accordo che gestiscano loro (un unico collegio con diverse declinazioni gestito da tecnici professionisti), ma è oponione personale, pensa che io ai professionisti affiderei pure il soccorso, senza la babele che c’è oggi (e lo dico per esperienza diretta, avendo fatto il tecnico di elisoccorso e l’istruttore di alpinismo  per decenni). 
    In questo, un pò, sono crovelliano (absit iniuria verbis). 
     

  4. “Trovo invece incomprensibile tutto ‘sto polverone, sollevato delle associazioni varie”
    Mi pare sia abbastanza ovvio invece: basta partire dal concetto che l’accompagnamento in torrente o in escursioni non tecniche in ambiente o l’insegnamento dell’arrampicata su strutture naturali predisposte (falesie) non sia per legge prerogativa unicamente delle GA.
     
    Io non sono guida e non ne ho mai assunta una, non pratico torrentismo, non insegno arrampicata e non accompagno sui sentieri, quindi l’argomento non mi tange particolarmente, comunque non mi sono mai sognato di sostenere che tutte le associazioni esistenti debbano essere trasformate in ordini e nemmeno che debbano esserci ordini differenti.
     
    Semplicemente se si vuole normare il campo non mi pare né ragionevole né corretto pretendere che per praticare queste attività si debba essere iscritti agli attuali collegi delle GA.  Come minimo dovrebbero essere completamente ridefiniti, altrimenti per fare torrentismo bisognerà aver superato i moduli di sci e ghiaccio delle GA.
    Se poi invece le sopraddette attività dovessero essere fatte rientrare nei collegi attuali, esentando per esempio dai moduli sci e ghiaccio, ci si troverà nella situazione per cui GA non torrentiste e torrentisti senza sci e ghiaccio dovranno in qualche modo esprimersi sulle attività altrui per cui non sono preparati.

  5. Guarda Crovella, lo dico in assoluta serenità. Potevi fermarti al commento 14, il cui contenuto – ti parrà strano – condivido totalmente e può essere uno spunto di riflessione utile. 
    é un concetto che è già contenuto nella L. 6/1989 laddove dice “e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide “, però dopo trentacinque anni l’evolversi delle discipline si potrebbe anche rivedere, pur mantenendo un ombrello formativo comune. 
    E’ quando inizi a voler fare il giurista e scrivi castronerie sulla gerarchia ordini/associazioni che fai casino e finisci per calciare la palla in tribuna facendo perdere senso alla discussione.
     
    dopodiché scrivi quel che vuoi, ma se uno ti dice guarda che stai dicendo bestialità su un tema che forse non sei in grado di gestire perché esce dal tuo ambito di conoscenza tecnica (si percepisce chiaramente perché scrivi eresie), talvolta non sarebbe male fermarsi. anche solo per rispetto di chi ha voglia di dibattere sul tema, non sulle tue filippiche.
    E invece la presupponenza di aver sempre ragione ti fa mettere in bocca a Matteo anche  deduzioni implicite che manco lui si sognava (la trasformazione delle associazioni in ordini) 🙂
    buon proseguimento
     

  6. Non capisco perché tutti sostengano che qui sul Gogna Blog ciascuno possa “dire la sua”, ma se io “dico la mia” ci si alza subito inviperiti come se esprimessi le peggiori bestemmie mai sentite. Le mei argomentazioni sono invece stimoli alla riflessione: spesso prendono spunto dall’articolo principale, ma ampliano i ragionamenti. Bisogna saper cogliere la distinzione fra esposizione di tecnicismi e esposizioni di proprie posizioni ideologiche. A volte lo stesso commentatore salta da uno all’altro, è vero. Ma l’acume del lettori deve saper far cogliere i due differenti risvolti nelle varie frasi scritte.
     
    Nella fattispecie io considero questo DDL (di cui non mi addentro nell’analisi giuridica, non mi interessa) fin troppo “timido”: se si vuole davvero razionalizzare il settore, occorre che la “nuova” legge incida molto più in profondità.
     
    Mi pare che il discorso sia molto semplice: a titolo di opinione personale (e non di analisi giuridica), io penso che sarebbe opportuno/necessario “pulire” una volta per tutte la situazione del settore, dove oggi regna una confusione molto significativa, nella quale emerge lo spazio per comportamenti non congrui. Mi pare che le guide (GA), almeno a livello di alcune singole guide, siano di questo parere.
     
    Occorrerebbe elaborare una nuova legge, in grado di sostituire la L. 6/89, attualizzandola ai giorni nostri. Mi aspetto che le GA siano interessate a una nuova legge che affermi definitivamente la loro esclusività della professione nel settore, confermando che il loro ordine professionale sia l’unico legittimato ad agire, al limite, incorporando all’interno di detto ordine (GA) alcune “nuove” sotto-voci, come, a puro titolo di esempio, l’attività di accompagnamento nel canyoning. Ciò sgombererebbe definitivamente il campo dalle forme di abusivismo mascherato, oggi esistenti e costituite appunto dalle varie associazioni e associzioncine che operano nel sottobosco della jungla di sigle e siglette.
     
    Questo è il principio generale, che esprimo, a titolo di opinione personale, sul piano ideologico: non ci vedo nulla di male a esporlo all’interno di un dibattito. Certamente il solo esporre questo principio generale non è cosa da far scattare su inviperiti.
     
    Una volta eventualmente accettato (da chi di dovere) detto principio, come procedere in termini giuridici? Qui toccherà al legislatore, mica devo scrivere io il testo della nuova legge! Credo che per prima cosa riscrivere l’articolo 2 che, così come è espresso  nelle L.6/89, è troppo limitato e vada ampliato nella sua applicazione. In sostanza alle attuale tre voci, andrebbero aggiunte “enne” altre voci, in modo tale da coprire tutte le attività “fattibili” nel settore. Alla fine io aggiungerei anche una voce residuale e riassuntiva, della serie  “ogni accompagnamento a pagamento di clienti su terreno impervio”. Quest’ultima definizione, che dovrà esser perfezionata dal legislatore e non da me, serve proprio per evitare che, in futuro, si riproponga la situazione di abusivismo innescatasi post L 6/89.
     
    Trovo invece incomprensibile tutto ‘sto polverone, sollevato delle associazioni varie, solo per il DDL allo studio, che io considero davvero troppo timido. Evidentemente le associazioni hanno la coda di paglia: vorrebbero un’apertura giuridica addiritura nella  direzione opposta (cioé “tante professioni diverse, ciascuna con il suo ordine professionale”) e temono che questo DDL, oggettivamente molto timido, sia però l’inizio di una “vera” razionalizzazione che andrebbe a scalfire l’attuale confusione in cui matura l’abusivismo professionale. Tutto qui.

  7. un’ultima riflessione (concordo con Matteo sulla confusione di taluni): l’art. 2 della L. 6/1989 è chiaro (potrà essere non condivisibile per alcuni, o datato, ma non lascia dubbi interpretativi):  ”
    È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita: 

    a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; 
    b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; 
    c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. 

    2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21. ”
     
    quindi parlare di outdoor non vuol dir nulla, se a quel termine non si da un perimetro. 

     
    l’altra teoria crovellesca ” dalle due possibili ipotesi (ipotesi, non volontà di…) di futura razionalizzazione giuridica: da un lato legittimare le associazioni esistenti, elevandole tutte a ordini professionali (autonomi e speratati fra loro),” non mi pare emerga dalle affermazioni di nessuno nè dal disegno di legge nè d alcun altro contesto ed è una emerita insensatezza (a Roma la definirebbero frescaccia) che non verrebbe in mente neanche he al cavallo di Caligola…
    Ora mi fermo davvero, scatenati pure caro ridondante e prolisso esegeta 🙂   

  8. Guai a interrompere la nebulizzazione dello Stato italiano, nebulizzazione in cui gli italiani che lo desiderano possono sguazzare convenientemente e impunemente da sempre.

  9. dopodiché, caro saccente sabaudo, puoi anche evitare l’impiccio di rispondere perché mi fermo qui. riesci sempre a prendermi per sfinimento e il mio tempo non merita di essere sprecato con uno che è de coccio. 🙂
    stammi bene

  10. può essere che io sia dotato di scarso acume, meno male che ci sei tu che elevi il livello.
    resta il fatto che continui, nella sciocca pretesa di aver ragione, a ragionare di unafatto che non c’entra nulla. Non è la tua percezione soggettiva, è la legge che prevede che determinate attività siano svolte dietro remunerazione e verso terzi esclusivamente da professionista abilitato. 
    Quindi chi lo fa violando qui parametri commette un illecito. ma è profilo che non c’entra nulla né con l’articolo ne con la discussione che ne è susseguita.
    Le guide ci hanno provato, c’è stato qualche anno fa un processo a Milano a due istruttori F.A.S.I., ma non è certo semplice riuscire a perseguire chi va in falesia a scalare accertando il sottostante negozio giuridico.
    meno male però che oggi c’è Crovella che, dopo i larici di cortina, segnala a qualcun altro che è un cialtrone ritardatario. Ma come si farebbe senza il tuo fondamentale apporto? probabilmente il pianeta imploderebbe…
    c’è inoltre l’infinito fenomeno, tutto italiano e che non riguarda solo la montagna delle associazioni sportive senza fini di lucro che svolgono attività verso gli associati, situazione borderline con cui si gestiscono anche palestre fitness dagli introiti milionari…
    Ma anche questo è tema diverso da quello dell’articolo e della discussione, che è quello della revisione di una figura specifica e della delineazione in ambito normativo del suo inquadramento.
    E’ tema complesso sul quale, ad esempio, la Francia potrebbe insegnarci qualcosa e sul quale una certa chiusa corporativa delle guide talvolta sembra emergere e che richiederebbe un confronto ampio, nelle sedi deputate, delle diverse categorie interessate per giungere ad un testo condiviso.
    se poi vuoi necessariamente aver ragione, tientela pure. ma io una controllata alla capacità di inquadrare il problema e attenersi al tema me la farei dare. vedi tu. 
     

  11. Nella tua testa c’è una gran confusione tra ciò che è, ciò che tu pensi sia e ciò che potrebbe essere, con una spruzzatina indebita di ciò che pensi che altri vogliano o pensino per arrivare a giustificare ciò che tu reputi giusto a priori. 

  12. Forse non è chiaro a tutti che il mio 42 NON era risposta al 41 di Natali. Il mio 42 era la risposta al 30 di Matteo 8nonchè alle varie posizioni che si rintracciano qua e là da parte di associazioni ed enti vari), commenti e affermazioni dove si sostiene che non ci sia ABUSIVISMO nell’attuale situazione in essere. Io sostengo che l’abusivismo ci sia eccome! E sostengo anche che non comprendo come mai i vertici apicali dell’unico ordine professionale legittimato per legge (ovvero quello delle GA) non siano intervenuti da mo’ per spazzar via la jungla di sigle e siglette. Il problema dell’abusivismo esiste almeno dagli anni ’90, per cui sono quasi 30 anni che si ha a che fare con tale criticità. Io penso che sia ora che il legislatore intervenga molto più profondamente cdi quanto faccia con questo DDL, puntando all’obiettivo strategico di fare pulizia nel settore, come ho già ampiamente descritto. Sono stupito che questa “cosa” sia espressa da un appassionato amatoriale 8come il sottoscritto) e non sia chiesta a gran voce dai vertici delle GA.

  13. Non hai seguito bene il dibattito fin dall’inizio o leggi troppo superficialmente o non hai particolare acume nel focalizzare i concetti. Sto rispondendo a tutti coloro, fra cui Matteo, che sostengono che, nel settore, NON esiste abusivismo di professione. Esiste eccome e l’ho dimostrato, partendo dalle due possibili ipotesi (ipotesi, non volontà di…) di futura razionalizzazione giuridica: da un lato legittimare le associazioni esistenti, elevandole tutte a ordini professionali (autonomi e speratati fra loro), dall’altro confermare l’unico ordine già esistente (quello delle GA) e sgomberare il campo dalla jungla di tutte le altre sigle e siglette.
     
    L’ipotesi di “elevare” le associazioni a ordini professionali è implicita (magari in modo inconscio) nell’impostazione  stile Matteo, laddove si afferma che, nel settore, esistono tante professioni “diverse” (cioè, secondo costoro: portare un cliente su un 4000 è professione “diversa” che portare giù un cliente da un canyon)  e che ciascuna di queste professioni ha un suo campo di azione e quindi un suo campo giuridico.
     
    Invece chi, come me, parte dal presupposto che “accompagnare a pagamento clienti su terreni outdoor” sia un’UNICA professione, che poi si declina in innumerevoli sotto-applicazioni (dall’accompagnare su una vetta di 4000 m all’accompagnare giù per un torrente ecc ecc ecc), la conclusione è che non può che esistere un UNICO ordine professionale, cioè quelòlo delle GA.
     
    Di conseguenza, oggi come oggi, con un unico ordine già esistente (GA), attorniato da una jungla di svariate associazioni e vari enti (non equiparabili, sul piano giuridico, all’Ordine delle GA), le varie sigle e siglette concretizzano un abuso di professione. Tutto qui, nessuna ignoranza.

  14. Crovella, siccome sei un iognrante (nel senso letterale del termine) e un presuntuoso, continui a parlare in maniera saccente di ciò che non consoci, facendo la solita confusione e mandando, more solito, in malora qualunque confronto.
    nessuno ha parlato di legittimare le associazioni, né di elevarle al rango di ordini. nessuno ha pensato di trasformare l’associazione delle fattucchiere vesuviane nell’ordine dei predittori  di neoplasie. 
    L’abusivismo esiste già ora, laddove sia posto in essere in ambito associativo, se qualcuno svolge in favore di terzi prestazioni che la legge riserva alla guida, unica professione ordinistica abilitata a renderle.
    Che poi si tolleri o non si persegua (Qualche caso c’è stato) un sottobosco dubbio e faccenda che non c’entra nulla con il tema in esame che è la eventuale estensione di competenze di una figura esistente, la disciplina  normativa di una figura diversa dalla guida (che mi pare svolga però attività non sovrapponibile)   e l’eventuale necessità di ricondurla invece alla unica figura di guida., con le legittime proteste di coloro che vedono sbarramenti complessi all’esercizio di attività che forse non richiedono quale competenze tecniche.
    Credo che il nodo, che non ho approfondito, stia nel delineare con chiarezza (cosa che oggi il legislatore è sempre meno in grado di fare) i due ambiti di applicazione. Pur non avendo approfondito tendo a ritenere la posizione di Natali ragionevole, anche se la progressione con le ciapsole coinvolge effettivamente conoscenze e comporta conseguenze che rientrano pienamente nel profilo della GA (si tende a sottovalutare l’utilizzo di tale attrezzo che presenta gli stessi rischi dello scialapinsmo quanto a slavine end company e che vedo utilizzare usualmente come mero aggeggiò ricreativo da parte di un consistente numero di escursionisti forse poco consci del pericolo). 
     

  15. @40
    “[…] rimangono nelle scelte personali
     
    Ma infatti: nulla da dire né sulle scelte personali né sul fatto che (determinate) professioni debbano essere (in qualche modo) normate.
    Osservo solamente come cambia il punto di vista tra quando l’argomento è la propria professione e quando è quella altrui.

  16. Ma come fate a NON vedere l’ABUSO di professione in essere??????
     
    Allo stato attuale esiste un SOLO Ordine professionale legittimato dalla legge e, invece, una pluralità di enti, associazioni, circoli… che NON sono legittimati dalla legge (in qualità di ordini professionali) e quindi NON sono parificati all’unico ordine professionale “legittimo”… Ecco in cosa consiste l’ABUSO di professione. Ma come fate a NON vederlo?
     
    Esempio: i “vari” accompagnatori non inseriti nell’ordine delle GA esplicano una prestazione professionale succedanea (cioè “sostituibile”) a quella degli AMM, con la sostanziale differenza che questi ultimi sono inseriti nell’ordine professionale ufficiale e quindi sono legittimati dalla legge, mentre i vari “accompagnatori” sono iscritti a semplici “associazioni” che NON hanno pari legittimazione di legge come ordini professionali.
    Tutti coloro che NON sono compresi negli elenchi dell’unico Ordine professionale riconosciuto dalla legge (cioè quello delle GA) svolgono abusivamente la professione. Di fatto fanno concorrenza sleale a chi è inserito nell’ordine professionale: sottraggono fatturato ai soggetti legittimati per legge. 8in più c’è il discorso parallelo della “sicurezza” per i clienti)
     
    La razionalizzazione del settore NON può comportare l’ “elevazione” giuridica delle associazioni esistenti, promuovendole al livello di nuovi ordini professionali, autonomi e paralleli a quello delle GA.
     
    La razionalizzazione del settore deve comportare l’obiettivo di spazzare totalmente il campo da ‘sta jungla di sigle e siglette oggi esistenti e lasciare un SOLO Ordine professionale, quello delle GA. I vari accompagnatori, laddove ci sono condizioni particolari (es canyonyng), dovranno entrare nell’ordine professionale delle GA in specifiche sotto-voci, ma dovranno adeguare i loro parametri a quelli generali delle GA.

  17. Onde evitare di fare molta confusione (dettata soprattutto dal fatto che si tende a comprendere solo quello che combacia con la propria opinione, omettendo il resto), invito tutti a leggere il testo del Disegno di Legge, non è lunghissimo.
     
    Riguardo la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna:
    Si va a modificare la figura dell’AMM rinominandolo GEM, consentendo (rispetto alla precedente versione della legge) che svolga la sua professione su tutto il territorio nazionale anche su terreni innevati con l’ausilio eventuale di ciaspole, ma gli sono preclusi l’utilizzo di mezzi per la progressione alpinistici quali corde, picozze, ramponi, ecc…
    Il resto delle competenze è tale e quale a quelle che aveva prima (c’è chi ha criticato il DDL sottolineato che ora questa figura può accompagnare anche in ambito didattico scolaresche e simili, quando in realtà poteva farlo anche prima, ora è semplicemente esplicitato meglio, ma la sostanza è la stessa).
    Molti criticano questo DDL chiamando in causa il libero mercato e la libera concorrenza, ma questo DDL aiuta proprio in questo senso, uniformando la figura dell’AMM agli standard formativi UIMLA in modo che il profilo professionale di un AMM italiano sia sovrapponibile a quello della rispettiva controparte di un paese estero (un po’ come un ingegnere in Italia può benissimo progettare un palazzo in Germania e viceversa).
    Premesso quindi che il resto della legge non cambierebbe, perché le associazioni di categoria escursionistiche protestano per questo DDL? Se fino ad ora hanno reputato che possono comunque esercitare la loro professione, questa modifica non apporta cambiamenti in tal senso, perciò la loro protesta è ingiustificata, il DDL non gli toglie niente. I punti del DDL per cui mi sembra stiano protestando sono gli stessi già presenti nella legge 6/89 ancora in vigore.
    Protestano perché gli AMM potranno fare ciaspolate? E allora? Non sono state le associazioni di categoria per anni a sbandierare la libera concorrenza e a non volere che ci sia il monopolio della montagna? Oppure questo principio funziona solo in un verso solo (quello che fa comodo a loro)?
    Questo per quel che riguarda il settore escursionistico.
     
    Per quel che riguarda le altre figure professionali, posso solo esprimere un parere personale. Personalmente io non ci trovo niente di male che vengano istituite delle specializzazioni e che ci siano degli standard formativi stabiliti per legge e quindi, di conseguenza, attestazioni rilasciate da organi statali. 
    Mettendomi nei panni di un fruitore, mi piacerebbe che se mi affido a una guida per un’attività outdoor specifica, quella guida abbia le stesse competenze di una qualsiasi altra presa a caso in tutta Italia (al netto delle capacità personali che ovviamente, come in qualsiasi mestiere, cambiano da persona a persona). E’ un po’ come prendere due avvocati, sicuramente uno sarà più bravo dell’altro, ma è sicuro che entrambi si siano laureati in giurisprudenza perciò la competenza minima dovrà essere la stessa.
    Questa è la mia opinione, discutibile sicuramente, ognuno è libero di pensarla come vuole. Ciò che trovo meno soggetto a linee di pensiero è la prima parte del mio post sulle modifiche del DDL riguardo gli AMM. Lì continuo a non comprendere per cosa si sta protestando.

  18. Che c’entra Balsamo?
    se io voglia andarmi ad ammazzare sulla colton macintyre con uno che ha fatto un corso di due ore al cral e si proclama istruttore cral son fatti miei, così come se seguo il preparatore di tisane anti cancro. 
    si può dare l’ipotesi che l’istruttore cral sia magari assai più forte di molte guide e la tisana funzioni, ma rimangono nelle scelte personali. se invece si vuol dire che tizio svolge una professione erga omnes,  si dovrà  dare un assetto specifico (si può discutere come e quale)  e non si potrà che prevedere una specifica normativa.
     
    Peraltro io sono personalmente per la totale abolizione degli ordini e collegi che  a mio avviso oggi sono anacronistici e non assolvono affatto alla loro funzione (ferma restando al necessità di abilitazione per talune attività)..  

  19. Noto come, nel proprio campo, si pretenda (giustamente) il riconoscimento della propria professionalità e competenza e (altrettanto giustamente) la protezione per legge nei confronti dell’esercizio abusivo della propria professione, stigmatizzando le invasioni di campo.
     
    Noto altresì come lo stesso concetto trovi, invece, difficile applicazione ai campi di competenza altrui: ad esempio sanità e mondo scientifico in generale. Dove, spesso, si preferisce seguire “chi queste competenze NON le ha” ma dice cose che confermano il nostro pregiudizio, o addirittura a far da sé (i c.d. medici di me stesso).
     
    Interessante…

  20. non ho detto che è peregrino, cercavo semplicemente una ratio alla diversa disciplina 🙂
    la disciplina della sicurezza sul lavoro è imperativa per la tutela di chi svolge certe attività (altrimenti le guide dovrebbero pure fare selntinaggio nelle cisterne in cui ci si cala sulle navi…) ed ha normativa autonoma e specifica, qui si discute di una prestazione professionale in favore di terzi, per la quale il legislatore ha stabilito determinati requisiti e parametri di esercizio. 

  21. MG, probabilmente hai ragione tu (io parlo da assoluto non tecnico), però la normativa del lavoro in quota è parte della disciplina del lavoro e volta essenzialmente alla protezione della vita umana (degli operatori in questo caso, ovviamente) e perciò non mi pare poi così peregrino l’accostamento.

  22. Matteo, scusami, ma tutta la formazione per chi opera in esposizione viene fatta dalle guide alpine specializzate da anni.
    Proprio per i motivi di cui prima e comunque ribaditi da MG che di aspetti legali ne sa sicuramente più di me. 

  23. Matteo, pur essendo discussione interessante e sulle quali non vi sono certezze, credo che il discrimine sia il soggetto beneficiario della prestazione.
    i lavori in fune hanno per oggetto cose la guida accompagna persone (con le connesse esigenze di tutela della salute e della incolumità, che hanno indotto il legislatore a normare in un certo modo, giusto o sbagliato o perfettibile che sia). 

  24. Marcello, d’accordo su tutto, anche su “si utilizzano di fatto “tecniche alpinistiche”…Per questo motivo le guide alpine hanno creato la specializzazione”  ma pretendere che da ciò derivi che le GA siano le uniche a poterlo fare ne passa.
    Mi pare che sarebbe come pretendere che i lavori in quota in edilizia diventino appannaggio esclusivo delle GA!
     

  25. semmai la cosa bizzarra di questo paese è che ci siano realtà in cui attività simili sono fatte da generici a favore degli associati, come se vi fosse un cardiologo non laureato in medicina e non iscritto all’albo che può visitare  e operare solo gli associati al cai (cardiologia applicata italiana?)
    dicotomia per la quale è nata la legge 6/1989 e per la quale, nel corso degli anni, sono sorti anche alcuni problemi giudiziari 
     

  26. “Quello che a me sembra strano è che in troppi continuate a non notare che se per accompagnare in una ciaspolata  per esempio, occorrono competenze decisamente elevate, perché il terreno innevato è estremamente complesso anche quando non lo sembra, perché la stessa cosa può farla chi queste competenze NON le ha?Per fortuna, si spera, la legge serve a stabilire questo punto, che è il nodo vitale per chi opera nel settore.”
    infatti la legge riserva quelle attività rese professionalmente ad un terzo ad un professionista ordinistico. Così come tutte le attività che comportano prestazioni chirurgiche sono riservate al medico iscritto ad apposito albo e quelle processuali all’avvocato o il calcoli strutturali all’i ingegnere.
    Ci sarà pure una ragione… semmai la riflessione da fare con il legislatore è quali attività estendere a quella professione e se costituire specialità  (da verificare se all’interno di quella figura o figure nuove) che non vedano lo stesso cursus honorum comune (anche se un nucleo di formazione e base comune parrebbe indispensabile per realtà che usano tecniche specialistiche di quel tipo. del resto l’anatomopatologo, l’ortopedico e il dermatologo sempre laureati in medicina e iscritti all’albo sono, non mi pare che ci  Sia l’associazione degli urologi non iscritti all’albo…).
    Tutto il resto dele crovellate, associazioni, etc, cono solo aria fritta che fa confusione.  

  27. Quello che molti di voi non tengono in considerazione è che nel canyoning/torrentismo si utilizzano di fatto “tecniche alpinistiche” che secondo la legge sono di competenza delle guide alpine. Per questo motivo le guide alpine hanno creato la specializzazione che altro non è che l’applicazione all’ambiente fluviale, a secco e in immersione, di moltissime tecniche di assicurazione su roccia ampliate e modificate. Ovviamente c’è tutta la consistente parte di acquaticità che implica il fatto di saper nuotare (e molto bene), ma sostanzialmente per usare corda, moschettoni, fare ancoraggi impiegando tecniche alpinistiche , gli unici autorizzati per legge sono le guide alpine. 
    Infine, si vede che non avete idea del livello di preparazione tecnica richiesta e dell’impegno che presentano i corsi di specializzazione nel mondo delle guide alpine.
    I corsi, avendone i requisiti, sono aperti a tutti, provateci e poi ne parliamo.
     
    Quello che a me sembra strano è che in troppi continuate a non notare che se per accompagnare in una ciaspolata  per esempio, occorrono competenze decisamente elevate, perché il terreno innevato è estremamente complesso anche quando non lo sembra, perché la stessa cosa può farla chi queste competenze NON le ha?
    Per fortuna, si spera, la legge serve a stabilire questo punto, che è il nodo vitale per chi opera nel settore.
    Poi, conoscere storia,  cultura, scienza e ristoranti sarà una competenza pure lei ma non potrà mai prescindere dalle caratteristiche tecniche di ogni attività, passeggiate incluse.
    E non lo dico dal divano, fidatevi!

  28. Crovella, ma guarda che continui a ragionare in maniera un po’ strana:
     
    “se la ratio del nuovo legislatore è razionalizzare il settore per spazzar via l’abusivismo, la logica dice che si tiene l’unico ordine professionale già esistente e legittimato per legge…
    A me piace, come approccio generale alla vita, il rispetto delle regole. Oggi, nel settore in questione,  in regola sono solo le GA, ma gli altri NO”
     
    Intanto perché ci sia abusivismo deve esserci qualcosa da abusare, qualche legge da infrangere.
    Se una cosa è n uova ovviamente non può esistere una legge che la riguardi, se non con parallelismi, estensioni, interpretazioni: occorre una legge.
    Quindi al momento non ci sono “abusivi” di sorta.
    Ci sono però altri problemi: un’attività (sottolineo nuova, almeno per la legge) potenzialmente pericolosa sopratutto se svolta con approssimazione, un bacino di persone per cui questa attività è interessante e quindi un altro gruppo di persone che, ritenendosi in grado, si propongono di accompagnare o insegnare questa attività.
    Da qui e dal nostro sistema legislativo, la necessità di normare (in altri posti non sarebbe così)
     
    Come detto, non mi pare proprio che il torrentismo possa rientrare in alcuna maniera nel bagaglio professionale di una GA (ovvero una GA può certo fare torrentismo, ma non come GA di per se’). 
    In questo senso l’ordine professionale delle GA c’entra con il torrentismo come l’ordine professionale degli ingegneri, quindi perché non inserire l’accompagnatore in discese in torrente nell’albo dei geologi?
     

  29. Crovella è inutile che giyi la frittata. Hai semplicemente detto una gtossolanita.
    le associazioni svolhono in maniera non professionale unicamente attivita nei limiti dello ststuto è unicamente nei riguardi degli associati.
    lo svolgimento di attività professionale può avvenire nell’ambito di una professione ordininistica (mel caso che cod.civ. occupa GA) o non ordinistica (l4/2013) che tuttavia non deve toccare ambiti riservati agli abilitati.
    il resto son discorsi. Dopodiche scrivi un po quell che vuoi, ma non spacciare scemenze per verità.

  30. L’uso del concetto di “gerarchia” è una semplificazione per chiarire un concetto del tipo: se la ratio del nuovo legislatore è razionalizzare il settore per spazzar via l’abusivismo, la logica dice che si tiene l’unico ordine professionale già esistente e legittimato per legge e si dichiarano “fuori legge” tutti i vari gruppi, gruppuscoli, associazioni, associazioncine, sigle e siglette che oggi infestano il settore, determinando un diffusissimo abuso di professione da parte di tutti quelli che NON sono iscritti nell’unico ordine professionale legittimo.
     
    Se invece l’obiettivo del nuovo legislatore sarà, all’opposto, legittimare le associazioni esistenti, traformandole in ordini professionali, autonomi rispetto a quello delle GA, si procederà in direzione diametralmente opposta e, di fatto, si legittimerà la situazione di abuso di professione (abuso oggi ampiamente in essere ma formalmente in violazione di legge). In pratica si farà il solito condono all’italiana.
     
    A me piace, come approccio generale alla vita, il rispetto delle regole. Oggi, nel settore in questione,  in regola sono solo le GA, ma gli altri NO. Per cui mi aspetto che si proceda a sanare questa confusione, cancellando le sigle e siglette e lasciando in vita il solo ordine professionale esistente, cioè quello delle GA, dove al limite si inseriscono le già citate sotto-voci, ma all’interno dei parametri severi e provati che regolano l’ordine professionale delle GA. (Tocca però ai rappresentanti di queste ultime attivarsi affinché il legislatore proceda davvero in tale direzione). Ciao!

  31. “La normativa italiana, della quale non mi metto a discutere qui perché il marasma legislativo e giuridico di questo paese è qualcosa di indescrivibile, non prevede le guide canyoning”
    Stefano, sono assolutamente d’accordo con te.
    E sono anche d’accordo che l’unico Ordine Professionale esistente attualmente sia quello delle GA, che contempla la specializzazione in torrentismo (mi piace decisamente di più di canyoing, ma forse sono solo un vecchio rimbambito 🙂 ), corsi ed esami efficaci e ben fatti.
     
    Ma questo non significa in alcun modo che sia corretta la pretesa che essere GA sia un prerequisito per diventare Guida di torrentismo o che la professione di Guida di torrentismo debba essere sottoposta a quella di Guida Alpina.
    La medesima affermazione, mutatis mutandis, vale anche per le altre attività cui si accennava, come l’accompagnamento in natura, l’insegnamento dell’arrampicata, ecc.
     
    Attenzione, non sto dicendo che le GA non lo facciano (e talvolta anche bene!) e tantomeno non lo debbano poter fare, ma solo che non ne dovrebbero averne il controllo e il monopolio; che dovrebbe essere gestito in maniera differente.
    Le GA hanno rilevato un “buco” legislativo che un mercato nuovo ha creato e, meritoriamente, si sono adoprate per definire i requisiti minimi di una figura che non esisteva, la guida di torrentismo.
    Bravi, ma questo non significa che le GA debbano essere i depositari ultimi anche di questa figura.
     
    Capisco e condivido lo sconcerto di chi, non essendo GA e professando queste attività (magari anche bene, che saranno mica tutti scappati di casa, incapaci e pericolosi per se’ e per gli altri!) trova vessatoria una tale proposta e provi un certo risentimento verso le GA, sospettandole di un tentativo di “appropriazione indebita”
     
    La proposta sarebbe da rigettare per semplice giustizia etica se è stata fatta motu proprio, senza consultare nessuno, nemmeno le GA!

  32. E, prima che il solito ristrnda ina lenxuolata di scemenze, chiaroamo anche che l’ordine non serve ne a farsi pagare ne a garantire qualita e aggiornamento (parametri previsti anche dalla 4/2013), ma semmai prevede un profilo di esclusività per gli iscritti -ovvero solo costoro possono esercitare la relativa professione- e un controllo pubblico 
     
    https://www.diritto.it/gli-ordini-professionali/#:~:text=Per%20ordine%20professionale%20s'intende,autogoverno%20di%20una%20libera%20professione.&text=albo%20professionale%2C%20che%20esercita%20il,la%20maggior%20parte%20delle%20professioni.
     
     

  33. Mi sembra che grazie al solito saccente sabaudo si faccia della gran confusione: associazioni e ordini non hanno nulla a che spartire ne alcuna gerarchia.
    le professioni si distinguono in ordinistiche (previste ex lege, per la montagna l’unica è la guida) e le altre sono disciplinate dalla l. 4/2013.
    le prime garantiscono parametri specifici e prevedono l’esame abilitativo per l’iscrizione le altre hanno disciplina piu blanda. le associazioni non c’entrano nulla anche se talvolta (vedi istruttori cai F.A.S.I. etc) possono piu o meno lecitamente debordare.
    che poi si voglia dare alle GA monopolio sui diversi profili (tesi che potrebbe anche essere condivisibile) o si vogliano introdurre nuove figure è profilo che deve passate, se saranno ordinistiche, solo attraverso la legge
    il vizio di parlare a vanvera di cio che non si conosce è duro a morire.

  34. A me sembra che per molti non sia chiaro cosa significhi essere (o diventare) guida alpina, oltre al costo economico dei corsi, e all’impegno prima (curriculum) e durante (aggiornamenti e formazione continua). Senza contare tutti gli adempimenti sia tecnici che burocratici a cui siamo sottoposti continuamente. 
    Ho l’esempio in casa di mia moglie che poco tempo fa ha deciso di diventare guida/ accompagnatrice di escursionismo.
    Ovviamente per prima cosa ha partecipato alla selezione per GAE dove è passata subito ma riscontrando che le prove erano talmente banali che sarebbe passato chiunque. In pratica si trattava di fare due passi fino a un agriturismo dove ingozzarsi. Cerco di sintetizzare, ovviamente. 
    Visto che anche il corso GAE ha dei costi e un impegno in termini di tempo, anche se inferiori di molto al corso AMM, si è allora iscritta a quella per AMM dove le hanno fatto un mazzo tanto su ogni argomento richiesto, dal curriculum (che dev’essere molto vasto) fino alle conoscenze geografiche, scientifiche, culturali in genere e via discorrendo. Ha fatto il secondo e il corso è stato impegnativo assai sotto ogni aspetto (mia moglie è abbastanza atletica, ha viaggiato a piedi da tutta la vita per mezzo mondo e più, ha 2 lauree e un lavoro di enorme responsabilità, solo per dire…), durato un anno e mezzo, ma mi ha detto di averlo apprezzato sotto tutti i profili, non ultimo quello di avere imparato un sacco di cose.
    Ora dovrà iscriversi a un Collegio (Albo) delle guide alpine e aprirsi la partita IVA (aspetto che in alcuni collegi sta diventando obbligatorio). In breve, diventerà una professionista della montagna, anche se solo su sentiero. 
    Senza entrare nel merito dello specifico caso dell’articolo, non capisco perché le GAE non siano contente di eventualmente fare parte di un vero ordine professionale gestito e tutelato dalle guide alpine che, volenti o no, rappresentano l’ente (non la casta, non siate ridicoli) con il più consistente bagaglio tecnico e culturale nell’ambito della montagna.
    Ai più farà paura l’esame al quale dovranno sottoporsi ma basterà prepararsi. Che problema c’è? 
    Anch’io dopo 10 anni che ero guida alpina e vivevo di quello, ho dovuto sostenere un esame (perlopiù in lingua tedesca) per entrare nel Collegio dell’Alto Adige/Suedtirol dove risiedevo. Ho studiato e l’ho superato! 
    Chi vuole ottenere un un’obiettivo attraverso le scorciatoie (perché questo è il tema principale!) nel campo della montagna, ma non solo, farebbe bene a rimboccarsi le maniche anziché accusare continuamente chi è (molto) più competente.
    Nel mio Collegio ci sono sempre più AMM e mi sembra che il clima sia ottimo, di scambio e collaborazione (almeno io lo vivo così) e mi sembra che anche noi guide si possa imparare molto dai nostri colleghi AMM che, dovendo limitarsi a un terreno meno ristretto del nostro, hanno la possibilità di rendersi competenti su molti argomenti che possono solo arricchire culturalmente e professionalmente noi guide alpine. E viceversa.
     
    Quando il tuttologo Crovella ha ragione, gliela do anch’io!

  35. Si continua a confondere “Ordine professionale” con “associazione”. Si scambiano fra loro come se fossero sinonimi. invece sono due concetti  diversi. Molto diversi e soprattutto gerarchicamente rapportati. cioè gli ordini professionali appartengono a una classe che, giuridicamente, è più elevata rispetto a quella delle associazioni.
     
    Banalizzo per semplificare i concetti. Un ordine professionale è tale perché 1) Legittima (cioè ufficializza con legge) i suoi iscritti a farsi pagare a fronte della prestazione; 2) “garantisce” la qualità della prestazione dei suoi iscritti, anche questi sono ammessi al seguito di severi esami e sono poi sottoposti a successivi e sistematici aggiornamenti. In genere tutto ciò è disciplinato dalla legge o da norme regolamentari  che sono conseguenza di norme di legge.
     
    Invece le “associazioni” hanno criteri più blandi, che normalmente non sono disciplinati per legge o come conseguenza di norme di legge. Esasperando, si potrebbe dire che ci può entrare chiunque. Probabilmente non è così, ma sicuramente l’impianto è molto meno severo (e quindi molto meno “garantista” per i clienti).
     
    Ma poi c’è un’altra differenza chiave. L’ordine professionale delle GA (attenzione: ordine professionale e NON associazione) non solo è il primo in ordine cronologico, ma (almeno per quello che vedo io dall’esterno) è l’UNICO esistente. Le altre sono tutte associazioni e NON ordini.
     
    Per cui la logica mi dice che l’UNICO ordine professionale voluto dalla legge è quello delle GA. Se la realtà si è evoluta e comprende, a puro titolo di esempio attività come il canyoning un tempo non esistenti, i professionisti del canyoning devono entrare nell’unico ordine esistente, cioè quello delle GA; ma alla sotto–voce canyoning. Nota: cito il canyoning, ma vale per qualsiasi attività. parimenti le GA generaliste, se voglio esercitare anche attività nel settore del canyoinig, devono prendere il rispettivo brevetto del sotto-comparto dell’ordine delle GA.
     
    Vicervsa PROMUOVERE le attuali associazioni (es quella del canyoning) e farle diventare, per legge, “ordini professionali”, è concettualmente sbagliato e credo che sia anche in contrasto con la ratio di fondo del sistema giuridico. Quest’ultima è impressione personale, per carità, ma penso sia fondata. In ogni caso, a prescindere da questa mia impressione soggettiva, vale quanto ho già detto: promuovere “tante” associazioni e farle diventare, per legge, ordini professionali distinti e autonomi l’uno dall’altro, significa LEGITTIMARE l’attuale jungla dei sigle. Non credo che sia l’obiettivo intelligente di una volontà di razionalizzare il sistema, che oggi è un vero far west, diciamocelo chiaramente.
     
    Posso convenire su un altro punto, che forse nessuno ha ancora evidenziato. E’ strano che il Collegio GA, oltre a sottolineare giustamente di non esser stato interpellato (errore strategico del proponente del DDL, senza dubbio), NON esprima anche una posizione ufficiale in cui sostiene le cose che dico io (=il loro è l’unico ordine professionale e al limite sono gli altri che vi entrano, uniformandosi ai criteri delle GA). A un certo punto, se dovesse mai prevalere la visione alternativa (cioè l’ufficializzazione per legge di “enne” ordini professionali), la situazione scapperà di mano (si arriverà perfino a creare l’ordine professionale degli accompagnatori – a pagamento – per portar la gente a funghi…) e  quelle che ci perderanno saranno le GA… A difendere gli interessi di categoria tocca indiscutibilmente ai rappresentanti delle GA, per cui io (che non sono GA) non posso che tacere.

  36. Matteo, ti eri espresso benissimo.Non tutte le GA sanno nuotare. Vero. Infatti non è superando i corsi GA che accompagni nel canyoning ma a seguitop di specializzazione dove chi non sa nuotare nemmeno pensa di partecipare.Quindi le GA che accompagnano in canyoning non sanno solo nuotare ma lo sanno fare.Il canyoning comuqnue come attività ha ben più di trent’anni ed è dai primi anni ’90 che è stata istituita la specializzazione. Inizialmente non erano  corsi strutturati  come oggi, anche perché la disciplina era assolutamente nuova e assolutamente di nicchia. Poi con l’evoluzione di massa i corsi sono diventati sempre più importanti e difficili.Oggi la pitaaforma internazionale UIAGM è stata scritta altro l’80% dalle Guide Alpine (gli italiani per intenderci) ed i parametri vengono riconosciuti a livello di comunità europea.Credo non serva specificare altro sulle GA.La normativa italiana, della quale non mi metto a discutere qui perché il marasma legislativo e giuridico di questo paese è qualcosa di indescrivibile, non prevede le guide canyoning, PUNTO.Esistono, lo sappiamo bene, alcuni sono anche bravi in quanto formati da scuole estere accreditate dai paesi di riferimento e quindi controllate, altri che stendere un velo pietoso non basta.Poi decidere chi ce l’ìha più grande è il cliente. Ci sono varie opportunità o scegli l’abuso di professione e quindi come butta butta, o scegli il professionista accreditato dal quale devi avere in cambio garanzia di qualità. Qualità che gli stranieri capiscono benissimo credimi, mentre qui da noi… conta la tariffa…   

  37. Ma santa Brigida Carlo, ma ragioni proprio all’incontrario della logica!
    Quella delle GA è l’unica associazione? E cosa vuol dire? E’ partita prima, vero, ma questo non da diritto a essere l’unica sopratutto se e quando le cose cambiano, arrivano attività nuove, ecc.
    Cento anni fa non esistevano i maestri di sci e si imparava dalle guide, ma questo non vuol dire che i Maestri di sci debbano essere sottoposti alle guide!
    Trent’anni fa non esisteva o quasi il torrentismo, ma è comunque un’attività diversa.
     
    Insisto, se si vuole una sola associazione che “comandi” deve essere aperta a tutte queste attività a livello paritario, le attività devono essere definite chiaramente da chi le pratica e definiti devono esse gli ambiti, i compiti, i limiti e gli obblighi delle singole attività, senza nessun primo della classe che decida per gli altri. Le decisioni devono essere dei singoli ambiti per il proprio e paritarie per le cose comuni.
     
    A me parrebbe meglio avere singole associazioni di categorie eventualmente riunite assieme per contare di più in ambito normativo, legale, promozionale ecc. e per fare sinergia.
     
    Altrimenti sarebbe come se gli ingegneri decidessero per gli architetti e i dottori per i veterinari!

  38. @17 Perchè, almeno a quanto mi consta, l’unico Ordine professionale esistente  è quello delle GA. Gli altri elenchi, allo stato attuale, NON sono ordini professionali, ma sono elenchi di aderenti ad associazioni o elenchi di auto-nominati (da gente stesso elenco intendo) istruttori-accompagnatori. Se vuoi fare l’istruttore CAI, non ti autonomini né ti fai autonominare dai tuoi “amici”: vai ai corsi e sei esaminato. Se passi i corsi, con programmi oggettivi e comuni a tutti i candidati, solo allora sei istruttore CAI. Senno 2sei fuori” (come direbbe Briatore…). conosco fior si alpinisti/scialpinisti che sono bravissimi, a titolo individuale, ma non sono dei bravi istruttori e difatti o non sono andati a fare i corsi o, se ci sono andati, non li hanno promossi. questo in un cotesto, come quello degli istruttori CAI, di puro volontariato. Il tutto deve valere, a maggior ragione, in ambito professionale dove fra guida e cliente si stipula (magari senza accorgersene) un “contratto” , con valenze giuridiche, specie sul fronte della responsabilità.
     
     
    La razionalizzazione del settore, se davvero la si vuole fare in modo intelligente, deve partire dall’unico VERO ordine esistente (GA) e “innestare” dentro a questo le “nuove” discipline, con la ratio che ho già descritto. E’ vero, certo, che una GA solo “alpinistica” non è in automatico esperta di canyoning: difatti, se vuole operare professionalmente anche in tale disciplina, dovrà prendere il relativo brevetto. Ma tutto deve maturare “dentro” all’unico ordine professionale, non in ambiti diversi (o, peggio, in ordini professionali diversi).
     
    Infatti legittimare a livello normativo tanti ordini professionali diversi (secondo la logica “medici-infermieri-veterinari”) significa dare dignità di legge all’attuale jungla di sigle, che di fatto è una gran confusione finalizzata a “prendere in braccio” i clienti. Dipende quindi quel è l’obiettivo dell’intervento legislativo: se è legittimare il lavoro (=incassar sghei) per tutti, allora si procederà ufficializzando a livello di legge l’attuale confusione. Se invece l’obiettivo è quello di “garantire” un’unica professionalità con un unico “stampino”, la via è quella di un SOLO Ordine professionale.

  39. Confronto tra i profili
    Ognuno può valutare e giudicare se l’operazione in corso è:
    1) come dice Stefano Michelazzi l’applicazione degli standard dell’Associazione internazionale tra figure tecnico-sportive;
    2) copia del profilo professionale delle GAE che dopo anni di denigrazione passerebbe sotto il cappello delle Guide Alpine e che diverrebbero formatori unici di una professione che non conoscono e non hanno mai svolto.

    Attuale profilo degli Accompagnatori di Media Montagna
    L’accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell’articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.

    Dalla proposta di emendamento 194
    2. La guida escursionistica di montagna svolge professionalmente e senza limitazione territoriale l’attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreni montani, anche innevati, con l’esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di materiali alpinistici e scialpinistici. Sui terreni innevati è consentito l’utilizzo delle ciaspole o racchette da neve, mentre non è consentita alcuna attività con gli sci.3. La guida escursionistica di montagna illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate e affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale.

    Profilo depositato da AIGAE negli elenchi della L.4/2013
    È Guida Ambientale Escursionistica o Guida Naturalistica chi, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l’uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l’illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante.

    Guida Escursionistica secondo UIMLA
    assicura competenze, conoscenze e abilità necessarie per condurre gruppi su qualsiasi terreno escursionistico, illustrando alle persone le caratteristiche e le peculiarità dell’ambiente montano percorso. Fanno parte del bagaglio culturale e tecnico dell’ IML conoscenze approfondite di: comunicazione didattica, metodologia, strategie didattiche, normativa professionale e ambientale, meteorologia, nivologia e valanghe, geologia, glaciologia, topografia e orientamento, medicina, fisiologia, basic life support (BLS-D), pedagogia, botanica, zoologia, materiali, cultura alpina, storia dell’alpinismo, tecniche escursionistiche estive e invernali, sicurezza, gestione e conduzione di gruppi, autosoccorso ARTVA, tecniche di costruzione e gestione di bivacco invernale.

  40. Stefano Michelazzi prova allora a indagare tu e a pubblicare finalmente i dati sugli incidenti avvenuti a membri del Collegio Guide Alpine, anche solo gli Accompagnatori di Media Montagna. Trattandosi di un Ente questi dati dovrebbero essere doverosamente pubblicati con regolarità e massima trasparenza giusto? Partiamo dai dati: c’è un’oggettiva e dimostrata maggiore sicurezza per gli escursionisti accompagnati dagli Accompagnatori di Media Montagna rispetto a quelli accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche a fronte degli oltre 400 incidenti mortali all’anno in montagna che sono documentati dal Soccorso Alpino?

  41. “Le attività “alpine” NON sono così differenti come quelle fra medici e poi infermieri e poi veterinari. Bisogna vederla in altro modo: i professionsti della montagna devono essere come se fossero tutti “medici””
     
    Ma cosa vai dicendo?
    Le differenze tra le competenze, le nozioni e le abilità richieste a un medico, un infermiere e un veterinario sono molto minori di quelle tra una GA, una guida ambientale e un torrentista.
    Un medico è perfettamente titolato a fare l’infermiere e un veterinario in caso di necessità può operare su un uomo (ed è successo).
    E gli infermieri hanno un’associazione propria ben distinta da quella dei medici e dei veterinari.
     
    Una GA come tale sa attrezzare una doppia, ma i contatti con il torrentismo finiscono qui: che titolo ha per  chiedere che una guida di torrentismo debba far parte del collegio delle GA? Al massimo si può ipotizzare un percorso preferenziale  per cui le GA possono diventare guide di canyoning!
     
     
     

  42. Davide Galli, alle tue affermazioni e deduzioni alla Sherlock Holmes nemmeno perdo tempo a rispondere. Si commentano  da sole.
    Non c’è bisogno di fuorviare nulla, è già tutto ben chiaro.
     
     

  43. Dire che il Collegio Guide Alpine non centri niente con la proposta di emendamento 194 del Senatore Borghi è come minimo fornire un’informazione incompleta. Ufficialmente il Collegio non ha partecipato alla stesura, ma diverse Guide Alpine sì e per capire chi basta dare un’occhiata alla prova generale che si è svolta in Valle d’Aosta (con l’egida del Collegio stesso, quindi…). Nome e profilo guarda caso combaciano.E non stiamo parlando di profili simili a quelli di Guide di escursionismo sul modello IML come cerca di fuorviare Michelazzi nei commenti, perché basta leggere la proposta di legge e ritrovare la copia esatta e precisa del profilo delle Guide Ambientali Escursionistiche. Un vero e proprio furto di professione, andandosi a prendere il tanto denigrato mestiere della GAE (gli “abbraccia alberi” è uno degli epiteti più gentili che ho sentito, pur contenendo un superior disprezzo per una modalità percepita come poco vigorosa e troppo narrativa).È l’ammissione dopo 35 anni che il profilo dell’AMM è stato un fallimento e che il mercato dell’accompagnamento outdoor non ha mai premiato una figura monca fin dal principio, con bassa attrattività. Per impostazione rigidamente tecnico-sportiva e perché da sempre figlia di un Dio minore.Impostazione piramidale che la proposta di legge non corregge ma anzi mantiene.Guide Alpine al vertice a comandare su tutti, a insegnare a tutti: anche le professioni che non svolgono e non conoscono. Per quale motivo?Facile immaginare cosa faccia gola, a partire proprio dal fatto che la professione di GAE ha dimostrato di funzionare mentre tutte quelle della 6/89 soffrono di una lenta e progressiva perdita di attrattiva in corso inesorabilmente da anni.Ma attenzione che l’errore stava e resta nel manico, nelle rigide impostazioni ad ambienti, tipologie di sentieri, luoghi che non permettono dinamicità lungo l’anno ai professionisti per poter competere e trasformare l’attività a seconda delle condizioni, della stagionalità, ecc…Con una sempre maggior richiesta sui cammini di qualsiasi tipo e con la forte capacità divulgativa come cuore dell’accompagnamento.Nel frattempo, cambiando nome e rubando il profilo, le ipotizzata GEM avrebbero come al solito un capoclasse senza peso nel Collegio. Senza rappresentanza reale come sempre.L’Europa richiama l’Italia al ricorso eccessivo a ordini, albi e collegi e soprattutto obbliga per ogni legge sulle professioni a procedere con il cosiddetto “test di proporzionalità”: si vincola e si limita solo quando strettamente necessario, per non bloccare il professionista nella capacità di rispondere alle richieste del mercato.E quindi, come sempre rilancio.Il tema paventato è quello teorico di una ipotizzata maggiore sicurezza con gli aderenti ai Collegi rispetto a quelli come le GAE che aderiscono alle Associazioni di Categoria tutelando di conseguenza i propri clienti con gli appositi strumenti (che i Collegi in parte non hanno fra l’altro).Bene: FUORI I DATI SUGLI INCIDENTI. Li mettiamo tutti sul tavolo con la massima chiarezza e trasparenza e da lì partiamo. Per le GAE possono bastare quelli che si fa credere siano i più simili e cioè gli attuali AMM.Ci sono stati incidenti mortali per clienti accompagnati dagli AMM?Per le GAE di AIGAE posso già rispondere io, essendone stato Presidente nazionale per 4 anni e vicepresidente per quasi 2: ZERO incidenti mortali in 32 anni, pur avendo dei numeri di guide e di accompagnati enormemente più alti rispetto agli iscritti al Collegio Guide Alpine.Partiamo da qui.Ogni volta che ho fatto questa richiesta a un tavolo comune di lavoro nei ministeri o nelle regioni, i rappresentanti delle Guide Alpine sono scomparsi e i tavoli non hanno mai proseguito i lavori previsti…

  44. ma no,  è quello il nodo concettuale e anche giuridico. Le attività “alpine” NON sono così differenti come quelle fra medici e poi infermieri e poi veterinari. Bisogna vederla in altro modo: i professionsti della montagna devono essere come se fossero tutti “medici”, quindi in un unico ordine professionale (quello dei medici), con specializzazioni diverse e ciascun individuo legittimato a operare solo nei settori di cui ha preso il rispettivo brevetto. Voglio poter operare in dieci subsettori, devo prendere 10 brevetti diversi. Ho preso un solo brevetto? Sono legittimato a operare solo in quel settore.
     
    Per avere un solo ordine professionale non si può partire che da quello delle GA perché è l’unico legittimato dalla legge dell’89. Ovviamente tale ordine professionale deve “fare spazio”(*) per recepire le nuove specializzazioni e i rispettivi parametri, i personaggi abilitati e tutte le altre cose che incidono sugli equilibri interni dell’ordine (cariche, assemblee, regolamenti ecc). Ovviamente ci deve pensare il mondo delle GA a tutelare la loro posizione e i loro interessi all’interno di questa rimodulazione dell’ordine dei professionisti della montagna.
     
    (*) = In ciò consiste l’adeguamento normativo su cui si deve lavorare. Il resto è fumo negli occhi.

  45. P.S.: e anche ci dovesse essere per forza un solo ordine professionale perché deve essere quello attuale delle GA?

  46. “Data l’importanza del tema “sicurezza dei clienti”, ci deve esser UN SOLO ordine professionale”
     
    Curiosa affermazione…perché mai deve esserci un solo ordine professionale? Non c’è mica un solo ordine per medici, infermieri e veterinari, professioni con molti più punti in comune tra loro che GA e Guida canyoning o guida ambientale!

  47. temo che la gran confusione che io chiamo jungla politico-istituzionale, derivi dal fatto che si mescola il concetto di “associazione di categoria” con “ordine professionale”. Data l’importanza del tema “sicurezza dei clienti”, ci deve esser UN SOLO ordine professionale, quello delle GA, con le sotto-voci. L’obiettivo deve esser quello di recepire i parametri delle varie discipline (dal canyoning alla MTB…) dentro al parametri valutativi e deontologici dell’ordine professionale delle GA e NON creare/legittimare diversi ordini professionali in funzione delle molteplici discipline.
     
    Di conseguenza la GA che vuole esercitare solo un’attività di impostazione tradizionale (per intenderci la GA che accompagna clienti in vetta al Gran Paradiso o anche sul Cervino) sarà esaminata solo su “quel” tipo di attività e non su altre. Però se alla singola alla GA NON interessa fare anche canyoning, dovrà dare il rispettivo esame di specialità. Ovvio che le GA non possono esercitare nelle discipline di cui non hanno superato lo specifico esame, ma altrettanto ovvio che non possono esistere generiche “guide” che sono state abilitate al di fuori dei parametri generali del mondod elle guide e che non rientrano nello specifico ordine professionale.
     
    Non abbiamo medici o avvocati o ingegneri ecc che possono appartenere a diversi Ordini professionali: sarebbe addirittura in violazione di legge. Le associazioni di categoria (p.e. dei commercianti) sono cose diverse dagli ordini professionali.
     
    La razionalizzazione del settore deve puntare a un SOLO Ordine professionale, con le sottostanti specializzazioni: senza l’abilitazione a una specifica specializzazione, il singolo NON può esercitare in quella specialità. Finché non si realizzerà questo preciso obiettivo, permarrà la citata jungla politico-istituzionale.

  48. Stefano ripeto perché forse non mi sono espresso bene.
    Non dubito che ci siano GA capaci di nuotare (e bene), ma nuotare non è e non deve essere un requisito per essere GA. Io personalmente conosco GA che non sanno nuotare affatto e immagino anche tu.
    Nuotare (e bene) è un requisito necessario invece per fare la Guida di canyoning.
     
    Quindi attribuire al collegio GA la podestà sulle Guide canyoning è sbagliato.
     
    Le medesime considerazioni valgono per le altre attività di accompagnamento e insegnamento, quali Guide Ambientali, Guide Escursionistiche, ecc. 
     
    Intendo dire che conosco GA brave in montagna, ma che la geologia la conoscono come le vacche e di botanica decisamente meno, che le vacche le erbe le riconoscono.
    O anche che di storia in generale ma anche di storia di montagna e montagne hanno un’idea alquanto vaga.
     
    Ed è anche logico, perché queste conoscenze non sono essenziali per mestiere di GA: certo se ci sono fanno la differenza, fanno di una guida un’ottima guida.
    Ma queste capacità sono invece, credo, parte costituiva ed essenziale di altre figure professionali, che quindi dovrebbero essere separate dalle GA.
    Magari sinergiche, ma separate.
    Come non lo so, ma di certo non costringendo queste figure ad essere prima GA e poi altro e tantomeno imponendo la “supremazia” al Collegio delle GA
     
    Se si vuole riunire tutti in un’unica Associazione Professionale (e magari è anche una buona idea, ma it’s your business!), questa dovrebbe essere assolutamente  paritaria e con differenti requisiti d’accesso per ogni categoria, ben distinta dalle altre e al massimo con corsie preferenziali per passare da una all’altra (in tutti i sensi).
    Potrebbe essere anche l’occasione per “svecchiare” le GA, vexata questio, che richiedono il modulo neve & ghiaccio anche a sardi e siciliani.
     
    Disclaimer: non sto dicendo affatto che tutte le GA non conoscono la storia, la botanica o la geologia, ma che ci sono GA che ecc…
    Ho ammirato Cominetti che “riscopre”, ripercorre e spiega la via di Gaspard e Vallepiana in Rozes, conosco te e le tue conoscenze e diversi altri.
    Ma voi non siete i prototipi delle GA e ho incontrato anche altre tipi, diciamo così, un po’ più basic e di certo incapaci di decidere per una guida ambientale o di canyoning (e anche per un insegnate di arrampicata, temo…). E sono sicuro che tu ne hai incontrati e ne conosci ben più di me anche di questo tipo!
     
    E ripeto, parlo e ne sono conscio, da esterno assoluto. Però talvolta chi è fuori vede meglio problemi e criticità e può indicarli agli interessati; ma deve resistere al pensiero di avere la soluzione, perché appunto è esterno.
     
    Spero di essermi spiegato meglio
     
     
     
     

  49. E’ sicuramente vero che non è cos’ al 100%, ma nella platea dei clienti è molto più consistente il flusso di chi concepisce in quel modo la “guida” piuttosto che chi istituisce un rapporto più evoluto e nobile. Ci sono rapporti personali “guida-cliente” molto stringenti dell’affermazione generica, perché istituiti con guide di particolare carisma (ne conosco a iosa), ma sono una componente minoritaria, sul piano statistico. La massa dei potenziali clienti, specie di spicciole esperienze giornaliere o men che giornaliere (discesina canyong, giretto in MTB, escursioncina a piedi, magari con ciascople in inverno, ecc ecc ecc) assolda la guida per “esser accompagnata”, che sia in cima a un quattromila o giù per un torrente o introno a un lago, poco rileva. Alla fine dell’esperienza, “ciao ciao” e tutto finisce lì.
     
    Sul tema dell’articolo poco rileva (per non dire niente) tale risvolto. Anzi, è rafforzativo della mia posizione espressa sotto. Se i clienti fossero tutti “maturi e consapevoli” e sapessero scegliere la guida “giusta”, azzeccherebbero l’individuo (m/f) a prescindere dalla sigle e dalla jungla istituzional-burocratica che abbiamo di fronte. Parliamoci chiaro: la jungla torna comoda a chi cerca escamotage per svolgere un impegno professionale (a fronte di $) dribblando i parametri severi del mondo delle GA. la massa di clienti ragiona (erratamente!) in modo generico, parla di “guida”, mentre ci sono profonde differenze all’interno della jungla delle sigle. nell’interesse sia dei clienti sia delle “vere” guide, occorre fare chiarezza e dare trasparenza e regolarità al modello di business. può esser che questo DDL non sia la strada più azzeccata a tal fine, ma almeno è un tentattivo in tale direzione. I vertici apicali delle GA, dopo aver sottolineato che NON sono stati interpellati, adesso dovrebbero farsi maggiormente avanti, per incidere davvero sul contenuto del DDL.

  50. Non voglio entrare nel merito della discussione ma quanto afferma Carlo Crovella la guida viene ingaggiata per tornare sani e salvi non corrisponde in moltissimi casi alla verità  .tale affermazione a mio avviso appare riduttiva e squalifica la professione di guida alpina

  51. Matteo se ti basta l’esame di nuoto salvamento allora sì sappiamo nuotare e soccorrrere. 
    E comuqnue il vajo dell’orsa non è solo la parte principianti… fallo integrale e poi ne riparliamo… 😉 senza contare moltissimi altri canyon dove la parte acquatica la fa da padrona
     

  52. Stefano, va ben tutto, ma delle 1200+220 ore quante sono state dedicate a nuoto, immersioni, salvataggio in acqua?
    Non sto sindacando sul fatto che le Guide di fatto accompagnino in canyon e nemmeno che sappiano fare manovre di corda, ma siamo sicuri che sappiano tutte nuotare?
    No, chiedo perché canyon non è mica solo il vaio dell’Orsa.
     
    Solo questo basta a render chiaro che è assurdo pensare che le attuali GA debbano essere titolate a riguardo.
     
    Sono invece assolutamente d’accordo con te che Personalmente non vedo di buon occhio progetti di legge mai discussi né con le parti interessate né con parti legislative di competenza.
    Anzi lo definire pure un bel understatment! 🙂
     

  53. …osservo che grande è la confusione sotto il cielo. …sì hai raqgione a partire da te.Non entro in merito alla 194 perché come detto le Guide Alpine non sono state interessate né dalla progettazione dné dalla formualzione del progetto di legge.Entro invece nel merito della scarsa o addirittura assente cultura in materia dell’italiano medio. Situazione che è scabrosa se si pensa che moltissimi si affidano a non professionisti mettendo la loro vita nelle mani di incapaci e/o comunque di personaggi discutibili.
    Cosa c’entrano le Guide Alpine col canyoning?E’ da trent’anni che esiste la specializzazione,ben prima di qualsiasi associazione di merito e siamo proprio noi italiani ad essere promotori principali della piattaforma formativa internazionale delle Guide di Montagna (delle quali le Guide Alpine fanno parte. Guida Alpina è un marchio D.O.C. solo italiano gli altri si chiamano Guida di Montagna) in questa specializzazione.Dimentica …ovviamente… l’ Ente (di diritto privato) delle guide canyoning che le loro 760 ore sono una bazzecola a fronte delle 1200 + 220 fatte dalla Guide Alpine, e non solo, dimentica anche che in Italia non sono riconosciuti se non con un escamotage dovuto alle normative europee e per essere riconosciuti devono obbligatoriamenbte fare il corso all’estero nei Paesi dove questa professione è in riconoscimento parziale della professione di Guida Alpina… Sull’escursionismo nemmeno spendo una parola in quanto appare piuttosto evidente quali siano le motivazioni della contestazione.Personalmente non vedo di buon occhio progetti di legge mai discussi né con le parti interessate né con parti legislative di competenza.Staremo a vedere che accadrà.Con questo passo e chiudo perché come detto non voglio entrare nella discussione di merito 
     

  54. Non sono un professionista della montagna anche e soprattutto per scelta ideologica fin da ragazzo: NON voglio vivere di montagna, ma coltivarla come passione culturale e sul terreno.
     
    Ciò premesso, nell’ottica di fornire un contributo al dibattito su questo tema, io da sempre appartengo alla linea di pensiero per cui ci dovrebbe esser UN SOLO albo professionale, cioè quello delle Guide Alpine. Magari con delle “sotto-voci” per chi non intende esser legittimato a spaziare professionalmente dal livello del mare fino agli 8000 metri. Quindi chi, o per vocazione individuale o per altri motivi (come la conformazione orografica dell’area in cui risiede e/o opera) vuole fare “solo” certe attività, si legittima per quelle attività e basta.
     
    Il tutto deve però essere coordinato esclusivamente dal mondo delle Guide Alpine, in tutti i risvolti dell’attività professionale, dagli standard di valutazione dei candidati, ai criteri deontologici e di sicurezza nell’esecuzione della prestazione fino alla tutela giuridica e “sindacale” della categoria.
     
    Avere figure diverse, anche serissime per carità, ma che si spacciano per “guide” pur essendo maturate al di fuori dal monde delle GA, è solo fonte di gran confusione per i potenziali clienti. Confusione che non collabora certo a garantire maggior sicurezza. Siccome il motivo di base per cui un cliente ingaggia una guisa è esser riportato giù “sano e salvo”, ogni elemento che intacca la massima sicurezza è un elemento negativo e va abrogato.

  55. Lungi da me entrare in questa polemica, però osservo che grande è la confusione sotto il cielo.
     
    Iniziamo dalle Guide che si lanciano in una impossibilità logica:
    “L’articolo in oggetto, semplicemente modifica il nome di questa figura professionale da “Accompagnatore di media Montagna” in “Guida escursionistica di montagna”…dà la possibilità, ma non l’obbligo, alle Guide ambientali …di rientrare negli elenchi ordinistici degli Accompagnatori di media montagna”
    Cioé l’AMM si chiamerà GAE e potrà rientrare nell’ordine degli AMM, che non esisteranno più chiamandosi GAE…Fantastico!
     
    Continiamo con le “quattro associazioni professionali maggiormente rappresentative delle Guide Ambientali…che prima di avviarsi alla professione affrontano centinaia di ore di formazione” che invocano il diritto alla libera concorrenza per evitare di essere inquadrate in una associazione professionale, il che dà un po’ adito alla sensazione che le centinaia di ore siano millantato credito e le GAE siano in realtà quattro scappati di casa…
     
    Mi pare sensata la posizione delle Guide di Canyoning: guazzo c’entrano le Guide Alpine, così come sono adesso, con il canyoning? 
     
    Non conosco la proposta di legge, ma ritengo che sia malfatta e contestabile se non stabilisce a priori che le differenti professioni (accompagnamento escursionistico, ambientale e in canyoning, e ci aggiungerei l’insegnamento dell’arrampicata) sono attività differenti tra loro, appunto, e che necessitano percorsi di insegnamento e certificazione differenti, e da stabilire, prima di poter essere accorpate in un unica associazione.
     

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