Evoluzione della legislazione sulle professioni del turismo escursionistico

Virginio Grosso è un AMM (Accompagnatore Media Montagna) e IML (International Mountain Leader) da sempre, cioè a quando sono state istituite le figure e sono stati fatti i primi corsi.
Il 6 agosto 2021 su GognaBlog aveva già pubblicato un articolo dal tema: “Tra i due litiganti i terzi godono (e gli Accompagnatori stanno a guardare…)”.
L’articolo qui di seguito in un certo senso è la continuazione del precedente e tocca un tema di grande importanza ma su cui non vi è riflessione da parte delle categorie professionali interessate.
Lo scopo è quello di provare a generare dibattito tra le varie figure professionali dell’escursionismo, un po’ troppo legate al loro orticello, e incapaci, ad avviso dell’autore, di vedere le praterie che stanno davanti a loro.

Evoluzione della legislazione sulle professioni del turismo escursionistico
(e nuove potenzialità per il mercato)
di Virginio Grosso
(scritto il 2 dicembre 2022)

Tempo fa scrissi un articolo sulle potenzialità economiche non sfruttate del mercato del turismo escursionistico professionale, nelle sue varie articolazioni.

Potenzialità non sfruttate, sostenevo, per divisioni interne, se non vere e proprie guerre, tra diverse categorie professionali che finivano per lasciare la maggior parte del mercato a soggetti terzi e non professionali e anche per l’autolimitazione di alcune categorie che puntavano tutto solo su alcuni settori escursionistici economicamente marginali.

Oggi questa guerra non c’è più ma rimane una competizione divisiva nella quale ogni categoria professionale cerca di guadagnare posizioni vantaggiose sulle altre, ignorando la presenza massiccia nel mercato dei non professionisti e la necessità, anzi la possibilità di azioni unitarie.

E che spesso tende ad ignorare, se non ad eludere, l’evoluzione di normative e leggi che hanno portato oggi il settore delle professioni a caratterizzarsi nel senso del dualismo delle professioni, sistema applicato in tutta l’UE e da essa vivamente raccomandato.

Si definisce sistema dualistico delle professioni la suddivisione tra le libere professioni per cui sia istituito un albo o elenco obbligatorio per legge, comunemente definite professioni regolamentate e professioni ordinistiche, e quelle per cui vi è un’associazione di categoria professionale, non obbligatoria, definite solitamente professioni non organizzate, che sono costituite in associazioni di categoria professionale a tutela e garanzia del cliente.

Con l’entrata in vigore della legge 37\2019 si deve anche fare una distinzione tra professioni protette e professioni regolamentate.

Le prime sono riunite in Ordini e Collegi, i quali detengono l’albo degli iscritti, i secondi hanno pure obbligatoriamente un Elenco, ma depositato presso un Ente Pubblico. Entrambi devono fare un esame di Stato o similare e l’attestato di abilitazione deve essere firmato da un funzionario statale. Gli Ordini in Italia sono 29, le professioni regolamentate circa 800, elencate ufficialmente presso i ministeri competenti. Un numero notevolmente superiore rispetto la media europea e mondiale, tanto che in Italia si potrebbe addirittura parlare di “sistema trialistico”. L’evoluzione legislativa sulle professioni ha importanti riflessi innovativi anche sul settore dell’escursionismo professionale che va preso in attenta considerazione, come finora non è mai stato fatto.

Al sistema dualistico si è arrivati in Italia con molta gradualità e con tempi molto più lunghi che non nel resto dell’UE. E anche oggi c’è chi non lo gradisce e cerca di ignorarlo, malgrado le normative siano ormai molto chiare.

La prima legge italiana che si è occupata (e solo limitatamente al settore montano) specificatamente del settore escursionistico risale al 1989. È la ormai storica legge 6\89 che regola la professione di Guida Alpina e la rende professione protetta con alcuni terreni riservati tra cui (all’epoca) tutte le escursioni in montagna e (anche ora) quelle sci alpinistiche e sciistiche, nonché tutti i terreni che richiedano l’uso di attrezzature alpinistiche.

Ma non esiste traccia di riserve di legge su un generico terreno innevato o roccioso. (Vedasi il fondamentale articolo 2 della 6\89: Oggetto della professione di Guida Alpina).

Questa legge, che, all’articolo 1, si richiama esplicitamente alla Legge quadro sul turismo 217\1983, prevede, agli articoli 21, 22 e 23, la possibilità che le regioni possano formare Accompagnatori di media Montagna e Guide Vulcanologiche, figure professionali chiaramente legate all’escursionismo, e da inserire in Elenchi Speciali tenuti dal Collegio stesso.

Negli articoli citati della 6\89 si introducono però anche limiti all’esercizio di queste professioni escursionistiche con espliciti divieti ad esercitare su anche generici terreni rocciosi ed innevati, che vanno oltre (non essendo citati espressamente) l’oggetto della professione di Guida Alpina così come è definita nell’Articolo 2 della Legge medesima.

La legge 6\89 venne impugnata subito, in alcuni passaggi, dalle Regioni che la rinviarono alla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza costituzionale 372\89, accoglie parzialmente ma significativamente le motivazioni delle regioni modificando così il testo originale della 6\89.

Alle Regioni viene assegnato la gestione e il conferimento dell’Abilitazione Tecnica delle figure professionali indicate dalla legge (Guide Alpine comprese), istituendo così di fatto un Esame di Stato, peraltro requisito indispensabile per avere Riserve di Legge e Regolamentazione.

I Collegi, inoltre, sono posti sotto la vigilanza delle Regioni.

Se si vuol capire come viene applicata la legge dopo la sentenza costituzionale citata, conviene fare riferimento alle successive leggi regionali di attuazione, come ad esempio la Legge Regionale lombarda 26\2014 e il Regolamento Regionale lombardo 5\2017.

Poiché i corsi per AMM, che sono facoltativi, tardano ad essere istituiti, negli anni 90 alcune regioni, avvalendosi delle normative del settore Turismo, istituiscono corsi Regionali per Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) o Guide Escursionistiche Naturalistiche (GEN) formando anche elenchi che sono depositati presso regioni o provincie.

Di fatto queste figure professionali sono l’equivalente, nel settore escursionistico, degli Accompagnatori e Guide Turistiche.

E qui comincia la contrapposizione tra il Collegio Nazionale Guide Alpine (CONAGAI) e AIGAE (Associazione delle Guide Alpine Guide Ambientali Escursionistiche) nata nel 1992, con oggetto i terreni di accompagnamento e le (eventuali) riserve di legge proprie degli Ordini e Collegi invocata dalla professione protetta delle Guide Alpine. Momento importante e significativo di questa contrapposizione è la Sentenza costituzionale 459\2005.

A questa sentenza si arriva dopo che, in seguito ad esposti di Guide Alpine, il Tar dell’Emilia-Romagna solleva la questione di illegittimità costituzionale sull’art 2 comma 3 della legge regionale n° 4: Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico.

Questo comma istituiva la figura delle GAE con mansioni di illustrazione ambientale e conduzione di gruppi anche sul terreno montano, che la 6\89 riservava alle Guide Alpine in quanto rientranti nell’ oggetto della professione. Sorprendentemente ma significativamente la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata di illegittimità costituzionale con la motivazione che il comma in questione pone già dei limiti alla possibilità di conduzione dei GAE (sono esclusi i percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, picozza e ramponi), per cui non si erode l’area della figura professionale della guida alpina, ma si opera nell’area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla, allora vigente, legislazione di cornice in materia turistica.

In altre parole, la Corte Costituzionale contrae i terreni riservati per legge alle Guide Alpine, escludendo da essa il generico terreno montano pur mantenendo la riserva su altri, ma più specifici terreni.

E nello stesso tempo legalizza la figura professionale delle GAE, definite “dal profilo professionale assai diverso da quello degli AMM”, e la loro possibilità di condurre anche su terreni montani, compresi esplicitamente i terreni innevati e rocciosi, entro limiti prefissati.

I limiti di conduzione dei GAE indicati dalla Corte Costituzionale infatti, non riguardano generici “terreni innevati e rocciosi”, dizione assente dall’art 2 della 6\89, ma la loro “elevata acclività”.

Questa sentenza rappresenta un passo iniziale, ancora incompleto perché gli elenchi e la formazione regionale fanno dei GAE una professione regolamentata, ma decisivo verso il sistema del dualismo delle professioni perché si legalizza una figura professionale esterna ai collegi e alla 6\89.

Ma la troppo generica definizione delle difficoltà, unita ad una evidente idiosincrasia dei Collegi delle Guide Alpine ad accettare detto sistema duale, porta per molto tempo ad una guerra di carte bollate, fatta di denunce, ricorsi e controricorsi che si conclude solo con il Parere del Consiglio di Stato, firmato dal Presidente della Repubblica del 2019\20, nel quale i terreni “innevati e rocciosi di particolare acclività” sono chiaramente identificati nel terreno classificato EE dal Club Alpino Italiano, che diventa terreno riservato anche per gli AMM.

Nel frattempo però il Consiglio Europeo emetteva la Direttiva 2006/123, detta Bolkestein, con la quale, mentre richiedeva agli Stati membri della U.E. di eliminare per legge ogni diaframma al libero esercizio delle professioni, invitava a rivedere le modalità di riconoscimento dei titoli professionali, che devono essere di esclusiva pertinenza dello Stato. Il Consiglio Europeo esprimeva inoltre il giudizio che i limiti regionali alle professioni comportano una lesione al principio comunitario della libera prestazione dei servizi cui all’art. 49 del Trattato CEE.

Recependo questa direttiva la Corte Costituzionale, emette successivamente ben tre sentenze: la n. 300/2010, la n.230/2011 e la n 117/2015, con le quali giudica incostituzionali le leggi di tre diverse regioni che istituiscono tre diverse figure professionali con la motivazione che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato.

Le leggi regionali che istituiscono i GAE non sono più giuridicamente attuali e le figure professionali dei GAE formate e gestite dalle Regioni con appositi elenchi (che in quanto tale sarebbero regolamentate), diventano ibride (se non addirittura illegittime).

Anche per ovviare a questo, oltre che per le pressioni europee, viene varata la legge nazionale 4\2013: Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

E’ con questa legge che viene introdotto in Italia il sistema dualistico delle professioni.

Si dicono “non organizzate o non regolamentate” quelle professioni che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio o una formazione gestita dallo Stato.

La professione non regolamentata può essere esercitata sia in forma individuale, che in forma associata, societaria, cooperativa che nella forma del lavoro dipendente.

E lo scopo di questa legge è quello di creare un ambito normativo per tutte le professioni fino ad allora non riconosciute e quindi non normate in altro modo (ordini, collegi, albi, elenchi, comparti quali sanità, commercio, artigianato, ecc.). La novità più importante introdotta dalla Legge 4/2013 riguarda il fatto che ai

professionisti in questione viene concessa la possibilità di strutturare delle vere e proprie Associazioni professionali, non obbligatorie, pensate soprattutto per favorire la scelta-salvaguardia degli utenti e per accreditare le categorie delle professioni non regolamentate.

Ciò avviene soprattutto con una attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati ai soci rilasciata dalle associazioni stesse.

Queste Associazioni professionali controllano così il corretto comportamento degli associati e mettono a disposizione degli iscritti un codice di condotta, prevedendo delle sanzioni disciplinari per chi lo infrange (codice etico e deontologico).

L’elenco delle Associazioni Professionali non regolamentate è depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che lo rende pubblico sul suo sito.

Il MISE pubblica anche un doppio elenco di regioni, divise tra quelle regioni che hanno anche una normativa specifica sui GAE e quelle che non l’hanno e che si rifanno compiutamente alla legge 4\2013.

Vi è poi il caso della Regione Sicilia che col Decreto 19/01/2021 ha, di fatto disconosciuto una sua precedete legge del 2004 istituendo un nuovo elenco di guide naturalistiche operanti in Sicilia, a cui l’iscrizione non è obbligatoria.

Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco anche i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I GAE siciliani sono così riconosciuti ma non regolamentati.

Nel settore del “turismo d’avventura” le professioni non regolamentate ma riconosciute, perché iscritte al MISE sono anche:

AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali
AGEM – Associazione Guide Escursionistiche Montane
A.I.G.C. – Associazione Italiana Guide Canyon
AIGS – Associazione Italiana Guide Sopravvivenza
A.I.GU.P.P. – Associazione Italiana Guide Professionali di Pesca
A.I.G.A.E. – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
ENGC- Ente Nazionale Guide Canyoning
LAGAP – Libera Associazione Guide Ambientali
F.E.S. – FederEscursionismo Sicilia
FIPTES – Federazione Italiana Professionisti del Trekkincittà e del Turismo esperienziale (Guida Ambientale Escursionistica Esperienziale)

L’evoluzione delle normative va vista anche da un altro punto di vista: la distinzione tra Associazioni Professionali e Associazioni non professionali viene rimarcata anche dal punto di vista legislativo proprio col Dualismo delle Professioni.

E viene anche rafforzato da alcune precisazioni dello stesso MISE:

  • i professionisti, iscritti o meno alle associazioni professionali, possono esercitare anche attività riservate o regolamentate a patto che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale o elenco delle amministrazioni pubbliche.
  • i professionisti non iscritti ad alcuna associazione professionale (ovvero iscritti ad associazioni non inserite nell’apposito elenco) possono continuare ad esercitare la loro attività professionale non riservata, purché, nei rapporti scritti con i clienti, facciano riferimento agli estremi della stessa legge, ovvero la Legge n. 4/2013
  • Sono possibili aggregazioni di associazioni con compiti di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Ma la legge 4\2013 consente anche di presentare, nella domanda al Mise, un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza.

In questo modo si otterrebbe, accanto al riconoscimento del MISE, una certificazione di qualità fatta da un Ente autorizzato, privato ma riconosciuto (credo ACCREDIA).

Al momento non vi sono normative UNI per il settore escursionistico, ma io credo ci sia possibilità di inserirle.

L’evoluzione delle normative italiane nella direzione del dualismo delle professioni prosegue negli anni successivi con passaggi significativi.

La sentenza del TAR Piemonte 564\2018 stabilisce che GAE e AMM possono coesistere nella stessa regione perché “figure professionali dai profili completamente diversi”.

Il Parere del Consiglio di Stato N° 00582/2019, poi vidimato con firma da parte del Presidente della Repubblica come esito del ricorso, che da un lato riserva agli AMM il terreno classificato EE dalle classificazioni ufficiali del CAI ma dall’altro consente ai GAE di esercitare su tutti gli altri terreni escursionistici, come sono elencati dalla, esplicitamente citata, sentenza costituzionale 459\2005.

La già citata Legge n. 37 del 3 maggio 2019, in vigore dal: 26-5-2019: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea che è l’approvazione del Parlamento del Disegno di legge n. 822-B “Legge europea 2018” e assorbe tutte i precedenti Decreti, attuativi in Italia, delle direttive dell’UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dei professionisti regolamentati.

Essendo esageratamente alto in Italia sia il numero di professioni protette che quello di professioni regolamentate, distinte dal già citato art 4, nella legge si definiscono gli enti ministeriali competenti al riconoscimento dei titoli professionali delle professioni regolamentate.

La legge stabilisce esplicitamente che per quanto riguarda le professioni che fanno riferimento alla 6\89 la competenza è dell’Ufficio per lo Sport, dislocato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. (Mentre per tutte le professioni sportive è competente il CONI, e per le professioni turistiche è competente lo specifico ministero.)

Ma stranamente il testo della 6\89 inserito nel sito del dell’Ufficio dello Sport è quello della sua prima stesura, e non viene segnalata l’abolizione di articoli e frasi conseguente alle due sentenze costituzionali sopra indicate.

Inoltre è bene ricordare che le professioni che fanno riferimento alla 6\89 sono solo tre: Guide Alpine, AMM e Guide Vulcanologiche. E che solo le Guide Alpine sono presenti in tutti i paesi. Non esiste una figura professionale europea che possa automaticamente essere legislativamente equiparata ai regolamentati AMM.

La regolamentazione la possono concedere solo gli Stati e con apposite leggi o normative e vanno quindi consultate le autorità di ogni singolo paese.

La questione è di notevole importanza, perché, ad esempio sul sito del Mistero della Giustizia sta scritto:

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici: sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri.

Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata (in Italia) non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano”.

Invece per le professioni regolamentate, dice:

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero (che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata) devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente”.

Le varie modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali sono specificate sul sito del Dipartimento per le Politiche Europee che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presso detto Dipartimento è stato istituito anche un Centro di assistenza per ilriconoscimento delle qualifiche professionali al fine di assicurare ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri informazioni utili sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai fini dello stabilimento o dell’esercizio temporaneo e occasionale della professione, e sulla legislazione italiana che disciplina le professioni e il loro esercizio tenendo conto che il numero di associazioni regolamentate e protette in Italia è di gran lunga più alto di tutti gli altri paesi.

Centri di assistenza esistono comunque in tutti gli Stati.

Il professionista può comunque presentare ricorso contro una decisione negativa dell’Autorità competente, secondo la normativa italiana, o ricorrendo al TAR o con un ricorso straordinario al Capo dello Stato in tempi prestabiliti.

il DPCM 14/10/2021: Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR. mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche e\o protette.

Il riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e ai suoi fondi toglie ogni dubbio sulla istituzionalizzazione delle professioni non organizzate e alla loro importanza nell’economia italiana.

Apre invece un altro importante capitolo specifico per il settore escursionistico: perché varie Associazioni non professionali dovrebbero occupare ampi spazi di questo settore, parte integrante del settore turistico, facendosi pagare i trek ma non utilizzando, i professionisti dell’accompagnamento, sostituiti da figure prive di ogni riconoscimento professionale?

Il PNNR viene concepito per il rilancio delle economie, cui le professioni sono veicolo fondamentale.

Trova quindi senso giuridico ed economico un’azione decisa verso quelle Associazioni non professionali che invadono il mercato professionale legalizzato dell’escursionismo, senza che vengano chieste a loro le stesse garanzie che vengono legalmente richieste alle associazioni professionali, regolamentate o non (assicurazione RC, codice deontologico e organismi di controllo sui comportamenti degli iscritti, rispetto del Codice di consumo).

Finora non è stata condotta alcuna azione minimamente incisiva verso queste associazioni non professionali da parte dei professionisti dell’escursionismo. Lo scontro è stato tutto tra i Collegi Guide Alpine e AIGAE.

Oggi vi è invece un quadro normativo che consente agli accompagnatori escursionistici di agire come categoria professionale unitaria anche se differenziata.

La recente legge nazionale n. 37 del 3 maggio 2019, in vigore dal: 26-5-2019 definisce la Professione regolamentata come “L’attività o l’insieme delle attività il cui esercizio è consentito (solo) in seguito a iscrizioni ad Ordini o Collegi (Professioni Protette) o ad albi, registri, elenchi tenuti da Amministrazioni Pubbliche (professioni regolamentate).

Quindi l’iscrizione ai Collegi non va più considerata obbligatoria per associazioni regolamentate.

AMM e Guide Vulcanologiche, che sono figure professionali regionali regolamentate, e come tali iscritte nell’elenco pubblicato sul sito: www.impresainungiorno.gov.it., avrebbero quindi diritto ad un riconoscimento diretto da parte delle regioni.

Depositando presso le regioni l’Elenco Speciale ora depositato presso i Collegi regionali, questi professionisti acquisirebbero autonomia organizzativa, amministrativa e deontologica che li farebbe diventare associazioni di Accompagnatori escursionistici autonome, non più assoggettati alla 6\89 e quindi ai divieti posti dagli articoli 21 e 23 della legge.

Essi diventerebbero soggetti autonomi sul mercato dell’escursionismo, come professionisti regolamentati, così come i GAE sono soggetti autonomi come professionisti non regolamentati, entrambi in grado di inserirsi autonomamente nella Pubblica Amministrazione (PNNR).

Il MISE ha già precisato che, in base alla 4\2013 singoli professionisti possono svolgere sia mansioni non regolamentate che regolamentate (se ne hanno i requisiti) e soprattutto che sono possibili aggregazioni di associazioni.

In quest’ottica, in Italia va rivalutato e opportunamente vagliato il ruolo di AIML (Associazione Italiana Mountain Leader) che è ancora una aggregazione di associazioni e figure professionali diverse, perché ha ancora al suo interno sia AMM che GEN (equiparabili ai GAE delle regioni con normativa specifica). Inoltre, la sua piattaforma formativa, in sé ampiamente qualificata, può diventare una normativa UNI nel il settore escursionistico.

Essa rappresenta ancora UIMLA, Union of International Mountain Leader Association, una associazione privata internazionale, che pur tra molti ma correggibili difetti (elitarismo, ma proprio questo limitatezza dei terreni d’azione e delega di rappresentanza ad una sola Associazione per Stato) ha però la grande importanza di rappresentare 22 Stati e di avere richieste da molti altri Stati e non solo europei e una piattaforma formativa altamente qualificata.

Con uno statuto opportunamente modificato può diventare punto di riferimento internazionale per tutte le Associazioni di Escursionismo.

Il CONAGAI chiede con insistenza a UIMLA di concedere a loro la rappresentanza in Italia, sostituendosi ad AIML.

Ma è lecito che, in un sistema dualistico delle professioni, chi rappresenta una professione protetta (Guide Alpine), ma ha ancora all’interno del Collegio anche due professioni regolamentate (AMM e Guide Vulcanologiche) diventi rappresentante di una figura professionale (IML: International Mountain Leader) che è non regolamentata e che dovrebbe fare riferimento al MISE?

O questo sarebbe un gravissimo strappo alle regole sulla concorrenza e alle normative italiane? E anche passibile di azioni giuridiche?

Comunque UIMLA, associazione privata, può anche dare la propria rappresentanza in Italia al CONAGAI, ma gli IML italiani, possono decidere di restare in una AIML che si fa riconoscere dal MISE in base alle normative Italiane e continuare ad essere una Associazione di IML in Italia, avendo i suoi membri l’attestato di abilitazione, e chiedere anche che la sua piattaforma formativa sia riconosciuta per la certificazione UNI.

AMM, GAE e IML insieme avrebbero una forza contrattuale ben superiore a quella attuale, perché insieme rappresenterebbero un mercato, quello del Turismo Escursionistico, molto più rilevante economicamente di quello dell’Alpinismo.

E una capacità di interlocuzione con le istituzioni notevole.

Non sarebbe più solo un sogno la possibilità di arrivare ad una Legge Nazionale sulla Figura Professionale dell’Accompagnatore Escursionistico.

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Evoluzione della legislazione sulle professioni del turismo escursionistico ultima modifica: 2023-01-08T05:04:00+01:00 da GognaBlog

14 pensieri su “Evoluzione della legislazione sulle professioni del turismo escursionistico”

  1. Poesia: Abbott, di Syd Marty (alpinista/poeta scozzese anni 70/80)
     
    La gente precipita dalle montagne perché non ha motivo di essere lassù.
    Per questo ci va, per questo ci muore

  2. Sono già anni che si aspetta la riforma degli ordini professionali, non solo in questo settore.

  3. Il tema fiscale è ben sentito da chi, come me, ama le regole e la correttezza innanzi tutto.  Questo, però, è uno dei temi sul tavolo: è ovvio che chi oggi è “border line” (o addirittura opera in violazione di legge) NON emette fattura/ricevuta. La situazione va assolutamente corretta, come per gli idraulici (poveretti, sempre citati come esempio di evasori fiscali!) o le officine di riparazioni auto. Su questo tema, con me, sfondate una porta aperta.
     
    Ma per quanto rilevante, il tema fiscale non è il “tema” cardine del discorso. Quest’ultimo riguarda un intreccio che vede da un lato la mia preferenza (anche qui) per le cose “pulite”: i professionisti autorizzati devono essere solo quelli definiti per legge e non chiunque si “improvvisi” in tale ruolo, magari solo perché nativo dei luoghi in cui opera (può farlo, ma deve avere le autorizzazioni necessarie). Dall’altro c’è un tema rilevante di sicurezza dei clienti sia a priori (devono sapere in che mani si mettono) sia a posteriori in caso di malaugurato incidente (discorso coperture assicurative ecc ecc ecc).
     
    All’amico Renzo (cui contraccambio i saluti) dico che sì c’è un’enorme fetta di gente che si “abbandona” completamente nelle mani dei professionisti, senza valutarne la capacità oppure abbagliata da “titoli” che sono farlocchi o border line (cioè esistenti, ma nella sostanza non confrontabili con quelle delle GA).
     
    Probabilmente questo fenomeno non capita tanto nei terreni di indiscutibile competenza delle GA (dai quattromila allo scialpinismo), ma è decisamente più frequente scendendo di impegno (che però NON annulla del tutto il rischio) e/o in discipline collaterali e molto specialistiche, dove l’attività si espleta in un contesto outdoor che, per definizione, NON è del tutto privo di rischi (per fortuna, dico io, sotto altri aspetti). Alcuni esempi? Canyoning, kayak, rafting, ma al limite anche un certo tipo di MTB: in genere attività che vengono provate una tantum dalla clientela, così per fare una cosa sfiziosa e adrenalinica. Può darsi che, per estensione, la cosa coinvolga, qua e là, anche discipline più agganciate al concetto di alpinismo/arrampicata/scialpinismo: chissà, la cascata di ghiaccio provata per fare i ganzi, la sciata una tantum di un canale ripido, l’escursione lungo costa su cenge a metà scogliera, il periplo del cratere di un vulcano… (chi più ne ha più ne metta).
     
    In queste attività il pubblico in genere arriva nudo e crudo, senza alcuna specifica esperienza pregressa, paga, lo vestono di tutto punto, lo portano alla partenza, lo fanno salire/scendere, lo riportano alla base, doccia e arrivederci, chi so è visto si è visto. Nel 99,9% (periodico) delle volte tutto fila liscio, per fortuna, ma in quell’unica volta in cui le cose girano storte, sono dolori per tutti.
     
    A scanso di equivoci, chiarisco che le mie considerazioni su questo punto riguardano esclusivamente la necessità di mettere ordine nel comparto di chi opera professionalmente in montagna o in terreni outdoor, cioè chi si fa pagare per accompagnare i clienti. Il discorso dei volontari (siano essi istruttori CAI o accompagnatori di altre istituzioni) è tutto un altro paio di maniche. Ciao!

  4. Tutto iniziò con la prima salita del Cervino e con la caduta di metà dei componenti. Il processo stabilì che fu la corda a cedere….e li finì. Al giorno d’oggi si impiccherebbe l’ad della Beal ….o Gea per aver rocce troppo affilate. Smettete di voler legiferare la montagna, è essa stessa a decidere chi la merita. 

  5. A Daniele, che lamenta errori e inesattezze, chiederei di indicarne e correggerne almeno un paio.
    L’amico Carlo Crovella va invece ringraziato per il tentativo di articolare una proposta concreta, anche se trovo la sua un po’ gerarchico / militaresca. Personalmente mi convincerebbe di più un sistema “duale” in cui per alcune figure professionali vige una riserva di legge e una normativa cogente, mentre per altre si lasciano opportunamente agire il mercato, la responsabilità individuale, la legge della domanda e dell’offerta, i rapporti contrattuali di compravendita di servizi in ambito turistico / culturale.
    Su responsabilità e coperture assicurative, poi, fa di nuovo inevitabilmente capolino l’argomento clou di questo blog: siamo sicuri che l’unico modo di vedere le cose sia che esistono dei “clienti” ignoranti e incapaci, i quali si “mettono nelle mani” di professionisti esperti, onniscienti ed in grado di capire – come guardando in una palla di cristallo – se si staccherà o no una valanga, o se il “cliente” rischia di fare male un nodo di assicurazione? Ai quali professionisti dunque occorre mettere in capo la responsabilità per la sicurezza dell’ignorante cliente, e la necessità di assicurarsi per responsabilità civile contro danni causati a terzi (cioè l’ignorante cliente)?
    Non c’è proprio un altro modo di vedere le cose?
    Sarei infine interessato a sapere chi stese la proposta di legge nell’89 e chi potrebbe stendere ora la proposta di aggiornamento, in modo da contribuirvi concretamente, magari come associazioni, in un quadro di normale e trasparente attività di lobby (che non è sempre solo una parolaccia…).
    Grazie a chi ha letto e a chi vorrà controbattere.

  6. Crovella. Nella notte tutti i gatti sono neri. Senza entrare nel merito delle tue proposte specifiche sono d’accordo. Sarebbe fondamentale mettere ordine. Temo che ci sia anche un elemento che gioca a sfavore di un riordino serio, non di facciata o burocratico. Si tratta dei risvolti fiscali. Nella notte i gatti non solo sono tutti neri, ma sono molto più propensi al nero. Quando sono venuto a vivere (prevalentemente) in Liguria non immaginavo una così estesa diffusione del Nero di Seppia. Con pregiudizi padani pensavo fosse un fenomeno più esteso in altre zone , ma mi sono dovuto ricredere. Però non avrei dovuto meravigliarmi, visto che più della metà dei contribuenti ai fini IRPEF dichiara meno di 25 k all’anno e non copre neppure quanto riceve mediamente di costi sanitari. Viva la fraternità dunque, prevalentemente a carico dei 4.5 milioni di lavoratori dipendenti e di pensionati che dichiarano più di 35 k (lordi) all’anno, perché non possono comunque farne a meno. @Piu’ fatture per pochi ? 😀 

  7. Salto del tutto il tema dei soliti critici a prescindere (volete articoli ineccepibili? Bene, il blog si rivolgerà esclusivamente a provati professionisti della penna in montagna, i quali lavorano a pagamento, per cui il Blog diventerà una rivista con accesso a pagamento e molti di voi strilleranno perché “privati” del diritto consolidato di leggere gratis di montagna…) e vado al dunque.
     
    Intendo dire che non ha senso che esista un quadro così frastagliato e quindi caotico. Troppe sigle, troppe istituzioni di riferimento, troppi elenchi “ufficiali” di figure autorizzate a farsi pagare… Occorre rimettere ordine, forse è il caso di aggiornare la Legge 6/89, vecchia di 33 anni. Occorre arrivare ad avere un solo Ordine Professionale, gestito dal Collegio delle GA, magari con dei sotto-elenchi di specializzazione (evidentemente con differenti gradi di impegno nel prendere i rispettivi brevetti).
     
    Una scrematura che farebbe bene a tutti. Poche figure, tutte rientranti nell’Ordine professiinale delle GA. In sintesi: 1) le GA vere e proprie (come le attuali), abilitate ad accompagnare persone da zero a 8000, su ogni terreno, compreso lo scialpinismo; 2) Le Guide di media montagna/accompagnatori escursionistici (occorrerà che il legislatore definisca dei parametri oggettivi: fino a che quota, fino che livello tecnico, ghiacciai o non ghiacciaim roccia o non roccia ecc); 3) le Guide o Maestri di arrampicata (falesie solo attrezzate a spit o similari e solo monotiri o al massimo vie di 3-4 tiri, ma solo se attrezzate); 4) Guide di canyoning o altre equivalenti in discipline molto particolari (es accompagnatori di parapendio), autorizzate esclusivamente nello specifico campo di pertinenza.
     
    Una struttura organizzativa a cascata: nel più sta il meno. Le GA stanno in alto a questo elenco gerarchico e sono autorizzate a fare tutto (ovviamente i loro corsi/esami sono più severi e si estendono su tutti i risvolti, come accade già oggi). Le altre sono delle figure di nicchia, che devono agire nell’ambito degli spazi previsti dalla nuova legge (“spazi” sui quali sono esplicitamente verificati in sede di esame e di aggiornamenti periodici).
     
    Individuo già un problema di transizione fra l’attuale situazione e quella futura, ovvero quello del “condono” di figure professionali in po’ border line, cioè oggi legittime ma non assimilate all’Ordine delle GA, cui si andrebbe a togliere loro il lavoro dalla serra alla mattina. Occorre che il legislatore (della nuova ipotetica L. 6/89) provveda a individuare criteri e procedure, in modo da non determinare “ingiustizie” socio-economiche, ma senza avere maglie troppo larghe che facciano transitare anche i soggetti oggi “in malafede”.
     
    Una struttura organizzativa più semplice e più “pulita” giova a tutti. Ai professionisti perché il quadro si laverebbe di tutte quelle ambiguità che oggi propone, con (oggi) figure poco chiare e interstizi dove chi è in male fede riesce a inserirsi facilmente, senza essere beccato. Ma giova anche ai clienti che avrebbero la “certezza” di rivolgersi a figure professionali “certe” e chiare.
     
    Tra l’altro oggi come oggi, fra i tantissimi problemi, c’è un ambiguità di fondo in termini di coperture assicurative in caso di incidente. Io vorrei vedere quante delle figure professionali oggi operative, ma non rientranti nell’Ordine delle GA, hanno coperture adeguate (o addirittura se le hanno proprio). Il cliente che, malauguratamente, si affida a costoro rischia due danni: di non godere di una professionalità ineccepibile (proprio perché non testata da chi di dovere) e, in caso di incidente, di non avere una copertura adeguata, come quella prevista istituzionalmente per l’ordine delle GA.

  8. Guazzabuglio di leggi, leggine. Florilegio di acronimi tanto per dare a qualcuno un titolo. Ci sono due modi di andare in montagna: con guida o senza guida.punto

  9. Bonsoir!
    Ringrazio Virginio che ha avuto tempo e voglia di mettere insieme così tanti dati!
     
    Sono d’accordo con Roberto che, come in tutti gli altri settori, vi sia una volontà precisa di creare confusione per fare abbassare la qualità del servizio e garantire ai non professionisti di sguazzare serenamente.
     
    Chiedo a Daniele quali siano le inesattezze che ha rilevato nell’articolo. Grazie!

  10. Bisognerebbe avere un presupposto indispensabile prima di scrivere fiumi di parole che contengono altrettante inesattezze;  e cioè la conoscenza specifica di quello di cui si scrive oltre che avere la consapevolezza di come un tale minestrone di supposizioni personali, auspici più o meno condivisibili, interpretazioni normative del tutto soggettive e a tratti senza correlazione giuridica, confusioni fra normativa e certificazione (vedi UNI), fra professioni regolamentate e non, fra enti con competenza legislativa o meno ecc ecc, possa creare solo ed esclusivamente ulteriore fraintendimento anche laddove potrebbe non esserci. È stato commentato che l’autore da l’idea di masticare a dovere l’argomento oppure che l’articolo è molto utile per la gran messe di informazioni contenute… ecco, il problema sta proprio qui… si possono individuare come informazioni (corrette)? Basta che qualcuno proponga un articolo simile per farne diventare il contenuto un elemento di riferimento? Non me ne voglia l’autore ma ognuno dovrebbe fare il suo mestiere… anzi no, professione 😉😂

  11. È vero che a pensar male si fa peccato …però questo mi sembra un altro esempio di Luna Park messo in piedi con intenzione. Il luna Park piace perché dietro l’apparente e rivendicata  vivacità e libertà permette al fasullo di spacciarsi per autentico. Quando poi si spengono le luci, la finzione emerge e l’impatto con la realtà è duro e selettivo. Accade in tante professioni e mi pare che la montagna, anche su questo, non faccia eccezione. Visto poi che accanto al “romanticismo” ci sono di mezzo anche i soldi e non pochi, data la crescente frequentazione. 

  12. Anch’io ho letto a volo d’uccello, non si può fare diversamente!
    L’articolo mi pare però molto utile per la gran messe di informazioni.
    Concordo con l’amico Carlo (che saluto) sulla necessità di semplificare il quadro normativo e consuetudinario; non sulla opportunità di mantenere solo le guide alpine.
    Due mi paiono i concetti importanti: la riserva di legge nell’esercitare una professione e la garanzia di qualità dei servizi prestati, da mantenere nel tempo.
    Ma sono convinto che le leggi dello Stato debbano avere uno spazio limitato e ben definito, mentre molto può fare il mercato, che chiaramente sta esplodendo, nel settore

  13. Sono curioso di sapere quanti lettori arrivano alla fine dell’articolo senza saltare neppure una riga. Sarà che oggi ho mal di testa, ma io non ce l’ho fatta. Non per colpa dell’autore (che dà l’idea di masticare a dovere l’argomento), ma per la matassa oggettivamente intricata, anzi intricatissima. Troppa carne la fuoco! La situazione è diventata ingovernabile: occorre semplificare, ora ci sono troppe sigle, troppe sotto-figure professionali, non si capisce più niente perché il quadro è confuso e ciò facilita quegli individui che, se in malafede, sguazzano fra gli interstizi della legge. Io NON sono un professionista della montagna, non ho mai desiderato cavarci la pagnotta,  e quindi parlo da esterno al tema, ma ritengo che in montagna dovrebbe esistere una sola figura professionale: la Guida alpina, definita della Legge 6/89 (o, eventualmente, da una NUOVA legge che aggiorni la precedente, visto che questa è “vecchia” di 34 anni!). Tutto il resto è solo una sovrastruttura che appesantisce il quadro.

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