Approvato dall’Assemblea nazionale del CNSAS del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019, quello che segue è il Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci del CNSAS.
Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci in attuazione dell’articolo 15 dello statuto del CNSAS e del decreto legislativo (D.LGS.) 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.
Premessa
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (CAI), è un’organizzazione di volontariato, i cui i Soci prestano la propria attività in modo volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.
Al socio, oltre ai benefici previsti dall’applicazione della Legge 18 febbraio 1992, n. 162 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, possono essere attribuite delle indennità in base a quanto concesso dall’art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i e dallo stesso Statuto del CNSAS.
Art. 1) Ambito di applicazione
Il presente Regolamento definisce le figure e le attività indennizzabili per le quali è ammessa la possibilità di attribuire una indennità, ai sensi dell’art. 15 dello CNSASe in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.
Art. 2) Figure indennizzabili
Ai fini del presente Regolamento si definiscono “figure indennizzabili” esclusivamente quelle di seguito evidenziate.
a) I responsabili di struttura, ovvero i responsabili degli organi del CNSAS limitatamente a quanto previsto dal successivo articolo.
b) Gli esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S di cui all’art. 4 e 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.
c) Gli esercenti attività qualificanti e specializzanti particolari funzioni del CNSAS.
Art. 3) Attività indennizzabili dei responsabili di struttura
I responsabili di struttura, ovvero gli Organi del CNSAS sono identificati in:
a) Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri Nazionali CNSAS;
b) Presidenti, Vice Presidenti e Delegati e Vice Delegati dei Servizi Regionali/Provinciali del CNSAS.
Si definiscono attività indennizzabili dei responsabili di struttura quelle svolte dalle predette figure che abbiano come scopo il raggiungimento di particolari obiettivi non perseguibili con il normale impegno volontaristico e che prevedano un impiego di tempo e di personali risorse intellettuali e professionali superiori a quelle richieste dal normale impegno per il ruolo rivestito, tanto da ledere con particolare continuità la sfera patrimoniale e lavorativa del prestatore.
Può essere, pertanto, riconosciuta tutta l’attività progettuale, finalizzata alla crescita della struttura nazionale, regionale o sub regionale, allorquando sia connotata da un elevato livello di professionalità e venga esercitata in maniera assolutamente continuativa ed equivalente ad altre attività lavorative.
Tali obiettivi devono avere i seguenti requisiti di seguito espressamente indicati:
– Le attività devono essere definite o definibili e messe a conoscenza dell’Organo statutario di riferimento affinché si possa determinare l’effettiva straordinarietà e/o il carattere di necessità.
Analogamente l’Organo statutario di riferimento può effettuare le stesse valutazioni e sottoporle ai responsabili di struttura.
– I responsabili di Struttura, ovvero l’Organo di riferimento devono fissare un elenco preventivo delle spese da sostenere e delle indennità al lordo del costo aziendale anche rispetto ai parametri posti al successivo punto.
– Le spese e le indennità non possono in alcun modo superare il 10% dell’entrate mediate degli ultimi tre bilanci approvati dall’Assemblea di riferimento, ovvero non possono essere somministrate in caso di bilancio in perdita nell’esercizio precedente. Inoltre, le stesse devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare, del comma 3, lettera a).
– Le suddette poste devono essere evidenziate nel bilancio di previsione, ovvero con eventuali variazioni di bilancio e nel bilancio consuntivo, là ove necessario.
– Le strutture del CNSAS dovranno predisporre un contratto di Collaborazione coordinata e continuativa ex Legge 9 agosto 2018, n. 96, là ove previsto dalla vigente disciplina del lavoro per la collaborazione prevista.
– Le figure dovranno predisporre brevi time-report a valenza almeno semestrale dell’attività svolta da inoltrare alla rispettiva Direzione regionale e provinciale, ovvero alla Assemblea nazionale nel caso dei Consiglieri nazionali.
– La partecipazione ad assemblee e consigli del CNSAS anche se regolarmente convocati e, parimenti, la rappresentanza istituzionale ordinaria del CNSAS a qualunque livello, non dà diritto ad alcuna indennità o compenso.
Art. 4) Figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS
Ai fini del presente capo si ritengono indennizzabili le figure esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS certificate dalle Scuole di cui all’art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modifiche, ovvero:
– Istruttori nazionali;
– Istruttori regionali;
– Tecnici di elisoccorso;
– Unità cinofile;
– Istruttori altri.
Inoltre, tra le figure professionali e specialistiche certificate attraverso uno specifico percorso formativo approvato dall’Assemblea Nazionale, il cui impiego sia richiesto sulla base di apposita convenzione o atto equipollente stipulati tra il S.R./S.P. del CNSAS e l’Ente pubblico o privato di riferimento quali, a solo titolo esemplificativo, il Tecnico di centrale.
Le indennità delle suddette figure devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare del comma 3, lettera b).
Art. 5) Attività indennizzabili esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS
Si definiscono attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS, quelle attività che, prescindendo dalla qualifica attribuita o riconosciuta dall’art. 6 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modifiche, sono caratterizzate da un alto livello di specializzazione tecnica/professionale e finalizzate all’incremento della qualificazione di tutta la struttura.
Le suddette figure effettuano l’attività in seno al CNSAS con modalità temporali limitate ad una specifica azione e/o lavorazione diversamente non perseguibile se non con un impegno economico-finanziario gravoso, ovvero le suddette attività non devono essere diversamente reperibili nel mercato e devono strettamente attenersi all’attività di soccorso, formazione ed addestramento, attività logistica e di ricerca tecnica e tecnologica quale, a solo titolo esemplificativo, ideazione e/o realizzazione di software specifici, progettazioni e/o realizzazioni di sistemi delle comunicazioni, ecc.
Le indennità delle suddette figure devono tenere espressamente conto di quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare del comma 3, lettera b).
Per le attività sopra declinate il personale diversamente interessato non può superare la percentuale del 5% su base annua dell’organico del Servizio CNSAS.
Art. 6) Incompatibilità e conflitto di interessi
Il presente articolo determina, in completa aderenza allo Statuto e al Regolamento generale, i casi in cui vi siano delle incompatibilità tra le cariche sociali apicali del CNSAS (indennizzate o non indennizzate) e l’esercizio di alcune funzioni. In particolare:
a) le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale o provinciale sono sempre incompatibili con l’esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS;
b) le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale o provinciale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS, identificate dal Regolamento di cui all’art. 2, lettera a), sono incompatibili con l’esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui al precedente punto identificate dalle lettere b) e c), qualora queste risultino a loro volta indennizzate;
c) fermo restando il profilo di incompatibilità assoluta del Presidente nazionale con l’esercizio di qualifiche tecniche e formative, l’incompatibilità delle altre cariche decade qualora l’esercizio delle due fattispecie sopra richiamate sia svolto a favore di due soggetti giuridici diversi interni al CNSAS.
Viene, altresì, considerato in completa aderenza allo Statuto e al Regolamento generale, il conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l’esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del CNSAS.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2399 del Codice Civile, possono sussistere conflitti di interesse anche quando il Socio venga a trovarsi in contrasto insanabile con le finalità d’istituto e gli obblighi di legge attribuiti al CNSAS, ovvero con le deliberazioni degli organi dello stesso CNSAS.
A solo titolo esemplificativo il conflitto di interesse può insorgere tra le predette cariche sociali con i livelli dirigenziali apicali e di vertice di Enti e Amministrazioni dello Stato, con quelli del Servizio sanitario regionale o provinciale o della Protezione Civile; può, altresì, determinarsi con incarichi politici di carattere elettivo o di nomina a organi di indirizzo politico a valenza nazionale, regionale o provinciale; infine, con attività professionali e/o di consulenza svolte a favore di soggetti privati che rappresentino interesse commerciale per acquisizione di beni e servizi da parte del CNSAS.
Non potendo disciplinare in modo completo ed esaustivo tutte le casistiche e le notevoli variabili esistenti, allo scopo di tutelare il CNSAS sia a livello nazionale sia periferico, ma parimenti di tutelare lo stesso socio che detenga una carica elettiva, si valuta condizione prudenziale che i Servizi regionali e provinciali, in caso di posizione dubbia, richiedano per tempo un preventivo parere alla Direzione nazionale, ovvero all’Assemblea nazionale se riguardante i suoi membri.
Art. 7) Divieto di cumulo
Le indennità eventualmente percepite su base annuale a vario titolo dal solo personale CNSAS identificato dagli artt. 3, 4 e 5, la cui somma deve sempre considerare le prestazioni effettuate a livello nazionale e/o regionale o provinciale e che sono solo eccezionalmente cumulabili in ragioni di particolari esigenze territoriali, operative e formative, non possono superare, i 60.000 (sessantamila) euro lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni delle diarie, ovvero delle indennità percepite e in ogni caso devono osservare con estremo scrupolo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro – del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e, in particolare del comma 3, lettera b).
A tal fine i Servizi regionali o provinciali devono attuare con attenzione quanto previsto dal successivo art. 11.
Art. 8) Organi deliberanti
L’erogazione di indennità è subordinata, per quanto di competenza, all’autorizzazione dell’Assemblea nazionale o dell’Assemblea regionale/provinciale, ovvero del Consiglio di Zona su delibera dell’organo superiore e deve avvenire in assoluta uniformità al presente Regolamento, e secondo le modalità indicate nelle allegate “linee guida”, fatte salve le eventuali deroghe motivate ed espressamente autorizzate dalla Direzione Nazionale, ovvero dall’Assemblea nazionale.
Art. 9) Modalità dell’indennizzo
Le modalità di erogazione delle indennità devono avvenire in conformità con il vigente ordinamento di riferimento e con le specifiche normative giuslavoriste, tenuto altresì conto degli aspetti previdenziali ed infortunistici, oltre che fiscali, ovvero devono essere effettuate secondo le allegate “Linee guida” che devono considerare anche il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i. e la Legge 6 novembre, n. 190 e s.m. e i.
Art. 10) Deroghe e modalità di presentazione delle domande
Le deroghe al presente Regolamento vengono decise ed attuate esclusivamente dalla Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest’ultima, per i quali la deroga è allora espressamente prevista dall’esclusiva funzione dell’Assemblea Nazionale.
Eventuali richieste devono pervenire alla segreteria nazionale del CNSAS a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura del Presidente regionale o provinciale, antecedentemente il perfezionamento di qualsiasi posizione.
Art. 11) Registro personale indennizzato
Ogni Servizio CNSAS, anche uniformandosi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. ed analoga disciplina in materia di pubblicità e trasparenza, fornisce annualmente alla Direzione Nazionale, ovvero entro il mese di gennaio dell’anno successivo, elenco del personale a vario titolo indennizzato con il dettaglio delle qualifiche considerate e con la distinzione previste dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento anche utilizzando per il preciso scopo Arogis. A tal fine si precisa che eventuali doppi ruoli/qualifiche (es. T.e. i I.R.Tec.) devono essere considerati una sola volta, in forma cumulativa, mentre le indennità a vario titolo corrisposte devono essere sempre considerate sempre al lordo.
Art. 12) Controllo e verifiche – Regolamento disciplinare
Gli Organi preposti del CNSAS sia a livello nazionale sia a livello periferico devono esercitare senza soluzione di continuità il controllo e le verifiche che attestino la corretta applicazione del presente Regolamento. Eventuali inadempienze rilevate possono dare l’avvio alle procedure previste dal Regolamento disciplinare.
Art. 13) Norme di raccordo ed armonizzazione con lo Statuto nazionale, Regolamento generale e Statuti e Regolamenti regionali e provinciali
Tutti gli Statuti e Regolamenti generali dei Servizi regionali e provinciali del CNSAS devono richiamare espressamente i principi dell’art. 15 dello Statuto e del presente Regolamento.
Art. 14) Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento generale e al Regolamento disciplinare del CNSAS, oltre che alla vigente legislazione di riferimento.
Approvato dall’Assemblea nazionale del CNSAS del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019.
6
Altro tassello al delirio tutto italiano dell’intrico di figure di volontariato, millemila, che percepiscono il reddito. Marchetta pagata! Sempre peggio.
Tecnico qualunque. Aggiornamento. Ho riguardato il post di FB. Polemiche a non finire in seguito all’articolo. È diventata una questione politica pro o contro Toti. Quando si imbocca questa strada Game over .
Tecnico qualunque. Sono fuori da queste problematiche. Vivo per una parte del mio tempo in Liguria. Ho visto la notizia su FB e l’ho postata incollandone qualche riga. Il pezzo di un giornale locale non faceva riferimento a quanto tu dici. Mi sembrava interessante perché “seguendo i soldi” a volte si trova il bandolo della matassa. Come disse un grande alpinista poi passato fare altro “A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina” (Achille Ratti, poi ripresa da Andreotti). Vuoi dire che prima si sono tirati indietro e poi si lamentano?
@Roberto Pasini: quello che il tuo messaggio non riporta (spero che tu non l’abbia fatto apposta) e’ il fatto che e’ stata una decisione unilaterale del cnvvf quella di non dare piu’ seguito a quel tipo di attivita’. Ed e’ logico, perche’ tanto il 115 quanto il 118 esigiono la piena disponibilita’ dell’elicottero in esclusiva. Quindi o a Genova i vigili del fuoco mettevano un elicottero col relativo equipaggio dedicato interamente al servizio sanitario (come a Trento) o il 118 deve rivolgersi altrove, come poi ha dovuto fare se non voleva lasciare la Liguria senza servizio. Semmai un giorno il cnvvf cambiera’ idea allora potranno ridiscutere la cosa.
@DInoM: tu hai visto corsi tenuti da guide o da scuole cai dove non viene insegnata la prevenzione degli incidenti in montagna?
A me pare che si spende parecchio di soccorso e poco ( o nulla ) di prevenzione che potrebbe essere fatta nei corsi organizzati dalle Guide o dalle Scuole Cai.
Notizia di cronaca dalla Liguria come contributo al dibattito di un esterno agli addetti ai lavori che sono intervenuti finora. Non riguarda il soccorso alpino ma mi sembra che siamo nei dintorni del problema qui discusso.
Genova. Un esposto in Procura, uno alla Corte dei Conti e d oggi una richiesta di incontro con il Prefetto.Non si ferma la battaglia del sindacato USB dei vigili del fuoco contro la privatizzazione del servizio di elisoccorso in Liguria. Parliamo di un rapporto di costi tra pubblico e privato pari a uno a tre – spiega Stefano Giordano, coordinatore nazionale Usb per i pompieri, alla collega Katia Bonchi di Genova24.it– ma questo è solo l’inizio per ché in tutte le altre Regioni i costi si sono nel tempo quintuplicati».
Francesco, tu puoi avere tutte le opinioni che vuoi, ma anche a fare un calcolo di pura convenienza elettorale fanno 31.000 voti dei vigili del fuoco contro 7000 del soccorso alpino. E’ evidente che non regge. Poi, sulle conclusioni tratte in base a una statistica che ha preso in esame ben due (!) campioni… la cosa si commenta da sola. Circa il pagare due volte con le tasse lo stesso servizio, bisognerebbe prima di tutto che ce ne fossero almeno due. Ma ad oggi non ci sono. “Dovrebbe farlo” o “potrebbe farlo” sono discorsi che non funzionano. “Sarebbe meglio che il soccorso alpino lo facesse la Juve, no: deve farlo l’esercito; no: l’Atalanta; no: i vigili del fuoco…” a seconda delle tifoserie. Queste sono chiacchere da Bar Sport. Qual’e’ il soggetto che oggi in Italia puo’ sostituire subito integralmente il soccorso alpino? Subito, adesso. Esiste? Dove? Con che numeri? Con quale addestramento?. Consola il fatto che il servizio viene pagato realmente una volta sola, e con notevole risparmio rispetto a ipotetiche e fantasiose alternative.
20, Francesco ti ha già risposto.
Ribadisco: nulla contro il volontario appassionato. L’ho fatto anch’io prima di accorgermi del marcio e andarmene.
Meglio un “fantasioso” onesto che tanti “precisini” approfittatori.
Da cittadino, visto che pago le tasse, mi sembra naturale ricevere un servizio efficiente e ben organizzato.
da alpinista della domenica ho avuto due esperienze agli antipodi nel cuneese: ho ricevuto un soccorso, che pur con molti difetti e punti di caduta tecnici, mi ha tolto d’impaccio. La seconda ho assistito e in parte contribuito al soccorso su una cascata di ghiaccio a due alpinisti: pessimo intervento. In Piemonte lelisoccorso lo svolge una ditta privata con il CNSAS/guide alpine. risultato 50/50
da pubblico dipendente del CNVVF lavorando in liguria conosco bene l’argomento… i miei saf sono bravi, svolgono un gran servizio, in estate il nostro “vecchio elicottero” 412 vola tutto il giorno…
la mia opinione sul tema è che in Italia i volontari sono esclusivamente voti pertanto la politica li alimenterà sempre. Nonostante ciò conosco molti volontari sia CNSAS che dell’antincendio boschivo che svolgono tale attività con passione. una regolamentazione sul tema è auspicabile ma nello specifico attualmente chi ci rimette è il cittadino pagando due volte: la prima ricevendo un servizio di qualità differente in dipendenza da dove si trova, la seconda trovandosi politici e amministratori poco competenti (e sono stato gentile)
Quindi secondo te una associazione con poco piu’ di settemila volontari riesce a tenere in scacco l’esercito – 96.00 effettivi -, la guardia di finanaza – 63.000 -, la polizia – 107.000, e si potrebbe continuare, – tutti con personale a tempo pieno e soprattutto con generali e alti funzionari a presidiare in pianta stabile le stanze dei bottoni nei vari ministeri.Cifre alla mano la tua ipotesi sa molto di fantasia.
Sono stato ufficiale nell’Esercito e volontario/guida alpina nel soccorso alpino.
I corpi militari non fanno il soccorso (a volte si) perché il Cnsas glielo impedisce già solo con la sua esistenza e poi pure nella pratica/politiche locali e nazionali.
Ma chi vogliamo fare fessi?
Cominetti, informati. I militari li trovi anche in altri ministeri, non solo in quello della difesa. E hanno tutt’altri trattamenti.Dopodiche’ spiegaci come mai quelli che invochi tu il soccorso non lo fanno loro punto e basta? Eppure non gli manca niente: personale a tempo pieno e hanno pure gli elicotteri. Quindi? Perche’ non ci pensano loro e finita li?
Tecnicoqualunque (cazzarola vai sull’elicottero e poi hai paura a firmarti qui?!), i militari cui ti riferisci vanno in pensione a 55 anni se sono andati sotto le armi a 16 anni come volontari. Forse a 40 (e anche prima) ci va chi si è assorbito qualcosa di radioattivo o se l’è vista brutta davvero in qualche missione. Non dire cazzate.
Invece i dipendenti pubblici in divisa ai quali ancora oggi e’ concesso di andare in pensione a 40 anni (di eta’ anagrafica e sanissimi), quelli vanno bene. Complimenti.
L’ho già scritto tempo fa, ancora qui, ma lo ripeto: Il volontariato è la rovina dell’umanità.
Bravo Marcello. Illuminante il tuo commento!
Secondo me il problema non è quello delle omologazioni o certificazioni che rispondono a tutte quelle sigle (certo che siete dei veri burocrati!), ma è quello dell’esistenza di un ente che allo Stato (e quindi ai cittadini) costa e si sovrappone, nelle spese e negli scopi, a dei corpi militari o militarizzati che dir si voglia, che già esistono e che potrebbero svolgere il compito del Cnsas, con conseguente riduzione di costi per la comunità. Non ce l’ho col volontario (cosa che ho fatto anch’io) che presta la sua opera nel luogo dove vive cercando di dare un servizio, anche per tradizione, a chi va in montagna, ma mi fa orrore tutto quello che c’è nato con il tempo intorno. Mi stupisce che anche il volontario non sappia (o fa finta di non sapere) che i costi per il mantenimento di più strutture di soccorso gravano anche sulle sue tasche di cittadino. Poi se è vero che costoro sono dei veri volontari, chiudendo il Cnsas, non perderebbero neppure il posto di lavoro. O no?
MOLTO INTERESSANTE QUESTO ARTICOLO:
https://gognablog.sherpa-gate.com/quale-volontariato-per-il-cai-di-domani/
Quale volontariato per il CAI di domani – 29 Ottobre 2015 50 Comments
Inoltre il CNSAS, Come di consueto, ha ricevuto i contributi ordinari stabiliti per legge (tra i quali quelli della Legge Finanziaria 27 dicembre 2017, n. 207 che prevedeva + 500.000 per il 2018 e + 1.000.000 di euro per il 2019.
I contributi pubblici che il CAI riceve ammontano a circa 3.418.000 euro, di questi oltre 1.989.000 euro sono destinati al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Rispondo a Luca che ha posto alcune domande dimostrando, però, nessuna conoscenza del percorso dei SAF dei Vigili del Fuoco. In particolare va precisato che i livelli SAF, fino ad ora, sono 4. Uno base di 1 settimana ore per le manovre semplici di squadra e destinato a tutto il personale VVF permanente e volontario (con la riforma saranno 5 settimane). Un livello intermedio che si consegue in altre 2 settimane per manovre semplici autonome in ambiente industriale e impervio, il corso fluviale in acque mosse di 2 settimane ed il livello avanzato di ulteriori 3 settimane per manovre complesse quali, ad esempio, soccorso al primo e al secondo, riprese di ancoraggi, movimentazione di barelle, teleferiche, ecc. A questo vanno aggiunte le abilitazioni neve e ghiaccio per altre 1+2 settimane e il corso di topografia di un’ulteriore settimana. Qualcuno ha pure il corso SA di altre 2 settimane. Tutti, indistintamente, hanno un corso di primo soccorso sanitario di un’altra settimana. Ne derivano, mediamente, almeno 13 settimane di corsi delle quali buona parte in ambiente impervio. Che fanno, almeno, 468 ore. Gli elisoccorritori hanno un ulteriore percorso per lavorare con l’elicottero che non so quantificare.
Premesso che non tutti hanno lo stesso livello e le stesse abilitazioni (ma nemmeno tutti i membri del CNSAS sono Tesa o TE ma anche OSA) la situazione di sicuro varia da regione a regione. In FVG, nell’arco alpino, ti assicuro che i SAF dei Vigili del Fuoco fanno mediamente almeno 120 ore all’anno di addestramento quasi totalmente in ambiente montano, forra, neve e impianti di risalita e quando operano con SAGF e CNSAS sono allo stesso livello, sanno scalare una parete, andare in una forra, sciare e movimentarsi su neve. Aggiungo che un Vigile del Fuoco è pagato, addestrato ed abituato a soccorrere in molti scenari e questo è un valore aggiunto. Non voglio sminuire nessuno, anzi! Ma nemmeno posso tollerare tanto astio nei confronti di un Corpo che fa soccorso a 360° pur con i limiti che ne derivano dall’essere nazionale.
Nei fatti, la statistica in FVG dimostra che, con un’attivazione contemporanea, SAGF, CNSAS e SAF VVF arrivano sull’intervento assieme e svolgono assieme il soccorso. Altre realtà non le conosco e, quindi, non posso commentarle.
Marcello Cominetti il soccorso alpino e speleologico, come dici te dovrebbe essere integrato ad un arma o ad un corpo, ma nello stesso modo in cui è integrato il Corpo delle Capitanerie di Porto alla Marina Militare e così come la CCP ha un proprio numero dedicato (il 1530) quindi una centrale operativa, e dispone (come da normative IAMSAR) di un Rescue Coordination Center (o meglio Maritime RCC) il corpo di soccorso alpino e speleo dovrebbe disporre di una propria centrale e numero dedicato (magari l’ormai dismesso 1515) e di un contatto diretto col RCC dell’Aeronautica Militare per l’organizzazione di operazioni SAR su tutto il territorio nazionale. Visto che esistono norme nazionali che già attribuiscono esclusiva competenza al cnsas di interventi in ambiente impervio, e viste le continue esercitazioni con AM ed EI, tanto varrebbe integrare i servizi (come fanno per esempio i Canadesi) e così come i vvf ammettono l’esistenza di volontari anche il cnsas dovrebbe mantenerli, ponendo però al centro i professionisti.
Così facendo la chiamata arriva al NUE e dirottata alla centrale di competenza del cnsas, che con un professionista pagato risponde alle emergenze e in caso di ricerca e soccorso passa tutto al RCC, attiva uomini a terra e mezzi aerei (PAGATI E NON!).
Per l’elisoccorso altra storia complicata sul quale bisognerebbe trovare un’accordo: competenza ssuem, comparto sicurezza o difesa? e come dividiamo i servizi hems e sar?
Il soccorso alpino lo dovrebbero fare i militari, come succede in Francia e Svizzera per esempio, e il Cnsa non dovrebbe esistere. Ciao
Gianluigi, come al solito tanta retorica pochi fatti. I vvf non erano disposti a prendere nemmeno il COA, che per gli esercenti privati è obbligatorio, in forza della ragione che, secondo loro, rispondendo ad un differente dicastero (quello degli interni) allora il MIT non li avrebbe potuti toccare e questa per me è concorrenza sleale; secondariamente i costi saranno in parte sostenuti dalla regione e in parte dallo stato, ma sempre dai contribuenti sono sostenuti, quindi finiamola di additare i privati e di ripetere in maniera delirante “quanto ci costano?”. Ma poi vogliamo ricordare che è stato il dipartimento a chiedere la risoluzione della convenzione (forse in un barlume di buon senso). Senza contare che ci sono voluti 20 anni per l’adeguamento tecnologico e disporre dei 139 che già sono stati soppiantati dai 169 per fare elisoccorso. Infine parliamo di questi benedetti SAF, che usano tecniche di “derivazione speleo, alpina e fluviale” e poniamoci i seguenti quesiti:
Sanno progredire in parete su roccia, ghiaccio o misto? Sanno andare in grotta o risalire una forra? O forse sanno fare solo lavori in quota e rispondere ai requisiti di legge che richiedono circa 38 ore per essere in regola? Perchè in tal caso sappiate che le più grandi agenzie didattiche internazionali per la formazione ai lavori in quota con accesso in fune (IRATA, rescue 3 international) prevedono un iter formativo basato su 3 livelli rispettivamenti di 40 e 30 ore ciascuna, per il primo solo per esercizio professionale in ambito industriald, il secondo con una specializzazione in ambito di soccorso, cui si possono allacciare anche i corsi in spazi confinati e acque vive (e anche lì viaggiamo sulle 90 ore complessive per area tematica); volendo fare una sommatoria di detti corsi: considerata la base sui lavori in quota di 120 ore stabilite da IRATA e aggiunte le 270 (90 di soccorso in fune, 90 spazi confinati, 90 acque vive e perchè no, anche 90 di soccorso in superficie ghiacciata) stabilite da Rescue 3 Iternational, un soccorritore altamente qualificato al soccorso con funi necessiterebbe di 480 ore di formazione, sostenibili in 12 settimane. Se pensiamo che un operatore sagf, in possesso delle propedeuticità in alpinismo e scialpinismo, debba sostenere, se non ricordo male, sui 6 mesi di corso (ergo 24 settimane) questo ci da l’idea della differenza tra un operatore qualificato e uno specializzato. I saf sono qualificati, ma non per salire in cima ad una montagna, arrivare in fondo ad una grotta o risalire una forra. Prendiamone atto e andiamo avanti.
Chi parla di “affare” in materia di polso slogati o incidenti occorsi a persone non sa proprio di cosa stia parlando e forse dovrebbe evitare di parlare per conto di persone che mettono a repentaglio la propria pellaccia per aiutare gli altri senza vedere un solo soldo!
p.s. I volontari del Cnsas sono tutti soci CAI e, pensate!, si pagano pure il bollino di tasca propria per andare a far questi “ affari” sotto l’acqua battente o di notte con la bufera…pensa te che magna magna!
p.p.s. Perquando riguarda il “rimborso“ per ogni recupero effettuato…beh diciamo che allora il Cnsas si sosterebbe da solo…il Cnsas non ottiene nessun “rimborso” Dall’utente ne tantomeno dall’azienda sanitaria regionale che stanzia (solo in alcune regioni peraltro) una cifra per il sostentamento della struttura e dell’addestramento (pensate se smettesse di destinare la stessa cifra ai volontari delle ambulanze…ne vedreste delle belle, però lo notereste di più tutti i giorni, per strada). L’unico “rimborso” se così vogliamo definirlo è la compartecipazione alla spesa sanitaria che alcune regioni possono richiedere in caso di intere vento per recupero di persone illese, con vari ticket che NON vanno nelle casse ormai opulente dal magna magna dilagante del Cnsas, ma in quelle della sanità regionale.
Rispondo alla seconda “Luca” Probabilmente la sua arroganza di quando esclude i VVF dal Soccorso, non conosce! ignora che esistono delle leggi dello Stato! Ignorante in materia. In Liguria si sono risparmiati tanti soldi affidando il soccorso sanitario e tecnico ad una solo ente, a vantaggio delle persone soccorse, con meno rischio e un soccorso efficiente ed efficace, peccato che non lo si copi, d’altronde tanti appalti privati salterebbero, lo stato dovrebbe intervenire professionalizzando il soccorso. Il resto chiacchiere da Bar inutiliinutili, che offendono chi lavora con passione e professionalità tutti i giorni.
E pensare che ho sempre identificato lo sfigato montano come uno pieno di stemmi, patacche, occhiali, casco e gopro,,, e me lo trovo mentre si fa un selfie in elicottero nella prima foto dell’articolo in questione. Quasi mi viene un colpo.
Il personale CNSAS sono soci CAI? pagano il bollino? Quale rimborso hanno per un recupero?
Lo stato da un contributo di circa un milione di euro ?
Andare a soccorrere gli escursionisti persi a un’ora dalla macchina o quelli che si sono slogati un polso è un bel affare per i ” Volontari”, era evidente.
Come dicono ” nemmeno il cane muove la coda per niente!”
La domanda è sempre la stessa: data la presenza sul territorio del SAGF, dei rocciatori della PS, del soccorso piste dei CC (i SAF dei vvf non li includo perchè non fanno soccorso alpino, nè tantomeno speleologico o canyon ma pretendono di saperlo fare, con tutte le polemiche annesse e connesse) perchè si continua a delegare il servizio ai volontari? Ben venga la tradizione, il retaggio e la storia del corpo, ma perchè non renderli professionisti a tutti gli effetti togliendo il compito alle forze dell’ordine o lasciare tutto in mano a quest’ultime? Riassumendo: Perchè non razionalizzare?
L’elisoccorso poi è un altro dibattito: a chi spetta la competenza? Al servizio sanitario locale? al comparto sicurezza? alla difesa? Occorre definire anche detto aspetto per nulla scontato (ma anche in tal caso escluderei i VFF che per anni hanno preteso di effettuare il servizio il Liguria e Sardegna con elicotteri vecchi, sprovvisti di vano sanitario e non adeguandosi alle normative HEMS inventandosi il servizio HEMTS, inesistente nel resto del mondo)
E’ tutto un “magna magna” all’italiana! Vivo in Alta SAvoia e il soccorso viene fatto da professionisti in uniforme che si chiamano Gendarmerie. Non sono per nulla “volontari pagati” e per quanto mi riguarda penso sempre che ho fatto bene a uscire dall’Italia, che posso visitare quando voglio, ma non ci vivrei anche per questi motivi.