Fuoristrada vietato in tutta Italia: è legge?

Fuoristrada vietato in tutta Italia per auto, moto e bici: cosa dice davvero il decreto del Ministero delle Politiche Agricole in vigore dal 16 dicembre 2021.

Fuoristrada vietato in tutta Italia: è legge?

I primi a preoccuparsi davvero sono stati diversi CER (Comitato Escursionisti su Ruote) regionali: il 16 dicembre 2021, erano scaduti i 15 giorni di quello che in gergo si chiama “vacatio legis”, cioè il periodo in cui il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali diventa legge. Il decreto è a firma del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, del Ministro della Cultura Dario Franceschini e dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

I fuoristradisti italiani si sono allarmati: il decreto sembrava inibire la viabilità forestale al traffico ordinario di auto, moto, quad e bici, limitandola soltanto alla circolazione di mezzi di soccorso o preposti alla manutenzione oppure muniti di permessi speciali. Una vera e propria mazzata, se confermata, per gli appassionati di off-road che amano scorrazzare sui sentieri e mulattiere, in quanto diventerebbero fuorilegge col rischio di subire pesanti multe. E da quando? Dal 16 dicembre 2021, giorno in cui il decreto pubblicato in G.U. è diventato vigente.

Il decreto è vigente dal 16 dicembre 2021
Il decreto 28 ottobre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 1° dicembre e vigente dal 16 dello stesso mese, definisce i criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. Il passaggio ‘incriminato’ del decreto è contenuto nell’articolo 2 comma 3, secondo cui “indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del Codice della Strada”.

L’articolo 3 del decreto classifica invece la viabilità forestale e silvo-pastorale in tre macro-categorie (principale, secondaria e tracciati di uso e allestimento temporaneo), elencandone le caratteristiche e stabilendo quali sono i mezzi che possano transitarvi.

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Troviamo per esempio autocarri, autotreni, trattori, rimorchi, macchine operatrici di piccole e medie dimensioni e automezzi a trazione integrale adibiti al mantenimento e al ripristino delle suddette strade.

Le conseguenze per l’off-road
Riassumendo: anche se non veniva fatto espresso riferimento ad auto, moto e bici, il punto cruciale del decreto è quello di non considerare più le vie forestali soggette al Codice della Strada, poiché la viabilità viene concessa solo ed esclusivamente ai mezzi da lavoro e a quelli per la manutenzione dei tratti di strada e di collegamento. In sostanza, la viabilità forestale sembrava inibita al traffico ordinario, di cui teoricamente fanno parte anche le mountain-bike, che rispetto ai veicoli a motore hanno per lo meno il pregio di non inquinare.

Semplificando, il risultato del decreto estremamente articolato nella sua stesura portava come conseguenza quella di non considerare più le vie forestali soggette al codice della strada; oltre a questo, venivano richiamati numerosi articoli e commi del decreto legislativo n° 34 del 3 aprile 2018, in cui si specifica che la viabilità forestale è “inibita al traffico ordinario”. Non un attacco diretto alle moto, quindi, ma che portava le medesime conseguenze, all’atto pratico.

Svista? Furbata? Non è chiaro. Quello che sembrava certo era che non si potevano più mettere le ruote in fuoristrada. Stando alle carte, erano coinvolti il mondo delle bici, dei 4×4, dei quad, ecc. La viabilità fuoristrada concessa solo per un certo tipo di attività (manutenzione, ripristino, controllo) e unicamente ad autocarri, autotreni, trattori, rimorchi, macchine operatrici. Mentre veniva eliminata in maniera totale l’attività ludica. Tra gli ambientalisti quasi si esultava.

I possibili aggiramenti
Insomma, dal 16 dicembre 2021 addio alle scampagnate off-road con quad, enduro e MTB? A leggere le norme del decreto non sembravano esserci dubbi: le associazioni che rappresentano il settore (in particolare Federazione Motociclistica Italiana e ANCMA) si sono messe al lavoro per capire meglio la situazione (ad esempio: sentieri e mulattiere di boschi e montagne sono sempre compresi nella viabilità forestale o ‘silvo-pastorale’?) e trovare eventualmente un compromesso che non penalizzasse troppo i fuoristradisti, ovviamente nel rispetto delle regole.

ANCMA e FMI contro
Il comunicato congiunto di FMI e ANCMA ha criticato aspramente il divieto di circolazione in fuoristrada.

Confindustria ANCMA e FMI, si legge nel comunicato, prendono posizione contro i contenuti del decreto che “vieterebbe la viabilità forestale e silvo-pastorale al transito ordinario: si tratta di una norma miope, prosegue la nota, che può creare potenzialmente un grave danno economico al mercato, all’intera filiera, alle attività ludiche e sportive e a quelle legate all’accoglienza e al turismo. ANCMA e FMI prefigurano poi possibili profili di incostituzionalità, perché mancherebbe il bilanciamento degli interessi in gioco e di diritti costituzionali come la libera circolazione, il diritto alla libera iniziativa economica e quello di svolgere attività sportiva e ricreativa”.

Le due associazioni, in attesa di ulteriori iniziative, hanno attivato un’interlocuzione con il Governo al fine di ottenere chiarimenti e una correzione delle disposizioni contenute nel decreto.

La precisazione del Ministero
In seguito a tutta questa confusione, nella serata del 16 dicembre 2021, poche ore dopo l’entrata in vigore del decreto, è giunta puntuale una comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole che precisa alcuni punti del provvedimento.

Si premette che il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata. 
È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità.
Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.
Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada.
Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale ‘… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica’.
Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.
Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali
”.

Insomma, tanto rumore per nulla.

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Fuoristrada vietato in tutta Italia: è legge? ultima modifica: 2022-01-01T05:19:00+01:00 da GognaBlog

7 pensieri su “Fuoristrada vietato in tutta Italia: è legge?”

  1. 7
    G says:

     
    COSA SERVE PER CIRCOLARE FRA BOSCHI E CAMPAGNE.
     
    Da quel che io ho capito non c’è differenza fra mezzo motorizzato (a scoppio o elettrico) o no.
     
    Quel che serve non è un motore: bisogna avere appresso un avvocato.
     
    Meglio avere anche un ricco carnet di raccomandazioni – pardon! – di permessi da enti del sottobosco sottogovernativo, o di dichiarazioni di qualche conoscente assessore di qualcosa…
     
    Geri

  2. 6
    albert says:

    https://www.facebook.com/groups/1768767316714093/permalink/2198431640414323/
     Contiene regolamenti per il Veneto. Se proprio  si vuole, conviene diventare soci volontari  di  soccorso alpino, sanitario,  gurdie ecologiche ecc ecc e farsi rilasciare permessi riservati.

  3. 5
    Unodeitanti says:

    indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del Codice della Strada”.
    Anche qui legge da interpretare. Bastava mettere “transito ordinario ai mezzi motorizzati” . Invece si lascia un dubbio, una interpretazione sul fatto che vi possano transitare le Mtb, le emtb ed i pedoni. A meno che proprio non si voglia far transitare nessuno in quanto tali percorsi sono sottratti, non rientrando nel codice della strada, da obblighi manutentivi ed in caso di infortuni il “cittadino” ipergarantito dovrebbe far causa a se stesso ed alla propria imperizia e disattenzione. 
    In merito alle piste forestali e da esbosco occorre chiedersi quante sono state realizzate cancellando o intersecando i vecchi sentieri e le mulattiere. 

  4. 4
    Francesco says:

    In moto si può o non si può andar per sentieri e mulattiere?

  5. 3
    Simone says:

    Non ho capito se alla fine posso andare in mtb o in moto nello sterrato,un po difficile da comprendere.Certo è che se è cosi manco la passeggiata con la famiglia in bici puoi fare..ma siamo alla follia….

  6. 2
    Filippo Petrocelli says:

    Mi stupisco che ci abbiano perso del tempo, a Roma: le Regioni si guarderanno bene dal tirarsi la zappa sui piedi. Il punto forse non era blandire gli ambientalisti ma se mai riservare un patrimonio di viabilità per gli scopi per cui è stata progettata e realizzata, ossia gli usi agro silvo pastorali. Avendo lavorato nel settore forestale (sì, quei brutti e cattivi che fra le altre cose, fanno tagliare i boschi) so già che esistono un gran numero di strade forestali chiuse al traffico veicolare non autorizzato. Ma aggiungo che, al giorno d’oggi, le attività suddette si fanno coi mezzi a motore, non più coi carri e a dorso di mulo.
    Le moto che scorrazzano sui sentieri sono un altro problema, la normativa esiste già sempre qualcuno abbia voglia di farla rispettare.
    Le bici? L’ultima crociata… 

  7. 1
    albert says:

    Manfredi Nino  creò il notissimo personaggio del “barista di Ceccano” che concludeva ogni volta il suo numero con il celebre “fusse che fusse la vorta bbona”, divenuto una sorta di tormentone nazionale.
     A mia memoria, parecchie strade forestali erano chiuse da sbarra abbassata e bloccata con lucchetto e cartello divieto di transito(riservato a  mezzi autorizzati)…. forse dopo il disastro causato da Vaia, una volta  ristabilite le strade di servizio,sarebbe stato meglio lasciare gli ostacoli naturali sui sentieri escursonistici.Ogni tanto un poco di  allenante “percorso di guerra” attuabile solo da pedoni ..con scavalcamenti o aggiratamenti o strisciamenti…Mi sa tanto che  i rifugi-ristorante o baite o fienili con annessa cucina agritur , troveranno un permesso e i cingolati con traino slittona pluri postoc ontinueranno. Alternativa: i cavalli da tiro pesante rapido con carrozza a ruote o pattini a seconda del fondo stradale.
     

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