Il labirinto della montagna accompagnata

Il labirinto della montagna accompagnata

L’accompagnamento professionale in montagna è un ambito assai controverso, un territorio che da ormai molto tempo le Guide Alpine (articolate in collegi regionali o provinciali nel cosiddetto CONAGAI – Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane – www.guidealpine.it/) si sono trovate a condividere con altre figure. Alcune di queste hanno un’investitura legale, altre sono del tutto abusive. Aggiungiamo che, quando si dice montagna, s’intende una vastissima gamma di tipi di terreno, dal facile all’estremo, dall’innevato al ghiacciato, dall’escursione naturalistica alla discesa di canyon spettacolari, dallo scialpinismo al fuoripista e alle ciaspole.

LabirintoMontagnaAccompagnata-images

 

Per questo motivo in molte regioni operano anche gli Accompagnatori di Media Montagna (AMM), professionisti iscritti negli elenchi speciali dei Collegi Regionali e Provinciali delle Guide Alpine che conseguono il titolo di AMM (attività professionale esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989), attraverso corsi di formazione ed esami organizzati dai Collegi delle Guide Alpine. Questa figura professionale è abilitata a condurre singoli o gruppi su terreni escursionistici senza limiti altitudinali (lo ha sancito la sentenza della Corte Costituzionale numero 459 del 14 dicembre 2005), con l’esclusione però dei terreni dove è necessario l’impiego, per la progressione ma anche solo per la sicurezza, di attrezzature alpinistiche (corde, imbragature, ramponi, piccozze o strumenti di autoassicurazione (rinvii, connettori, ecc.), e comunque tutti i terreni in cui sia necessario impiegare tecniche alpinistiche (Legge n. 6 del 2 gennaio 1989).

LabirintoMontagnaAccompagnata-images

 

In tutte le regioni e province autonome, a eccezione dell’Alto Adige, per questo genere di accompagnamento “escursionistico” si è affiancata (o era pre-esistente) la figura della Guida Ambientale Escursionistica (GAE), aderente all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAEwww.aigae.eu/), nata nel 1992 e con 3.000 soci attivi. E’ ovvio che i collegi regionali in cui quest’associazione si articola sono ben più significativi numericamente in quelle regioni o province autonome in cui, per le ragioni più diverse, non sono stati istituiti gli AMM.

In questa situazione, dato che il mercato dell’accompagnamento è comunque limitato, le due associazioni sono da tempo in rotta di collisione.
Lo scorso 22 settembre 2015, il CONAGAI e l’AIGAE hanno firmato un documento di intenti per il quale, in una sorta di “non-belligeranza”, si sarebbe dovuto dare il via a un tavolo di lavori congiunto per un più pacifico futuro dell’accompagnamento escursionistico.

Successivamente all’accordo, che prevedeva sostanzialmente che le due associazioni lavorassero congiuntamente al superamento delle anacronistiche sovrapposizioni delle diverse figure professionali di accompagnamento in escursionismo, è stata improvvisamente proposta dalla Regione Sicilia una nuova legge che istituisce la figura delle Guide di Media Montagna.

Il tavolo di lavoro: Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane e AIGAE
LabirintoMontagnaAccompagnata-guide-alpine-aigae_02

 

L’AIGAE ha diramato a questo proposito un comunicato stampa del 12 aprile 2016, in cui sostiene che la Regione Sicilia ha “rispolverato e distorto la facoltatività di istituire a livello regionale la figura degli Accompagnatori di Media Montagna (AMM) prevista dall’obsoleta legge 6 del lontano 1989”. Secondo l’AIGAE si tratta di una vera e propria “invenzione legislativa”, anacronistica, caotica, in contrasto con le leggi nazionali, che “non aiuta né il turismo né l’occupazione”.

A questo comunicato non poteva mancare la risentita risposta del CONAGAI, che il 19 maggio 2016 dirama un comunicato stampa che suona come evidente ripresa delle ostilità: La legge parla chiaro e i tribunali lo confermano: gli unici professionisti abilitati all’accompagnamento escursionistico in montagna sono formati dalle Guide Alpine”.

Riportiamo integralmente il comunicato CONAGAI n. 4/16 del 19 maggio 2016.

Lo scorso aprile l’Associazione italiana Guide ambientali escursionistiche ha diramato un comunicato stampa a cui le Guide Alpine Italiane non possono rimanere indifferenti, essendo peraltro questo l’ultimo atto di una annosa querelle, che lo scorso settembre pareva essere arrivata al termine. Preso atto che così non è stato e atteso il parere del tribunale di Torino che ha dato torto alle Guide ambientali escursionistiche, il Collegio Nazionale delle Guide Alpine ribadisce una volta per tutte che la legge italiana 6/89 stabilisce inequivocabilmente che l’accompagnamento su terreno montano è esclusiva prerogativa delle Guide Alpine e delle figure formate all’interno del Collegio, con formazione quindi e competenze garantite dagli standard internazionali. Un’esclusiva che ha come unico scopo la sicurezza pubblica nell’ambito di un’attività in cui esistono rischi oggettivi.

A sinistra, il presidente dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) Stefano Spinetti; a destra, il presidente del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CONAGAI) Cesare Cesa Bianchi
LabirintoMontagnaAccompagnata-guide-alpine-aigae_01 - Copia

 

Partiamo dall’accordo CONAGAI – AIGAE siglato il 22 settembre 2015 e ratificato tramite lettera di intenti, che alleghiamo al comunicato. La lettera chiarisce inequivocabilmente che le Guide AIGAE che volessero operare in montagna debbano rientrare nel Collegio nazionale delle Guide Alpine Italiane, ovvero uniformarsi agli standard della figura professionale degli Accompagnatori di Media Montagna, tramite apposite modalità di verifica delle competenze.

L’accordo era stato raggiunto con lo scopo di mettere ordine nell’ambito delle professioni dell’accompagnamento outdoor. Successivamente una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad AIGAE ha invitato l’Associazione a precisare l’ambito di svolgimento dell’attività dei suoi iscritti, in modo da evitare sovrapposizioni con la disciplina della professione contenuta nella legge 6 del 1989. La nota metteva in evidenza le criticità legislative relative alla loro professione e tornava a sottolineare la necessità di risolvere il conflitto scaturito dalla coesistenza di diverse leggi che disciplinano il settore: da un lato la legge nazionale, la n.6 del 2 gennaio 1989, che regola la professione di Guida Alpina, degli Accompagnatori di Media Montagna e Guide Vulcanologiche; dall’altro la legge n.4 del 2013 che disciplina l’organizzazione delle libere professioni non organizzate in ordini o collegi e alcune Leggi Regionali che erano intervenute localmente a disciplinare la materia. Tra le varie leggi a oggi esistono ambiti di sovrapposizione, particolarmente in relazione all’accompagnamento escursionistico in montagna e su terreni innevati. La Corte Costituzionale ha confermato un ambito esclusivo di esercizio della professione nelle aree maggiormente caratterizzate dalle bellezze ma anche dai pericoli della montagna, continuando a prevedere per tali aree la competenza esclusiva degli iscritti all’albo delle Guide e degli Accompagnatori, senza possibilità per le rimanenti professioni dell’outdoor di sovrapporsi con le rispettive attività.

CONAGAI e AIGAE aprivano quindi un tavolo di lavoro per individuare le modalità per far rientrare gli associati AIGAE nel Collegio Nazionale delle Guide Alpine, inquadrandoli appunto all’interno dei Collegi. Il principio individuato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine, che tuttora apre le porte alle Guide AIGAE, si basa sul riconoscimento dei crediti formativi laddove siano presenti e sulle compensazioni necessarie nelle materie mancanti totalmente o parzialmente.

Nonostante l’accordo, nei mesi successivi AIGAE ha proceduto legalmente e verbalmente contro agli assessorati delle regioni Sicilia e Piemonte, che hanno riconosciuto negli ultimi mesi la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna, applicando correttamente la legge nazionale relativa all’accompagnamento in montagna.

Non solo pertanto le proteste di AIGAE si rivelano ingiustificate, mendaci e queste sì anacronistiche, a fronte anche dell’intervento della Corte Costituzionale, ma hanno anche la grave responsabilità di confondere il quadro in merito alle figure professionali di riferimento per l’accompagnamento in montagna, arrecando un danno prima di tutto agli utenti finali. La chiarificazione del quadro generale delle professioni che operano in ambito escursionistico infatti, in particolare in montagna, era stata voluta dal CONAGAI così come dal Ministero che a tale scopo inviava la lettera ad AIGAE, ai fini della sicurezza e della garanzia della qualità del servizio offerto agli utenti finali, e non per ragioni lobbistiche.

LabirintoMontagnaAccompagnata-accordo-AIGAE-CONAGAI_01 - Copia

 

In merito alle limitazioni per l’esercizio della professione degli AMM, non può accettarsi ciò che le Guide ambientali escursionistiche sostengono quando dicono che si tratta di una professione molto limitata. Non esistono infatti limiti altitudinali, e l’esercizio della professione può essere consentito ricorrendone le condizioni in tutto il territorio italiano, mentre sono escluse le attività che richiedono l’utilizzo di attrezzatura alpinistica per le quali occorre un iter formativo da Guide Alpine che di certo non rientra nella formazione nemmeno delle GAE. Quanto all’accompagnamento su terreni innevati è questa realmente l’unica limitazione, per la quale è già stato presentato alla Camera dei Deputati un emendamento che mira proprio ad ampliare il raggio di azione degli AMM. Comunque si valuti la legge, finché esiste essa rimane tale, e quindi non un suggerimento, ma un insieme di disposizioni da rispettare, anche per evitare di commettere il reato di esercizio abusivo di una professione protetta. Quando, ci auguriamo presto, l’emendamento troverà esecuzione, gli accompagnatori nuovi e già titolati, saranno abilitati in una cornice di piena legalità all’accompagnamento sulla neve, non prima però di aver seguito una formazione specifica a riguardo, indispensabile visti i rischi che questo tipo di terreno comporta.

La nuova legge che istituisce la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna della Regione Sicilia non solo è dovuta ma è sicuramente anche legittima e, esattamente al contrario di quanto afferma AIGAE, è volta proprio a sostenere l’occupazione prevedendo la formazione di professionisti del trekking in montagna e a favorire il turismo, garantendo all’utente una formazione certificata, seria e di altissimo livello. Ne è conferma quanto avvenuto solo poche settimane fa in Piemonte, dove il tribunale del TAR ha dato torto ad AIGAE che si era espressa contro la legge regionale che istituiva l’Accompagnatore di Media Montagna.

Infine il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane ci tiene a rassicurare le Guide ambientali escursionistiche che operano in montagna che saranno in tutti i modi favoriti i processi di confluenza all’interno di CONAGAI al fine non solo di preservare la continuazione del loro lavoro, ma anzi di poterlo esercitare nel rispetto delle leggi attuali. L’invito ad AIGAE è quello di smettere di perseguire una strada di scontro e di agevolare invece i propri soci che operano in montagna alla confluenza nel CONAGAI e quindi nella legalità.

 

L’AIGAE risponde pressoché immediatamente con il Comunicato stampa n.7/16 del 19 maggio 2016 dal titolo “La legge parla chiaro, le guide alpine no!”. Senza mezzi termini è affermato che “il comunicato delle Guide Alpine sulla presunta esclusività nell’accompagnamento escursionistico è colmo di errori grossolani e falsità”. Per l’AIGAE si è così a “una clamorosa occasione di dialogo sprecata da una livorosa difesa corporativistica di superati recinti immaginari, che fa compiere alla categoria un balzo all’indietro di decenni, danneggiando prima di tutto il turismo in natura”.
Riportiamo anche questo lungo comunicato integralmente.

Apprendiamo con sorpresa e stupore di un comunicato del CONAGAI (Collegio Nazionale Guide Alpine), pubblicato sul loro sito ufficiale, che non esitiamo a definire “fantascientifico” in quanto traboccante di fantasiose considerazioni. A pochi giorni fra l’altro da un incontro previsto per proseguire con loro il tavolo di confronto, istituito per individuare modalità e presupposti per una convergenza tra i nostri due bacini professionali, come previsto dalla lettera comune d’intenti del 22 settembre 2015 che alleghiamo.
Accordo dove le due associazioni, a fronte del reciproco riconoscimento, si impegnavano “a non intraprendere iniziative anche di carattere legale l’una nei confronti dell’altra nonché nei confronti dei singoli associati per tutta la durata dei lavori e anzi a condividere iniziative di carattere legislativo”.
Intesa e lavoro congiunto, che ci vedevano in attesa di risposte alle nostre diverse costruttive proposte, che con tutta evidenza vengono interrotti unilateralmente, assumendosene a questo punto le responsabilità politiche di fronte non tanto ai propri soci ma a tutti gli interlocutori pubblici e privati che da anni invitavano i professionisti dell’accompagnamento a fare ordine e collaborare per il bene del mercato turistico collegato all’escursionismo.

Un’inutile pugnalata alle spalle che non capiamo a chi giovi, se non a un’infantile popolarità nel lasciar credere ai propri associati che siano veri gli steccati protezionistici promessi in anni di costosissimi corsi di formazione, fra l’altro con la validità legale messa in discussione dalla sentenza di Corte Costituzionale 372 del 1989 di cui parliamo di seguito.

Nota: si intendano nel testo a seguire le sigle GAE per Guide Ambientali Escursionistiche; AMM per Accompagnatori di Media Montagna; MISE, per Ministero per lo Sviluppo Economico. 

LabirintoMontagnaAccompagnata-tra-i-due-litiganti-il-terzo-gode-fb

 

CHI HA DISATTESO I PATTI?
1) 15 giorni dopo aver firmato CONAGAI disattende già l’accordo
Il Collegio Guide Alpine Abruzzo il 6 ottobre 2015 inviava al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di chiarimenti sull’attuazione della Legge 4/2013 per le libere professioni non ordinistiche in cui è elencata anche la professione di Guida Ambientale Escursionistica. Ad essa seguiva anche, da parte del Collegio Nazionale, una richiesta di accesso agli atti che hanno portato all’inserimento dell’AIGAE nell’elenco delle Associazioni Professionali di categoria tenuto dal Ministero. È successivamente seguita una campagna disinformativa, rivolta a tutti gli enti istituzionali, sulla presunta illegalità delle GAE operanti sul territorio abruzzese omettendo gran parte del parere del Ministero, dove ad esempio si confermava l’incostituzionalità di tutte le leggi regionali in tema di professioni.

Da notare che il Collegio Guide Alpine Abruzzo, nel richiedere informazioni al MISE, ha inviato il solo articolo 16 della legge Regione Abruzzo 86/98, addirittura mettendolo in evidenza con carattere in grassetto (si tratta di un orrendo pasticcio giuridico che vorrebbe ridurre la Guida Ambientale Escursionistica a una specializzazione dell’Accompagnatore di Media Montagna, straripando ben oltre i confini impostigli dalla legge nazionale e conferendo all’AMM fantasiose competenze che non gli sono proprie e che non trovano riscontro nella citata legge di riferimento nazionale n. 6/89).
Viene spontaneo domandarsi perché il Collegio non abbia invece argomentato con i soliti teoremi sulla esclusività della competenza degli Accompagnatori di Media Montagna, ma abbia furbescamente utilizzato SOLO una parte di quell’inguacchio legislativo?
IN SOSTANZA, IL COLLEGIO G.A. ABRUZZO NON HA DETTO AL MISE “NON ACCETTATE LE GAE IN ABRUZZO PERCHE’ CI SONO GIA’ GLI AMM, BENSI’ TUTT’ALTRO, COMUNICA AL MISE CHE LE GAE IN ABRUZZO ESISTONO GIA’!
La nota del Ministero all’AIGAE che ne è seguita, fuorviata dalla subdola richiesta, non è stata come vogliono far credere “In Abruzzo le GAE non possono operare perché ci sono gli AMM”, bensì “Dato che esiste una legge regionale che parla di GAE, dovete tenerne conto”. CAPITA LA DIFFERENZA?
Ovvio poi che la Regione Abruzzo dal 1998 a oggi si è ben guardata dal rilasciare negli anni a chicchessia il titolo di GAE come specializzazione degli AMM, ben sapendo che… non lo può fare, senza addentrarsi in un ginepraio giuridico!

Abbiamo successivamente chiesto al Collegio delle Guide Alpine abruzzesi di fare insieme una verifica di legittimità, vigenza e costituzionalità della legge regionale 86/98 poiché solo una pronuncia del giudice amministrativo e/o della Corte Costituzionale sarebbe stata in grado di interpretare in modo vincolante la normativa in discussione. Ma non abbiamo ricevuto risposta!
Cioè, dicono che siamo illegali, ma quando gli chiediamo di andare a verificare davanti a un giudice… Nicchiano!

2) Guida Alpina diffonde una lettera aperta contro il tavolo di lavoro e CONAGAI fa finta di non vedere
In data 21 dicembre viene diffusa una lettera di una guida alpina traboccante di personalissime interpretazioni giuridiche prese a caso, debitamente tagliate e messe insieme a proprio piacimento e contenente anche talune affermazioni fuorvianti e al limite dell’offensivo.

Ad avviso dell’AIGAE tali comportamenti comportavano una violazione di quanto stabilito dalla lettera di intenti che impegnava le parti a “ricercare una soluzione bonaria a tutti i conflitti e le problematiche a oggi emerse così come a quelle che dovessero emergere in futuro”.
Questa mancanza di rispetto dei patti viene prontamente segnalata dal Presidente AIGAE al Presidente CONAGAI, con e-mail del 23/12/2015, cui non è mai giunta risposta.

3) Per tutto il 2015 sono stati fatti ovunque tentativi di proposte di legge regionale per l’istituzione degli Accompagnatori di Media Montagna, in particolare in Piemonte e in Sicilia.
Nonostante l’impegno, rispettato da AIGAE, di non proseguire con presentazioni di leggi regionali e non, fino a un pronunciamento del tavolo di lavoro sui successivi passi legislativi da conseguire insieme.

4) Sono proseguite in diverse zone d’Italia inutili azioni legali e di disturbo da parte dei Collegi Regionali delle Guide Alpine nei confronti delle Guide Ambientali Escursionistiche.
Alle nostre richieste di chiarimenti è stato risposto che il Collegio Nazionale non ha controllo né poteri nei confronti dei Collegi regionali, facendoci dubitare sull’effettivo potere di rappresentanza e attendibilità dei nostri interlocutori.

LabirintoMontagnaAccompagnata-8894322-Varsavia-Polonia-17-ottobre-2010-contendenti-combattimenti-durante-i-mondiali-di-Sumo-Archivio-Fotografico - Copia

 

FALSITÀ, ORRORI ED ERRORI DEL COMUNICATO STAMPA CONAGAI
1)
”La legge parla chiaro e i tribunali lo confermano: gli unici professionisti abilitati all’accompagnamento escursionistico in montagna sono formati dalla Guide Alpine”.
FALSO. Quali sarebbero questi tribunali che lo affermano? E dove lo avrebbero confermato? Non esiste una sola sentenza! Al contrario abbiamo invece sentenze vere e proprie di tribunali a favore delle Guide Ambientali Escursionistiche che dicono esattamente il contrario. E che alleghiamo e siamo pronti a fornire come prova della veridicità di quanto affermiamo.

2) “La legge italiana 6/89 stabilisce inequivocabilmente che l’accompagnamento su terreno montano è esclusiva prerogativa delle Guide Alpine e delle figure formate all’interno del Collegio, con formazione quindi e competenze garantite dagli standard internazionali”
FALSO. La legge 6/89 non cita mai la parola “esclusiva” né tantomeno gli “standard internazionali”. Al contrario, il CONAGAI volutamente ignora che la sentenza n. 372 inappellabile di CORTE COSTITUZIONALE del 6 luglio 1989, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 7, commi 2-3-6 e 7 e dell’art. 22, commi 5 e 7 della L. 6/89 che ponevano le modalità di effettuazione dei corsi ed esami per Guida Alpina e AMM. Ebbene, mentre per le Guide Alpine il vuoto legislativo è stato colmato dall’art. 23 della legge 81 dell’8 marzo 1991, per gli AMM ciò non è mai avvenuto. Allo stato, quindi, non esistono le norme statali di riferimento, da riprodurre nelle leggi regionali, per dettare le regole dei corsi di formazione e degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di AMM.

3) “Successivamente una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad AIGAE ha invitato l’Associazione a precisare l’ambito di svolgimento dell’attività dei suoi iscritti, in modo da evitare sovrapposizioni con la disciplina della professione contenuta nella legge 6 del 1989. La nota metteva in evidenza le criticità legislative relative alla loro professione e tornava a sottolineare la necessità di risolvere il conflitto scaturito dalla coesistenza di diverse leggi che disciplinano il settore”.
FALSO. La nota del Ministero non dice nulla di tutto questo (anche qui… basta leggerla) come già specificato poco sopra al punto 1 del paragrafo “CHI HA DISATTESO I PATTI” sulla questione Abruzzo.

4) “La Corte Costituzionale ha confermato un ambito esclusivo di esercizio della professione nelle aree maggiormente caratterizzate dalle bellezze ma anche dai pericoli della montagna, continuando a prevedere per tali aree la competenza esclusiva degli iscritti all’albo delle Guide e degli Accompagnatori, senza possibilità per le rimanenti professioni dell’outdoor di sovrapporsi con le rispettive attività.” E inoltre “le proteste di AIGAE si rivelano ingiustificate, mendaci e queste sì anacronistiche, a fronte anche dell’intervento della Corte Costituzionale”.
FALSO E INCREDIBILE. Stranissimo infatti che questa sentenza venga citata proprio dalle Guide Alpine che, anzi, di solito ne negano l’esistenza. A tal riguardo, l’unica sentenza inappellabile di Corte Costituzionale è infatti la 459/2005 che non dice affatto quanto dichiarato dal CONAGAI ma esattamente il contrario! Infatti nella sentenza si cita la “guida-ambientale escursionistica”, come “figura comunque avente un profilo professionale alquanto differenziato dall’Accompagnatore di Media Montagna”.

OLTRE A UN ALTRO PASSAGGIO IMPORTANTISSIMO: Ciò che distingue effettivamente tale figura professionale (guida alpina) è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”), bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l’art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l’art. 21, comma 2, della medesima legge).”

Basta saper leggere con calma, minima onestà intellettuale e capacità di comprensione la sentenza.

5) “(…) il parere del tribunale di Torino che ha dato torto alle Guide Ambientali Escursionistiche” e “Ne è conferma quanto avvenuto solo poche settimane fa in Piemonte, dove il tribunale del TAR ha dato torto ad AIGAE che si era espressa contro la legge regionale che istituiva l’Accompagnatore di Media Montagna”
FALSO. Il TAR Piemonte a febbraio 2016 non ha dato torto all’AIGAE, bensì semplicemente non ne ha accolto il ricorso per un errore procedurale. Per dare torto ci vuole che sia scritto in una sentenza, che non c’è stata!

6) “La nuova legge che istituisce la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna della Regione Sicilia non solo è dovuta ma è sicuramente anche legittima”.
ORRORE. A parte che sarebbe interessante capire perché “è dovuta”. Ma se si vuole che sia legittima deve ad esempio istituire la figura corretta e non chiamarsi come è stato fatto “Guida di Media Montagna”, figura fantasiosa non contemplata dalla L.6/89 e di cui sono oltretutto ancora vaghi ambiti e regolamenti.

7) “In merito alle limitazioni per l’esercizio della professione degli AMM, non può accettarsi ciò che le Guide Ambientali Escursionistiche sostengono quando dicono che si tratta di una professione molto limitata. Non esistono infatti limiti altitudinali, e l’esercizio della professione può essere consentito ricorrendone le condizioni in tutto il territorio italiano.”
ERRORE. I limiti altitudinali sono verso il basso, poiché è il nome stesso a rendere ridicolo l’Accompagnatore di Media Montagna in pianura, sulle dune o in collina, essendo impossibile stabilire i confini della montagna a causa della soppressione del criterio altimetrico (vedi sentenza Corte Costituzionale sopra citata) e ancora meno cosa sia la media montagna. Ma soprattutto l’esercizio della professione di AMM, per essere consentito in tutto il territorio italiano e cioè al di fuori dei collegi regionali di cui fanno parte, necessita il rispetto di quanto previsto dalla stessa legge 6/89 art.22 e non è così facile come si vuol far credere. Di fatto gli AMM sono vincolati a operare nelle regioni in cui sono iscritti ai relativi Collegi, difficilmente più di uno. Mentre le GAE, essendo liberi professionisti ai sensi della L.4/2013 non hanno limiti regionali né tantomeno nazionali, ricadendo fra l’altro a pieno titolo nelle normative europee sulla libera circolazione delle professioni.

LabirintoMontagnaAccompagnata-labirinto-dell-alta-montagna-29336312

 

8) Sull’accordo CONAGAI – AIGAE: “La lettera chiarisce inequivocabilmente che le Guide AIGAE che volessero operare in montagna debbano rientrare nel Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, ovvero uniformarsi agli standard della figura professionale degli Accompagnatori di Media Montagna, tramite apposite modalità di verifica delle competenze.”
FALSO. La lettera d’intenti era stata sottoscritta per cercare di trovare insieme una strada comune per armonizzare le professioni di accompagnamento (basta leggere la lettera allegata per capire che è così). L’unica proposta in tal senso è stata presentata da AIGAE a CONAGAI il 18/12/2015 e alla stessa non è seguita mai – neanche a dirlo – nessuna risposta né controproposta.

9) “La chiarificazione del quadro generale delle professioni che operano in ambito escursionistico infatti, in particolare in montagna, era stata voluta dal CoNaGAI così come dal Ministero che a tale scopo inviava la lettera ad AIGAE, ai fini della sicurezza e della garanzia della qualità del servizio offerto agli utenti finali.”
FALSO. Il Ministero non ha mai richiesto nulla in tal senso. Nell’accordo fra l’altro non si parla di chiarificazione ma di armonizzazione, che apparentemente era voluta sia da AIGAE che da CONAGAI (fino al cambio evidente di obiettivi che evidenzia il loro “comunicato degli steccati”).

10) (le proteste di AIGAE ai tentativi di leggi regionali sugli AMM) hanno anche la grave responsabilità di confondere il quadro in merito alle figure professionali di riferimento per l’accompagnamento in montagna, arrecando un danno prima di tutto agli utenti finali.
È VERO ESATTAMENTE IL CONTRARIO, noi cerchiamo di fare chiarezza e ci teniamo a far capire che l’accompagnamento in natura non è solo montagna e che il mercato richiede da tempo figure molto più complete e poliedriche.

11) “Infine il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane ci tiene a rassicurare le Guide Ambientali Escursionistiche che operano in montagna che saranno in tutti i modi favoriti i processi di confluenza all’interno di CoNaGAI al fine non solo di preservare la continuazione del loro lavoro, ma anzi di poterlo esercitare nel rispetto delle leggi attuali.” E anche “’invito ad AIGAE è quello di smettere di perseguire una strada di scontro e di agevolare invece i propri soci che operano in montagna alla confluenza nel CoNaGAI e quindi nella legalità.”
ORRORE ED ERRORE. Che il CONAGAI faccia sonni tranquilli. Noi non vogliamo né entrare nel loro Collegio né diventare Accompagnatori di Media Montagna, poiché siamo altro (sempre per citare letteralmente la Corte Costituzionale che sancisce in modo inappellabile la piena legalità delle GAE). Le leggi le rispettiamo sempre e comunque. A questo proposito, visto che lo abbiamo già fatto con il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo ovviamente senza ricevere risposta, invitiamo a controllare meglio l’operato degli iscritti: AMM che accompagnano su neve, che operano al di fuori dei territori dei Collegi di appartenenza, che propongono pacchetti turistici senza licenza, ecc…

La L. 6/89 art. 14 lettera b) infatti dice testualmente che è compito del Collegio regionale delle Guide Alpine “vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale”.

Pronti a rispondere pubblicamente, anche della mancata vigilanza obbligatoria, per ogni caso che solleveremo chiedendo gli opportuni interventi di legge e dandone ampia diffusione a mezzo stampa?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

INFINE QUALCHE DOMANDA
Come mai se solo gli iscritti al CONAGAI sono abilitati ad accompagnare in escursione i suoi rappresentanti si sono seduti a un tavolo di lavoro con un’Associazione come AIGAE (con un numero di iscritti che è circa 4 volte tanto) che rappresenterebbe circa 3.000 professionisti che loro ora definiscono “illegali”, sottoscrivendo con loro una lettera d’intenti comune?

È consapevole il CONAGAI che esistono in Italia decine di gruppi, associazioni di guide, cooperative e aziende miste che vedono la compresenza di AMM, GAE e Guide Alpine che da anni già collaborano tra loro in integrazioni delle reciproche competenze, ambiti e professionalità?

Ha mai informato i propri soci il CONAGAI di tutte le sentenze in cui è stata respinta l’accusa di esercizio abusivo di professione nei confronti di Guide Ambientali Escursionistiche e del fatto che nessuna GAE è mai stata condannata?

Ha mai informato i propri soci il CONAGAI degli innumerevoli pronunciamenti dell’Antitrust, che si sono succeduti dal 2007 ad oggi, proprio a riguardo le modalità delle Guide Alpine e sulle diverse leggi regionali che li riguardano?

Come mai, se non hanno limiti operativi, diversi AMM si sono negli anni iscritti anche ad AIGAE e risultano tuttora iscritti come Guide Ambientali Escursionistiche per poter avere possibilità di operare con copertura assicurativa adeguata su qualsiasi tipo di ambiente e condizione?

Vuole dire pubblicamente il CONAGAI quanto costa a persona il corso per la nuova fantasiosa figura della Guida di Media Montagna in Sicilia e spiegare che solo le Guide Alpine vi possono insegnare? Quanto costa ogni ora di corso? Quanto guadagnano gli insegnanti?

Vuole il CONAGAI spiegare perché i Collegi Regionali, pur essendo obbligati dalla legge 6/89, art. 14, comma 2., lettera c) a mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, e pur professandosi così rispettosi delle leggi, si rifiutano di farlo con l’AIGAE che inequivocabilmente è un’associazione rappresentativa di altra categoria professionale?

Siamo ormai abituati a non ricevere risposte e sappiamo già che dovremo farlo noi, pubblicamente. Facendo informazione su tanti aspetti che da troppo tempo sono stati manipolati e mistificati. Il turismo escursionistico-ambientale in Italia ha bisogno di trasparenza e chiarezza, ma soprattutto di fare un salto in avanti enorme rispetto alla retrograda mentalità degli steccati, degli orticelli e dei vecchi privilegi corporativistici.

 

Considerazioni
Direi che per il momento basta così, in attesa di ulteriori sviluppi. Chi volesse approfondire il punto di vista di tre collegi regionali/provinciali delle Guide Alpine può consultare l’ottimo articolo (anche se leggermente datato) pubblicato da Altitudini.it il 14 giugno 2013
http://altitudini.it/guide-alpine-chi-sono-gli-abusivi/

0
Il labirinto della montagna accompagnata ultima modifica: 2016-06-24T05:26:54+02:00 da GognaBlog

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

20 pensieri su “Il labirinto della montagna accompagnata”

  1. Beh, il presidente aigae avrà pure “la panza”, come poco elegantemente e molto ignorantemenre ha scritto qualcuno in un post. Però guardando la foto a me lui sembra un figo mentre l’altro in camicia bianca sembra il droghiere sotto casa mia

  2. Centrato finalmente il punto. L’autoreferenzialità di un collegio che si autovaluta, autoregola (cioè viene fuori come è noto che non lo fa perché le regole devono valere solo per gli altri), stabilisce tempi e tariffe dei corsi a piacimento alterando le normali legge del mercato. Supponendo di saperla sempre più lunga degli altri su tutto a priori, prendendo anche clamorose cantonate come nel caso del canyoning dove le guide alpine pretendono di dover aver anche lì l’esclusiva senza nemmeno sapere che l’attrezzatura è diversa e si usa in modo differente rispetto all’alpinismo. E tutto questo a danno dei consumatori, creando sacche di insopportabile privilegio al riparo dalla realtà. Uccidendo le più elementari regole di concorrenzialità, con relativi stimoli indispensabili. E viene fuori anche il termine giusto per definire il tutto: CASTA!

  3. Anche AIGAE ha un suo ottimo sistema formativo, con selezione docenti, sistema valutazione, strutturazione moduli ed esami.
    Nonostante questo vorrebbe volentieri rinunciarci in cambio di un sistema imparziale e univoco nel sistema della qualifiche professionali su standard europeo ai sensi delle normative stesse. E non un vago riferimento a sistemi “internazionali” che nulla vogliono dire se non l’adesione a un’organismo associativo che non è gestito da nessun ente o organismo veramente pubblico.
    Nelle pretese del Collegio Guide Alpine e anche nelle proposte di legge di revisione della 6/89 si dà l’esclusiva sulla formazione di una serie di figure professionali a un singolo collegio. Oggi in Italia anche le Università sono in libera concorrenza, ma si pretende che il CONAGAI sia l’unico ente titolato a far formazione! Regime di puro monopolio, che obbliga chiunque voglia lavorare nel settore a passare sotto il vaglio ESCLUSIVO del CONAGAI con relativo potere assoluto di fissare parametri, calendari, modalità e, soprattutto…prezzi! Tre esempi per tutti: Veneto, corso AMM 2014 di 300 ore per n. 30 guide, costo previsto dalla regione (a totale carico dei partecipanti) euro 4500 cad – corso AMM Abruzzo, circa 400 ore per 30 iscritti, costo circa euro 3500. Dulcis in fundo, corso per guide Vulcanologiche in Sicilia, circa 350 ore, per 7400 euro. Di sicuro cifre inaccessibili per la gran parte di giovani residenti in aree rurali che farebbero la GAE o AMM solo per un procurarsi un modesto reddito accessorio, affiancato ad altre attività. A riprova, se servisse, che un monopolio non si traduce mai in maggiore accessibilità per tutti ma al contrario in una gabella obbligatoria da pagare, una vera e propria tassa occulta a cifre completamente fuori dal mercato.
    Davvero non si riesce a capire che va assolutamente superato questo assurdo sistema di privilegi e di blocco dell’offerta turistica?

  4. Davide Galli ribatto un’ultima volta e poi basta! Per due motivi: uno, che sta diventando un brodo talmente lungo che se qualcuno lo legge gli viene il latte alle ginocchia (a me viene…) ; due, che per capire come funzionino i corsi formativi e tutto il sistema c’è un sito apposito del CONAGAI oltre ai siti dei diversi collegi segreterie comprese e quindi stare qui a smenarmela per ribattere alle tue considerazioni del tutto personalistiche diventa pesante.
    I corsi per Aspirante Guida che sono quelli del primo livello professionale per poi accedere agli ulteriori per Guida Alpina, si tengono ogni anno. Nessuno è obbligato a partecipare nella propria regione ma può accedere a qualunque sessione nei 5 collegi formativi tra i quali l’ìnterregionale, e visto che poi la professione si svolge non su piano locale ma internazionale se qualcuno vivesse questo come un problema, meglio che cambi idea sul proprio futuro.
    I corsi AMM sono meno frequenti in quanto sono meno i collegi formativi che li promuovono per ragioni di ordine locale in quanto figura di tipo regionale (al momento almeno), ma anche qui la musica non cambia, quindi chi vuole può accedervi senza problemi.
    Sui costi ti consiglio di informarti meglio, basta che contatti un collegio formativo.
    Per quanto riguarda meriti o meno dei formatori nemmeno ti rispondo, anche qui basta che ti informi di quale sia l’iter per l’accesso.
    PEACE AND LOVE!

  5. Quale garanzie di imparzialità offre sulla formazione un Collegio che opera in regime di monopolio e che da tempo ha rinunciato alla funzione pubblica che la legge gli impone di controllo sulle attività dei propri aderenti? Io stesso ho personalmente segnalato diverse attività irregolari ai collegi regionali proprio ai sensi della 6/89, oltre all’offerta di veri e propri pacchetti turistici, trovandomi di fronte a un muro di gomma con difesa d’ufficio aprioristica. Con negazione dell’evidenza e corporativismo di vecchissimo stampo. E comunque nessun approfondimento.
    Quando si parla di “standard internazionali” ci si dimentica sempre di dire che in tutti gli altri stati europei la formazione è affidata a veri e propri enti pubblici o scuole statali.
    Anch’io sono per il riordino delle professioni, consapevole della confusione che si è creata negli anni per colmare gli enormi vuoti che la L. 6/89 aveva creato. Sono però a favore di un vero e proprio sistema nazionale di qualifiche professionali affidate per la formazione, come prevede la Costituzione, alle Regioni. Dove non ci sia però una professione che domina sulle altre e le ingloba, come si pretenderebbe. Ma dove tutte (guida escursionistica, guida alpina, vulcanologica, canyoning, ecc…) sono sullo stesso piano con evidenza delle ovvie aree di sovrapposizione. Dove i docenti siano selezionati con criteri di merito e titoli, così come le commissioni, i moduli, le verifiche. Tutto pubblico e trasparente. Dove la non organizzazione dei corsi o il giochetto dei prezzi impossibili non siano lo strumento unilaterale per alterare il mercato artificialmente ed impedire di fatto l’accesso alla professione. Vogliamo parlare delle regioni in cui non si organizzano corsi da 10 anni? O quelle in cui i corsi costeranno 7.400 euro a testa?!? Non prendiamoci in giro per favore… Il trucchetto lo capisce anche mia nonna.
    Si pensi al sistema spagnolo che ha applicato in pieno la direttiva europea sul sistema formativo delle qualifiche internazionali codificate (a cui aderiscono anche diversi corsi regionali per Guide Ambientali Escursionistiche, come quello che ho seguito io diversi anni fa e che mi ha permesso l’iscrizione all’estero negli elenchi delle provincie in cui ho lavorato, semplicemente comunicando il codice europeo del mio corso).
    A quel punto il CONAGAI, l’AIGAE e le altre associazioni si occuperebbero del loro vero mestiere che è quello di essere Associazioni di Categoria Professionale e di rappresentanza istituzionale.

  6. Le parole hanno un senso? Direi di sì… : ILLUSTRARE non ha lo stesso significato di INTERPRETARE…!
    E come lo so? Perché esiste un vocabolario che me lo dice, che mi indica quali siano i significati dei termini . Ma il vocabolario seppure conosco il significato diverso dei due termini, non l’ho scritto io, l’ha scritto qualcuno o meglio, alcuni, che conoscevano la materia.
    Quindi ho soltanto imparato ciò che chi ne sapeva di più mi ha insegnato. Semplice!
    Allo stesso modo ai corsi di formazione si utilizzano degli esperti accreditati che insegnano le materie culturali (alcuni anche Guide Alpine visto che tra noi ci sono diversi insegnanti scolastici e/o universitari oppure tecnici di settore che oltre ad essere Guide Alpine sono impegnati in attività professionali di altro tipo).
    Quindi potrebbe pure capitare che ad un corso formativo una Guida Alpina ti insegni una parte di quelle previste dalla figura espressa nella L.4/2013 oppure a farlo sarebbe comunque un esperto del settore.
    Anche qui mi pare semplice, quindi puoi smettere di chiederti: “Come?”…

  7. La sentenza non la interpreta Furio e nemmeno nessun altro. Ma tutti i giudici che hanno respinto ben 9 su 9 denunce di G.A. e affini che chiedevano di condannare per “esercizio abusivo della professione”. Tutte archiviate, basandosi appunto sulla sentenza 459/2005 che sancisce in modo inequivocabile la non esclusività nell’accompagnamento escursionistico.
    Per quanto riguarda la non conoscenza della materia avevo chiesto e richiedo come può una Guida Alpina (la cui competenza tecnica specifica non discuto, nemmeno per la parte escursionistica) insegnare a una Guida Ambientale Escursionistica il mestiere della divulgazione e interpretazione ambientale. Cosa ha a che fare una Guida Alpina con: “L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l’illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante.”? (Dalla descrizione del profilo professionale contenuto nella L.4/2013)

  8. Davide Galli che parli di cose che non conosci è piuttosto evidente! Le Guide Alpine non fanno e non conoscono cosa? L’escursionismo?
    Fatti un giro va… e fallo magari accompagnato da una Guida Alpina vedrai che ne gioverai!
    Secondo: parli di casta e sei ovviamente molto offensivo nei confronti di un’intera categoria professionale, esistente da ben prima che tu scoprissi che al mondo esiste un ambiente e si potesse girarlo accompagnati.
    Come sia la sentenza che sbandieri te l’ha già illustrato Furio Sabatini e non servono altri commenti per capire la situazione!

  9. Geometri, architetti e ingegneri hanno decine di attività che si sovrappongono ad esempio nella predisposizione di pratiche edilizie, misurazioni, direzione cantieri. Eppure i loro mestieri sono differenti.
    Esistono tantissime aree di sovrapposizione in diversi mestieri. Cambiano spesso le modalità e il taglio.
    Le Guide Ambientali Escursionistiche, nella pratica escursionistica, si preoccupano in particolare della divulgazione ambientale.
    E (anche) su questo il legislatore ha posto l’accento.
    Se si legge la sentenza è chiarito molto bene un concetto di base: la differenza non sta nel dove ma nel come.
    Rimane il fatto che 3.000 professionisti che danno ossigeno al turismo ambientale ed escursionistico ci sono e non sentono nessun bisogno di finire in quel tunnel asfissiante che è il Collegio delle Guide Alpine, che fra l’altro nulla ha a che vedere con l’attività dell’heritage interpretation. Secondo la proposta di legge del Collegio stesso le guide alpine diventerebbero i docenti unici di una professione che non fanno e non conoscono. Non sapendo quindi che dire sul cuore della stessa. Quella sì che sarebbe una classica condizione tutta italiana.
    C’è una casta che sta chiedendo il solito privilegio di alterare le normali leggi del mercato. Va sempre a finire male quando si fa così…

  10. Non ti sfugge niente Furio…! E’ la classica condizione tutta italiana di leggi sovrapposte, di ministeri in contrasto, di sentenze generiche che lasciano spazi infiniti agli appelli… solo che ad appellarsi si deve pagare e di conseguenza visto che a nessuno avanzano carte da 100 fuori dalle tasche, il tutto continua… E’ solo italian style Furio…!

  11. Sono finalmente riuscito a trovare il tempo di andarmi a leggere la famosa sentenza C. Cost. 459/2005, citata a ogni piè sospinto dall’AIGAE per giustificare la loro esistenza. Ebbene, la sentenza ammette l’esistenza della “”“guida-ambientale escursionistica”, figura comunque avente un profilo professionale alquanto differenziato dall’“accompagnatore di media montagna”, perché essenzialmente finalizzata ad illustrare “gli aspetti ambientali e naturalistici” dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione di percorsi di particolare difficoltà””, e quindi essenzialmente limitata al campo turistico. Ma allora, qualcuno vuole spiegare come mai le gite proposte dalle GAE in Lombardia e zone limitrofe ricalcano le classiche gite escursionistiche di media e alta montagna, tipicamente programmate da AMM e perfino GA? O c’e’ qualcosa che mi sfugge?

  12. Strana inversione logica. Chi ce l’avrebbe con chi? Chi non riconosce il diritto a esistere e lavorare all’altra categoria? Il vittimismo delle Guide Alpine mi mancava. Ma da qualche tempo a questa parte ne ho lette davvero tante. Da quando la sentenza della Corte Costituzionale 459/2005, che sancisce la non esclusività nell’accompagnamento in montagna, viene addirittura usata per dire che le Guide Ambientali Escursionistiche sarebbero “abusive” effettivamente dovevo aspettarmi di tutto.

  13. Ho posto degli interrogativi perché non porseli é un limite pericoloso. Ho citato un dato di fatto, quello della panza, che fa incazzare e apparire me come un bullo di periferia, e vabbé. Non sono permaloso, fate pure. Ma la panza resta e io me ne preoccuperei, altro che pensare alla fisicità. Io penso alla salute prima e all’esempio dopo, ma lasciamo perdere pure questa.
    Capisco che queste GAE, capaci o no che siano – ma non voglio entrare nel merito dell’intelligenza teorica e/o presunta perché altrimenti non la finiamo più- non sanno minimamente chi siano e cosa facciano le Guide Alpine.
    Se il loro Presidente é richiestissimo come guida sono contento per lui, sarà in gamba di certo, ma non fate gli astiosi perché ci rimediate solo figuracce. Così come non vantatevi dell’elevato numero di laureati associati all’AIGAE perché denota un’attitudine teorica che costituisce spesso un grosso limite sul campo.
    Non ce l’ho con le GAE, faccio la guida da 32 anni e sono stato Istruttore ai corsi di formazione per molto tempo e alla “bullaggine” antepongo semmai il buon senso che vedo latitare in queste risposte cariche di livore. Non sarò diplomatico ma neppure voglio esserlo.
    La Natura, mentre noi questioniamo sterilmente su queste tastiere, se ne sta lì come sempre e le tanto da voi disprezzate Guide Alpine, l’hanno da lungo tempo attraversata in punta di piedi (mi dissocio dai miei colleghi helisciatori ma mica si é tutti uguali) senza pretendere mai di esserne i depositari. Eppure di esperienza (anche teorica, ma da sola non basta) ne abbiamo fatta e altra ne faremo. Buone gite.

    PS ciao Furio, belìn quanto tempo….

  14. La formazione gestita dalle G.A. in via esclusiva sulla legge 6/89 è già stata oggetto di diversi pronunciamenti dell’Antitrust. È stato giustamente sottolineato come spesso i collegi abbiano utilizzato questa esclusiva per non organizzare i corsi e/o per fissarli a prezzi completamente fuori mercato al solo scopo di non permettere l’accesso alla professione. Ci sono regioni dove non sono organizzati da oltre 10 anni. Altre dove il corso pseudo-AMM (ad esempio in Sicilia, con la fantasiosa figura della Guida Escursionistica di Montagna, quindi al di fuori di quanto previsto dalla 6/89 con il colpevole silenzio su tale palese illegalità del vostro Collegio nazionale) arriva a costare 7400 euro a persona! Senza dimenticare che la formazione degli Accompagnatori di Media Montagna è a tutt’oggi priva di copertura legale poiché i relativi commi nella 6/89 sono stati a suo tempo bocciati dalla Corte Costituzionale e mai integrati.
    Non nascondete per favore dietro la parola “serietà” un giochetto, questo sì all’italiana, per eludere le norme sulla libera concorrenza. Non è solo nel conteggio delle ore che si valuta la qualità di un corso e la formazione media di professionisti.
    E aggiornatevi sulle GAE e la relativa formazione che AIGAE sta organizzando da diverso tempo per l’accesso all’associazione ai sensi della L.4/2013 e anche sull’obbligo di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche degli enti formativi regionali. Il mondo delle GAE ha fra l’altro una percentuale altissima di laureati: scienze naturalistiche, botanica, geologia, geografia, ecc… Il livello di confronto tecnico e scientifico dei meeting è elevatissimo, facendo spiccare le GAE nel mercato (o tra gli “appassionati” come è stato detto) proprio per la grande capacità divulgativa e le profonde competenze. In tantissime tipologie di ambienti e con diversi mezzi non a motore, facendo sì che proprio la domanda degli utenti porti le GAE a essere nei numeri la prima categoria dell’escursionismo in natura.
    La modalità ad albi, collegi e ordini è superata e nel mirino della Commissione Europea che giustamente ci vede steccati a tutela corporativistica dei professionisti e a totale danno dei consumatori.
    La domanda è da anni di altre figure professionali, complete e poliedriche e non solo di montagna in senso tecnico-sportivo. C’è “anche” la montagna, la cui definizione giuridica peraltro per la legislazione italiana non esiste più dal 1971. Ma la Corte Costituzionale ha giustamente stabilito che l’unico vero limite è legata a “corda, piccozze e ramponi” (leggetevi bene tutta intera la sentenza 459/2005 e non i pezzettini staccati e riappiccicati come più fa comodo).

    P.S. Fatevelo un viaggio o un escursione con il presidente di AIGAE quando fa la guida, se riuscite a prenotare da tanto velocemente vanno esaurite le sue iniziative. Avreste tanto da imparare. Ma per questo servirebbe l’intelligenza dell’umiltà… quella che eviterebbe di scrivere dei commenti così squallidi su presunte prestanze fisiche. Roba da bulli di periferia.

  15. Inutile dire che sono totalmente d’accordo con le opinioni espresse dall’amico Marcello Cominetti, che ricordo dai bei tempi in cui si arrampicava a Finale nei primi anni ’80…. prima che lui spiccasse il volo verso altri traguardi.
    Io penso che l’AIGAE abbia approffittato — all’italiana, nel senso deteriore del termine — di una carenza legislativa per aggirare l’ostacolo di una formazione seria — perché gestita dalle G.A. e non da qualche autoproclamatosi guru della montagna — a numero chiuso, e pertanto costosa, e inserirsi quindi di straforo in un mercato che conta un grande numero di appassionati, e quindi ovviamente economicamente interessante. Di inesattezze e stravolgimenti della verità i vari interventi pro-AIGAE sono pieni, ma la cosa che mi fa più incazzare è l’affermazione che GAE e AMM sono due figure diverse e non sovrapponibili. Io opero come AMM prevalentemente in Lombardia, dove in base alle leggi regionale e nazionale in teoria l’accompagnamento professionale in montagna dovrebbe essere esclusivamente riservato a GA e AMM. Nonostante ciò, vi operano un bel numero di GAE, formati chissà come che – guarda caso – propongono alla clientela LE STESSE ESCURSIONI in montagna che tipicamente offrono gli AMM. Con una differenza: le quote di partecipazione sono ridicolmente basse, al limite del dumping. Se fosse vero che le due figure non sono sovrapponibili, allora perché le GAE non si limitano a condurre escursioni guidate nel parco del Ticino, o sull’Adda, o alle torbiere del Sebino?

  16. Dimenticavo. Quello che tu chiami “mercato” io lo chiamo “appassionati”, quello che tu chiami “fisicità” io lo chiamo “indispensabile e adeguata preparazione fisica” e ce ne sarebbe da dire, ma mica ne ho voglia.

  17. Signor Briganti, il suo commento mi sembra un tantino fuori squadra.
    Non mi sono mai sognato di fare gare di sapienza o di fisicità con altre categorie. Lei ha la confusione dentro, mi sembra.
    Se il mio commento la fa tanto arrabbiare si beva della camomilla.
    Io non ce l’ho con nessuno ma quello che scrive lei denota un astio che avrà per qualche altro motivo suo personale. Comunque è un suo problema, mi dispiace. Lo risolva se può.
    Se io continuo a fare come ho sempre fatto posso essere descritto esattamente al contrario di come ha provato a farlo lei.
    Le consiglio la visione del film: Il Mio Nome è Nessuno con Terence Hill e Henry Fonda, un capolavoro!

  18. Marcello Cominetti, il tuo commento è di una tale tristezza, pochezza e ignoranza che andrebbe incorniciato per far capire dove porta tutta questa supponente presunta superiorità della tua categoria: a escursioni noiose, con guide che si credono semidei totalmente concentrati sulla fisicità e non sanno spiaccicare un discorso sensato per descrivere la natura, le caratteristiche, la storia dei luoghi attraversati. Senza capire che l’interpretazione ambientale è il vero nucleo della richiesta del mercato da una ventina d’anni a questa parte. E tutto il resto un di cui, dalla sicurezza alla tecniche di conduzione, per permettere alle persone di godere al meglio dell’interpretazione stessa e relativa divulgazione.
    Insulti gratuiti quindi di una personcina di poco valore di cui il turismo escursionistico dovrebbe fare velocemente a meno… E se nessuno dei tuoi colleghi si prende la briga di spiegarti che hai pisciato fuori dal vaso allora forse anche loro sono come te. Dei presuntuosi e inutili arroganti.

  19. Porto qui solo due esempi estremamente pragmatici in barba a tutte le leggi citate.
    1) il presidente dell’AIGAE ha la panza, mentre quello del CONAGAI non ce l’ha. Andar per monti, se uno lo fa davvero, tiene in forma. A voi le gesta e le conclusioni.
    2) le Guide Alpine esistono da qualche secolo e attualmente sono circa 1300 tra associati in attività e non. Le guide AIGAE sono 3000 in attività. Che sia facile diventarlo? Qualche dubbio io ce l’ho. E voi?
    Poi non mi scalderei tanto perché confido sul buon senso di chi dovrà pagare ed affidare la sua incolumitá a un professionista ANCHE sulla base dei punti 1) e 2) che ho appena semplicisticamente citato.
    Succederà come con le Giubbe Rosse dell’Amsci che divennero Maestri di Sci senza saper sciare a causa delle italiche sanatorie. Chi se lo ricorda?
    E poi la legge 6/89 non chiamatemela obsoleta e anacronistica perché per averla ci si è impegnati e battuti per decenni e chi si ricorda di Germagnoli sa di cosa parlo. Ora, che arrivi qualcuno che apprifittando di un vuoto (un abisso) legislativo, all’ultimo momento dica e critichi posizioni ottenute con sforzi che lui non ha fatto, scusatemi, ma non mi sembra coerente. Anche se perfettamente in linea con l’attuale clima di mettinculismo generale di berlusconiana memoria, ormai sdoganato e da tutti tollerato, ma non da me.

  20. Ottimo articolo che finalmente mette a confronto le posizioni, permettendo un’analisi comparata delle posizioni ai lettori.
    Divertente il gioco della lotta e della contesa nelle immagini, anche se in realtà servirebbe un’immagine del classico bambino che c’era in tutti i campetti da calcio della nostra infanzia, che dato che aveva portato il pallone voleva decidere chi poteva giocare e chi no, le regole, quanto durava la partita, ecc… Autoeleggendosi il miglior giocatore, allenatore in campo, arbitro. Questo purtroppo è secondo me in questo momento il Collegio delle Guide Alpine.
    AIGAE chiede l’ovvio riconoscimento dei 3000 professionisti che già lavorano e creano un’importante economia turistica, a seguito di una situazione che si è evoluta nelle diverse regioni con le apposite leggi nel corso degli anni, della legge nazionale 4/2013 di adeguamento alle normative europee sulla tutela del consumatore e della libera concorrenza, ma soprattutto sulla base della richiesta proveniente in modo forte e chiaro dal mercato, che non era assolutamente assolta dalle sole figure contemplate dalla legge 6/89 (nemmeno lontanamente con gli adeguamenti che sta proponendo il collegio sulla figura degli AMM). Con un enorme lavoro dell’associazione per la formazione di aggiornamento continua, la formazione e selezione iniziale, le continue iniziative pubbliche legate al mestiere dell’interpretazione ambientale con un taglio diverso da quello delle professioni di accompagnamento escursiorsionistico di tipo tecnico-sportivo, come ha ribadito con una sentenza inappellabile della Corte Costituzionale che ha sancito nero su bianco la diversità e soprattutto la LEGITTIMITÀ della figura professionale della Guida Ambientale Escursionistica.
    Peccato il finale che riporta a un post del blog di 3 anni fa che faceva acqua da tutte le parti. Contenente delle affermazioni oggettivamente errate. Mi riferisco in particolare a quelle di Lio De Nes nel post e anche nei commenti. Non tutto può appartenere alla logica delle opinioni, soprattutto quando una legge è stata definitivamente interpretata da una Corte Costituzionale che con un filo più di competenza di una parziale guida alpina, probabilmente inconsapevole della responsabilità proprio ruolo pubblico di rappresentante di una categoria, ha interpretato in modo definitivo la NON ESCLUSIVITÀ dell’accompagnamento escursionistico. Che piaccia o meno.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.