Libertà e orientamento giuridico – 7

Libertà e orientamento giuridico – 7
(Skialp, studio giuridico e comparato Italia-Svizzera – 7)

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Il Progetto Skialp@gsb è uno studio giuridico comparato Italia-Svizzera sulla promozione della pratica dello scialpinismo tra la Valle del Gran San Bernardo (AO) e la località svizzera di Verbier. E’ coordinato e diretto da Waldemaro Flick, Fondazione Courmayeur Mont Blanc.
La serietà con la quale in questo studio viene affrontata la complessità dell’argomento ne fa una lettura di interesse ben al di là dell’ambito locale. Abbiamo suddiviso Il Progetto Skialp@gsb in dieci puntate, nella certezza che ciascuna di queste risponderà a parecchie delle domande che da anni si fanno molti appassionati della neve.
Lo studio è articolato in tre diversi capitoli: Profili di diritto civile, Profili di diritto penale e Svizzera parte generale.

Profili di diritto penale – 03 (paragrafi 05-07)
a cura di Riccardo Crucioli (giudice, Tribunale di Genova)
(Collana “Montagna, rischio e responsabilità”, n. 24)

Mont Vélan

5. La responsabilità di chi crea o gestisce i percorsi in “territorio libero”
L’ultimo aspetto in esame deriva dalla sempre maggior frequenza di accessi in montagna sfruttando il c.d. “territorio libero”, lontano cioè dalle zone antropizzate e financo dai sentieri tracciati.

Si assiste infatti alla costante apertura di nuove “vie” per l’accesso a massicci montuosi mediante sentieri attrezzati o “ferrati”, per raggiungere vette in precedenza raggiungibili unicamente con l’ausilio di corde e con tecniche prettamente alpinistiche (197). L’ovvia conseguenza è che all’allargamento della platea dei fruitori si unisce un drastico abbassamento delle competenze specialistiche.

(197) Ad oggi – usando la terminologia adottata dalla l.p. Trentino 8/93 (L’art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 afferma che tale legge può essere citata usando solo il titolo breve “legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini”), è possibile classificare tali tracciati alpini distinguendoli in:
– sentieri alpini: percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e che conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale; (in molte pubblicazioni noti come sentieri escursionistici: E);
– sentieri alpini attrezzati: tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere; (per escursionisti esperti: EE);
– vie ferrate: itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse; (per escursionisti esperti con attrezzatura: EEA);
– vie alpinistiche: itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l’assicurazione degli alpinisti (difficoltà alpinistica, con scala UIAA dalla I alla VII).

Nel contempo l’attività sportiva invernale, prima limitata a poche risalite su modesti pendii oppure al classico sci da discesa o da fondo, ha ricevuto un fortissimo impulso. Non si contano più i percorsi da affrontare mediante ciaspole, ramponi, piccozze e sci da alpinismo (198).

Ancora: il periodo per le attività in montagna non è più limitato ai mesi invernali, con esponenziale aumento di ascese nella stagione primaverile ed autunnale, allorché il manto nevoso è più instabile e dunque più pericoloso.

Infine il miglioramento dei materiali tecnici e l’organizzazione di gruppi numerosi espone sempre più persone ai pericoli della montagna.

È sempre più vero che lo sportivo affronta il percorso – estivo o invernale, poco cambia –basandosi su tracce reperite in internet in siti specializzati, oppure su pubblicità generaliste anche di comunità montane o di singoli comuni oppure ancora sulla base di informazioni ricevute da amici appassionati di escursioni o ancora fidando sul tracciato e sul materiale posto in loco dai vari enti, pubblici o meno (pioli, corde, ponti, ferri ma anche rifugi, bivacchi, ecc… ecc…).

Certo è che, nella stragrande maggioranza dei casi, la posizione del gestore degli impianti è marginale o inesistente, poiché lo sportivo non utilizza alcuno “strumento a fune” per risalire i pendii. Nel caso in cui, invece lo sportivo raggiunga il punto di partenza dell’escursione con tali mezzi, si dovranno osservare i principi di cui al precedente §3.4.

Si può allora partire – per esclusione – affermando che i gestori non sono coinvolti nel tema trattato dal presente paragrafo.

All’altro estremo, nessuno può essere chiamato a rispondere delle scelte, libere, volontarie e consapevoli degli escursionisti che in autonomia scelgono di salire determinati costoni di montagna e/o di seguire percorsi montani.

Si è visto al § 3.6 in cosa consistono la teoria del rischio e la libertà di autodeterminarsi e come in forza della libera scelta dell’escursionista siano da escludere responsabilità penali di terze persone.

Inoltre la c.d. direttiva valanghe (DPCM 12.8.2019 recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe) (199) espressamente fornisce la descrizione di aree antropizzate e di aree sciabili gestite, per poi affermare che il territorio aperto consiste nello spazio ad esse non riconducibile.

Il territorio aperto “non è soggetto ai compiti di vigilanza e gestione, con finalità di prevenzione propri della Commissione locale valanghe o di analogo soggetto tecnico consultivo del comune.

Pertanto il territorio aperto è percorribile dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo”.

(198) Freeride: nello sci alpino, nello snowboard e nel telemark, con il termine freeride si indica l’attività fuoripista in neve fresca, avente scopo ludico e la ricerca del senso di libertà. Per la risalita si utilizzano gli impianti di risalita e a volte, per brevi tratti, le ciaspole, le pelli di foca oppure l’elicottero. Scialpinismo: una disciplina sciistica/alpinistica, che si pratica in montagna durante i periodi di innevamento, tipicamente al di fuori da impianti e piste attrezzate ovvero su pendii “fuoripista”, mediante l’utilizzo di sci opportuni e pelli di foca, permettendosi di muoversi sia in risalita che in discesa, come attività a sé stante oppure come modalità di avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici.
(199) In GU serie generale n. 231 del 2.10.2019

Non solo: la direttiva si preoccupa di affermare che le misure preventive applicate nei territori aperti coincidono con la sola attività informativa sulle condizioni di pericolo valanghe, rappresentate nei Bollettini neve e valanghe a favore dei frequentatori dell’ambiente innevato.

Sembrerebbe dunque assente la possibilità di enucleare profili di responsabilità penale nell’attività svolta in territorio aperto.

Così non è.

Innanzi tutto perché la giurisprudenza indicata nei precedenti paragrafi non è certo consolidata, come possibile desumere dal fatto che (ad esempio) in entrambi i casi citati al paragrafo 3.6 riguardante la c.d. auto-responsabilità sono state emesse sentenze di condanna sia in primo che in secondo grado e solo in sede di legittimità si è giunti alla pronuncia assolutoria.

Inoltre perché chi è proprietario di terreni sui quali insistono “insidie o trabocchetti” e cioè pericoli non immediatamente percepibili dall’escursionista, deve essere consapevole della necessità di porli in sicurezza o quantomeno di fornire informazioni adeguate.

Infine perché gli escursionisti spesso seguono non tanto il proprio istinto o la via dettata dalla pregressa esperienza, quanto sentieri tracciati da altri, utilizzando attrezzi posti da altri, seguendo tracce inserite in internet da altri, consultando siti internet gestiti da altri (spesso anche enti pubblici).

Ed allora, poiché la fonte dell’obbligo di impedire l’evento (e dunque la posizione di garanzia) deriva anche dalle precedenti attività poste in essere e poiché coloro che affrontano un tracciato impegnativo ripongono il proprio affidamento sull’Ente o comunque sul soggetto che ha studiato il percorso, approntando anche le misure necessarie per superare determinati punti pericolosi, sulla base degli elementi sopra esaminati potrebbe sussistere responsabilità penale a carico di ha posto in essere un segmento di tali attività.

Si è infatti avuto modo di sottolineare che può sussistere la responsabilità anche di chi:

– espone a pericolo altri senza informarlo adeguatamente su particolari circostanze di rischio (§ 3.6);

– prende effettivamente in carico il bene giuridico altrui, divenendone garante in via di fatto (§ 4).

Si tratta di due profili distinti ma afferenti il medesimo problema: l’utente della montagna che affronta un tracciato e subisce un danno potrebbe dolersi dell’erronea informazione avuta e/o delle carenze riscontrate nel materiale presente in loco e necessariamente utilizzato per l’ascesa.

Non solo: maggiore è l’affidabilità astratta del garante in fatto o della fonte informativa, maggiore sarà anche la fiducia che l’utente riporrà nell’informazione ricevuta.

Nel caso in cui un tassello della ferrata cede mentre la sto percorrendo, o se il ponte di corde al termine di una salita impegnativa è interrotto, o ancora se il tracciato reperito sul sito istituzionale dell’Ente mi conduce direttamente in una profonda forra, certamente potrò intentare causa civile verso chi ha predisposto i predetti tracciati, li ha pubblicizzati ma non li ha poi manutenuti o non ha correttamente informato il pubblico sui pericoli esistenti.

Non solo citazione in giudizio, però.

Anche denuncia-querela, per le lesioni o per la morte che da tali omissioni sono derivate.

Non può tuttavia essere taciuto che i percorsi in esame (soprattutto quelli EEA e alpinistici) possiedono difficoltà intrinseche e rischi connaturati ad una attività qualificabile come “pericolosa”.

L’escursionista che affronta una “via ferrata” o un’ascensione con corda, ramponi, piccozze in alta montagna deve necessariamente affrontare rischi e deve (non può non) essere consapevole dell’attività che sta per compiere. In ciò consiste la base della “auto responsabilità” in montagna.

È allora possibile ipotizzare responsabilità unicamente in connessione a gravi negligenze o imperizie nella predisposizione dei tracciati e nell’apertura delle vie, nella manutenzione delle medesime e/o nelle informazioni fornite ai frequentatori.

Medesime valutazioni possono essere effettuate per la tracciatura dei sentieri, per le indicazioni di distanza e/o di orari di percorrenza ed ancora per la realizzazione di percorsi di gara.

Esemplificativa in tal senso è la l.p. Trentino 15.3.1993 n. 8; all’art. 8 comma 2 sono previsti l’elenco delle strutture alpinistiche provinciali e l’iscrizione dei tracciati alpini, in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al relativo controllo ed alla manutenzione.

La legge specifica, in modo opportuno, che l’iscrizione e l’attività di controllo e manutenzione di tali tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente montano.

In buona sostanza si assiste alla medesima ripartizione esaminata al § 3.2 tra i pericoli “tipici” (quelli che l’escursionista si aspetta di trovare e connaturati alla tipologia di percorso che si è deciso di affrontare) ed “atipici” (estranei alla sfera di rischio accettata dall’escursionista).

Tutto ciò assume chiarezza mediante un esempio: il posizionamento di una scala a pioli sul ghiacciaio, da parte di guide alpine, può avvenire al fine di consentire il passaggio su tratti di pendio particolarmente impegnativi. I primi e principali fruitori della scala sono dunque i clienti delle Guide, verso i quali sussiste certamente un obbligo di protezione da parte della Guida medesima.

Quid iuris nei confronti degli altri consociati? Da una lato, si può ipotizzare che gli utilizzatori della scala abbiano l’onere – in ragione soprattutto dell’ambiente nel quale l’oggetto è posizionato, con bassissimi periodi di invecchiamento tecnico e materiale – di accertare la persistente funzionalità dell’attrezzo, essendo evidente che chi lo ha posizionato non può valutare quotidianamente la sua sicurezza nel complesso. L’affidamento su materiali posizionati in alta montagna non può che essere sempre assai relativo.

D’altro canto, però, si deve notare che l’uso protratto di un tracciato, oppure di un particolare attrezzo (dalla scala al piolo o ancora alla corda di ferro nelle “ferrate”) crea certamente un affidamento in tutti coloro che ne fruiscono soprattutto quando del percorso in montagna viene fatta una consistente pubblicità. Sotto tale angolo prospettico, colui che si assume l’onere di creare una nuova via o di manutenerla, non può dimenticarsi poi dell’affidamento che crea verso i consociati sulla sua persistente funzionalità.

La soluzione del problema pare da ricercarsi, come sempre, nel contemperamento tra la auto-responsabilità del fruitore della montagna e l’obbligo di diligenza del professionista, da declinare soprattutto in obbligo di manutenzione e di informazione.

Mentre l’escursionista o l’alpinista hanno l’obbligo di accertarsi preventivamente della manutenzione delle vie da loro prescelte e della funzionalità dei manufatti, le Guide Alpine o gli enti gestori debbono fornire in modo adeguato le informazioni necessarie per il corretto uso degli attrezzi da loro posizionati, delle vie da loro aperte e della manutenzione da loro prestata o assunta anche in via di fatto (200).

Non solo: le Guide e gli Enti debbono vigilare sulla costante manutenzione del manufatto, in modo da evitare che sussistano pericoli derivanti dall’esposizione ad agenti atmosferici particolarmente usuranti.

Quando, invece, il posizionamento degli attrezzi (ad esempio una via che si conclude senza prosecuzione in luoghi sicuri o presenta pioli mancanti) o la scelta dei materiali utilizzati (ad esempio pioli in legno infissi nel ghiaccio) sono colposamente e gravemente errati, il professionista o l’Ente non potranno sottrarsi alla responsabilità per colpa in caso di eventi lesivi per gli utilizzatori di un tracciato da loro aperto o gestito.

Parimenti è ipotizzabile la responsabilità dell’ente gestore allorché, informato della presenza di punti pericolosi o pericolanti nel tracciato o da intervenute modifiche peggiorative nello stato degli stessi, non intervenga.

Per esperienza personale posso segnalare i seguenti casi:

– incendio boschivo che investe anche il tracciato di una via ferrata, danneggiando le strutture presenti in loco (avvenuto nella ferrata di Caprie in val di Susa);

– piolo infisso nella roccia in un punto particolarmente difficoltoso di una via ferrata che, all’ennesimo passaggio di un alpinista, si stacca dalla sede rendendo l’intero percorso arduo da percorrere ed essendo impossibile invertire il senso di marcia (avvenuto nella ferrata dell’orrido di Chianocco, dopo un ponte di corde e prima dell’ascesa finale, in un tratto della parete nel quale è impossibile doppiarsi);

– assi pericolanti che rendono inagibile un ponte tibetano situato al colmo di una complessa e faticosa via ferrata (Monte Emilius).

Ebbene, in tutti questi casi ho personalmente riscontrato l’efficienza della Pubblica Amministrazione e dei siti internet che sono intervenuti con prontezza non già per ovviare ai problemi (spesso non di ponta e facile soluzione) quanto per fornire l’informazione adeguata. Nel primo caso, all’inizio della via, era stata posta un’ordinanza di chiusura del percorso, con esplicitazione delle ragioni e data di emissione; nel secondo caso, non appena presa conoscenza dell’evento, è stato chiuso l’accesso (dopo mia segnalazione); nel terzo, i siti internet specializzati hanno indicato, nel descrivere il tracciato, l’attuale inagibilità (ed ignoro se sul luogo siano stati affissi avvisi, non avendo neppure impegnato la via).

Tali condotte sono certamente adeguate rispetto agli eventi occorsi né è pensabile una chiusura “fisica” degli accessi. Ciò che rileva – come ho cercato di motivare – è la conoscenza, in capo agli escursionisti/alpinisti, dello stato dei luoghi e della presenza di pericoli; di talché ciascuno di essi possa essere in grado di assumere consapevolmente scelte, anche scellerate, che non possono che ricadere esclusivamente su loro stessi.

(200) Ed in tale ottica le Guide possono certamente porre cartelli di divieto di accesso nel caso in cui la manutenzione della scala o degli attrezzi si riveli impossibile o problematica. Se è vero che non spetta alle Guide il potere di ordinanza innominata di competenza sindacale, è altresì vero che il cartello di divieto di accesso e l’avviso di pericolo costituiscono adempimento di quegli obblighi di informazione di cui si è detto.

5.1 Un caso di diritto civile con principi utili anche nel “territorio” penale
Si è detto (cfr nota 1 § 1) che i principi di diritto civile (sia sostanziale che processuale) differiscono da quelli propri del diritto penale sotto molteplici aspetti.

Tuttavia l’ordinamento tiene in debito conto i principi generali che informano il diritto nel suo insieme. Un punto di contatto assolutamente rilevante tra i due sistemi è, ad esempio, la fonte dell’obbligo di garanzia ex art. 40,2 cp che ben può derivare, come detto, da norme di diritto civile.

Senza volersi addentrare in un ambito ricco di “insidie e trabocchetti”, sempre per rimanere nel tema che ci occupa, è doveroso fare un riferimento alla recentissima sentenza della CA di Trento sezione civile n. 214/19 del 9.5.2019 dep.

16.9.2019 che giunge ad affermazioni di sicuro interesse non solo per il diritto penale ma anche – e precipuamente – per le questioni riguardanti il “territorio aperto”, la “autoresponsabilità” e il “dovere di informazione”.

Un escursionista, il 6 marzo del 2016, decide di recarsi sopra il passo San Pellegrino, lungo un sentiero classificato “E” che si addentra in una zona molto nota per gli appassionati della Grande Guerra poiché il fronte (id est: le trincee) aveva lasciato sul luogo molti manufatti; l’ente parco Paneveggio – Pale di San Martino gestiva il luogo ed aveva apposto generici cartelli di non allontanarsi dai sentieri. In loco era presente un folto manto nevoso che copriva ed uniformava tutto il terreno, celando alla vista dell’escursionista una galleria di areazione (della profondità di sei metri) che distava dal sentiero circa 50 m. L’escursionista si allontanava dal sentiero, peraltro non segnalato in modo evidente stante la presenza della neve, e cadeva dentro al buco, ivi rimanendo con conseguenze mortali.

Gli eredi dell’escursionista citavano in giudizio il CAI (subito estromesso) e l’ente parco, per vedersi risarciti i danni derivanti dal predetto evento.

Le sentenze di primo e secondo grado respingevano la richiesta, non ritenendo presenti i presupposti dell’art. 2051 cc: la rilevante estensione del bene demaniale (id est: il parco) escludeva la possibilità di esercitare un potere di fatto sulla cosa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1257 del 19.1.2018 annullava tale decisione affermando – dopo aver indicato nettamente le differenze probatorie e non solo tra l’art. 2043 cc e 2051 cc – che:

– la possibilità di effettiva custodia non deve essere valutata in relazione a tutto il bene demaniale in gestione, bensì unicamente i sentieri segnati (“in merito ai quali non possono sussistere dubbi di sorta, data la loro estensione relativamente limitata e la loro destinazione alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza”) e “le aree immediatamente limitrofe, in cui risultano allocati i reperti di interesse per gli escursionisti, che è ragionevole presumere che questi ultimi possano intendere raggiungere nel corso della visita (almeno in mancanza di espresse limitazioni in tal senso adeguatamente segnalate)”; dunque le condizioni di sicurezza devono essere valutate sia per i sentieri segnalati sia per le zone ad essi immediatamente circostanti che “costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti”;

– il caso fortuito, causa di esclusione della responsabilità ex art. 2051 cc, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi dal punto di vista oggettivo senza alcuna rilevanza della diligenza del custode “con la precisazione che, incidendo le modifiche improvvise della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo, esse divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere”;

– la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adizione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”;

– la condotta dell’utente deve però essere valutata anche alla luce “dell’affidamento che questi ordinariamente ripone, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni in loco, sulla sicurezza dei sentieri escursionistici segnati e delle zone di interesse immediatamente circostanti agli stessi e a questi legate da uno stretto nesso funzionale ai fini della visita, secondo quanto è ragionevole prevedere in considerazione della natura dei luoghi”.

Ecco nuovamente comparire la necessaria ed adeguata informazione come presupposto indefettibile dell’auto responsabilità.

Ed ecco che tale auto responsabilità è elemento che, con determinati presupposti, esclude la responsabilità persino del custode.

La Corte di Appello di Trento, chiamata a decidere a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, ha applicato i principi di diritto di cui sopra. Con la sentenza 214/19 citata ha precisato – per quanto di interesse – che:

– in loco erano presenti evidenti manufatti della prima guerra mondiale;

– che l’escursionista era stato attratto da tali oggetti, infissi o scavati nel terreno, e che dunque l’area era certamente da considerarsi come legata da uno stretto nesso funzionale con il sentiero;

– che peraltro in loco erano presenti unicamente cartelli indicanti la direzione (evidentemente per il periodo estivo) senza individuare o fornire elementi leggibili per risalire al tracciato del sentiero;

– che i cartelli riportavano unicamente generiche avvertenze ma nessuna segnalazione, neanche generica, della presenza di manufatti risalenti al tempo della grande guerra e dei possibili pericoli dagli stessi rappresentati; non era apposto alcun avvertimento della presenza di opere o di buche;

– “la particolare collocazione del sentiero…era tale da imporre i necessari oneri di manutenzione, in stagione invernale, per rendere visibile il tracciato del sentiero, per segnalare la porzione immediatamente circostante interessata dai resti bellici… e per mettere in sicurezza la stessa”;

– tali oneri erano esigibili perché non riguardanti l’intero parco ma solo l’area che gli escursionisti sono indotti a percorrere proprio in ragione del predetto interesse storico; era dunque presente un obbligo di custodia: “la descritta collocazione rendeva altamente probabile che sul posto, privo di ogni visibile rischio, vi si trovassero gli escursionisti”;

– sarebbe stato necessario porre in essere opere idonee ad evitare cadute o almeno predisporre “adeguate segnalazioni del pericolo, imporre specifico divieto di allontanarsi dai sentieri il cui tracciato avrebbe dovuto essere reso visibile anche in inverno o altrimenti nella detta stagione vietarne la percorribilità”.

Come è agile desumere dalla lettura delle sentenze, si tratta esattamente dei medesimi principi già esaminati:

1) stato dei luoghi che rende altamente probabile un evento lesivo;

2) dovere di messa in sicurezza o almeno di informazione adeguata.

6. Le ordinanze
Abbiamo avuto modo di osservare che nel “territorio aperto” ciascuno può assumere i comportamenti dettati dalla propria volontà, a condizione di non mettere in pericolo altri soggetti o zone antropizzate. È la direttiva valanghe (il più volte citato DPCM 12.8.2019) a stabilire che con il termine territorio aperto si intende “tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate… ed alle aree sciabili gestite… non soggette ai compiti di vigilanza e gestione”; il territorio aperto è dunque “percorribile dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo”.

Da ciò deriva l’ovvia conseguenza che il Comune non risponde per i rischi assunti dal gestore o dall’esercente, i quali hanno comunque l’obbligo di predisporre il c.d. piano valanga.

Il Comune deve invece (con la CLV) intervenire urgentemente per le fattispecie di pericolo immediato per l’incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe.

Tale obbligo è in realtà generalizzato, competendo al Comune – rectius: al Sindaco – la tutela della pubblica incolumità dei cittadini che insistono sul territorio.

Se il Sindaco è a conoscenza del fatto che una porzione di territorio comunale abitualmente frequentata da sportivi:

– è di per sé pericolosa;

– pur non essendo di per sé pericolosa, lo diviene in relazione all’utilizzo che alcuni sportivi ne fanno;

– in ragione di particolari ed eccezionali eventi atmosferici (o di altro tipo), è pericolosa per chi la frequenta o – in generale – per la pubblica incolumità; ha il DOVERE di prendere i provvedimenti conseguenti e cioè metterla in sicurezza oppure, se non possibile, disporre il divieto di accesso.

Tale complessa rete di principi – in questa sede schematizzata al massimo – deriva da numerose sentenze della Suprema Corte che sono giunte a condannare il Sindaco di alcuni comuni in seguito al verificarsi di eventi naturali (frane, esondazioni di torrenti).

In particolare la Cassazione ha condannato il sindaco nel caso della frana a Cala Rossano (Ventotene), nel caso delle colate di fango a Sarno (Cass. Sez.

IV 12.3.2010 n. 16761), nel caso dell’alluvione di Genova (Cass. 22214/19 del 12.4.2019) e financo nel caso del terremoto dell’Aquila (Cass. 12478/16).

Si tratta di sentenze di assoluto rilievo per il caso che ci occupa e che dovrebbero essere conosciute da ogni amministratore pubblico che riveste funzioni apicali.

Principi generali sono:

– che gli amministratori hanno doveri di informazione verso la cittadinanza e che debbono fornire comunicazione chiara dei pericoli, senza indulgere in paternalismi e senza celare la gravità della situazione, se esistente;

– il sindaco è autorità preposta alla protezione civile e deve compiere un giudizio di prevedibilità non in riferimento a quanto avvenuto in passato ma a quanto può avvenire in futuro con rappresentabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi dannosi; è esigibile una maggior cautela per affrontare i rischi collegati ad un fenomeno naturale già verificatosi di cui non si conoscono le cause, le possibilità di evoluzione e gli effetti;

– l’ordinanza contingibile ed urgente ex 54,4 Dlgs 267/00 e 15,3 l. 225/1992 deve essere emessa allorché sussista la necessità di neutralizzare una eccezionale, imminente ed improcrastinabile situazione di pericolo per un pubblico interesse, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento giuridico. Non è azionabile se la situazione può essere fronteggiata con gli ordinari mezzi in dotazione. Inoltre ex art. 147 dpr 554/99 il responsabile del procedimento e il tecnico che per primi accorrono sul luogo, possono adottare gli interventi urgenti per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità. In attuazione del 107 TUEL si deve definire la responsabilità politica e quella tecnica. Alla prima compete solo poteri di indirizzo e controllo, mentre ai dirigenti dei vari settori spetta l’adozione dei diversi atti amministrativi, fra cui quelli concernenti la protezione civile assegnati a un dirigente individuato dal sindaco (cfr Cass. 33857 del 7.5.2014).

Certo è che l’ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzata in via general preventiva, essendo possibile ricorrere a tale strumento solo in presenza dei presupposti indicati dalla legge, dipendendo dunque dai singoli casi e dalla loro continua evoluzione.

Sia al proposito consentito un breve rilievo critico alla più volte citata direttiva valanghe (DPCM 12.8.2019).

Tale provvedimento (ripetesi: un decreto ministeriale) parrebbe stabilire che “non hanno i requisiti di legittimità tutte quelle ordinanze sindacali che vietano e limitano attività ed accessi verso aree potenzialmente pericolose se tali prescrizioni non sono controllabili e gestibili.

Ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato (n.2109 8 maggio 2007) sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti che non presentino consistenza ed evidenza univoca e rilevante (specifiche per l’area oggetto del provvedimento) comprovate da una attenta valutazione da parte di tecnici esperti attraverso idonei accertamenti istruttori volti a dimostrare l’effettiva sussistenza dei presupposti per adottare l’anzidetta ordinanza (vd. anche Tribunale amministrativo regionale Campania Napoli sez. V, sentenza 11 maggio 2007 n.4992; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sentenza 28 novembre 2007 n. 11914; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 giugno 2004 n. 4767).

Per idonei accertamenti istruttori s’intende un’indagine, in loco, sulle reali condizioni di instabilità del manto nevoso e non una valutazione desunta dal BNV”.

È chiaro l’intento del provvedimento: scoraggiare l’emissione di ordinanze che in via generalizzata e senza adeguata istruttoria amministrativa impediscono l’accesso a determinate zone pericolose.

Se con tale dizione la direttiva intendesse semplicemente affermare i principi dettati dalle richiamate sentenze del Giudice Amministrativo, non vi sarebbe nulla da obiettare.

Ben diverso, invece, sarebbe il giudizio se con ciò si volesse porre un qualunque limite all’operato degli amministratori pubblici che – lo si ripete – assumono anche responsabilità penali in ragione delle scelte operate nel delicato ambito di riferimento.

7. Conclusioni
Possiamo provare a trarre alcune conclusioni dal percorso seguito.

Nei tracciati “ufficiali” è ormai chiaro che il gestore non risponde penalmente per i pericoli tipici; risponde solo per i pericoli atipici da lui conosciuti o conoscibili e non eliminati per colpa.

Le valanghe, ad esempio, sono eventi ben prevedibili in ambiente montano e il rischio di una loro caduta sulle piste non può mai essere accettato.

Il gestore risponde poi per ciò che avviene fuori dalle piste solo in casi ben delimitati e connotati, in sostanza, da prevedibilità ed evitabilità. Si tratta dunque degli incidenti insistenti sulle c.d. piste di fatto o su tratti di montagna laddove la fuoriuscita dalla pista sia prevedibile data la conformazione dei luoghi.

Gli enti o gli altri professionisti della montagna possono essere chiamati a rispondere di eventuali incidenti allorché la loro condotta configuri una presa in carico effettiva del bene giuridico da proteggere oppure allorché vengano fornite informazioni colposamente (e aggiungerei: gravemente) errate tali da porre in pericolo l’integrità fisica degli utenti. Rispondono anche degli eventi dannosi occorsi nei tracciati da loro creati o gestiti, allorché siano consapevoli dei pericoli (genetici o sopravvenuti) e non agiscano di conseguenza, eliminandoli o fornendo idonea e completa informazione all’utenza.

Vista da un diverso angolo prospettico:

– per il freeride si usano gli impianti: il gestore deve indicare in modo chiaro, completo ed esauriente quali sono i pericoli, in modo che l’utente sia consapevole del pericolo e della conseguente auto-esposizione al rischio. Poiché per la risalita vengono utilizzati gli impianti sciistici, nel sinallagma contrattuale rientra anche la tutela dello sciatore inesperto: il gestore deve dimostrare di aver dato una informazione tale da consentire al cliente di effettuare scelte volontarie e consapevoli;

– per lo scialpinismo nessun gestore potrà essere chiamato a rispondere, poiché la pratica – per sua natura – si svolge in luoghi non antropizzati oppure posti esternamente a qualunque area attrezzata. Anzi: la 363/03 e le leggi regionali vietano espressamente agli scialpinisti la risalita sulle piste attrezzate. Problemi possono porsi invece sono per gli amministratori pubblici, poiché l’attività ludica si svolge nel territorio comunale. Si tratta di questioni comune all’ambito connesso, ad esempio, alle «ferrate» o al «torrentismo» o ancora al «downhill».

Al riguardo posso cercare di fornire risposte che sono, però, assolutamente opinabili.

Il mio parere è che:

– ciò che non è vietato deve intendersi come liberamente praticabile;

– chi svolge attività in ambiente per sua natura «libero» e pericoloso non può poi dolersi delle proprie scelte, cercando un ristoro (economico o di altro tipo) ad ogni costo;

– i gestori, gli enti pubblici o comunque i professionisti della montagna che vengono interpellati hanno il dovere di fornire risposte adeguate, complete e tali da porre lo sportivo in grado di conoscere la pericolosità dei luoghi nei quali intende svolgere la propria attività;

– il limite della libertà di ciascuno è costituito da quella degli altri; se l’attività spor tiva incide, anche solo potenzialmente, sull’incolumità individuale altrui o su quella pubblica, non si può più parlare di autoresponsabilità e di libertà;

– le Autorità Pubbliche hanno il potere/dovere di intervenire in tali casi, emettendo ordinanze di chiusura dei luoghi pericolosi o per loro natura o per le condizioni contingenti.

Il vero punto rilevante, il punto di approdo di tutto il percorso è – come ho cercato di sottolineare più volte – l’informazione: per essere esenti da colpa l’amministratore pubblico, il gestore di un sito internet specializzato in montagna (per escursioni estive o invernali), il professionista della montagna deve fornire dati precisi, aggiornati e chiari, tali da porre l’utente, lo sciatore, l’alpinista, lo sportivo in condizione di operare scelte consapevoli.

Come suggestione, a fronte dei problemi giuridici, sociali e culturali che si è cercato di tratteggiare, possono infine proporre alcune idee:

– informare in modo capillare gli utenti non solo con il bollettino valanghe ma con indici di pericolosità puntuali, aggiornati ad horas, specifici per aree omogenee e contenenti messaggi chiari anche per sportivi non esperti (il tutto da declinare mediante veicoli accattivanti per il pubblico più giovane, inesperto ed al tempo stesso audace);

– inserire nella legislazione regionale (o anche di settore) un codice di autodisciplina o di comportamento per le nuove e diffusissime discipline alpine;

– gestire il nuovo: non è la proliferazione dei divieti che impedirà l’uso dei pendii montani; al contrario: solo “cavalcando la tigre” si potrà condurre nel porto della maggior sicurezza gli sportivi più recalcitranti. Con la consapevolezza dei rischi giuridici insiti nell’operazione, sarebbe possibile creare percorsi segnalati, concretamente regolamentati e descritti, con l’accompagnamento di una informazione al pubblico il più completa ed aggiornata possibile, in modo da stimolare la pratica consapevole e rispettosa dell’attività sportiva in montagna.

Nota finale
La colpa nel diritto penale non è un concetto mobile.
Segue regole precise, non l’opinione di chi è coinvolto nelle vicende che lo riguardano.
Gli escursionisti potranno essere indagati per il reato di valanga; non a causa della loro presenza in loco quanto per l’evidente frequentazione della via, pubblicizzata e divulgata anche in internet da siti istituzionali; l’assenza di altri escursionisti non dovrebbe eliminare la qualifica di luogo antropizzato e dunque l’esistenza del delitto di cui all’art. 449 cp.
Non pare invece possibile ipotizzare altri reati, né a carico degli escursionisti né di soggetti non coinvolti nell’escursione.
È ben vero che non è indicata la tipologia di informazione fornita agli sciatori e da essi posta a base della scelta del percorso, ma in un caso del genere (il distacco spontaneo di una valanga su “territorio libero”) sarebbe ipotizzabile una responsabilità di soggetti terzi unicamente in caso di informazioni gravemente errate o caratterizzate da macroscopiche negligenze o imperizie.

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Libertà e orientamento giuridico – 7 ultima modifica: 2021-04-28T05:15:00+02:00 da GognaBlog

26 pensieri su “Libertà e orientamento giuridico – 7”

  1.  Stare attento agli amici che si scelgono per una  escursione, non vuol dire operare una selezione preventiva elitaria , ma cercare di prevedere ..e  di prevenire conoscendone  i punti forti ed i punti deboli. Ad esempio se uno e’ forte in barzellette ma non in dotazione,  me lo porto  ma aggiungo l’equipaggiamento  che gli manca, se e’ agile mi porto pure il suo zaino e lo mando avanti, ..se non e’ in forma andiamo su un terreno piu’ facile..se si stanca torniamo indietro…o lo incoraggiamo a proseguire se un rifugio e’vicino. Attorno ad una trama di preparazione di base,anche giuridica,  poi si gestisce il bello o brutto imprevisto…adattandosi alle situazioni.Un imprevisto e’ incontrare sconosciuti e ..diventare amici   a lungo o  fino a fine  escursione..o anche fino a biforcazione di sentieri.La cosa peggiore e’che  certi ci siano amici e vogliano continuare a venire in gita con noi , e noi si cerchi di allontanarli con pretesti miserevoli per la propia e loro sicurezza…o per non incorrere in grane.La peggiore sarebbe  essere considerati plagiatori  dopo un incidente da parte di genitori e parenti dell’infortunato. Esistono pero’ anche  situazioni contrarie, ovvero avere eterna riconoscenza per aver aiutato o aver fatto intravvedere una possibilita’di tempo libero costruttivo a chi  non sapeva cosa fare .

  2. Gli spunti che pone Dino sono congrui e fondati, ma dobbiamo aver chiara la distinzione dei piani su cui stiamo ragionando, cioè quello penale e quello civilistico. Quest’ultimo a volte si aggancia al primo, se sussiste il primo, oppure può esistere da solo per cose spicciole, che non invadono il campo penale. Negli accenni che ho fatto in precedenza, io mi riferivo a cose del genere, più che altro beghe (risarcimento di danni patrimoniali o non patrimoniali ai sensi del codice civile) che però, richiedendo l’azione di parte, implicano che uno dei due ex-amici agisca (civilmente) contro l’altro. È inevitabile che si rompa l’amicizia. Il profilo penale è tutta un’altra cosa. In linea di principio vige l’obbligatorietà dell’azione penale, ma (data la mole di lavoro che grava sulle procure) i criteri di scelta, i tempi e le mosse sono misteri insondabili per chi non è del giro dei giuristi. Lascio a qualche volenteroso il compito di spiegarlo a tutti.

  3. mi risulta che nell’ incidente di Pila sia stato contestato anche l’esercizio abusivo della professione. Assurdo!!!

  4. Secondo me il problema non sono “gli amici” abituali con cui si fa attività dove il rischio è remoto Il problema sono quelli con cui l’attività è sporadica, con capacità inferiori etc etc che potrebbero in qualche modo “affidarsi” a te. Poi, per quanto capisco, il procedimento penale è obbligatorio e non dipende da querela di parte offesa. Cioè non è  necessario che qualcuno ti denunci, ma è il Giudice per le indagini preliminari che decide se vi sono gli estremi per procedere. Il quesito è: come fa un Giudice a giudicare ? quali sono gli elementi che utilizza? Sono influenti le perizie? quanto? Ecco io ritengo che rispondere a questi quesiti sarebbe molto utile. Tanto per citare un esempio recente ho letto che nell’incidente di Pila, le parti offese non si siano costituite in giudizio. Ma allora perchè il Giudice ha proseguito e perché le pene comminate in primo grado sono maggiori di quelle richieste dal PM? Mi rendo conto che sono domande difficili, e che ognuno di noi ha un a sua opinione. Ma  qualcuno esperto del settore dovrebbe, in maniera corretta ed obbiettiva, tentare una risposta. Sono peraltro convinto che da quelle risposte potrebbe nascere un tema di discussione interessante

  5. Carlo Crovella
    come certo sai, la cima dello Chaberton è oggi francese perché nel fatale Giugno 1940 da quella cima la nostra artiglieria sparò qualche colpo contro la Francia, parte della famosa “pugnalata alla schiena”. La Francia rispose facendo presto saltare in aria, con una mira migliore della nostra, la postazione. Parigi, che grazie al coraggio lungimirante di De Gaulle figura fra i vincitori, ha poi pensato bene di prevenire futuri problemi già negli accordi post bellici.
    Devo dire che questi spuri “gemellaggi ideali” mi lasciano piuttosto freddo, posso avere molto in comune con un pastore sardo o con un intellettuale di New York o di Parigi: dipende dalle qualità umane della persona, non dalla targa della sua auto, o dal colore del suo passaporto. Lo so che è banale, ma queste discussioni mostrano che repetita juvant
    Abrazos a todos

  6. Mah… non mi pare proprio. Io mi sono sempre trovato benissimo in tutta la Francia, compreso Parigi, dove sono sempre tornato con gran felicità. Inoltre i parigini non sono rappresentativi dei provenzali/savoiardi cui io facevo riferimento. Può darsi, anche, che l’affermazione riguardi solo me, per carità: in effetti io mi sento più simile ai brianconnesi/grenoblesi che ai milanesi. Ma conversando con i miei conoscenti (torinesi) più o meno la sensazione è condivisa… sarà che, ribadisco, siamo stati per secoli concittadini con i provenzali/savoiardi, poi Cavour regalò Nizza e la Savoia alla Francia… Io il confine con la Francia non lo percepisco proprio… Cmq sul territorio italiano vige il diritto italiano per cui la questione è irrilevante. Buona giornata a tutti.

  7. sarà che (mentalmente e foneticamente) siamo più francesi che italiani.

     
    Da torinese che vive a Parigi da anni questa affermazione mi sembra una sciocchezza: ci sono più somiglianze tra un piemontese e un abruzzese (say) che tra un francese e un piemontese. I torinesi che conosco che si considerano mezzi parigini ogni volta che sono stati a Parigi se ne sono tornati a Torino con la coda tra le gambe…

  8. Ieri sera ho telefonato ad un mio amico francese di Camonix e mi ha confermato che loro continuano a considerare la vetta del Bianco interamente francese. La questione storica è intrigante a tavolino,  ma mi pare in assoluto una questione di scarso interesse, specie per chi è un europeista convinto, che auspica un unico Stato da Capo Nord a Siracusa. Sarà inoltre che noi piemontesi siamo abituati agli spostamenti dei confini per gli accordi post bellici del ’47. Il caso del Bianco è il più eclatante, ma non l’unico né il più ampio di dimensioni. Presso Bardonecchia, la Valle Stretta (che geograficamente è indiscutibilmente italiana, costituendone l’appendice più occidentale) politicamente appartiene al comune di Nevache che sta al di là dello spartiacque. Sul Monte Chaberton il confine taglia in modo innaturale a metà del versante italiano e la vetta è diventata interamente francese. E così via. Ma devo dire che non ci badiano molto, continuiamo a frequentare le montagna di confine senza particolari problemi, sarà che (mentalmente e foneticamente) siamo più francesi che italiani. 250 anni fa eravamo concittadini . In ogni caso l’articolo non verte sull’obiettivo di individuare la giurisdizione di un eventuale incidente accaduto al Colle Major, bensì illustra le regole che governano il comportamento di qualsiasi individuo, in montagna come sul resto del territorio. Vista l’aria che tira, e che tirerà sempre di più sul fronte giurisprudenziale, a mio parere pensare di andare in montagna senza preoccuparsi dei risvolti giuridici, è come guidare senza conoscere il codice della strada. Se passi col rosso e inneschi un incidente (magari grave), forse, dopo, rimpiangi di non averlo voluto imparare a priori. Quanto ai rapporti umani, viviamo in una società (liquida, per dirla alla Bauman) che, specie nelle generazioni più giovani di noi, si è imbarbarita e sono al corrente di amicizie rovinate per una gamba rotta… Per fortuna la cosa non ha coinvolto me, ma mi ha fatto molto riflettere e, nel dubbio, insegno a preoccuparsi a priori anche di questo.

  9. “il grande tema  giuridico, che va opportunamente considerato come il tema cardine dell’andar in montagna”
     “gli amici con i quali oggi, in gita, ridi e scherzi, domani potranno essere i tuoi più acerrimi avversari in aula…il valore dell’amicizia? Pare che non con ti più” 
    “io metterei la lezione giuridica come la prima del calendario di una qualsiasi scuola di montagna: illustra le regole base dell’andar in montagna. “
     
    La più completa negazione dell’illusione ideologica della Montagna Maestra di Vita!
     
    Quanto ai confini sul Bianco mi sa che ti sei perso l’articolo del blog del 2015 che è piuttosto chiaro: i francesi possono dire quello che vogliono, ma per lo Stato Italiano il confine è sullo spartiacque.
    https://gognablog.sherpa-gate.com/i-confini-del-monte-bianco/

  10. Con chi decido di andare in montagna mi fido. Che faccio?  Passo la giornata guardandomi le spalle, con lo spauracchio di una possibile denuncia con chi ho condiviso una fetta di lardo, un pericolo, un bivacco, la gioia , la fatica.

  11. Sono d’accordo co Marcello questi articoli fanno nenire du coglioni e fanno passare la voglia di parlarecdi montagna. A chi si pone il problema che un amico lo possa  denunciate, quando decide di andare in montagna, è meglio che non ci vada. 

  12. Caro Marcello,
    si paziente e aspetta di leggere anche la parte che riguarda la Svizzera.
    ps. Se poi alla fine Gogna troverà lo spazio anche per illustrare i costi di questo progetto, si capirà anche come vengono spesi i soldi europei.

  13. Dimenticavo di dire che trovo questa serie di articoli di una noia e mancanza di poesia, mortale.
    Lo so che la poesia non c’azzecca con la giurisprudenza, ma penso lo stesso quanto sopra. Miao.

  14. Quando ero molto giovane sentivo dire da quelli più grandi di me che le spedizioni alpinistiche, i viaggi e le crociere in barca a vela rovinavano le amicizie. Non c’era scampo! Lo credetti per molto tempo, finché non mi accadde di progettare con amici (veri) spedizioni alpinistiche, viaggi per arrampicare e crociere in barca a vela. Tutte esperienze che rafforzarono le nostre amicizie. Evidentemente quelli che mi dicevano che quest’ultime si sarebbero irrimediabilmente rovinate, avevano torto. 
    Sarà che di amici ne ho pochissimi, ma non credo che tra loro ci potrebbe essere qualcuno che mi denunci in caso di incidente in montagna, così come io non lo farei con loro. A meno che uno non dia di matto e compia atti che minacciano deliberatamente l’incolumità degli altri.  Ma in questo caso, penso che ce ne accorgeremmo prima. 

  15. Ognuno vive giustamente come vuole.
    Per me la parola amico ha un peso rilevante. 
    In base a ciò non mi passa neanche per l’anticamera del cervello il pensiero che un amico possa citarmi per un incidente che possa capitargli in mia compagnia, tantomeno che possa reclamare per un oggetto prestatogli. Ne’ mi interressa andare a pensare cosa farebbero i suoi parenti o eredi (a seconda della gravità dell’incidente).
    Qualcuno potrà dire che la penserò così finchè non verrò smentito dagli eventi. Credo invece che continuerei su questa strada anche dopo. Perchè se così non fosse verrebbe a mancare in me il concetto di amicizia e di vita che mi ha accompagnato fin qui e che è ben la di sopra di qualunque rischio legale.
     

  16. A sentirli, i francesi non sono proprio di quel parere, comprese le Guide del massiccio che diversi anni fa pensarono addirittura di mettere uno steccato un po’ sotto sul versante italiano per cintare la vetta. Per fortuna i venti di alta quota non conservano simili manufatti. In realtà questa faccenda e’ del tutto irrilevante di fronte al grande tema  giuridico, che va opportunamente considerato come il tema cardine dell’andar in montagna dei giorni nostri. Lo si può anche snobbare, per carità, ma, se poi ci si trova malauguratamente impelagati in una situazione critica, si potrebbe rimpiangere di non aver preso gli opportuni provvedimenti a priori. 

  17. Annosa querelle, meramente giuridica, da tempo ampiamente risolta a sfavore della vetta interamente francese.
     
    L’unica questione giuridica riguardante la montagna che mi interessi (poco) peraltro

  18. Annosa querelle. Quasi tutte le principali carte descrivono la situazione segnalata (cioè vetta interamente francese), ma qui è del tutto irrilevante dibatterne se sia giusto o sbagliato, perché al momento stiamo riflettendo sui risvolti giuridici dell’andar in montagna, una situazione che può comportare conseguenze personali ben più significative. Oggi come oggi è più importante che si sappia, per esempio, che imprestare (anche per il più nobile spirito di amicizia) un capo di abbigliamento o un elemento dell’attrezzatura è un atto  che, in determinate situazione che si evolvono in modo negativo (=incidenti o cose simili), può comportare  delle ripercussioni. Ciao!

  19. Che il punto culminante del M.Bianco si trovi interamente in territorio francese è un abominio che solo la grandeur avrebbe potuto partorire.
    Esistono studi approfonditi, basati su documenti storici, che dimostrano che il confine politico coincide con lo spartiacque. D’altra parte, il semplice buon senso ci dice che sarebbe assurdo e ridicolo che il confine passasse all’estremità superiore del seracco a destra della Pera o sul pendio del versante sud-ovest alla quota di 4635 metri (o 4645?).

  20. @6 E’ discorso delicatissimo, ma molto attuale. Sintetizzando: gli amici con i quali oggi, in gita, ridi e scherzi, domani potranno essere i tuoi più acerrimi avversari in aula. Se non loro, i loro eredi. Ovviamente deve, purtroppo, concretizzarsi un incidente con determinate caratteristiche, ma stiamo assistendo al proliferare di cause con sentenze per lo più di condanna. Non c’è cattiveria dei giudici, essi applicano le norme del diritto. Il problema è che il diritto è uguale su tutto il territorio nazionale,  dalla riva del mare fino ai 4800 m della vetta del Bianco (anzi del Monte Bianco di Courmayeur, perché la vetta principale è in territorio francese). In parole povere: i comportamenti vengono valutati con gli stessi parametri giuridici sia che avvengano su un marciapiede cittadino che in parete, nel bel mezzo di una bufera bonattiana. Questo deve essere ormai chiaro a tutti i frequentatori della montagna, in modo sia attivo (cioè come agiamo noi verso gli altri) che passivo (cioè come agiscono gli altri verso di noi). Ecco perché io metterei la lezione giuridica come la prima del calendario di una qualsiasi scuola di montagna: illustra le regole base dell’andar in montagna. Un tempo manco passava per l’anticamera del cervello di citare un amico (al seguito di un incidente in gita), oggi lo si fa (sul versante civilistico) anche solo per una gamba rotta. Se non si arriva proprio in aula, si va cmq da un avvocato, partono le relative lettere ufficiali, si instaura una trattativa con tutti gli annessi e connessi (mail, riunioni, patemi d’animo, notti insonni, incazzature ecc ecc ecc) e spesso esborsi finali. Il valore dell’amicizia? Pare che non conti più. Inoltre: non illudiamoci che eventuali coperture assicurative per responsabilità civile coprano indiscutibilmente le cifre in ballo: molto dipende dall’entità di dette cifre, ma ogni minimo pretesto (es un cordino “vecchio” e quindi scaduto, un attacco da sci non revisionato, la piccozza del nonno imprestata per “amicizia”…) sarà strumentalizzato dalle compagnie di assicurazioni, che a loro volta fanno il loro mestiere, per non pagare o per pagare solo parzialmente… Ho già scritto che, oggi come oggi, i rischi giuridici sono diventati più rilevanti dei rischi classici dell’andar in montagna (rischi oggettivi/soggettivi). Per questo bisogna battere molto su questo tema, che ci piaccia o meno.

  21. Non ho capito bene. Albert intendi che dovrò stare attento al tipo di amici (sottolineo la parola) che mi scelgo per andare in montagna?

  22. In riferimento n. 4) In effetti come si entra in un campeggio, condominio, ..cantiere.. supermercato..scuola..caserma..  da qualche parte sono affisse tabelle con regole da rispettare! Conoscere e’ la prima tappa della formazione, poi  bisogna Comprendere, saper Applicare,sbrigarsela in situazioni Problematiche sempre piu’ imnpoegnative  e alla fine saper Valutare scegliendo tra alternative .Scegliere amici fidati e posti  solitari e’ un tocco in piu’ , e appunto bisogna valutare bene gli amici ed i posti. Gli amici servono anche  per farsi scuola  vicendevolmente oltre all’aspetto socializzante.Nel film” A spasso nel bosco ” con  Redford e Nolte…i due precipitano proprio quando credendo di essere alla fine  della tappa  si mettono a” cazzeggiare”. Chissa’ quanti incidenti avvengono proprio per distrazioni, quando ci si rilassa e si allenta la tensione.

  23. Per non ripetermi, aggiungo una riflessione che ho elaborato proprio in queste settimane, al seguito dell’interessante lettura (seppur impegnativa) dei vari capitoli di questa “saga” giuridica. Se io fossi, oggi come oggi, un responsabile di un corso CAI, in particolare di scialpinismo (perché il rischio valanghe è il più subdolo fra quelli della montagna), imposterei il calendario delle lezioni teoriche mettendo al primo posto quella sull’inquadramento giuridico (con riferimento sia alle uscite collettive che all’attività individuale). Ovviamente sintetizzando, in 40 minuti circa di chiacchierata, i concetti qui analizzati in profondità. In parole povere: data l’importanza che ha assunto la veste giuridica in merito all’andar in montagna, è più importante informare, con assoluta precedenza, gli allievi su tali argomenti, anche prima che insegnar loro come si attaccano le pelli agli sci o come si impugna la piccozza. Purtroppo è così, che ci piaccia o meno.

  24. Un consiglio: salite sui monti da soli o con un amico fidato. Scegliete un itinerario in posti sperduti, dove non ci sia nessun altro. Magari andateci in un giorno feriale di metà novembre.
     
    Cosí vi salverete dall’idiozia di certuni. Forse.

  25. C’è del feticismo in tutto questo…
    Queste non sono più norme giuridiche, è pornografia normativa…

  26. In ferrata si possono trovare cavi tranciati  in un momento imprecisato da caduta sassi  , oppure cavi sepolti sotto strato di neve dura.Un cartello dovrebbe anche  esporre a chi  rivolgersi per comunicare affinche’ponga rimedio, ma prudenza consiglia di portarsi appresso qualche ausilio personale, anche se pesa ed impaccia e la ferrata e’ descritta in ogni particolare sul web.

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