Libertà e orientamento giuridico – 9

Libertà e orientamento giuridico – 9
(Skialp, studio giuridico e comparato Italia-Svizzera – 9)

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Il Progetto Skialp@gsb è uno studio giuridico comparato Italia-Svizzera sulla promozione della pratica dello scialpinismo tra la Valle del Gran San Bernardo (AO) e la località svizzera di Verbier. E’ coordinato e diretto da Waldemaro Flick, Fondazione Courmayeur Mont Blanc.
La serietà con la quale in questo studio viene affrontata la complessità dell’argomento ne fa una lettura di interesse ben al di là dell’ambito locale. Abbiamo suddiviso Il Progetto Skialp@gsb in dieci puntate, nella certezza che ciascuna di queste risponderà a parecchie delle domande che da anni si fanno molti appassionati della neve.
Lo studio è articolato in tre diversi capitoli: Profili di diritto civile, Profili di diritto penale e Svizzera parte generale.

Svizzera parte generale – 02
a cura di Michele Giuso (avvocato in Genova) in collaborazione con Fondazione Montagna Sicura.
(Collana “Montagna, rischio e responsabilità”, n. 24)
Genova, 28 luglio 2020

Infrastrutture per sport da neve
Tutte le cd “infrastrutture per sport da neve” presentano due caratteristiche comuni: sono demarcate e sono protette dai cd “pericoli alpini” in primis il pericolo di valanghe e il pericolo di caduta (precipitazione) fra esse si annoverano:

1) Le piste: superfici innevate, battute e preparate meccanicamente e controllate

2) Itinerari: superfici non battute, controllate e protette dai pericoli alpini;

3) Sentieri: facenti parte di piste o itinerari o costituenti raccordi di collegamento fra gli stessi;

4) Installazioni speciali: sono aree separate destinate a scopi precisi (principianti, snowpark, parchi per bambini, competizione, allenamento) – sono demarcate, protette da pericoli alpini e devono essere separate e il relativo utilizzo segnalato.

Grand Combin dal Glacier de Corbassière

La responsabilità del gestore delle piste
Con l’apertura e l’esercizio delle piste unitamente allo sfruttamento commerciale delle stesse, il gestore pone in essere una potenziale fonte di rischio e pericolo per l’utenza.

Da tale circostanza deriva una posizione di garanzia e protezione in capo all’esercente l’impianto il quale è tenuto ad assumere le iniziative e misure più opportune per preservare la collettività da quei pericoli che rappresentano per lo sciatore una vera e propria insidia assumendo i connotati della imprevedibilità.

Esulano pertanto dall’obbligo di protezione e garanzia del gestore quei rischi che rientrano nella normalità o “tipicità” dell’attività svolta e di ciò che, ragionevolmente, caratterizza una pista da sci, in montagna, nei mesi invernali.

In questo contesto gli utenti delle piste possono efficacemente confidare nel fatto che le piste messe a loro disposizione siano demarcate, preparate anche meccanicamente, controllate e protette.

Rientra in questo ambito la protezione dal più insidioso dei pericoli montani vale a dire il possibile distacco di una valanga con interessamento della pista.

Sulle piste, gli itinerari e sulle installazioni speciali si applicano le dieci regole FIS e vale il principio di auto responsabilità dell’utente.

Regole FIS:
1) Rispetto degli altri
Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo o danneggiare altre persone;

2) Padronanza della velocità e del comportamento
Ogni sciatore o snowboarder deve discendere a vista. Egli deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle condizioni generali del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste;

3) Padronanza del percorso
Lo sciatore e lo snowboarder a monte essendo in posizione dominante ha possibilità di scelta del percorso. Egli è quindi obbligato a prevedere una direzione che garantisca la sicurezza e che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o lo snowboarder a valle;

4) Sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle sulla destra o sulla sinistra ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari ed involontari dello sciatore o dello snowboarder sorpassato;

5) Immettersi, ripartire sulla pista e curvare a monte
Ogni sciatore o snowboarder che si immette su una pista da discesa, che riparte dopo una fermata o che esegue una curva verso monte, deve assicurarsi mediante controllo visivo a monte e a valle di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri;

6) Sosta
Eccezion fatta per circostanze di assoluta necessità, ogni sciatore e snowboarder deve evitare di fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati e dove manca buona e ampia visibilità In caso di caduta esso deve sgomberare velocemente la pista, cercando di raggiungere un bordo della stessa nel più breve tempo possibile;

7) Salita e discesa a piedi lungo la pista
Lo sciatore o snowboarder che risale una pista a piedi deve procedere rigorosamente lungo i bordi della stessa. Deve osservare un comportamento analogo ogni sciatore o snowboarder che scende a piedi;

8) Rispetto della segnaletica
Sciatori e snowboarder sono tenuti al massimo rispetto della segnaletica e delle indicazioni esposte sulle piste da sci;

9) Assistenza
In caso di incidente chiunque deve prestarsi al soccorso, prestare assistenza è un dovere morale che impegna ogni sportivo;

10) Identificazione
Chiunque, sciatore o snowboarder sia coinvolto in un incidente in pista, avendo o non avendo responsabilità oppure ne sia stato testimone è tenuto a fornire le proprie generalità.

L’obbligo di garantire la sicurezza delle piste ha sicuramente natura contrattuale alla quale si può peraltro affiancare una responsabilità extra – contrattuale come indicato dalla sentenza 206/2014 pronunciata il 18.9.2014 dal Tribunale Federale:

Gli esercenti le funivie e gli skilift i quali predispongono le piste per l’accesso degli utenti, devono adottare le misure di sicurezza e protezione idonee per prevenire e contrastare i pericoli.
Questo obbligo ha, da un lato, natura contrattuale. Gli esercenti le funivie e gli ski lift sono tenuti in forza di un obbligo accessorio derivante dal contratto di trasporto stipulato con gli utenti (sciatori e snowboarder) a garantire la sicurezza delle piste e il servizio di soccorso.
I costi derivanti da tali obblighi devono intendersi ricompresi nel prezzo del biglietto giornaliero o settimanale.
L’obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione ha altresì un suo fondamento nell’ambito della responsabilità civile (extra contrattuale) e deriva dall’obbligo di protezione in capo a colui il quale pone in essere e/o mantiene uno stato dal quale possa potenzialmente derivare un danno”.

Limiti spaziali del controllo sulle piste
L’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza si estendono, di norma, per due metri oltre il bordo/margine della pista.

In conformità alla giurisprudenza del Tribunale Federale, in caso di pericoli particolarmente insidiosi, la fascia di due metri può estendersi –eccezionalmente – anche oltre ma pur sempre in prossimità della pista. Questa eccezione presuppone in primo luogo un rischio particolarmente grave per la vita e per l’integrità dell’utente (ad es. precipizio, crepaccio).

In secondo luogo, la possibilità di finire fuori pista deve risultare notevole a causa della conformazione della pista associata alla forte pendenza nelle immediate adiacenze del bordo pista e fino al punto pericoloso.

Ricorrendo queste condizioni infatti, l’utente che cade e scivola oltre il bordo pista, scivola senza arrestare la propria corsa oltre il bordo della pista per raggiungere la zona dove incombe il pericolo esterno.

Sebbene l’ambito spaziale degli obblighi di sicurezza e protezione gravanti sul gestore della pista/impianto siano circoscritti alla sola pista ed al margine della medesima, sussiste purtuttavia un obbligo informativo e di avvertimento in capo al gestore affinché lo sciatore/utente non si trovi erroneamente “fuoripista” nella convinzione contraria.

L’introduzione del sistema di demarcazione su entrambi i lati della pista consente una chiara delimitazione della pista e del relativo tracciato rendendo cosi tale eventualità alquanto remota.

Zona non controllata
Il terreno che non fa parte delle infrastrutture per sport da neve è considerato zona non controllata e non viene né demarcato né protetto dai pericoli alpini, ciò vale in particolare per le “piste selvagge” e le cd “varianti” nonché per tutta l’“area alpina libera” interessata da scialpinismo e dall’escursionismo invernale.

L’obbligo di garantire la sicurezza non si estende alla zona non controllata per cui chi la percorre lo fa esclusivamente a proprio rischio e pericolo. Tale area non è demarcata né preparata né controllata né protetta dai pericoli alpini.

In questa area il principio di autoresponsabilità si esprime al massimo livello:
i Freeride Checkpoint ricordano agli utenti che praticano il loro sport al di fuori delle discese demarcate e rese sicure, vale a dire nella zona non controllata, esclusivamente a proprio rischio e pericoloL’obbligo di garantire la sicurezza” della circolazione non si estende alla zona non controllata. Chi percorre la zona non controllata lo fa esclusivamente a proprio rischio e pericolo”.

Ciò nondimeno tale area non può dirsi certo “area franca e libera dal diritto” che invece continua a operare e vigere specie laddove la condotta dello scialpinista abbia arrecato nocumento a terzi, persone a cose.

Per quanto concerne la responsabilità civile, troverà quindi applicazione l’art 41 del Codice delle obbligazioni elvetico il quale, specularmente al “nostro” articolo 2043 del codice civile dispone:

Articolo 41
Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imperizia”.

La responsabilità penale “da valanga”
Dispone l’art. 237 del codice penale svizzero che:
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua o nell’aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza”.

Valanghe e processi
Non sono frequenti i casi in cui in Svizzera le valanghe e le loro conseguenze giungono al termine di un iter processuale vale a dire ad una sentenza.

In numerosi casi l’archiviazione del procedimento avviene in fase di indagini preliminari.

Diverso in caso della “Valanga di Anzére” nel Vallese che ha visto un articolato iter processuale giunto fino al Tribunale Federale.

Il 27.12.2009 tre sciatori in fuori pista vennero accusati di avere determinato il distacco di una valanga che investì due sciatori sulla sottostante pista nel comprensorio sciistico di Anzére, fortunatamente senza esiti mortali.

Il 23.5.2014 il Giudice distrettuale di Hérens e Conthey riconobbe la responsabilità penale degli imputati ai sensi dell’art 237 del codice penale svizzero.

La sentenza di condanna veniva impugnata davanti al Tribunale Cantonale del Vallese il quale con sentenza del 14.3.2016 proscioglieva i “freerider” dal reato contestato sul presupposto che – in concreto – la valanga non fosse “prevedibile”.

Su ricorso della Procura Cantonale il Tribunale Federale ha confermato la responsabilità penale degli imputati “fissando” alcuni punti:
– Le piste fanno parte del concetto di “strada” ai sensi dell’art 237 cod. penale; – Una condanna ai sensi dell’art 237 presuppone che il soggetto abbia determinato l’evento violando Il proprio dovere di prudenza/diligenza;

– La condotta viola il dovere di prudenza/diligenza ogni qualvolta il soggetto, al momento del fatto, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto (tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità) che la sua condotta esponeva a rischio l’incolumità di terzi;

– Condizione essenziale per una violazione di diligenza è la prevedibilità dell’evento secondo criteri di causalità adeguata;

– Le direttive della SKUS indicano che a partire da un pericolo di valanghe “3 marcato” è opportuno non lasciare le piste demarcate.

Pertanto
tenuto conto della loro esperienza e delle informazioni tratte dai bollettini valanghe e dalle segnalazioni di pericolo in loco, gli imputati avrebbero dovuto astenersi dall’affrontare l’attraversamento del pendio sovrastante la pista. Non tenendo conto degli avvisi di pericolo essi hanno colposamente violato il loro dovere di prudenza/diligenza”.

Vietare lo scialpinismo e attività affini – una scelta possibile?
Non mancano le voci di coloro i quali sostengono l’opportunità di un divieto generalizzato delle pratiche sportive praticate nelle “aree alpine libere” (freies Gelände) in quanto eccessivamente pericolose. Un divieto siffatto si porrebbe in contrasto con la già menzionata libertà di movimento garantita dall’art. 10 della Costituzione Federale.

Anche a voler ipotizzare una limitazione all’esercizio di tale diritto fondamentale tale limitazione dovrebbe, in ogni caso rispettare i parametri della ragionevolezza e proporzionalità.

In quest’ottica il divieto dovrebbe essere non solo nell’interesse pubblico ma anche idoneo e necessario allo scopo eventualmente ipotizzato.

In linea astratta si potrebbe ipotizzare un divieto finalizzato al contenimento degli infortuni spesso mortali che dovrebbe peraltro trovare un equo bilanciamento con lo stesso diritto “al movimento” costituzionalmente garantito e con l’esigenza di un offerta turistica sempre più articolata.

Se la possibilità di un divieto generalizzato si risolve in un “nulla di fatto” rimane pur sempre la possibilità per le autorità territoriali competenti di adottare – nell’interesse della pubblica incolumità – provvedimenti con i quali si preclude o limita l’accesso a determinate aree.

Questi divieti devono peraltro avere una loro specifica connotazione temporale e spaziale.

Sciescursionismo sulle piste e/o fuori orario: un fenomeno in crescita
Sebbene lo scialpinismo propriamente e tradizionalmente inteso si svolga “oltre” le piste e le aree demarcate e in orari diurni, si assiste in Svizzera ad un progressivo aumento di attività che potremmo definire ibride che vedono scialpinisti o sciescursionisti “incrociare” le piste demarcate in orari di esercizio degli impianti o addirittura in orari serali o notturni.

Il fenomeno ha assunto un’importanza e una frequenza tali da indurre il Club Alpino Svizzero – CAS, le Funivie Svizzere e l’UPI – Ufficio Prevenzione Infortuni, ad elaborare regole di comportamento per gli sci escursionisti.

Le cinque regole
1) Al di fuori dell’orario di esercizio degli impianti le piste sono chiuse. Anche gli sciescursionisti devono rispettare l’orario di apertura. Attenzione: pericolo di vita! Solo piste esplicitamente aperte per chi sta effettuando un’escursione con gli sci possono essere utilizzate al di fuori degli orari di apertura del comprensorio.

2) Durante l’orario di esercizio degli impianti valgono per tutti gli utilizzatori delle piste le regole FIS.
Gli sciescursionisti devono in particolare rispettare le seguenti regole:
Salire solo rimanendo al margine della pista;
Muoversi in fila indiana e non affiancati;
Non attraversare la pista in punti dove la visibilità è scarsa;
Usare particolare prudenza in caso di cunette, passaggi stretti, pendii ripidi o ghiacciati;
Rispettare gli utenti delle piste, hanno la precedenza.

3) Le istruzioni del servizio piste e soccorso devono essere assolutamente rispettate.
Se le imprese che gestiscono gli impianti di risalita chiedono un contributo per l’utilizzo delle piste. Tale contributo va versato.

4) In determinate circostanze l’impresa che gestisce gli impianti di risalita può vietare agli escursionisti l’utilizzo delle piste anche durante l’orario di apertura.

5) Le zone di tranquillità per la fauna selvatica devono sempre essere rispettate. Evitare di attraversare zone di bosco al tramonto o di notte.

La “Legge federale concernente l’attività di guida alpina e le offerte di altre attività a rischio”
All’indomani dell’entrata in vigore nel nostro Paese della Legge 363/2003 del 24.12.2003 intitolata “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa”, il legislatore e l’Esecutivo della vicina Svizzera venivano da più parti sensibilizzati, con scarso successo, alla necessità di garantire anche nella Confederazione Elvetica maggiore sicurezza all’utenza delle piste.

Il 14.9.2005 il Governo Federale nel respingere una mozione in tale senso, così motivava il diniego:
In linea di massima il Consiglio Federale condivide, con l’autore della mozione, la preoccupazione riguardo all’aumento del numero di incidenti gravi sulle piste da sci. In effetti, è necessario fare tutto il possibile per migliorare la sicurezza e ridurre l’incidenza degli incidenti stessi.
Per raggiungere questo obiettivo però, non servono nuove prescrizioni di legge o nuove competenze. La direttiva della Commissione Svizzera per la prevenzione degli infortuni sulle piste adibite alla pratica degli sport sulla neve (SKUS) obbliga sin d’ora i gestori delle piste all’adozione di misure preventive.
Dal canto loro, gli utenti delle piste devono osservare le regole di condotta della Federazione internazionale di sci (FIS). L’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI) e la SKUS organizzano regolarmente campagne di informazione.
Per i suddetti motivi, il comportamento sulle piste da sci non deve essere oggetto di ulteriori regolamentazioni da parte della Confederazione. Non è necessaria l’introduzione di una polizia operante sulle piste autorizzata a infliggere pene o multe. Le basi giuridiche in ambito civile e penale sono sufficienti”.

Negli anni successivi la pratica dello sci ha subito, ovunque e non solo in Svizzera; importanti mutamento o trasformazioni.

La progressiva commercializzazione dell’attività sportiva “da neve” non ha interessato unicamente lo sci alpino su pista ma ha visto un sensibile aumento nella richiesta di coloro i quali ambiscono a cimentarsi in attività sportive a rischio da svolgersi nelle zone non demarcate.

In questa cornice temporale e sociale si pone la “Legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio” (la Legge, per brevità), entrata in vigore il 1.1.2014 ha subito alcune modifiche per giungere il 1.5.2019 alla sua versione definitiva.

Essa si applica “alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi”:
a) dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute e di ghiaccio o valanghe e

b) per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari (Art 1).

Già dall’articolo introduttivo e di presentazione della “Legge” si evidenziano le sostanziali differenze rispetto alla “nostra” Legge 363/2003.

Mentre il legislatore italiano ha inteso principalmente disciplinare gli sport invernali sostanzialmente “su pista” individuando le are sciabili attrezzate “i relativi responsabili dell’area e fornendo infine “norme di comportamento” all’utenza, il legislatore elvetico ha – schematicamente – rivolto la sua attenzione a:

1) Oggetto
– Le attività a rischio;
– In zone montagnose;
– Offerte a titolo professionale.

Fra le attività a rischio che rilevano ai nostri fini rientrano quelle in cui:

2) Caratteristiche
– vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi, di ghiaccio o valanghe;
– per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari;
– si svolga, per quanto concerne l’attività di maestro di sport sulla neve, “fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita”.

3) Attività
– guida alpina;
– maestro di sport sulla neve;
– accompagnatori di escursionismo;
– canyoning;
– rafting e discese in acque vive;
– il bungee jumping.

Per la qualificazione di “attività a rischio” è irrilevante che il rischio derivi dal fattore natura-ambiente piuttosto che dall’apporto dell’uomo.

In ogni caso, proprio allo scopo di valorizzare la particolare disciplina predisposta per determinate attività “a rischio”, non deve trattarsi di un rischio “standard” bensì di un rischio elevato.

In questo senso le attività sciistiche su piste demarcate esulano espressamente dall’ambito di applicazione della Legge.

La struttura “aperta” della Legge consente il recepimento di nuove attività a rischio in conformità all’evoluzione della società delle “mode” e delle tendenze.

Beninteso, la “Legge” non introduce nuovi criteri e principi in punto responsabilità; la responsabilità civile derivante dalla violazione delle disposizioni della “Legge” è disciplinata dai principi di portata generale fissati dal codice delle obbligazioni.

Fino all’entrata in vigore della Legge sugli sport “a rischio” i singoli Cantoni (in particolari quelli montani del Vallese, Grigioni e Berna) disciplinavano la materia in assoluta autonomia con risultati spesso incoerenti al punto da consentire l’offerta dell’attività sportiva a rischio “con o senza autorizzazione” a seconda del Cantone.

La “Legge” ha posto termine a tale variegata disciplina ponendo una disciplina quadro a livello unitario e federale consentendo ai singoli Cantoni più circoscritte integrazioni o modifiche in ragione della specificità del singolo territorio.

Il Consiglio Federale ha pertanto facoltà di “sottoporre alla presente Legge altre attività a rischio analoghe, a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano” (art1, ultimo periodo).

4) Ambito spaziale
Per quanto attiene l’attività che maggiormente ci interessa, vale a dire l’attività sportiva di scialpinismo e di escursionismo invernale, La legge si caratterizza per il suo ambito spaziale così circoscritto e definito:

A) “fuori dall’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita” vale a dire al di fuori degli impianti e degli edifici, comprese le zone circostanti di impianti di risalita, compresi Skilift, funivie e discese demarcate.

B) se e quando l’attività si svolge – anche solo parzialmente – in Svizzera o quantomeno la località di partenza o quella di arrivo si trovano in Svizzera.

Quindi sarà soggetta alla legge svizzera l’escursione che ha inizio in Svizzera e termina in Austria, ma non l’escursione organizzata da un operatore svizzero – con partenza e rientro in Svizzera – che prevede lo svolgimento dell’attività a rischio (escursione, arrampicata…) all’estero.

Riassumendo la Legge e la relativa Ordinanza si applicano alle attività a rischio offerte a titolo professionale che iniziano, terminano o si svolgono almeno in parte sul territorio della Confederazione Elvetica.

Ai fini di una possibile responsabilità dei professionisti della montagna, l ’articolo 2 della Legge pone le seguenti prescrizioni ed obblighi informativi la cui violazione espone a responsabilità:

1. informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla specifica attività;

2. verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l’attività scelta;

3. provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;

4. verificare le condizioni meteo e di innevamento;

5. provvedere affinché il personale impiegato sia qualificato;

6. provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;

7. rispettare l’ambiente e, in particolare gli spazi vitali della fauna e della flora.

(continua con https://gognablog.sherpa-gate.com/liberta-e-orientamento-giuridico-10/)

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Libertà e orientamento giuridico – 9 ultima modifica: 2021-05-16T05:30:00+02:00 da GognaBlog

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3 pensieri su “Libertà e orientamento giuridico – 9”

  1. 20 maggio…2 deceduti ed altri 2 feriti per valanga al Gran      Zebru’, nevicate fresche  quasi estive..altrove. Quindi di scegliere la stagione  propizia va valutato con le bizzarrie meteo… non canoniche.

  2. Sciescursionismo sulle piste e/o fuori orario: un fenomeno in crescita
    molto interessante…con una qualche forma di aggregazione e collaborazione tra  adepti, si potrebbero  ( di fatto accade sempre piu’ spesso) battere delle scie comuni per la salita su neve non battuta dai mezzi delle societa’ impianti   a fianco delle piste battute…e poi usufruire della pista battuta per la discesa.Far pagare per la sola discesa..?Piu’ facile a dirsi che a farsi…specie il controllo .

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