Ce lo potevamo immaginare, ma avere la conferma con questo documento ufficiale della Provincia di Trento che la “capanna” in cima alla Marmolada di Penìa scarica i reflui in ambiente e che tutto questo dal 21 agosto 2024 sia regolare, consentito e autorizzato per altri 5 anni, fa male, molto male.
A dispetto della disgrazia del 3 luglio 2022, quando undici persone morirono sulla montagna travolte dal distacco di una parte del ghiacciaio, o forse proprio per questo, l’afflusso turistico alla vetta della Marmolada di Penìa 3342 m è diventato ancora più importante. Di certo i post del custode, l’influencer Carlo Budel, hanno fatto la loro parte per questa meta che da alpinistica è diventata mediatica.
Ecco che allora le compiacenze dell’Agenzia Protezione Ambiente (sic!), del tutto evidenti, acquistano giustificazione presso il grosso pubblico e sono il primo passo, una sorta di precedente, per ammettere l’attuale e tacito far west di molti rifugi dolomitici.
La Marmolada, tra l’altro, come ben si sa, è Patrimonio Unesco, Zona speciale di conservazione (ZSC), sito di importanza comunitaria (SIC), Habitat Natura 2000)… ma su tutto questo si sorvola per non danneggiare neppure una delle rotelline che costituiscono il grande ingranaggio del business.
Purtroppo non è stata fatta molta strada da quando, nel luglio 2000, con il team di Save the Glaciers ci scandalizzammo per le montagnole di rifiuti abbandonati nella neve a poche decine di metri dalla capanna Punta Penìa.
Potete saltare alla parte finale del documento, alla delibera vera e propria, per rendervi conto di come un’amministrazione provinciale, peraltro considerata nettamente all’avanguardia tra quelle italiane, possa senza la minima lungimiranza disertare un qualunque tipo di programmazione che aiuti finanziariamente e tecnicamente un imprenditore alle prese con un problema decisamente più grande di lui. Deragliando, quindi, dai binari dell’interesse comune, l’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente è venuta meno ai suoi doveri e ha fatto ancora una volta ricadere, sia pur dilazionandola, la responsabilità sul singolo. Questa è gestione dell’ambiente tipica degli anni Sessanta del secolo scorso.
Provincia Autonoma di Trento
Agenzia Provinciale Protezione Ambiente
Provvedimento del Dirigente dell’Agenzia n. 386 di data 21 agosto 2024
Oggetto:
Settore autorizzazioni e controlli – Soraruf Alessia – Rifugio “Capanna Punta Penia” sito in Canazei (TN), loc. Punta Penia (Marmolada). Rilascio dell’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT)
Il Testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
p. Il Dirigente del Settore f.to ing. Manuel Rinaldi
Costituiscono parte integrante del presente atto:
I Testo Originale Provvedimento
2 Allegato 1 – Scarichi idrici
Il dirigente del Settore Autorizzazioni e Controlli
vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Soraruf Alessia(di seguito Ditta), con sede legale in Canazei (TN), Streda De Antersies 22, in data 4 aprile 2024 (ns. prot. n. 256226 di data 4 aprile 2024) e integrata in data 29 aprile 2024 (ns. prot. n. 330636 di data 2 maggio 2024) e in data 1 luglio 2024 (ns. prot. n. 512834 di data 2 luglio 2024), relativa al Rifugio “Capanna Punta Penia” sito in Canazei (TN), località Punta Penia (Marmolada), con particolare riferimento al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche costituite da:
- acque reflue provenienti dal locale cucina del rifugio posto in C.C. Canazei (previo trattamento con degrassatore);
- acque reflue provenienti dalla struttura adibita a servizio igienico posto in C.C. Pozza di Fassa (senza alcun trattamento);
considerato che a norma dell’art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito Regolamento), con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell’ AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sopra citata;
considerato che a norma dell’art. 2, comma 2, lettera a), del Regolamento, il provvedimento di AUT “comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dal/ ‘articolo 3”;
vista la nota di data 9 aprile 2024 (ns. prot. n. 273509), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento;
vista la nota del Comune di Canazei di data 18 aprile 2024 (ns. prot. n. 302158 di data 18 aprile 2024), con la quale lo stesso Comune comunica che la domanda presentata è carente della seguente documentazione:
– planimetria con l’esatta indicazione dell’ubicazione dell’insediamento e del punto di scarico;
– relazione tecnica relativa all’insediamento.
vista la nota di data 24 aprile 2024 (ns. prot. n. 320722) con la quale è stato comunicato alla Ditta la sospensione del procedimento in attesa della regolarizzazione della domanda tramite la presentazione delle integrazioni richieste dal Comune di Canazei con nota di data 18 aprile 2024 (ns. prot. n. 302158 di data 18 aprile 2024);
viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 29 aprile 2024 (ns. prot. n. 330636 di data 2 maggio 2024);
vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell’AUT di data 6 maggio 2024 (ns. prot. n. 341541);
preso atto che con nota di data 28 maggio 2024 (ns. prot. n. 406220) è stato comunicato alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, coinvolte nel procedimento, l’avvio della fase istruttoria, ai sensi dell’art. 5-bis del Regolamento; con la medesima nota è stata convocata per il giorno 6 giugno 2024 la conferenza di servizi istruttoria;
visto il verbale (rep. n. 64 di data 17 giugno 2024) della conferenza istruttoria tenutasi in data 6 giugno 2024 che si è conclusa con la richiesta alla Ditta di integrare la domanda con la seguente documentazione:
– documento tecnico relativo all’installazione di un degrassatore all’interno del Rifugio;
– relazione tecnica contenente le valutazioni dei possibili effetti dello scarico delle acque reflue originate dal rifugio sul Sito Natura 2000 e ZSC Ghiaccaio della Marmolada e le eventuali proposte in merito alle possibili opere di miglioramento delle attuali modalità di scarico delle acque reflue;
vista la nota di data 17 giugno 2024 (ns. prot. n. 469491) con la quale:
– è stato trasmesso alla Ditta ed alle amministrazioni interessate il sopra richiamato verbale della conferenza di servizi;
– sono state richieste le integrazioni decise nella medesima conferenza;
– è stata comunicata la sospensione dei termini del procedimento;
viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data I luglio 2024 (ns. prot. n. 512834 di data 2 luglio 2024);
vista la nota di data 12 luglio 2024 (ns. prot. n. 547610 di data 12 luglio 2024) del Servizio Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette che riporta le seguenti osservazioni: “In riferimento alla pratica in oggetto, ed alle integrazioni fornite con nota di data 3 luglio 2024, a seguito di conferenza di servizi di data 8 giugno 2024, si esprime parere positivo sulla richiesta, non rilevando possibili interferenze sulla ZSC “Ghiacciaio Marmolada” condividendo le considerazioni ed i chiarimenti forniti come integrazione”;
vista la nota di data 19 luglio 2024 (ns. prot. n. 567612) con la quale è stata convocata per il giorno 6 agosto 2024 la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 6 agosto 2024;
vista la nota di data 3 giugno 2024 (ns. prot. n. 421035 di data 3 giugno 2024) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta le seguenti osservazioni: “Facendo seguito alla Relazione di accompagnamento allegata alla domanda di autorizzazione e in considerazione a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2013 del 26.09.2006 riportante le previsioni di trattamento degli scarichi dei rifi1gi trentini, la scrivente UO. non rileva elementi di carattere igienico sanitario ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto”;
vista la nota di data 6 agosto 2024 (ns. prot. n. 609965) del Servizio Bacini Montani, la quale riporta le seguenti osservazioni: “Con riferimento alla richiesta di data 19 luglio 2024 prot. n. 0567612, intesa a richiedere il parere di competenza in merito all’insediamento in oggetto e nello specifico dello scarico a dispersione diretto in roccia e relativa struttura adibita a WC nonché dello scarico a dispersione dei reflui provenienti dal rifugio, visti gli elaborati tecnici presentati, rilevato che gli interventi insistono su beni del Demanio Idrico, lo scrivente Servizio non rileva elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione unica territoriale, precisando che la concessione ai sensi del CAPO I della L.P. 8 luglio 1976 n. 18 verrà rilasciata a seguito di istanza presentata dal proprietario del diritto di superficie della p.ed 991 in C.C. Canazei (IN).”
visto il verbale (rep. n.77 di data 14 agosto 2024) della conferenza decisoria tenutasi in data 6 agosto 2024 durante la quale il Comune di San Giovanni di Fassa ha espresso “l’assenso al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche originate dalla cucina (previo trattamento con degrassatore) e dal servizio igienico del rifugio, proponendo di limitare la validità de/l’autorizzazione stessa ad un periodo non superiore a 5 anni, subordinandola alla presentazione di una proposta tecnica tendente ad individuare 1111 sistema per il trattamento delle acque di scarico derivanti dal servizio igienico da realizzare presso il rifugio”;
preso atto che la conferenza di servizi si è conclusa con: “l’acquisizione degli atti di assenso e dei pareri favorevoli dei comuni di San Giovanni di Fassa e Canazei (ognuno per gli aspetti di competenza) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, del Servizio Bacini montani, del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e del servizio Geologico, al rilascio dell’AUT con validità limitata di 5 anni. La conferenza di servizi ha prescritto inoltre alla ditta di presentare al Settore Autorizzazioni e controlli, entro un anno a decorrere dalla data del provvedimento di AUT, una proposta tecnica tendente ad individuare un sistema per il trattamento delle acque di scarico derivanti dal servizio igienico da realizzare presso il rifugio, la cui realizzazione sarà condizionata alla modifica, ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del T UL.P., del piano stralcio del piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici e, conseguentemente, dell’AUT’;
vista la nota di data 14 agosto 2024 (ns. prot. n. 628704) con la quale è stato trasmesso alla Ditta ed alle amministrazioni interessate il sopra richiamato verbale della conferenza di servizi;
considerato che il presente provvedimento di AUT comprende il seguente provvedimento:
autorizzazione allo scarico in suolo di acque reflue domestiche costituite da:
– acque reflue provenienti dal locale cucina del rifugio posto in C.C. Canazei (previo trattamento con degrassatore);
– acque reflue provenienti dalla struttura adibita a servizio igienico posto in C.C. Pozza di Fassa (senza alcun trattamento);
ai sensi dell’art. 23, comma I, lettera b), del T.U.L.P. e dell’art. 3, comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio del Piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 6550 del 20 giugno 1997 e modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2013 di data 29 settembre 2006;
ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell’ AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell’Allegato I alla presente determinazione;
stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell’Allegato 2 (“Raccomandazioni’) alla presente determinazione;
visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare l’art. 23;
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. I”;
viste le Norme di attuazione del Piano stralcio del Piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 6550 del 20 giugno 1997 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2013 di data 29 settembre 2006;
visto il comma 3 dell’art. 2 delle citate Norme di attuazione del Piano stralcio del Piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici il quale dispone che “Ove la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi non sia giustificata o perché non presenta vantaggi dal punto di vista ambientale o in ragione della scarsa entità dello scarico – anche in relazione a difficoltà tecnico-costruttive -, il piano stralcio determina l’esonero da specifici sistemi di trattamento, ai sensi dell’articolo 17-quater, comma 2, del Testo Unico”;
preso atto che il Piano stralcio del Piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici non prevede per il “Rifugio Capanna Punta Penia” oggetto dell’AUT, l’adozione di sistemi di trattamento delle acque reflue;
visto il comma 3 dell’art. 3 delle citate Norme di attuazione del Piano stralcio del Piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici il quale dispone che “Gli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, per i quali il piano stralcio determini l’esonero da specifici sistemi di trattamento, sono autorizzati dal Comune territorialmente interessato prescindendo da qualsiasi limite di accettabilità, fatte salve eventuali prescrizioni a carattere igienico-sanitario che si rendessero necessarie”;
visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma de/l’artico/o 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 20 I 2, n. 35”;
visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “Autorizzazione unica territoriale”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;
visto in particolare l’art. 2, punto I, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “struttura competente” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;
considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;
determina
1. di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Soraruf Alessia con sede legale in Canazei (TN), Streda De Antersies 22, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Canazei (TN), località Punta Penia Marmolada, che comprende il seguente provvedimento:
autorizzazione allo scarico in suolo di acque reflue domestiche costituite da:
– acque reflue provenienti dal locale cucina del rifugio posto in C.C. Canazei (previo trattamento con degrassatore);
– acque reflue provenienti dalla struttura adibita a servizio igienico posto in C.C. Pozza di Fassa (senza alcun trattamento);
ai sensi dell’art. 23, comma I, lettera b), del T.U.L.P. e dell’art. 3, comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio del Piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 6550 del 20 giugno 1997 e modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2013 di data 29 settembre 2006;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell’Allegato 2 (“Raccomandazioni”) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, come deciso dalla conferenza di servizi, l’Autorizzazione Unica Territoriale ha una validità di 5 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
5. la Ditta deve presentare al Settore Autorizzazioni e controlli, entro un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento, una proposta tecnica tendente ad individuare un sistema per il trattamento delle acque di scarico derivanti dalla struttura adibita a servizio igienico del rifugio, la cui realizzazione sarà condizionata alla modifica, ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del T.U.L.P., del piano stralcio del piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici e, conseguentemente, dell’AUT;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l’assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull’Autorizzazione Unica Territoriale;
7. di avvertire che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell’attività o dell’impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l’Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 1O; resta ferrna la facoltà da parte dell’ interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
8. di avvertire che in caso di subingresso nell’esercizio dell’attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l’avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l’AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
9. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell’esercizio dell’attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all’osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall’autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
10. di rammentare che l’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
11. di dare atto di avere accertato l’assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
12. di dare atto che il procedimento si è concluso in 99 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
a) delle sospensioni istruttorie;
b) della particolare localizzazione dell’insediamento posto in un sito Natura 2000 e nell’area ZSC del Ghiacciaio della Marmolada dichiarato patrimonio dell’Unesco che ha richiesto una particolare attenzione dello stato di fatto del sistema di scarico delle acque reflue e comportato un supplemento istruttorio che ha determinato il prolungamento dei tempi di procedimento;
13. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Soraruf Alessia, al comune di Canazei, al Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan, al Servizio Geologico, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, nonché, per conoscenza, all’Agenzia per la depurazione, al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e al Servizio Bacini montani;
14. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne ha avuto piena conoscenza.
Allegato 1
Scarichi idrici
Autorizzazione rilasciata con atto di assenso della Responsabile del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan acquisito nella conferenza di servizi tenutasi il 6 agosto 2024 (verbale rep. n.77 di data 14 agosto 2024) allo scarico sul suolo (p.f. 2315 in C.C. Pozza di Fassa) delle acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento denominato “Rifugio Capanna Punta Penia” sito sulla p.ed. 991 in C.C. Canazei e costituite da:
– acque reflue provenienti dal locale cucina del rifugio (previo trattamento con degrassatore);
– acque reflue provenienti dalla struttura adibita a servizio igienico posto sulla p.f. 2315 in C.C. Pozza di Fassa (senza alcun trattamento);
ai sensi dell’art. 23, comma I, lettera b), del T.U.L.P. e dell’art. 3, comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio del Piano provinciale di risanamento delle acque relativo agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 6550 del 20 giugno 1997 e modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2013 di data 29 settembre 2006.
Prescrizioni
Al fine di mitigare l’impatto ambientale degli scarichi, il gestore del rifugio deve assumere misure e precauzioni dirette ad assicurare l’impiego di detersivi ad elevata biodegradabilità e ad evitare l’immissione negli scarichi di olii e grassi usati nelle friggitrici e simili.
Che e’ appunto quello che ho detto. Non esiste quindi alcuna correlazione logica tra i problemi di inquinamento posti dal rifugio di Punta Penia, e i turisti che salgono in funivia a Punta Rocca, come era invece stato suggerito.
La traversata di cresta dalla Punta Rocca alla Punta Penía è di tipo alpinistico, su terreno in genere misto (riscaldamento globale permettendo).
È grazie a quelle difficoltà che le orde si limitano a zampettare con i loro mocassini intorno alla stazione della funivia.
@22
Forse sono io che non capisco, ma credo che ci sia un equivoco. La stazione di arrivo della funivia a Punta Rocca e’ bensi’ a (relativamente) breve distanza in linea d’aria da Punta Penia, ma il passaggio tra le due punte e’ un percorso di 3o grado UIAA su roccia molto friabile. Non credo proprio sia molto frequentato dai turisti che arrivano a Punta Rocca con la funivia.
@19 credo che Bertoncelli abbia usato la locuzione “senso alpinistico” nel significato da me utilizzato qualche settimana fa per indicare basi in montagna (sia rifugi sia, come si parlava allora, bivacchi) che abbiano un senso “logico” come punto di appoggio per “spezzare” una salita con il pernottamento (la salita non necessariamente deve essere alpinistica in senso stretto) o come posti tappa per traversate, che a loro volta possono essere di impegno anche solo escursionistico. Quindi il concetto, qui coinvolto, di “alpinistico” è flessibile, non rigido (nel senso di arrampicare ecc). Oggi si mettono nuovi rifugi/bivacchi a vanvera, senza alcuna logica. Non solo i nuovi, ma anche le strutture vecchie e ristrutturate come questa non rispondono ai citati criteri, a prescindere dal problema dei reflui, che è un’aggravante, ma non l’unica criticità della struttura. Il rifugio è a poca distanza dall’arrivo delle funivia. come punto di appoggio per spezzare l’ascensa sulla punta massima non ha senso (si fa agevolmente a/r, vedi @4), come “ristorante”, neppure, un ristornate (circa il quale io sono contrarissimo, sia chiaro) se devi proprio farlo, fallo in corrispondenza dell’arrivo della funivia e togli il rifugio. Oppure togliamo tutti e due, tanto la vera causa dei reflui non è il rifugio in quanto tale, ma il fatto che gli impianti vomitino orde umane a iosa. Che poi questi signori versino le loro deiezioni nei water del rifugio (che non hanno uno “smaltimento” ottimale) o le spandano direttamente nell’ambiente, non cambia nulla.
Credo che nessuno dei commentatori (tranne uno) abbia la bacchetta magica per poter dire cosa è giusto e cosa sbagliato, allora non rimane che osservare la realtà dei fatti. Che ci dice quanto negli ultimi decenni i rifugi abbiano perso la funzione originale (come da vocabolo “rifugio”) per trasformarsi in alberghi sempre più attrezzati per soddisfare le esigenze di clienti cui non importa nulla del contesto in cui si trovano. E di conseguenza questi presìdi, persa la funzione originale, non hanno nulla a che fare con il delicato ambiente che li circonda, anzi la loro presenza impoverisce quanto di buono ci aveva consegnato gratuitamente la Natura. Per questo motivo, credo, il desiderio inesaudibile di molti frequentatori del blog, boomer e quindi memori di tempi ben diversi, è quello della loro “scomparsa”. Quanto al caso specifico, credo che ogni edificio realizzato su una cima sia una sconfitta: la banalizza, la deturpa, è un richiamo turistico con tutto ciò che ne consegue.
Peverelli ha le idee chiare.
Secondo me. Almeno.
Sono sempre un po’ stupito dal tono di alcuni commenti, sembra che per la maggior parte degli storici commentatori di del blog l’arco alpino debba essere ad esclusiva disposizione degli alpinisti e che l’alpinismo sia l’unica attività degna da praticare. Da qui , come dice Fabio Bertoncelli: “Il rifugio di Punta Penia non ha alcuna utilità alpinistica: da demolire.”
con questa logica è da demolire praticamente tutto.
Io, che pure un pochino do alpinismo l’ho fatto, ora mi dedico con grande gioia all’escursionismo e non vedo perché un rifugio non possa essere la destinazione di un’uscita. no frequento le dolomiti da tanti anni e on sono mai stato a punta penia ma da una rapida ricerca mi risulta che servano almeno 5/6 ore di escursione impegnativa per arrivarci; non proprio un albergo sul fondovalle…
Se c’è un problema ambientale è giusto affrontarlo e risolverlo, perché chiudere e smontare! le Alpi sono un patrimonio non solo naturalistico ma anche storico e paesaggistico e quel rifugio in particolare ha una storia da raccontare che sarebbe un peccato perdere a causa di una mancata gestione dei rifiuti.
Nel caso specifico non vorrei che l’antipatia del gestore influisse sul giudizio…
portarsi dietro il contenitore come si fa su El Capitan, e farla lì dentro.
Se ci pensiamo con attenzione noteremo che il problema dei rifiuti in montagna è un problema atavico e spazia dalle Alpi, alle Ande, all’Himalaya; praticamente dove arriva l’uomo, arriva l’inquinamento, la distruzione, la morte. Pensiamo anche alle malattie portate dall’uomo alle popolazioni primitive della terra. Un semplice virus influenzale, il quale a noi da’ qualche fastidio in quanto autoimmunizzati, a loro non lascia scampo. Per tornare al problema della Marmolada, è vergognoso che una regione a statuto speciale, ricca come il Trentino, ma arricchita con i soldi di tutte le altre regioni, non riesca a risolvere degnamente un problema che la val d’Aosta ha già superato da anni, capanna Vallot a parte. La Vallot è forse a mezzo servizio, per così dire con la Francia? Non ho citato le isole di plastica negli oceani, anche se il paragone è similare. Mi auguro solo che la razza umana si estingua quanto prima, in modo tale che sul pianeta rimangano solo virus e batteri, i primitivi abitanti di essa!
Il rifugio non serve per rifugiarsi ma è diventata la conclusione, o il pretesto, di un’esperienza da esibire sui social. Salire a Punta Penia è come andare a prendere il caffè a Venezia o in camper a Capo Nord. La spettacolarizzazione dell’ attuale gestione ha fatto il resto.
Se leggete devono presentare un progetto per trattare lo scarico entro un anno…non semplice a 3300 m…nel mondo ci saranno miliardi di case che scaricano su suolo….dove non arriva la fognatura
In caso di bivacco incustodito dove va’ la merda degli escursionisti ?
Il punto d’appoggio ideale per chi esce dalla Sud è un bivacco da 8-10 posti, incustodito. Ma vi immaginate cosa si ridurrebbe dopo solo pochi anni? le volte in cui ho messo naso (per curiosità) nella Vallot del Bianco, ho visto solo un pavimento di vomito ghiacciato di almeno 10-15 cm. E questo in un posto dove dovrebbero transitare “solo” veri alpinisti. In Marmolada, oltre a quelli che escono dalla Sud, ci transitano migliaia di persone. Alcune sono delle persone per bene, come Ezio qui sotto, ma la maggior parte… Sapete qual è, oggi, lo sport di modo nei bivacchi incustoditi in montagna? Farci dentro i bisogni oppure vandalizzarli per il puro gusto di farlo (“educare” la gente ad andare in montagna riguarderebbe anche questi risvolti). Il problema dei rifugi è l’intreccio di interessi economici fra valligiani e politici, ma, non giriamoci introno, il mondo dei frequentatori della montagna dà una bella “mano” ad appesantire la situazione.
Agh, la catapecchia non è certo abusiva, è stata costruita dagli austriaci nel ‘915 e poi riattata e riadattata a rifugio nei primi anni ’50.
Expo, una ventina d’anni fà non credo proprio, una quarantina d’anni fà tutti i rifugi scaricavano in un pozzo perdente, su una parete sottostante, in un valloncello dietro il rifugio, ecc., poi avrebbero dovuto mettere tutti i depuratori a decantazione (lì vicino per esempio il Quintino Sella al Felix l’ha fatto perché ricordo i lavori)
Punta Penia è decisamente un posto al massimo per un bivacco (come tanti altri)
Io mi chiederei anche come ha fatto una catapecchia in cima alla Marmolada, costruita (probabilmente in modo abusivo?) da qualcuno molti anni fa come bivacco improvvisato, a essere “regolarizzata” e quindi diventare proprietà privata, che ora vale oro! Perché mi pare chiaro che molti, sottobanco, brigano per “valorizzare” anche Punta Penia!
Ci sono passato tre volte, sempre venendo dalla ferrata sulla cresta ovest. Le due volte che ero solo non ho avuto alcun desiderio o necessita’ di fermarmi a consumare alcunche’, la terza ho preso qualcosa di csldo per la. nipotina perche’ faceva molto freddo e il nostro thermos era vuoto.
Ma a parte le esperienze escursionistiche personali: in vista della lunghezza e dell’impegno delle vie sulla sud, non pensate che un ricovero d’emergenza incustodito, stile Vallot, potrebbe avere un senso?
Chiedo non per entrare in polemica con il “delendo rifugio” generale, ma proprio perche’ le opinioni altrui mi interessano.
Peraltro, e conoscendo quello che succede alla Vallot, la trasformazione in un bivacco incustodito non risolverebbe certo il problema delle feci. Anzi…
Sono d’accordo che lo scarico delle acque reflue nell’ambiente esterno sia una porcheria ma chiedo , scusate ma se abbattono quella specie di bunker-rifugio il problema sarebbe risolto ? Cioè la gente i propri rifiuti corporei non li rilascerebbe nell’ambiente ma se li porterebbe a casa ? Migliorerebbe forse la situazione nel senso che non sarebbero tutti concentrati in un luogo ma più distribuiti…
Sì d’accordo con tutti sulla demolizione, ci mancherebbe, ma oltre a ricordarlo qui sul blog, quali azioni bisogna intraprendere per andare in tale direzione? Non dimentichiamo il re dei rifugi dolomitici, simbolo di obbrobrio imbarazzante oltre ad essere inutile (ce ne sono molti altri a brevissima distanza), il nuovo Santner. Pensate davvero che qualcuno lo demolirà?
Temo piuttosto che, tornando alla Marmolada, sia più facile che lo sostituiscano con uno più grande.
Esiste uno standard per quello che i rifugi devono fare con la merda degli escursionisti ?
A memoria una ventina di anni fa” i cessi della capanna gnifetti davano sulla seraccata.
Il rifugio non serve a nulla, è un insulto all’ambiente unicamente a scopo commerciale. Una baraccopoli in un posto bellissimo. Da demolire.
Il rifugio di Punta Penia non ha alcuna utilità alpinistica: da demolire. Dovrebbe servire solo a chi esce dalla parete sud col maltempo o con l’oscurità, mentre di fatto si usa per uno spuntino o un caffè.
Cosí pure la Capanna Fassa in cima al Piz Boè non ha alcuna utilità escursionistica. Da eliminare, assieme all’orrendo ripetitore lí accanto.
Concordo con quanto scritto da @Crovella – il gestore e i politici se ne facciano una ragione, quel rifugio non serve a nulla salvo attrarre qualche famelico pseudo alpinista. Dista poco dai mezzi di risalita, si va e viene sulla vetta tranquillamente in mezza giornata o poco più, ovviamente riportandosi a valle tutti gli scarti di un frugale consumo. Per contro, non sarebbe l’unico inutile da eliminare, ne esistono altri nelle medesime condizioni.
Sono tutti palliativi, l’unica soluzione logica sarebbe asportare definitivamente la struttura. Non solo chiuderla, proprio SMONTARLA e PORTARE TUTTO A VALLE. Immagino che tale soluzione “logica” NON si farà mai, per il timore di intaccare il consenso da parte dei politici (di ogni colore).
Se si fosse prescritta una soluzione per il trattamento delle acque reflue anziché rimandare ancora ad una “proposta tecnica tendente ad individuare un sistema per il trattamento delle acque di scarico derivanti dalla struttura adibita a servizio igienico”…
Si parla tanto di eccesso di turismo in quota, di mutamento climatico, pass e numeri chiusi, panchine giganti etc . Detto questo è necessaria tale costruzione su quella cima ?