Succubi e sottomessi

In considerazione dell’attenzione che la vs testata on line ha sempre riservato alle professioni di accompagnamento in montagna”, il 21 agosto 2023 riceviamo dal presidente di Assoguide, avv. Luca Berchicci, il seguente comunicato, con richiesta di pubblicazione.
Data la delicatezza dell’argomento e la gravità di certe affermazioni, abbiamo deciso di pubblicare il comunicato assieme alle note, redatte punto per punto, che Stefano Michelazzi ha ritenuto opportuno stilare.

In tondo il testo di Luca Berchicci, in corsivo il testo di Stefano Michelazzi.

Succubi e sottomessi
di Luca Berchicci
Note di Stefano Michelazzi

AssoGuide esprime ferma contrarietà sulla legge regionale 18/2023 che istituisce la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna in Valle d’Aosta ledendo gli interessi ed i diritti delle Guide Escursionistiche Naturalistiche.
Si tratta, purtroppo, del solito pasticcio all’italiana partorito su pressione del Collegio delle Guide Alpine e del presidente di una associazione locale, l’AGENVA, che invece di tutelare i propri iscritti ne ha perorato la scomparsa come figura professionale.
Contrariamente a quanto sbandierato non crediamo che la legge sia ispirata dalla volontà di tutelare di la professionalità di chi accompagna in montagna ma che si tratti di una operazione “commerciale” per favorire gli interessi economici di alcuni ai danni di altri.

Viviamo ancora in un paese dove vige la libera opinione, quindi ipotizzare, per dirla con termini ahimé usuali, complotti di vario genere, non è reato. Ad ognuno la sua opinione.

Guide Alpine di Lombardia, Educational Ciaspole, Madesimo.

Sicuramente ne beneficeranno coloro che erogheranno i corsi previsti dalla legge, finanziati con i denari pubblici.

Risulta evidente che lo scrivente non conosca per niente le normative disposte in ambito formazione professionale almeno per quanto riguarda le professioni relative alla L.6/89.
I corsi sono auto-finanziati, ovvero il corsista paga i costi di ogni corso ed ogni esame di tasca propria, non a caso i costi risultano piuttosto elevati.
E’ però vero che a volte, non di prassi e tantomeno con criteri identici, alcune Regioni, prevedano un possibile rimborso spese, come detto di misura variabile, che può essere richiesto a posteriori. Ma non è la norma.

Inoltre si istituzionalizza il ruolo di una associazione di tipo privatistico come l’UIMLA attribuendogli compiti e funzioni che non gli competono e preordinandola come destinataria dei finanziamenti di cui sopra.
Lo dimostra il fatto che gli Accompagnatori di Media Montagna saranno iscritti nell’elenco speciale dell’UVGAM (il Collegio valdostano), ma ne faranno parte e parteciperanno alle assemblee senza diritto di voto!!
Cioè gli AMM subiranno tutte le decisioni calate dall’alto dalle Guide Alpine senza poter in alcun modo autodeterminarsi.
Come dire: succubi e sottomessi. E soprattutto ricattabili.

Che caos! Facciamo un po’ d’ordine…
UIMLA al pari di UIAGM per le Guide alpine, rappresenta le associazioni di settore in ambito internazionale. Che significa?
Che le piattaforme formative e tutto ciò che concerne la professione vengono omogeneizzate e definite tra i vari enti competenti (ogni paese ha il suo, in Italia il Co.Na.G.A.I.), creando in questo modo un omologazione professionale per il riconoscimento all’estero.
UVGAM invece è il Collegio regionale della Valle d’Aosta e ricade nelle normative (nazionali), previste per le strutture di questo tipo ovvero Ordini e Collegi.
Ma gli avvocati non hanno un Ordine?
La L.6/89 non prevede il diritto di voto per la figura professionale di AMM alle assemblee generali ma prevede il suo inserimento a rappresentanza nei CD dei diversi Collegi ed in ambito nazionale, dove esiste la Commissione Escursionismo, formata dai rappresentanti regionali AMM (uno per ogni Collegio regionale), che ha il compito di gestire le diverse problematiche inerenti la professione.
Poi su succubi e sottomessi stenderei un velo pietoso, anzi direi che definizioni di questo tipo siano offensive e sicuramente non professionali. 

Ma veniamo agli aspetti più propriamente giuridici.
L’art. 1 dichiara esplicitamente che la legge “introduce e disciplina la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, in conformità con quanto previsto dall’articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina)”.
Eppure il profilo professionale dell’AMM di cui all’art. 5 (e molte altre disposizioni) sono completamente diverse da quanto previsto dalla legge nazionale ed in quanto tali palesemente illegittime.
Il profilo professionale non è quello dell’AMM ma quello della Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica.
Illegittimo, perché esorbitante dalla legge quadro n. 6/89, è il consentire agli AMM l’accompagnamento in ambiente innevato e, addirittura, con i “ramponcini da trail running”.

Ah, sì?
La L.6/89 riserva alla Guide alpine accompagnamento e formazione quando si utilizzino tecniche ed attrezzature alpinistiche e come vedremo anche più avanti, la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, definisce gli ambiti specifici per le figure escursionistiche. Sta di fatto che anche Nonna Rosa può accompagnare su neve quando rientri in quegli ambiti. Oltre è riserva di legge delle Guide alpine.
Cosa significa tutto ciò?
Significa che ove non si presentino caratteristiche oggettive che necessitino di competenze specialistiche di tipo alpinistico o di utilizzo di attrezzatura alpinistica non vi è riserva di legge. Si tratta di semplice escursionismo invernale. 
I ramponcini da trail running non rientrano nella lista delle attrezzature alpinistiche specificata nella G.U. europea, laddove si definiscono appunto le caratteristiche di omologazione dei suddetti materiali.
Detto in soldoni per far comprendere a chi fa fatica: accompagnare professionalmente sulla montagnetta di Milano quando nevica non è reato…
Ma specificamente torniamo sul punto neve più avanti.

Illegittimo, perché esorbitante dalla legge quadro n. 6/89, è il consentire agli AMM di altre regioni l’iscrizione al Collegio valdostano senza sostenere il relativo corso ed esame abitativo (ricordiamo che, secondo la legge nazionale n. 6/1989, art. 22, l’iscrizione in un Collegio “abilita all’esercizio della professione limitatamente al territorio della regione” e che l’AMM può iscriversi negli elenchi di un’altra regione solo “previo conseguimento della elativa abilitazione tecnica”.
Regola, quest’ultima, notoriamente e diffusamente disattesa dai Collegi.

Il riconoscimento dell’abilitazione professionale è di competenza regionale e si basa sul riconoscimento della piattaforma formativa unificata depositata al Ministero competente (stessa già citata precedentemente, della quale si avvale anche UIMLA, garante in ambito internazionale).
Stante la DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, a pari requisiti, la professione dev’essere riconosciuta, nei parametri definiti dalla stessa direttiva, e se un AMM si iscrive ad un collegio diverso a quello di iscrizione primaria è liberissimo di farlo dal 2005, oltre che circolare serenamente su tutto il territorio nazionale ed a seguito di riconoscimento del titolo, anche su tutto il territorio europeo.  

L’intento evidente è quello di rendere l’AMM una Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica.
Ed infatti, poiché ci si è resi conto da tempo che il profilo professionale degli AMM è antistorico ed inadeguato rispetto al mercato escursionistico moderno, i collegi delle guide alpine stanno portando avanti da tempo un’azione per “scippare” ex lege le competenze che le GAE hanno conquistato sul campo e gli hanno consentito di affermarsi come professione emergente.
La legge in esame, in realtà, non cancella la figura della Guida Escursionistica Naturalistica di cui alla legge regionale n. 1/2003 ma impone a chi voglia accompagnare in ambiente innevato un corso integrativo erogato dall’UVGAM.
Poiché fino ad ora alle Guide Naturalistiche era consentito accompagnare liberamente in ambiente innevato e non risulta alcun caso di incidenti che abbiano coinvolto gruppi accompagnati da Guide Naturalistiche mentre, purtroppo, sono noti diversi casi di gruppi accompagnati da Guide Alpine travolti da valanghe, la logica vorrebbe che fosse imposto il contrario.
Dovrebbero essere le Guide Naturalistiche ad insegnare alle guide alpine come fare prevenzione e non assumere i rischi di essere travolti da una valanga.

Beh… qui entriamo nel grottesco che nemmeno E. A. Poe avrebbe immaginato… La guida naturalistica, escursionistica, e quant’altro, non essendo professione regolamentata fa capo alla L.4/2013, la quale definisce le professioni non regolamentate in ordini e collegi. Con Parere del Consiglio di Stato, NUMERO AFFARE 00582/2019, del 23 settembre 2020, si definiscono gli ambiti di esercizio per le diverse figure professionali operanti in ambito escursionistico e mentre guide naturalistiche, escursionistiche, ecc., possono esercitare fino ai limiti definiti dalla difficoltà di tipo E, da qui in poi l’esercizio è riservato ad AMM e ovviamente Guide alpine, giungendo ai limiti definiti da EE, oltre rimane riserva delle Guide alpine.
Ne consegue che definire antistorica ed inadeguata la figura di AMM (costituita nel 1989!), suona piuttosto ridicolo. Vero è che fino ad oggi la Regione V.d.A. non aveva sentito il bisogno di adeguare l’ambito escursionistico ai parametri stabiliti per AMM, grazie anche alla propria capacità di autonomia legislativa, ma essendo a questo punto in onere di adeguamento alle normative europee, precedentemente descritte, va da sé che una revisione della legge era divenuta ormai improrogabile.
Mi viene veramente da ridere a scrivere poi su chi insegna a chi, ma ad onor del vero…
Che le Guide alpine subiscano incidenti in numero maggiore delle guide naturalistiche, e sarebbe tutto da stabilire, non è certamente difficile da credere. Le Guide alpine esercitano in ambito alpinistico (scialpinismo, sci fuori pista, eliski, arrampicata su ghiaccio) assumendo i rischi che queste attività definite estreme, comportano. La Guida naturalistica esercita in ambiti escursionistici dove i rischi sia valanghivi che di altro genere o non esistono oppure sono limitatissimi. Come dire che siccome i piloti di rally sono sottoposti ad incidenti continui, dovrebbero imparare a guidare dai tassisti…  
 

In ultimo deve essere evidenziato che la legge in esame è illegittima ed antistorica perché contraria a tutte le regole sulla tutela della concorrenza sia in ambito nazionale che comunitario.
Questa legge viola il divieto di sottoposizione di professionisti in un ordine o collegio professionale e non appare preceduta da alcun test di proporzionalità come imposto dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che recepisce la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 (https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/circolare-dpe-professioni-test-proporzionalita).
E l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i pareri n. AS460/2008 e AS1250/2015, ribadita implicitamente con parere n. AS1838/2022 e 1861/2022, ha già chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo delle guide alpine, anche se prevista per garantire la tutela e la sicurezza dei fruitori, è illegittima perché costituisce uno strumento di ingiustificata limitazione all’accesso al mercato.
Infatti l’obiettivo della sicurezza degli accompagnati verrebbe comunque ampiamente assicurato dal superamento di un apposito esame (peraltro già previsto dalla vigente normativa) e dalla conseguente iscrizione delle guide ritenute idonee in un mero elenco ricognitivo.
Dunque, invece di obbligare nuove categorie di professionisti ad iscriversi al collegi il legislatore dovrebbe prevedere la abrogazione delle norme istitutive dei Collegi stessi.
Invitiamo caldamente tutte le Guide Escursionistiche a non cedere a questo “ricatto legislativo” ed a non richiedere l’iscrizione all’UVGAM.

Ma… ma… di che cosa parliamo?
Andiamo con ordine:
– decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142: che dire??? Leggetelo da soli. E’ un buon esercizio di comprensione di ciò che arriva in seguito qui sotto;
– AS AS460/2008 denuncia limitazioni e restrizioni regionali per quanto riguarda gli iscritti agli albi delle Guide alpine ovvero che limitano, anzi che limitavano in quanto scomparse, la libera concorrenza tra Guide alpine di differenti regioni;
– AS1250/2015 tratta di Guide speleologiche (peraltro figura poco chiara in ambito normativo);
– AS1838/2022 parere sul percorso formativo tra Aspirante Guida di 1° livello ed Aspirante Guida di 2° livello di Regione Lombardia;
– AS 1861/2022 idem ma su Regione Liguria
Sul resto nemmeno commento…

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Succubi e sottomessi ultima modifica: 2023-09-09T05:12:00+02:00 da GognaBlog

11 pensieri su “Succubi e sottomessi”

  1. 11
    Riky says:

    oggi è un giorno triste.
    Mi tocca concordare con Crovella…
    Quando ho letto l’articolo ho pensato all’Everest di oggi e ai miei sogni di bambino.

  2. 10
    fabio pellegrini says:

    Confermo ciò che scrive @3 Marcello in toto. 
    A voler ben dire poco rimane alle guide alpine…la gente vuole orsetti e gattini selvatici, grigi ghiacci non più perenni da fotografare, selfie incorniciati dalle finestre dei rifugi con bomboloni, bionda in posa e Tre Cime sullo sfondo.

  3. 9
    Matteo says:

    “mi è capitato di dover legare in cordata degli “escursionisti ” per scendere dal rif. Scotoni alla Capanna Alpina in Val Badia.”
    ma è una strada gippabile!!
    e come facevi ad assicurarli, Marcello??

  4. 8
    Carlo Crovella says:

    Che amarezza, tutto ‘sta bolgia nel settore guide: non è altro che un ulteriore tassello della montagna trasformata in un Circo Barnum. Ho molte conoscenze umane nel settore delle guide, ma si tratta  di guide con un’impostazione tradizionale: nutro molta stime per tali persone (che spesso conosco da decenni), sia a livello umano che come capacità di sapersi muovere in montagna, e credo che tale stima sia contraccambiata. Sono convinto che nessuno di queste guide condivide né il guazzabuglio (chiamiamolo così: roba da mercato del pesce…) che sta degenerando in modo incontrollato nel settore professionistico, né il fatto che i professionisti (nelle diverse modulazioni che stanno configurandosi) si stiano riducendo ad essere un fattore che contribuisce ad alimentare l’involuzione circense della montagna. Su questo tema, nessuno dei miei conoscenti (fra le guide) prenderà mai una posizione esplicita e pubblica, per evidenti questioni di opportunità “diplomatica”, ma, se mi mettessi a chiacchierare vis a vis con loro, magari condividendo una “buota” di vino, sono certo che verrebbe fuori che la pensano come me.

  5. 7
    AMM E IML GROSSO VIRGINIO says:

    La guerra è ripresa?Vedremo. Quello che e certo è che è ripresa in territorio altrui, anzi in casa d’altri.Si, territorio altrui e casa d’altri, perché il CONAGAI e ASSOGGUIDE (a cui aderisce AIGAE) stanno disquisendo sul ruolo di una PROFESSIONE  AUTONOMAMENTE  REGOLAMENTATA come quella degli Accompagnatori di media Montagna (AMM).Essi sono tali da sempre, in seguito alla sentenza costituzionale 372 del 6 luglio 1989 che, dichiarando COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI alcuni commi dell’Art 7 e dell’art 22 della legge 6\89, ha conferito alle Regioni la formazione e l’abilitazione delle figure professionali previste dalla 6\89, AMM compresi.Ciò è stato ripreso dalla Legge 81 dell’8 marzo 1991 (Art. 23 e Note):“Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”.Quindi, in ottemperanza ad essa fin dal primo corso istituito da Regione Lombardia nel 1997, l’iter formativo dell’Accompagnatore di media Montagna lombardo comincia con l’emissione di un BANDO DI CONCORSO emesso da Regione Lombardia e si conclude con un Attestato di Abilitazione firmato da un funzionario regionale con delega specifica, dopo prova di selezione, corso e esame finale, tutto gestito dalla Regione stessa.Questo avviene anche in altre Regioni.Pertanto questa figura professionale viene formata e abilitata dallo Stato, per cui ha tutte le caratteristiche, previste dal Decreto Legislativo 206\2007, che applica in Italia la Direttiva Europea 36\2005, per le Professioni Regolamentate. Essi sono inseriti in un ELENCO SPECIALE, che li definisce come AMM.La professione di AMM è infatti inserita nello specifico elenco pubblicato su  http://www.impresainungiorno.gov.it. alla voce “servizi che richiedono una qualifica professionale”E il tutto viene successivamente ribadito dal Presidente della Repubblica  con la firma del parere 00582/2019 (Zone riservate ad AMM) del Consiglio di Stato. E il DAGL (Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi), con la relazione n. prot. 15628 del 27 luglio 2020, ha riservato agli AMM il terreno di difficoltà EE (Escursionisti Esperti”), perché in possesso di specifica qualifica e perciò regolamentati.Per cui gli AMM italiani non si identificano affatto con gli IML (International Mountain Leader) che si raccolgono in UIMLA.Nel senso che essi sono MOLTO DI PIU’. Gli AMM, insieme alle Guide Alpine e agli Accompagnatori francesi sono  le uniche professioni del settore ad essere REGOLAMENTATE dallo Stato, mentre nessuna delle Associazioni nazionali che rappresentano UIMLA lo è.Infatti anche in Italia gli IML sono rappresentate da AIML (Associazione Italiana di Mountain Leader) che sta completando l’iscrizione al MISE indispensabile per il suo riconoscimento, unica condizione posta da UIMLA, associazione a sua volta privata e priva di riconoscimenti. AIML sarà associazione non regolamentata.Semmai gli AMM dovrebbero essere rappresentati a livello internazionale da UIAGM, visto che sono riconosciuti e iscritti al CONAGAI.Ed è comunque deprimente, praticamente la goccia che fa traboccare il vaso, sentirsi dire da CONAGAI che dovrebbero farsi rappresentare invece da UIMLA. Praticamente una declassificazione, che non ha però riscontri nella legislazione italiana.Il vero problema degli AMM è di non sapersi organizzare in una propria associazione, come invece hanno fatto gli AMM trentini.Infatti l’obbligatorio ELENCO SPECIALE, non deve per forza essere depositato presso i Collegi Guide Alpine. Può essere depositato presso gli Enti Pubblici che li hanno formati, cioè le Regioni.Lo dice chiaramente lo stesso decreto legislativo n °206/2007, che entra in ANTINOMIA con quegli articoli della 6\89 che rendono obbligatorio la detenzione dell’Elenco Speciale degli AMM da parte dei Collegi e con questo l’iscrizione ad essi per poter esercitare.L’antinomia non è mai stata posta da nessuno, ma le Regioni che hanno legiferato sugli AMM dopo il 2007, ponendo l’obbligo previsto dalla 6\89 non hanno rispettato le sentenze costituzionali 300/2010, 230/2011 e 117/2015,che avevano stabilito che:  l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato”. Quindi queste Regioni avrebbero dovuto far risolvere l’ANTINOMIA dallo Stato, non recuperare una legge a discapito di un Decreto Legislativo, poi peraltro trasformato nella legge 37\2019.Ho già posto la questione a Regione Lombardia e attendo di interessare il Difensore Civico Regionale.Ne riparleremo molto presto.
    Un’ultima osservazione: Ma il comma 1 dell’art 11bis della recente Legge Regionale val d’Aosta che dice:1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore di media montagna si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall’UVGAM.é davvero coerente sotto il profilo legale con la Sentenza costituzionale 372\1989 e la legge 81\1991?
     
     
     
     
     

  6. 6
    grazia says:

    Bruno, grazie per la tua comprensione.
    Forse in virtù dell’opportunità di vivere diversi ambienti con altrettante variegate possibilità economiche, non mi stupisce che qualcuno voglia essere accompagnato per conoscere meglio un territorio. Non mi voglio soffermare sui modi in cui si possa fare e non sono certamente favorevole agli impianti di risalita o ai voli in elicottero – che non offro durante le mie attività – ma lascio a tutti di decidere come muoversi, anche in funzione delle proprie capacità motorie e di movimento nello spazio. E non trovo produttivo mostrare disprezzo per chi la pensa diversamente (altrimenti poi come potremmo lamentarci che qualcuno lo fa con noi?).
     
    Ma il punto dell’articolo non mi sembra questo.

  7. 5
    bruno telleschi says:

    Scusa il tono, Grazia, e il rispetto per il tuo impegno educativo, ma ho voluto esprimere il mio stupore. Come scrive Cominetti, se qualcuno prende la guida per camminare, significa che nella nostra società qualcosa non funziona più 

  8. 4
    Fabio Bertoncelli says:

    Molti stranieri, aderendo a programmi escursionistici acquistati presso agenzie, trovano difficoltà nel percorrere, con la guida anche facili passeggiate. Per chi lo conosce, mi è capitato di dover legare in cordata degli “escursionisti ” per scendere dal rif. Scotoni alla Capanna Alpina in Val Badia. Aumentano sempre più coloro che, attrezzati e abbagliati di tutto punto, partono per escursioni a piedi su strade asfaltate anche molto trafficate. Dicono che lo trovano rassicurante e che sono comunque abituati al traffico. Ci sono persone che richiedono la guida solo per uscire dal loro lussuoso hotel per rientrarvi con sollievo dopo meno di un’ora di passeggiata, rigorosamente in piano.Oppure che prendono la guida per salire in funivia da qualche parte e… scendere dopo 5 minuti. Ovviamente sempre in funivia.”
     
    Marcello, le tue parole lasciano allibiti. Siamo ridotti a tal punto!

  9. 3
    Marcello Cominetti says:

    È incredibile che da parte di un legale ci sia così tanta superficialità e incompetenza. Certo è che se le GAE volevano fare un disperato tentativo di contrapporsi alla legge, potevano rivolgersi a qualcuno che conoscesse la materia.
     
    Invece Telleschi mi tira fuori un concetto che va chiarito.
    Fino a una quindicina d’anni fa non avrei mai pensato che qualcuno avesse richiesto una guida per camminare. Così come 35 anni fa mi sorprendeva che ogni tanto qualcuno volesse farsi accompagnare su una via ferrata. 
    Ebbene, oggi le richieste di accompagnamento (e istruzione) lungo sentieri sono in costante aumento e superano numericamente quelle relative agli itinerari alpinistici. Si Telleschi, la gente prende la guida per camminare!
    E dirò di più. Molti stranieri, aderendo a programmi escursionistici acquistati presso agenzie, trovano difficoltà nel percorrere, con la guida  anche facili passeggiate.
    Per chi lo conosce, mi è capitato di dover legare in cordata degli “escursionisti ” per scendere dal rif. Scotoni alla Capanna Alpina in Val Badia.
    Aumentano sempre più coloro che, attrezzati e abbagliati di tutto punto, partono percescursioni a piedi su strade asfaltate anche molto trafficate. Dicono che lo trovano rassicurante e che sono comunque abituati al traffico. 
    Ci sono persone che richiedono la guida solo per uscire dal loro lussuoso hotel per rientrarvi con sollievo dopo meno di un’ora di passeggiata, rigorosamente in piano.
    Oppure che prendono la guida per salire in funivia da qualche parte e…scendere dopo 5 minuti. Ovviamente sempre in funivia.
    Personalmente sono schifato ma non meravigliato. Chi frequenta le montagne è anche lo specchio della società pregna di insicurezze che il sistema ha creato e la richiesta di guide può solo aumentare. 
    Se così non fosse non ci sarebbero dispute tra figure professionali che sono nate da poco e che però servono.

  10. 2
    grazia says:

    Buongiorno Bruno, preferisco non commentare la querelle, visto che sono parte in causa in veste di accompagnatore di media montagna.
    Mi fa piacere, però, raccontarti che la guida naturalistica non ha funzione di badante – in nessun caso e a nessun livello: nella mia visione racconta il paesaggio e la cultura del luogo, insegna a orientarsi in natura, mostra i delicati equilibri di un ecosistema e come visitarlo senza lasciare tracce, racconta aneddoti e trasmette competenze.
     
    Poi, purtroppo, ci sono anche tante derive che portano allo sfruttamento di risorse e manovalanza, ma questo non è l’oggetto dell’articolo proposto.
     
    Se rimaniamo su toni rispettosi, il dialogo sarà certamente fruttuoso.

  11. 1
    bruno telleschi says:

     
    A parte la querelle tra commercianti che si contendono il mercato, sarebbe utile chiarire il contesto culturale che trasforma gli escursionisti in clienti ovvero riflettere sulla deriva del mercimonio borghese che riduce tutte le relazioni umane in scambi monetari. Chi ha bisogno di una badante per le escursioni in media montagna?

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