L’alpinismo non è un’attività pericolosa, il pericolo nasce dall’inesperienza. Vincenzo Torti, avvocato, spiega la sentenza della Corte civile di Cassazione
intervista a cura di Roberto Serafin
Autore nel 1994 del manuale del CAI La responsabilità nell’accompagnamento in montagna, di professione avvocato, attualmente vicepresidente generale del CAI, Vincenzo Torti è tra i maggiori esperti in tale delicata materia. Il tema di questo incontro è la discussa vertenza, conclusasi con la sentenza della Corte civile di Cassazione, che nel 2012 ha sancito la responsabilità del CAI per l’infortunio di cui è rimasto vittima un allievo-principiante su una via ferrata. Una sentenza di cui hanno dato ampia notizia, fornendo un’adeguata documentazione e suscitando vasto interesse, MountCity e Gogna blog: articolo che è stato successivamente riportato nelle pagine web del notiziario ufficiale del CAI.
Torti s’era occupato in prima persona della vertenza assumendo la difesa della Sezione CAI chiamata in giudizio. Sulla sentenza, che ha suscitato non poche perplessità circa l’applicazione dell’articolo 2050 del Codice civile che regola la responsabilità di “chiunque cagiona un danno ad altri nell’esercizio di un’attività pericolosa”, l’avvocato accetta volentieri di tornare, per chiarire passaggi rimasti oscuri o male interpretati.
“Va ricordato che il caso preso in esame dalla Suprema corte”, dice Torti, “riguardava un corso di alpinismo CAI per principianti: un allievo, trentenne, nel percorrere una scala in ferro lungo una via ferrata ebbe a perdere la presa del piede su di un piolo e a scivolare per la lunghezza del cordino cui era assicurato (poco più di un metro), riportando una frattura al piede. Ciò che emerge chiaramente è l’affermazione (del primo giudice, condivisa nella sentenza della Corte d’appello) secondo la quale anche le escursioni alpinistiche più facili presentano elementi di rischio elevato per soggetti sprovvisti o che hanno appena appreso le tecniche di tali escursioni, principalmente quando l’attività viene esercitata per le prime volte, ritenendo applicabile il disposto dell’art. 2050 c.c. con il conseguente “aggravamento” della posizione di chi tale attività svolge”.
Con quell’articolo 2050 del Codice civile devono ora fare i conti gli istruttori di alpinismo…
“Devo premettere che l’incidente che ha dato origine alla vertenza risale al 1995 e che la prospettazione della applicabilità dell’art. 2050 c.c. era già presente nella sentenza di primo grado per cui, pur senza condividere tale assunto, la realtà delle scuole di alpinismo del CAI fu immediatamente allertata e la Commissione Scuole recepì immediatamente, traducendola in operatività, gli aspetti critici che, al di là delle norme applicabili, la vicenda aveva fatto emergere”.
Come si individua l’attività pericolosa?
“La sentenza in questione conferma un orientamento costante secondo cui, ai fini della qualificazione di un’attività come pericolosa per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c., è del tutto irrilevante che quella qualificazione difetti nella legge che, direttamente o indirettamente, ne regola l’esercizio, dovendo aversi esclusivo riguardo alla natura dell’attività ed a quella dei mezzi adoperati. Per cui un’attività può essere definita pericolosa per legge o mediante altra forma di provvedimento comunque normativo e, in questo caso, c’è una presunzione di pericolosità che non si discute. In assenza di una specifica previsione è il giudice ad effettuare una valutazione caso per caso e a valutare se una attività presenti, o meno, una oggettiva potenzialità offensiva ed una elevata probabilità di danno. Lo stesso dicasi per i mezzi utilizzati, nel senso che devono risultare di per sé potenzialmente offensivi da un punto di vista oggettivo. Ora, per l’alpinismo, l’escursionismo e la speleologia non vi è alcuna disposizione che le qualifichi come attività pericolose, ed è per questa ragione che, nel caso in questione, i giudici chiamati a decidere sulla vicenda hanno dovuto effettuare una valutazione in concreto, al fine di individuare la sussistenza o meno di quella oggettiva potenzialità offensiva di cui ho detto”.
In base a quali argomenti è stato ritenuto applicabile l’art. 2050 ad una scuola di alpinismo o all’alpinismo?
“Credo che la risposta a questa domanda richieda una preventiva considerazione al fine di evitare quella che sarebbe una errata generalizzazione rispetto alla effettiva portata della sentenza. Il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di Appello, poi, quali giudici di merito, non affermano che la Scuola di alpinismo o l’alpinismo in quanto tale siano da qualificare, in ogni caso, quali attività pericolose con applicabilità dell’art. 2050 c.c.. In realtà quel che viene preso in esame è un corso di alpinismo per principianti (“di primissimo livello”), nel cui ambito, dopo una sola lezione teorica di tecnica di progressione in ferrata, gli allievi sono stati condotti su un itinerario che ricomprendeva un tratto verticale di 200 metri e la considerazione che viene fatta è che una determinata attività non può considerarsi pericolosa se esercitata da persone esperte, mentre può giungersi a una conclusione di segno opposto se la stessa attività è praticata da persone inesperte. Pertanto la valutazione di pericolosità in caso di attività sportiva deve essere considerata in funzione delle specifiche del caso, tenuto conto del soggetto che la pratica e potendola ravvisare pericolosa quando viene esercitata da un soggetto privo di qualsiasi abilità, conoscenza ed esperienza in tale disciplina”.
Quali sono gli effetti pratici della ritenuta applicabilità dell’art. 2050 c.c.?
“La disposizione in esame, prevedendo l’obbligo in capo a chi svolge attività pericolosa di risarcire il danno ‘se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno’, costituisce una evidente ‘scorciatoia’ per il danneggiato rispetto alla possibilità di ottenere un risarcimento. Normalmente chi subisce un danno deve fornire la prova del fatto colpevole o doloso del danneggiante e deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza di quel fatto colposo o doloso, vale a dire il nesso di causalità. Ed è solo se dimostra la sussistenza di tali elementi, oltre che del danno, ovviamente, ha diritto di ottenere il relativo risarcimento. L’art. 2050 c.c. ribalta le posizioni e dice: quando subisci un danno nel contesto di un’attività pericolosa non sei tu che devi dimostrare la colpa del danneggiante, è sufficiente che tu dimostri che nello svolgimento di quell’attività tu hai subito un danno. Sarà chi svolge quell’attività a dover dimostrare di avere adottate tutte le misure ritenute idonee per evitarlo”.
Esistono analoghi precedenti in proposito?
“L’applicabilità dell’art. 2050 c.c. rispetto ad attività nei confronti di soggetti che per l’inesperienza non offrono garanzie di adeguate capacità di controllo nell’esercizio dell’attività è stata confermata più volte dalla Cassazione nell’ambito di diverse discipline. Esemplare quella riguardante il gestore di un maneggio, proprietario e utilizzatore di cavalli, che è stato condannato a rispondere di attività pericolosa per i danni riportati dai partecipanti a un corso poiché gli allievi erano cavallerizzi principianti o inesperti. Detto questo, credo, però, che qualche considerazione si imponga: nella didattica di una scuola di equitazione il mezzo impiegato è il cavallo e in quella delle scuole di alpinismo i mezzi sono la piccozza, i ramponi e la corda. Ma tra un caso e l’altro c’è una notevole differenza: il comportamento di un cavallo è imprevedibile ed è accettabile che in una scuola di equitazione l’istruttore dei principianti debba rendersene garante; mentre la piccozza che serve per far presa, la corda che serve per fare sicurezza o i ramponi che servono per camminare sul ghiaccio sono per loro natura inoffensivi ed, anzi, destinati ad eliminare potenziali pericoli e di questo dovrebbe tenersi conto”.
Come può essere nata, allora, nei giudici l’idea che l’alpinismo sia un’attività pericolosa?
“Premetto che la sentenza 2821 del 2006 della Corte d’Appello di Milano che si è occupata di questo caso non dice affatto che l’alpinismo è un’attività per sua natura pericolosa, ma che ritiene applicabile l’art. 2050 c.c. al caso in esame che, come ho già detto, viene individuato in un corso di alpinismo di ‘primissimo livello’ con una sola lezione teorica di progressione in ferrata e prima uscita sul campo su un itinerario che presenta una progressione su un tratto di 200 metri verticali in ferrata e viene detto chiaramente che è sulla base alle qualità del soggetto-allievo, privo di qualsiasi abilità, conoscenza ed esperienza in tale disciplina, che la valutazione effettuata propende per la pericolosità”.
Che cosa può esserci di sbagliato nelle sentenze in questione?
“Nei vari gradi di giudizio abbiamo sostenuto che la sicurezza era garantita nel caso esaminato, rispetto alla caduta, attraverso il cordino e l’imbragatura, prova ne sia che l’allievo non è precipitato nel vuoto e la sua caduta è stata pari alla lunghezza del cordino, un metro circa; si è fatto male soltanto perché, sfortunatamente, un piede gli si è infilato nel gradino, fratturandosi. Dice, invece, la Corte che la difesa avrebbe minimizzato e che l’incidente sarebbe stato causato dalla caduta nel vuoto e l’infortunato si sarebbe dovuto aggrappare con le mani. Questo ha certamente fuorviato”.
Quale può essere considerato il limite di queste sentenze?
“Ribadito che non è l’alpinismo ad essere stato classificato come attività pericolosa, ma solo il corso per principianti ed inesperti in funzione del limitato numero di lezioni teoriche (nel caso in esame: solo una), ritengo che una dichiarazione di responsabilità avrebbe trovato più corretto fondamento nella semplice classificazione come colposa per imprudenza della condotta relativa all’aver portato su di una via ferrata degli allievi come prima uscita e dopo una sola lezione teorica.
Si è, invece, voluto andare oltre attribuendo all’attività delle scuole di alpinismo caratteri di “oggettiva potenzialità offensiva” e “elevata probabilità che si verifichi un danno. Un camion carico di bombole di gas, se si ribalta, può prendere fuoco e nessuno si stupisce se ciò avviene, ben diversamente da quanto accade in ambito alpinistico, la cui natura ed i mezzi che vengono impiegati non presentano alcuno dei caratteri che la Cassazione ritiene necessari per la corretta applicazione dell’art. 2050 c.c.”.
Tuttavia la frequentazione della montagna non può mai dirsi scevra da pericoli…
“Attenzione: non è il camminare in montagna che è offensivo, è l’eventuale caduta, l’eventuale distrazione, l’eventuale imprevisto della natura a rendere possibile un incidente. All’interno del CAI si ribadisce sempre che la frequentazione della montagna non può mai avvenire in sicurezza, ma ciò non significa che si tratti di una attività per sua natura “offensiva””.
Come mai non è stata presa in considerazione un’eventuale colpa dell’infortunato?
“E’ pacifico in giurisprudenza che il concorso del danneggiato può diminuire in proporzione la responsabilità e se si accerta che il danno è tutto frutto della sola colpa del danneggiato si esclude la responsabilità dell’organizzatore dell’attività. La Corte d’Appello, a mio avviso errando, dice che per poter escludere la responsabilità della scuola di alpinismo occorreva che tutta la responsabilità fosse dell’allievo, non solo una parte. Anche sotto questo profilo la decisione non è condivisibile.”
In sostanza, sarebbe sbagliato sostenere che per la Cassazione l’alpinismo è un’attività per sua natura pericolosa?
“Prendendo spunto dall’articolo 2050, la sentenza ribadisce il principio del neminem laedere, nessuno deve arrecare danni ad alcuno. Non dice mai che l’alpinismo è un’attività per sua natura pericolosa, ma più semplicemente ribadisce che in presenza di un corso di alpinismo per principianti in cui è prevista una sola lezione teorica, nessun approccio sul campo, il portare su una ferrata che presenta un tratto verticale per 200 metri, può rappresentare per qualcuno che non ci ha mai provato un’attività classificabile automaticamente pericolosa senza andare a discutere se vi siano o no elementi di colpa. Che comunque nella sentenza vengono individuati”.
Una curiosità: come si sarebbero comportati i giudici una ventina d’anni fa?
“Ho definito una scorciatoia l’applicazione dell’art. 2050 c.c. perché la tendenza attuale è di semplificare ed agevolare la posizione processuale del danneggiato con una dilatazione di tutte le possibili presunzioni ed il correlato aggravamento della posizione del preteso responsabile. Oggi in effetti si fa largo utilizzo di strumenti presuntivi e il danneggiato viene favorito all’ennesima potenza: ciò ha una sua logica ma deve confrontarsi con la ricaduta che ne deriva su attività lodevoli e altrettanto meritevoli di tutela, specie quando sono espressione di volontariato e non di attività che, avendo finalità di lucro, possono comunque fare ricadere sull’utenza i maggiori costi richiesti dalla sicurezza e dalle coperture assicurative. Per restare in ambito CAI: ove mai l’alpinismo fosse classificato come attività pericolosa (il che, ripeto, non è ad oggi avvenuto) chi lo praticherà o lo insegnerà si troverà di fronte ad una presunzione di responsabilità che imporrà serie riflessioni e determinerà pesanti ricadute sulle coperture assicurative. Si tratta, per fortuna, di uno scenario meramente ipotetico e ci adopereremo a tutti i livelli perché non debba mai sopravvenire”.
Che cosa si richiede, in definitiva, ai volontari che insegnano nelle scuole del CAI?
“Gli istruttori che operano nelle nostre scuole sono oltremodo sensibilizzati al tema della responsabilità, ancorché operino in regime di stretto volontariato. Ciò costituisce una forma di doveroso rispetto nei confronti degli allievi dai quali, però, è legittimo pretendere ed ottenere analogo rispetto, secondo i canoni della più attuale giurisprudenza, sia pure nei distinti ruoli. Certamente verrà confermata la strategia consolidatasi da tempo di rendere sempre più graduali e consapevoli i passaggi formativi dei corsi per principianti, in un’ottica di doverosa diligenza e prudenza e non già in quanto titolari di ‘attività pericolosa’ nei termini di cui all’art. 2050 c.c.”.
postato il 10 settembre 2014
200 metri verticali non sono la stessa cosa che 10. A pari di difficoltà tecnica, l’impegno cambia. Un pò come una via di arrampicata. Ci sono vie di uguale difficoltà ma di impegno ben diverso.
mi chiedo banalmente cosa c’entra il fatto che la ferrata presentasse un tratto di 200 mt verticali: se all’allievo è scivolato il piede e la caduta di un metro gli ha provocato la lesione, poteva essere una ferrata di 2 o 2.000 metri! Sempre di un metro sarebbe scivolato e rotto il piede!!
Le precisazioni fornite dall’avvocato consentono di comprendere meglio la vicenda che ha visto molti di noi partecipi con i nostri commenti. Sicuramente la decisione dei giudici si fonda su apparenti (e forse non solo apparenti) contraddizioni, peraltro ben evidenziate nell’intervista di cui sopra.
Concordo con Massimo Bursi. Certe questioni non dovrebbero arrivare non solo in Cassazione ma nemmeno in 1° grado, nel senso che non dovrebbero proprio essere prese in esame nelle aule dei tribunali. Una bella mediazione e la finiamo lì.
Credo che nello svolgimento di attività come l’alpinismo (ma potremmo parlare di canoa, paracadutismo, ecc.) si dovrebbe tenere maggiormente conto della volontà degli allievi. Mi spiego meglio.
Personalmente non porterei un allievo e nemmeno un amico inesperto a fare una ferrata con un tratto verticale di 200 metri. Le prime uscite le farei su sentiero attrezzato, grosso modo orizzontale, al fine di verificare la capacità del corsista di fare le cose per bene. E’ però altrettanto vero che chi si iscrive ad un corso non è obbligato a fare tutto. Per es., un anno fa ho cominciato ad andare in canoa (kayak per l’esattezza) e nessun istruttore mi ha mai obbligato a scendere determinati tratti di fiume. Tutte le volte ci viene detto “se ve la sentite”. Ergo, se uno non se la sente di pagaiare sulle rapide se ne va in un bel lago e ha risolto i suoi problemi.
Un conto è tutelare ai massimi un lavoratore, magari sfruttato dal datore di lavoro, e un altro tutelare, sempre ai massimi, chi fa una scelta, teoricamente razionale, di svolgere un’attività potenzialmente rischiosa (perché parliamoci chiaro, sostenere che l’alpinismo non è rischioso è una bestialità; i rischi ci sono eccome anche se si cerca il più possibile di limitarli).
Credo che ormai le cose siano sufficientemente chiare per poter dire che la logica del diritto sia sempre più piegata alla logica del soldo. Ma allora, a questo punto, ben venga un sistema, peraltro vigente in altri paesi, in cui i giudici non si occupano di simili quisquilie. Una bella mediazione fra la sezione CAI ed il corsista avrebbe evitato tanti problemi perché certa gente è meglio liquidarla con dei soldi, purché la cifra sia equa, e togliersela dai coglioni il più presto possibile.
Sarebbe meglio mandare tutto allaria. Che ognuno ai monti ci vada da se e faccia sulla sua pelle l’esperienza. “Chi vive vive. Chi more more” .
E certo che l’alpinismo è pericoloso. Altrimenti che li useremmo a fare: la corda, l’imbrago, i chiodi, il casco, ect, ect.
Non vuoi correre pericoli di farti male? Bene, non fare alpinismo!! datti alle magnate. Così non ti sbucci le ginocchia. Poi magna, magna, magari ti viene l’infarto……
Stabilire che la pratica Alpinistica non è pericolosa è una idiozia, come lo è stata la sentenza a favore di quel “mentecatto” di allievo che ha voluto essere risarcito per non aver saputo mettere un piede su un piolo di una scala, per dimostrare di aver preso tutte le misure per farlo salire in sicurezza il CAI avrebbe dovuto dimostrare di avergli messo due istruttori a tenergli fermi i piedi ed un altro che gli facesse sicura con una corda dall’alto della ferrata. Questo è sicuramente un caso limite e se mi fosse capitato di avere un allievo di questo tipo con il Martello gli avrei fracassato anche l’altro piede, almeno avrebbe avuto una ragione valida per chiedere di essere rimborsato. Provocazioni a parte, vorrei anche capire chi sarebbe a dover giudicare l’adeguatezza dell’infortunato, dato che ho visto persone anche dopo un intero corso di Alpinismo non essere in condizioni da definirle “esperte”.
Non accetto l’idea che le mie tasse servano per far spendere tempo e denaro alla corte di cassazione su questioni riguardanti la ancor libera e sempre meno anarchica attività dell’alpinismo, arrivando peraltro ad una conclusione che sembra paradossale.
Perché non mandare tutti i giudici della corte di cassazione con elicottero su una cima delle Alpi e lasciarli lì per verificare o meno se l’alpinismo è pericoloso o no?