L’inchiesta partita nel 2019 con un esposto degli ambientalisti. Reati prescritti e restituzione immediata del bene immobile sequestrato: è la sentenza emessa dalla giudice del Tribunale di Tempio Pausania, Silvia Campesi, nell’ambito del processo su presunti abusi edilizi legati alla ristrutturazione di un edificio sull’isola di Tavolara, davanti alla costa nord orientale della Sardegna, di proprietà dei fratelli Vittorio e Loredana Marzano.
L’inchiesta era partita nel settembre del 2019 con un esposto presentato alla procura di Tempio dal Grig, Gruppo di intervento giuridico, parte civile nel processo.
Gli ambientalisti denunciarono l’ampliamento di una villa a Tavolara – una casa rurale risalente al 1936 – di proprietà dei fratelli Marzano, poi rinviati a giudizio insieme a Giuseppe e Paolo Guglielmi della Igas Com srl, società committente dei lavori, l’architetto e direttore del cantiere, Julio Cesar Ayllon, e Marilena Cardone, amministratrice unica della Cama costruzioni srl, azienda esecutrice delle opere.
Stando alle accuse ore prescritte, l’immobile avrebbe dovuto essere tramutato in una villa di circa 300 metri quadrati su due piani, ad un centinaio di metri dal mare in quello che può essere considerato un paradiso pressoché privo di abitazioni.
Abuso edilizio a Tavolara
(è andato in prescrizione)
di Stefano Deliperi e GriG (Gruppo di Intervento giuridico)
(pubblicato su gruppodinterventogiuridicoweb.com il 28 gennaio 2025)
Il procedimento penale sui contestati abusi edilizi del cantiere sull’Isola di Tavolara (Olbia) presso il Tribunale di Tempio Pausania è giunto dov’era chiaro che giungesse, alla prescrizione.
La vicenda è davvero emblematica per capire come vanno le cose nel campo della giustizia in materia ambientale.
Nel caso del cantiere edilizio di Tavolara gli accertamenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania erano stati rapidissimi dopo l’esposto del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) per verificare la legittimità dei lavori (26 agosto 2019): dopo i controlli dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, poneva (6 settembre 2019) il cantiere sotto sequestro preventivo, convalidato (13 settembre 2019) dal G.I.P. presso il Tribunale di Olbia. Con decreto del 20 ottobre 2020 citava direttamente a giudizio titolari dell’immobile, progettista, esecutori all’udienza del 7 gennaio 2021.
Il GrIG si è costituito parte civile nel procedimento penale, rappresentato e difeso dall’Avv. Susanna Deiana, del Foro di Cagliari.
Dopo ben sei udienze di rinvio con un caleidoscopio di motivazioni, finalmente era stato aperto il dibattimento il 10 gennaio 2023, dopo solo due anni.
Poi ancora altre udienze (17 e 23 novembre 2023, 15 febbraio 2024, 2 e 21 maggio 2024, 20 giugno 2024, 20 luglio 2024, 10 settembre 2024, 3 ottobre 2024) testimoni che non si presentano, eccezioni, confusioni sulle citazioni, legittimi impedimenti, impedimenti del giudice, assenza del sistema funzionante di videoregistrazione delle udienze, ma anche l’esame di alcuni testimoni.
E’ mancata la pioggia di rane, la caduta di un meteorite e lo sbarco degli alieni, per il resto è stato ampiamente presente il variegato e colorito armamentario della procedura penale che ha fatto giungere la ben nota prescrizione, pressoché mai sospesa durante il dibattimento.
Fra udienze di rinvio e udienze realmente utili, siamo giunti a diciotto.

All’udienza del 27 gennaio 2025 il giudice del Tribunale di Tempio Pausania Silvia Campesi ha dichiarato l’intervenuta prescrizione e ha restituito l’immobile contestato ai titolari.
Il Tribunale di Tempio Pausania nel 2015 era il secondo in Italia per l’incidenza più alta della prescrizione in sede dibattimentale dietro il Tribunale di Vallo di Lucania, nel I semestre 2016 era diventato il primo: quasi il 50% dei procedimenti penali (dati Ministero Giustizia, 2015-2016, pag. 12). Nel 2019 era ancora il primo, con il 51,1%, più di uno su due.
Statistiche più recenti non ne conosciamo, speriamo che siano migliori.
Eppure fatti e valutazioni giuridiche, a prescindere da quanto possano sostenere altre interpretazioni non disinteressate, non sono particolarmente nebulosi.
Infatti, il cantiere edilizio è rimasto finora sottoposto a sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.).
Perché? L’ha spiegato chiaramente la Corte di cassazione, ultima istanza in sede giurisdizionale nel nostro ordinamento.
La Suprema Corte, con sentenza Corte cass., Sez. III, 9 maggio 2023, n. 19423, ha riscontrato la non conformità a legge del “rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Corte di cassazione, Sezione III penale 15 ottobre 2020, n. 28666)”, anche nel territorio di una regione a statuto speciale come la Sardegna, la cui normativa (art. 16 della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e s.m.i.) non può discostarsi dai principi nazionali della materia (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
E’ ben noto che, “in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione feriale, 12 ottobre 2018, n. 46500; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 giugno 2017, n. 30657)”.
Nell’ordinamento non è contemplata la c.d. sanatoria condizionata, ma deve essere sempre riscontrabile “ai fini del rilascio della autorizzazione in sanatoria, che l’opera realizzata sia caratterizzata dalla cosiddetta ‘doppia conforme’, cioè alla conformità agli strumenti edilizi vigenti del manufatto edificato sia al momento della sua realizzazione sia al momento in cui la autorizzazione, postumamente richiesta, venga rilasciata (in tale senso, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2019, n. 45845)”.
E nel caso del cantiere edilizio di Tavolara la c.d. “doppia conforme” non c’è e non ci può essere, ha già affermato la Corte di cassazione.

Soprattutto quando l’edificio originario è stato demolito e ora è vigente una norma di conservazione integrale.
Non è nemmeno la prima volta che la Corte di cassazione si esprime sul provvedimento di sequestro preventivo del contestato cantiere edilizio a Tavolara, la Suprema Corte, con sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2020, n. 21181, aveva già respinto analoghi ricorsi aventi medesima finalità.
Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) al vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), alla presenza del sito di importanza comunitaria (S.I.C.)“Isola di Tavolara, Molara, Molarotto” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora).
E Tavolara ha atteso inutilmente giustizia.

A Tavolara la Corte di cassazione ha affermato chiaramente elementi e principi applicabili al caso concreto, inutilmente. Specchio dei tempi, così come l’attribuzione – nell’ottobre 2022, a procedimento penale in corso – della cittadinanza onoraria di Olbia a uno degli imputati: Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, secondo le cronache indagato per abusivismo edilizio, ha conferito la cittadinanza onoraria di Olbia a Vittorio Marzano, allora imputato nel processo per il contestato abusivismo edilizio.
Come noto, Olbia è una città cresciuta in pochi decenni a dismisura in buona parte abusivamente, poi grazie ai condoni edilizi.
Le calamità innaturali, le relative numerose vittime di questi ultimi anni e ben sedici piani di risanamento urbanistico lo testimoniano al di là di ogni ragionevole dubbio e giustificano anche il tempismo con cui il sindaco Nizzi ha attribuito la cittadinanza onoraria di una città come Olbia a Vittorio Marzano.
Noi del GrIG abbiamo fatto la nostra parte fino in fondo per provare ottenere legalità e giustizia ambientale, ma lo stato quantomeno claudicante (per usare un eufemismo) della “giustizia” ha portato alla santa prescrizione.
Complimenti a chi ha ottenuto questo risultato, la giustizia negata.
La sentenza
di Stefano Deliperi e GriG (Gruppo di Intervento giuridico)
(pubblicato su gruppodinterventogiuridicoweb.com il 15 luglio 2025)
E’ davvero istruttivo leggere la sentenza conclusiva del procedimento penale sui contestati abusi edilizi del cantiere sull’Isola di Tavolara (Olbia) emessa dal Tribunale di Tempio Pausania.
Così la sentenza Tribunale Tempio Pausania, 27 gennaio – 28 aprile 2025, n. 41.
“Con decreto in data 20 ottobre 2020 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania ha citato a giudizio gli odierni imputati, generalizzati in atti, davanti a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati a loro ascritti, meglio specificati nell’imputazione.
Nelle more del procedimento penale è stato disposto il sequestro preventivo d’urgenzadell’immobile di cui all’imputazione, convalidato dal Gip.
L’udienza del 7 gennaio 2021 è stata rinviata per legittimo impedimento del giudice.
L’udienza del 13 luglio 2021 è stata rinviata per esigenze legate al contenimento della pandemia da Covid-19, così come l’udienza dell’1 marzo 2022.
All’udienza del 7 giugno 2022 il giudice, dichiarata l’assenza di alcuni degli imputati, ha disposto un rinvio con ordine di rinnovazione della notifica nei confronti degli imputati per i quali non si aveva prova dell’avvenuta ricezione.
All’udienza del 22 settembre 2022, il giudice, in sostituzione del magistrato titolare trasferito ad altro ufficio giudiziario, ha disposto un rinvio in ragione del gravoso carico del ruolo.
All’udienza del 10.01.2023, il giudice, in sostituzione del magistrato titolare trasferito ad altro ufficio giudiziario, verificata la regolarità delle notifiche nei confronti di tutti gli imputati, si è riservato sull’eccezione svolta dalle difese in ordine alla costituzione di parte civile.
All’udienza del 9 maggio 2023 il giudice ha rigettato l’eccezione sollevata dalla difesa degli imputati sulla costituzione di parte civile, dichiarato la formale apertura del dibattimento e ammesso le istanze istruttorie rivolte dalle parti.
All’udienza del 5 ottobre 2023, mutato il giudice nella persona del sostituto del magistrato trasferito ad altro ufficio, sono stati sentiti i testi Simbula Alberto, Luzzoni Laura, Bosco Cecilia e Frassetto Francesca.
All’udienza del 14 novembre 2023, nuovamente mutato il giudice in sostituzione del magistrato titolare trasferito ad altro ufficio, si è dato atto dell’avvenuto deposito, da parte dei testi a difesa Meloni e Pagano, di un certificato medico a giustificazione della mancata comparizione.
All’udienza del 23 novembre 2023 è stato disposto un rinvio per legittimo impedimento di uno degli imputati.
All’udienza del 15 febbraio 2024, nuovamente mutata la persona del giudice in conformità alle disposizioni tabellari, è stato disposto un rinvio perché le parti non hanno prestato il consenso all’escussione dei testi presenti in aula (resi edotti del rinvio) per il mancato funzionamento dell’impianto di videoregistrazione.
All’udienza del 2 maggio 2024 è stata sentita la teste a difesa Meloni Sebastiana. Alla successiva udienza del 21 maggio 2024 è stato sentito il teste a difesa Conconi, mentre il teste Pagano ha giustificato la propria assenza; quindi, è stato disposto il rinvio per l’esaurimento dell’istruttoria e la discussione.
All’udienza del 20 giugno 2024, stante l’assenza dei testi della difesa, il giudice ha disposto l’accompagnamento coattivo del teste Barek regolarmente citato e, preso atto dell’assenza giustificata del teste Pagano e del teste Baran, ha disposto il rinvio per audizione dei residui testi a difesa e la discussione.
All’udienza del 10 settembre 2024 sono stati sentiti i testi Barek e Baran e, stante l’assenza giustificata del teste Pagano, è stato disposto un rinvio per la sua audizione mediante videocollegamento (con la Stazione dei Carabinieri o con il Tribunale più vicini).
All’udienza del 3 ottobre 2024, stante il legittimo impedimento del giudice titolare, è stato disposto un rinvio, per i medesimi incombenti, all’udienza del 19.12.2024.
All’udienza del 19 dicembre 2024, stante il legittimo impedimento del giudice titolare, è stato disposto un rinvio – in conformità alle disposizioni tabellari vigenti – sul ruolo del giudice supplente del giudice assente.
All’udienza odierna la scrivente, supplente del giudice titolare legittimamente impedito, ha rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati contestati agli imputati per lo spirare del termine massimo di prescrizione e le parti sono state invitate a concludere.”
Diciotto udienze, dodici delle quali di rinvio (il 66,66%). Due terzi del processo è stato un mero rinvio.
Visto che “i periodi di sospensione … sono pari a complessivi sessanta giorni”, in poco più di cinque anni dall’accertamento dei reati, “accertati in data 3 settembre 2019 (verbale di sequestro preventivo in data 6 settembre 2019)”, si è giunti alla prescrizione. Al contrario della farlocca assoluzione affermata da Vittorio Marzano, cittadino onorario di Olbia (“Dispiace perchè ‘il fatto non sussiste’ sarebbe stata la giusta sentenza ma accettiamo di buon grado questa assoluzione“), in realtà, “non emergendo dall’istruttoria svolta e in particolare dalle dichiarazioni rese a dibattimento dai testi dell’accusa, dai verbali degli atti irripetibili e dal fascicolo fotografico, alcuna prova evidente dell’innocenza degli imputati, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, nei confronti degli stessi deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti.” Con conseguente restituzione dell’immobile già sotto sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.).
Prescrizione a cui il buon Marzano e compagni d’avventura giudiziaria han ovviamente visto bene di non rinunciare. Anche perchè, per ben due volte (sentenza Corte cass., Sez. III, 9 maggio 2023, n. 19423, sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2020, n. 21181), la Corte di cassazione aveva negato il dissequestro del cantiere in quanto era giuridicamente impossibile alcuna legittima concessione in sanatoria.
Ed era stato un autorevole indirizzo espresso per il giudizio di merito.
Meglio, quindi, per costoro che non si giungesse in proposito a sentenza. A nulla è giovato il rapido intervento della Procura della Repubblica e della Polizia giudiziaria.
Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) al vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), alla presenza del sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Isola di Tavolara, Molara, Molarotto” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora).
Il pdf della Sentenza integrale.
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La principessa di Ventotene e il Re di Tavolara (quello vero)…schiaffi all’italiana!
Tra quella di Ventotene e il galeotto non so cosa scegliere. Forse è meglio il galeotto…fa meno danni!
interessante sapere che uno che sconta una pena detentiva (pesante) gli viene concesso di farlo armato…
Della casa dei Marzano abusata ho invece un ricordo particolare. Negli anni ’90 organizzavo delle escursioni con base su un vecchio peschereccio tra Bonifacio e S.Maria Navarrese che avevo battezzato Barcatrek. Una tappa era Punta del Cannone a Tavolara, su cui non c’erano ferrate né tantomeno sentieri segnati.
Approdati, trovammo la casa presidiata da un tipo poco raccomandabile in mimetica che ci accolse armato di fucile intimandoci di andarcene. Si trattava di uno che scontava lì una pena detentiva piuttosto pesante. Il nostro Capitano, inteso dall’accento con cui parlava, gli si rivolse nel dialetto barbaricino del suo paese. La madre del Capitano del nostro peschereccio, tra l’altro mio amico d’infanzia, era dello stesso paese del ceffo addetto alla guardiania.
Avvenne così il nostro sbarco e l’autorizzazione a salire alla punta. Il Capitano ci attese qualche ora a casa Marzano (allora bellissima) con il tipo che al nostro ritorno ci aveva preparato uno “spuntino”* tipico annaffiato da cannonau e abba ardente.
Le escursioni seguenti le proponevo come visite a un ergastolano ed ebbero discreto successo. Altri tempi.
*i sardi definiscono come spuntino quando ci si ciba in maniera esagerata.
Cla 13).
Articolo stucchevole nello stile delle riviste d’architettura in cui non si accenna minimamente a quello che accade in ogni cavità ipogeo, ovvero: lo stillicidio.
Architetti, geologi e designer, evidentemente non speleologi, non hanno (sembra) tenuto conto di dove andrà l’acqua. E l’acqua non si può fermare.
https://www.elledecor.com/it/case/a65422737/ventotene-il-mio-rifugio-privato-casa-francesca-amfitheatrof/
Riprovo
https://share.google/a63ladBnzUYu2wtNM
A Ventotene invece si può tutto.
Perchè la destra, lo fa in maniera spavalda. La sinistra invece velato da una bella sciarpa di kahmir e una bottiglia di ornellaia, diciamo con un certo di pudore…??
Nel 2025 cade il trentesimo anniversario di Affittopoli, quando anche D’Alema fu colto con le mani nella marmellata. Ricordi?
Nel 2023 fu il Qatargate all’Unione Europea.
Quest’anno è la volta di Milano e delle Marche.
P.S. Non ho né tempo né voglia né lo stomaco di fare ricerche. Ti ho elencato solo i primi scandali che mi sono venuti alla mente.
Se lo desideri, puoi fare tu una ricerca, che prevedo lunga e complessa. La Sinistra, quando ruba, lo sa fare molto meglio della Destra.
Ah…dimenticavo gli evasori. Sono tutti a destra?
Non credo…
A esser pignoli, la recente inchiesta milanese, proprio su questioni di urbanizzazione selvaggia, vede indagata una schiera di personaggi “di sinistra”… Quindi, qui, destra e sinistra non c’entrano nulla. Di fronte agli schei sono tutti uguali.
Qulcuno, cantava: cos’è la destra, cos’è la sinitra?”
Io non so se sono di destra o di sinitra? Allora sono di centro! NO! Non lo so manco io cosa sono.
Però una cosa sono sicuro di sapere: che gli imbroglioni, gli affaristi, i furbi, i corrotti, i corruttori, i mafiosi che si fanno il segno della croce, sono dovunque: a destra , a sinistra e in centro.
Ha ragione bertoncelli:
Evviva il mondo dei condoni e del “lei non sa chi sono io”
Mondo reale dove viviamo immersi per colpa di una minoranza di destra che fedele a dio, patria e urne ha dimenticato ciò che dovrebbe essere insegnato in famiglia.
Condoni edilizi in Italia:
Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, art. 13 (Governo Craxi I)
Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, art. 39 (Governo Berlusconi I)
Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (Governo Berlusconi II)
Tutti governi retti da pericolosi comunisti.
“Cosa farebbero mai le destre??”
Secondo Carlo le destre sono formate da ladri e le sinistre invece sono immacolate, vergini.
Carlo si informa esclusivamente sulla stampa di sinistra o sul Fatto Quotidiano e su La7.
Carlo vive sul pianeta Papalla. Ed è felice, beato, ignaro.
Ultimamente s’è abbuffato alla Spaghettata Antifascista alla Festa dell’Unità. È fiero di aver dato in tal modo il suo contributo alla democrazia (antifascista, è ovvio).
Dai l’ aggiunta alla villa è un ologramma o cartone come Elvis a Londra, nemmeno l isola c’è come dice Bennato ,insieme a giustizia in buona compagnia di tutte le defezioni e assenze che hanno cavillato per un processo farsa …ma il processo c è ? no fa più chic dire udienza…udite udite :
“comma 5 chi ha più soldi vince
comma 6 come sopra ma coi schej”
Ma dove la mettiamo l’etica?
Dire che non è furto perché chi doveva sorvegliare non ha sorvegliato significa che chi ha rubato non è ladro?
Pensa che nel migliore dei mondi possibili, dove governasse l’etica non servirebbero controllori xchè non servirebbero leggi!
Cosa farebbero mai le destre??
Sono un sostenitore, per quel che mi risulta, della fondatezza dei diritti di proprietà vantati dalla famiglia Marzano su Tavolare. Questo non significa, però, che essi possano violare le leggi, in questo caso le norme urbanistiche e di tutela del paesaggio. Purtroppo, se i “presunti” reati sono ormai “prescritti”, su questo punto non ci piove. La questione è che le cose andavamo impedite ex ante, perché ora, cmq, un certo danno ambientale c’è in ogni caso (vedi foto: una villa abitata sarebbe peggio, ma un bunker di cemento non fa certo bene all’ambiente…). Il cannibalismo non è prerogativa sono di cafoni pezzenti, a volte aleggia anche nella versione “briatoresca”…
Come diceva Andreotti? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca: chissà quante mazzette saranno passate di mano nella fase in cui si poteva o meno dare l’autorizzazione ai lavori… Io più che con i Marzano ce l’ho con i funzionari che hanno acconsentito l’inizio dei lavori: il vero marcio è “lì”. Tutto il mondo è paese: il Salva Milano avrebbe sanato anche lì? Bella domanda. chissà se l’è posta Beppe Sala….