Nessuna esclusiva nell’accompagnamento escursionistico

Archiviato il procedimento a una guida ambientale naturalistica su denuncia di una guida alpina.

Nessuna esclusiva nell’accompagnamento escursionistico
(secondo il Tribunale di Belluno)
a cura della redazione di bellunopress.it
(pubblicato su bellunopress.it il 14 ottobre 2020)

Si chiude con un’archiviazione la vicenda che vede protagonista una guida veneta, regolarmente iscritta ad AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), che in seguito ad accompagnamento in escursione su terreni innevati con ciaspole, è stata denunciata da una guida alpina per esercizio abusivo della professione (art. 348 del codice penale). La denuncia risale al 6 giugno 2019 per un’escursione risalente al 10 febbraio 2019 in Val di Zoldo. L’archiviazione da parte del tribunale di Belluno è stata notificata lo scorso 7 Ottobre 2020.

Palazzo di Giustizia di Belluno

Non solo viene sottolineata l’infondatezza del reato ipotizzato” dichiara il Presidente AIGAE Davide GalliVengono anche ribadite la professionalità e la formazione necessarie all’accompagnamento da parte delle Guide Ambientali Escursionistiche. Un passaggio molto importante del PM riguarda infatti la formazione: “attività quest’ultima per la quale l’indagato aveva tutti i titoli e la formazione necessari”. E a dirlo non sono io, bensì il Tribunale di Belluno” conclude il Presidente Galli.

A seguito del tentativo di opporsi all’archiviazione operato dalle guide alpine, il Giudice delle Indagini Preliminari, nel motivare che il Collegio “non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione” ha respinto il ricorso affermando che è “del tutto condivisibile la motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in via principale”.

Archiviazione, questa, che arriva a seguito delle precedenti di natura analoga già segnalate (Macerata, Pescara, Pesaro, Bolzano, Teramo e tutte le altre). Anche le avvocature regionali sottolineano quanto la L.6/89 sulle Guide Alpine crei “una condizione di privilegio così esclusivo da apparire di carattere sproporzionato e irragionevole rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela del destinatario della prestazione del servizio”.
L’Avvocatura della Regione Marche, con parere del 13 marzo 2018, ha ribadito anche sia “l’assenza dei limiti altitudinali che l’inesistenza della definizione di ambiente montano” oltre a confermare la “non esclusività dell’accompagnamento escursionistico, anche su terreni innevati, se non nell’utilizzo di corde, piccozze e ramponi”.

L’AIGAE ritiene questo l’ennesimo tentativo di diffamazione da parte del Collegio delle Guide Alpine, volto a bloccare e disturbare l’attività delle Guide Ambientali Escursionistiche, che si stanno affermando sempre di più su tutto il territorio nazionale grazie alle loro capacità divulgative e alla loro continua formazione, al loro operato in condizioni di massima sicurezza e attenzione a tutela degli accompagnati: “Ci dispiace essere costretti a disperdere tempo e risorse per proteggerci da questi attacchi sottraendo energie alla valorizzazione e rilancio dei territori attraverso l’accompagnamento in natura, vero obiettivo di ogni Guida Ambientale Escursionistica, in Veneto come nel resto d’Italia”.

Si ritiene che per il tipo di attività pubblicizzata e realizzata dall’indagato, per le circostanze di tempo e luogo e per le modalità poste in essere, non si possa nel caso concreto parlare di esercizio abusivo della professione di guida alpina” scrive il Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione “L’attività che l’indagato avrebbe posto in essere non rientrerebbe tra gli atti professionali esclusivi propri della guida alpina, quanto piuttosto di guida ambientale escursionistica”.

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Nessuna esclusiva nell’accompagnamento escursionistico ultima modifica: 2020-11-06T05:37:36+01:00 da GognaBlog

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9 pensieri su “Nessuna esclusiva nell’accompagnamento escursionistico”

  1. Non entro nel merito dei confini legati nell’accompagnamento in generale, ma mi sento di dire che le gae non hanno sufficiente preparazione su terreno innevato. I corsi, laddove vengano svolti – poiché a tutt’oggi non sono indispensabili per essere iscritti all’associazione –  non contemplano la neve.

  2. Il mio commento non era chiaro. La frase lascio alle guide, volevo intendere le guide alpine. Come pure il riferimento al corso, intendevo per guide alpine. Nessun nostro collaboratore, con il nostro marchio, può portare gente su terreno innevato. L’ho vietato. 

  3. Al di là di certi commenti che evidenziano una  ovvia incompetenza in materia di accompagnamento in montagna e rischi annessi, vorrei sottolineare che non ho nulla di personale contro le guide Aigae e che il terreno innevato è il più insidioso che ci sia. Le guide alpine dedicano molte giornate di corsi/esami a questo aspetto e, come ha fatto notare Matteo, ne crepano sotto le valanghe. Il rischio da valanga non è sempre proporzionale all’impegno tecnico dell’itinerario e quando le valanghe cadono non stanno a guardare quale qualifica professionale o meno ha chi vi sta sotto. Infine: se gli AMM (Accompagnatori di Media Montagna), che fanno un corso che è molto più impegnativo e lungo di quello che fanno gli Aigae, non accompagnano sul terreno innevato, un (buon) motivo ci sarà.
    Le ciaspolate le organizzano anche i parroci, ma questo non significa che tutti lo possano fare perché c’è un vuoto legislativo. Immagino che il denunciato operasse su terreno estremamente facile e ritenuto sicuro dal perito nominato dal magistrato, perché se così non fosse, ci sarebbero gli estremi per un ricorso. Cosa che non auguro a nessuno avvenga. Pace e bene.

  4. @Matteo 
    Il perché è presto detto: troppa offerta a fronte di una domanda limitata (nella gran parte dei territori italiani) e normativa volutamente ambigua. Un leitmotiv italico..

  5. E’ molto difficile che una gae (o un amm all’estero, non ovviamente in Italia) proponga un’escursione con ciaspole con pendenze oltre i 25/30 gradi. E anche se le proponesse, rischierebbe di ritrovarsi i clienti esausti dopo neanche metà percorso. Voglio dire che è veramente difficile che una gae (gli amm no, che in Italia non possono, ma nel resto del mondo sì) si ritrovi a condurre un’escursione che non sia su una pista forestale o su un prato o su un sentiero con inclinazioni infime. Naturalmente neanche su piste e prati il rischio è zero, ma il rischio in montagna non è mai zero, giusto? Se veramente il problema è la mancanza di formazione, formate gli amm a dovere, e lasciate che sia il mercato a decidere. 

  6. Nel mio team di lavoro tutte guide Aigae. Nessuno si sognerebbe di portare bambini o adulti su terreni non di competenza. Ma più per un motivo pratico legale: esistendo una differenziazione di ruoli, c’è anche una copertura assicurativa diversa.
    Personalmente, pur avendo tutta l’esperienza, lascio alle guide la prerogativa per una questione di rispetto. Altrimenti avrei cercato di superare il corso ad hoc.
    Se c’è una differenza lasciamo che sia il legislatore ad eventualmente modificare ruoli. 
    Comunque, al di là dei casi citati nell’articolo, le guide Aigae normalmente non hanno la tecnica e l’esperienza necessarie. E in molti casi ci sono anche guide alpine antipatiche ed esagerate. 
    È un limbo grigio tipico tra chi detiene, a ragione, una tradizione di professionalità e un esercito di p. Iva alla ricerca di nuovi mercati sfruttando le tendenze del pubblico. A volte in modo un po’ disperato. 

  7. Gli atti
    Procura della Repubblicapresso il Tribunale Ordinario di Belluno
    RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE– Artt. 408/411 c.p.p. 125 D.Lvo 271/89 –
    Al Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Belluno
    Il Pubblico Ministero dott. Simone Marcon, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Belluno
    Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di Casanova Yuri per il reato di cui all’art. 348 cod. pen.
    – Si ritiene che per il tipo di attività pubblicizzata e realizzata dall’indagato, per le circostanze di tempo e luogo e per le modalità poste in essere, non si possa, nel caso concreto parlare, di esercizio abusivo della professione di guida alpina.
    – Secondo la giurisprudenza (anche di merito) esercita abusivamente la professione di guida alpina colui che, senza essere unito della relativa qualifica, svolge attività di accompagnamento in zona di montagna e di insegnamento di tecniche di ascesa su parete rocciosa.
    Non pare che l’organizzare “ciaspolate” o escursioni/passeggiate in montagna rientri nell’ambito della predetta attività, quanto meno di attività svolta in maniera preponderante, quanto piuttosto in quella di guida ambientale escursionistica; attività quest’ultima per la quale l’indagato aveva tutti i titoli e la formazione necessari.
    – Insomma l’attività che l’indagato avrebbe posto in essere non rientrerebbe tra gli atti professionali esclusivi propri della guida alpina, quanto piuttosto di guida ambientale escursionistica
    – In particolare sussistono dubbi che sia riconducibile all’attività di cui all’art 5 lett. b) Legge Regionale Veneto n. 1/2005 nonché all’art. 2 lett. b) Legge Statale n. 6/1989
    – Non sembra, o comunque non vi è prova, che il percorso dell’escursione presentasse asperità, pericoli o difficoltà tecniche particolari ; vi è pure il dubbio che semplici ciaspe possano essere a tutti gli effetti considerate attrezzatura alpinistica.
    – Peraltro l’art. 348 c.p. è norma penale in bianco che rinvia alle varie norme di settore, che disciplinano le diverse professioni:quella relativa alla professione di guida alpina pare lasciare dei margini di “discrezionalità interpretativa”.
    – Si richiama a riguardo la giurisprudenza in atti
    – Ad ogni modo anche a ritenere che le condotte oggettivamente poste in essere rientrino nell’ambito di quelle vietate dall’art. 348 cod pen, pare che i comportamenti siano ascrivibili piuttosto che a dolo a mera colpa.
    – Si rinvia, altresì, all’informativa finale e conclusiva della P.G.
    – Ritenuto, pertanto, che gli elementi acquisiti non paiono idonei a sostenere l’accusa in giudizio,
    – In ogni caso anche a ritenere la commissione del reato ipotizzato, pare che lo stesso, in una valutazione complessiva, possa comunque ritenersi di particolare tenuità.
    – Visti gli artt. 408 – 411 c.p.p – e 125 disp att. c.p.p.
    CHIEDE
    che la S.V. voglia disporre l’archiviazione del procedimento ed ordinare successivamente la restituzione degli atti a questo ufficio.
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
    Belluno, lì 28.10 .2020Il Pubblico Ministero
     

    TRIBUNALE DI BELLUNO
    Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
    Nr. 1684/19 RG GIP
    DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
     
    Il Giudice per le indagini preliminari,
    letta la richiesta di archiviazione;
    visto l’atto di opposizione presentato nell’interesse del Collegio Regionale Veneto della Guide Alpine e letta la memoria depositata nell’interesse di Casanova Yuri qualificata come atto di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata in subordine dal P.M.;
    rilevato che Casanova Yuri risulta indagato per il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);
    considerato che l’atto di opposizione proviene dal Collegio Regionale Veneto della Guide Alpine il quale 06.06.2019 presentava denuncia/querela nei confronti (anche) dell’odierno indagato in relazione ad un’uscita effettuata con le ciaspe in data 10.02.2019 in Val di Zoldo dal Casanova;
    rilevato che l’opposizione risulta inammissibile posto che, per costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui questo Giudice ritiene di aderire condividendone le argomentazioni, colui che ha presentato denuncia/querela per il delitto di cui all’ati. 348 c.p. non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, non essendo titolare o contitolare dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice; rilevato, infatti, che “Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 cod. pen., tutela l’interesse generale a che determinate  professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione” (Cass. sez. 5, 14.03.2017, n. 32987; Cass., sez. 6, 18.04.2007, n. 17203);
    rilevato che sia del tutto condivisibile la motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in via principale, qui da, intendersi espressamente richiamata, tenuto conto del contenuto del materiale probatorio in atti;
    P. Q. M.

    dichiara inammissibile l’opposizione e dispone l’archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al P .M ..
    Belluno, 18 dicembre 2019
    Il Giudice per le Indagini Preliminari

  8. Beh Marcello, a onor del vero non è che siano poi poche le guide che rimangono sotto valanga, né quelle viste fare cose azzardate…
    Io continuo a non capire la guerra tra AGAI e AIGAE e a pensare che sia un modo sbagliato di cercare di difendere posizioni di privilegio e meglio sarebbe sfruttare le molte possibilità di collaborare estendendo l’offerta.
    Però io non  sono né l’uno né l’altro e quindi la mia opinione vale poco…

  9. “Terreno innevato” infatti lo sono i prati a 300m di quota quanto i pendii a 3000m. Mi auguro che la guida Aigae stesse esercitando su terreno poco inclinato perché la formazione su neve e valanghe (che cadono indipendentemente dal titolo  o meno, in possesso dal malcapitato/i che si trovi sulla loro traiettoria) in possesso degli accompagnatori Aigae è assolutamente insufficiente a garantire un minimo di sicurezza su terreni di inclinazione superiore ai 25/30 gradi. 

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