Alcune domande sulla progettazione di una via ferrata sono periodicamente sottoposte ai più svariati soggetti. Sulla competenza e titolo abilitativo per la realizzazione di vie ferrate il 7 novembre 2016 l’associazione Mountain Wilderness ha fatto tre precise domande al Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (email: segreteria@guidealpine.it, guidealpine@mypec.eu), in quanto ente nazionale formatore per “sicurezza sul lavoro in quota”.
Lo scopo di questi quesiti è di contribuire a implementare il quadro delle conoscenze sulla modalità di progettazione e realizzazione delle strutture per l’outdoor e il turismo attivo. Risponde Marco Vallesi, presidente della Commissione tecnica nazionale formazione sicurezza sul lavoro in quota.
Domanda 1
Come può essere inquadrata, dal punto di vista edilizio, la via ferrata?
Una via ferrata, come un itinerario di arrampicata sportiva, è altrimenti definibile come “Ascensione o traversata resa più facile e sicura con dei mezzi artificiali infissi alla roccia, disposti in modo pressoché continuo” (Testo Tecnico delle Guide Alpine) e rientra ad oggi tra le opere di ingegneria civile, in particolare se realizzata ex-novo.
La via ferrata è una struttura che permette di percorrere pareti rocciose e che è composta di funi metalliche e ancoraggi, di ponti, di passerelle ed agevolatori posti sulla roccia in modo fisso e calcolati secondo principi di ingegneria.
Le strutture a corredo vengono posizionate sia per la sicurezza, in caso di caduta di chi la ripete, che per coadiuvare la progressione.
Un’opera realizzata nella detta condizione dovrebbe:
- Preventivamente, tenere conto dei vincoli di carattere paesaggistico e della fragilità delle aree a tutela integrale, evitando o limitando le interferenze con le stesse, anche attraverso la ricerca di altri siti di alleggerimento;
- essere soggetta ad analisi preventive per la valutazione del rischio geologico relativo all’area in cui viene realizzata;
- essere soggetta ad un uno studio di fattibilità in termini di impatto ambientale a priori, di impatto durante le lavorazioni per la sua costruzione e di impatto nella fruizione (numero di presenze, infrastrutture per accessi, ecc);
- prevedere un’analisi tecnica per la scelta dei materiali più idonei in funzione delle modifiche chimico-fisiche degli stessi, dell’ubicazione del percorso, del tipo di conformazione rocciosa, della quota ed eventuale innevamento;
- prevedere un’analisi dei pericoli oggettivi al fine di definire/tracciare il miglior itinerario fruibile per il tempo libero;
- prevedere il piano e la metodologia delle ispezioni periodiche, dei monitoraggi e delle riparazioni.
Tuttavia è bene sottolineare che non vi è alcuna attinenza tra la via ferrata e un sistema di accesso. L’una è una struttura che rende più facile e sicura la progressione e potrebbe essere percorsa con l’ausilio di una corda di sicurezza; l’altra è un sistema di protezione sul lavoro.
Domanda 2
Di quali figure è competenza la fase di progettazione per la creazione di una Via ferrata? Chi può firmare un progetto di questa tipologia?
Come anzidetto, sono necessarie molteplici competenze di cui: un tecnico abilitato alla progettazione di strutture e opere di ingegneria civile, un geologo, una guida alpina-maestro di alpinismo specializzata di cui alla L. 6/89 art. 10 lettera c). La firma del progetto è del tecnico abilitato di cui sopra.
Tichodrome, Noiraigue, Giura, Svizzera
Domanda 3
Il lavoratore munito di abilitazione ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi del DL 81-2008 e DL 106-2009) rilasciata dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine può progettare una via ferrata o è abilitato secondo legge solo alla installazione di quanto previsto nel progetto?
La formazione del personale addetto al montaggio della via ferrata, di cui all’allegato XXI del D.L.vo 81/08 e succ. mod. per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all’articolo 116, pone l’obbligo al datore di lavoro di formare i lavoratori e i preposti ai suddetti sistemi. Non vi è alcuna attinenza tra “l’addetto funi” e la fase progettuale, di montaggio e manutenzione di una via ferrata o percorso attrezzato o via di arrampicata in falesia, per le quali sono invece necessarie professioni e competenze afferenti a una necessaria multidisciplinarietà.
Il lavoratore munito di abilitazione ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento su funi può svolgere la funzione di addetto e, se ulteriormente formato, di preposto ai lavori in quota, qualora inserito in un contesto aziendale. Il rilascio dell’attestazione di frequenza e superamento della verifica finale da parte del CONAGAI, quale soggetto formatore previsto dall’allegato XXI del D.L. 81/08, non prevede abilitazione alcuna se non quella attinente alla mera esecuzione di un lavoro in quota con sistemi mediante funi. Si ricorda che il lavoro in quota, in particolare se eseguito mediante funi, deve essere sorvegliato. Qualora i lavori siano stati eseguiti in modo autonomo, potrebbe configurarsi una violazione anche dell’articolo 116 lettere e) e f) del D.L. 81/08.
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Ciao Stefano. Sicuramente è come dici tu, certo è che l frase da adito ad equivoci. ciao e grazie
Davide la tua correzione sarebbe perfetta se in questo caso e nella domanda specifica non si parlasse espressamente della costruzione di una via ferrata.
La messa in opera di tale struttura come si evince dalla risposta n°1 è un opera di ingegneria civile, ricade dunque nelle normative previste per le strutture di questo genere per le quali viene richiesto personale adeguatamente formato per il lavoro su fune, il quale se non inserito negli Albi delle Guide Alpine può eseguire la mera esecuzione come ben evidenziato alla stessa domanda che hai indicato.
Questa era la domanda ed è quindi corretta la risposta.
Intervengo per segnalare un evidente errore: alla domanda nr. 3, la risposta corretta è: “La formazione del personale addetto al sistema di accesso e posizionamento su fune, di cui all’allegato XXI del D.L.vo 81/08 e succ. mod. per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ecc..” e non “La formazione del personale addetto al montaggio della via ferrata, di cui all’allegato XXI del D.L.vo 81/08 e succ. mod. per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ecc..”. Penso sia doveroso segnalarlo per non creare ulteriore confusione in materia.
Danilo Villa:
Il Club Alpino Italiano è per normativa (L. 6/89 art.20) l’unico ente o associazione che può organizzare corsi di varia natura in ambiente montano.
Su questo punto si basava il mio post relativo, in altri casi nemmeno il C.A.I. o ancor meno i suoi associati in maniera autonoma possono accompagnare.
Parto dal principio tentando di essere sintetico:
il primo corso di alpinismo espresso da una scuola ufficialmente riconosciuta viene tenuto dal G.A.R.S. della Società Alpina delle Giulie di Trieste nel 1929 e nel 1933 venne riconosciuta proprio come Scuola di alpinismo. Tra i fondatori e massimi promotori una Guida Alpina: Emilio Comici.
Va da se che il retaggio storico culturale del C.A.I. in questo senso sia il più “antico” sul nostro territorio a livello associativo e quindi (aldilà di motivazioni squisitamente politiche su cui non mi soffermo) sia presente all’interno di una legge a tutela di una professione.
Personalmente la considero un’anomalia piuttosto pericolosa per diversi motivi ma tant’è…!
Non ci si deve però confondere tra dilettantismo C.A.I. e professionismo Guide Alpine perché l’articolo è ben chiaro in proposito!
Quindi l’accompagnamento di un allievo svolto, come di norma accade durante i corsi, non è abuso di professione ma ricade nel predetto articolo che rimanda anche al regolamento statutario del C.A.I. .
Altre associazioni similari o come di norma denominate ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) non possono in alcun modo tenere alcun tipo di corso formativo in ambiente (si esclude da questo la pratica indoor), come previsto anche dalla sentenza del tribunale di Milano Sez. IV (8 ottobre 2004, sentenza n. 9048) e la Corte d’appello di Milano sezione II (30 maggio 2005).
Diverso quindi il caso di un socio C.A.I. che operi autonomamente e non durante un corso ufficiale, il regolamento e le integrazioni della CNSASA (Commissione Nazionale Scuole del CAI) parlano chiaro anch’essi, anche perché sono già successe situazioni di interpretazione anomala da parte di qualche sezione.
Nel caso invece di gite sociali, queste ricadono ovviamente nelle normative sull’associazionismo e devono essere assolutamente scevre da qualsiasi condizione che faccia rilevare accompagnamento professionistico sia esso a titolo gratuito o meno. Per capirci meglio: il capogita non è un accompagnatore bensì un “responsabile” in seno alla mera organizzazione della gita (tempistiche, eventuale organizzazione dei pullman, prenotazione eventuale del pranzo, ecc.), i partecipanti sono liberi di usufruire dei servizi messi a disposizione ma non sono limitati nella scelta ad esempio di un itinerario diverso da quello proposto perché non vincolati da alcun contratto di accompagnamento.
La classica gita tra amici che se decidono di arrivare alla meta da percorsi diversi oppure di cambiare meta sono liberi di deciderlo anche in forma soggettiva, spetterà nel caso al capogita di organizzare un eventuale punto d’incontro, orario, ecc., compatibile con le esigenze collettive.
Gentilissimo Stefano
Approfitto della tua indubbia conoscenza, non solo su questo argomento, basta leggere i tuoi numerosi interventi su questo blog.
Essendo un accompagnatore CAI, nello specifico di AG, visto che hai scritto
“Il volontario appartenente al C.A.I. può accompagnare soltanto nei casi previsti dall’art.20 della L.6/89” sono andato a leggere l’articolo in questione ma non ho trovato nessun riferimento all’accompagnamento….
Art. 20 Concessioni e autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione.
Anche andando a guardare i vari allegati nominati nel testo non ho trovato nulla,
Potresti gentilmente delucidarci in merito.
Ringraziandoti in anticipo un cordiale saluto
Per specificare:
Il volontario appartenente al C.A.I. può accompagnare soltanto nei casi previsti dall’art.20 della L.6/89
Mauro Orazi:
usa pure il chiarimento se ti può essere utile.
Resta beninteso nella forma indicata, che qualunque itinerario non specificato e che presenti anche un unico tratto attrezzato deve venire catalogato a priori da un Ente preposto abilitato dalle vigenti normative
La libera frequentazione ovviamente non risente in alcun modo di questa catalogazione, se non nelle informazioni preventive, relative all’equipaggiamento necessario, per le quali nessuno è obbligato, mentre l’accompagnamento professionale ricade nei criteri della L.6/89 che, come tu stesso ben evidenzi, dal grado EEA in avanti è attività esclusiva riservata alle Guide Alpine.
Stefano Michelazzi: grazie mille per il chiarimento, ti chiedo di poter usare il tuo commento in testi di chiarimento per i soci AIGAE. Mi riconfermi la mia opinione: abbiamo più volte specificato che nella nostra interpretazione della legge qualunque uso di attrezzature alpinistiche, inclusi set da ferrata, sono riservati alle GA e che dunque nell’accompagnamento professionale le GAE devono, anche se a malincuore, rinunciare anche di fronte a facili “ferrate” dove si affollano centinaia di turisti non accompagnati, mentre un generico “volontario” (accompagnatore CAI o simili), non svolgendo attività professionale (o facendo finta di non farlo) può andarci. Mi rimaneva il dubbio sui quei casi “border line” di ausili non necessari. Ovviamente l’ambiente naturale è talmente ampio e multiforme che è sempre complicato fissare regole sempre certe e disambigue, e dunque è più che corretta la tua avvertenza finale di valutare caso per caso. Comunque, grazie.
Marcello e Jacopo:
le ferrate delle Dolomiti, ma non solo quelle, sono spesso residuati di periodi storici più o meno antichi ed in anni che furono, aldilà della classificazione UIAA, non esistevano molte regole in materia.
Oggi la musica è cambiata e tutto sta essendo via via adeguato a questa sinfonia.
La SAT sta ripristinando tutte le vie ferrate del Trentino (alcune devo dire in modo fin troppo sicuro ed a mio avviso piuttosto diseducativo…), alcune attualmente sono interdette alla frequenza (per la vetustà delle attrezzature) ed alcune sono state dismesse definitivamente (vedi ferrata del Palon sul Monte Bondone per fare un esempio). In Val del Sarca sono state ripristinate quasi tutte ormai.
Il lavoro è lungo ovviamente e molto costoso perciò ci vorrà del tempo per risistemare il tutto, in ogni caso la prassi seguita è quella indicata nelle risposte al quesito riportate nell’articolo.
Altre ferrate trentine sono state ripristinate dai gruppi di Guide Alpine delle diverse vallate. Un esempio fra tutti la via ferrata del Masaré sulla Roda de Vaèl, ripristinata qualche anno fa dalle Guide Fassane.
So che anche in Alto Adige si è fatto qualche intervento e sicuramente in Lombardia, dove nei mesi scorsi sono state smantellate diverse ferrate, anche storiche, ma che attualmente non possono venir ristrutturate per mancanza di fondi. Il 15 e 16 novembre ho personalmente partecipato allo smantellamento di un itinerario.
Mauro Orazi:
Le vie ferrate sono così definite: “Ascensione o traversata resa più facile e sicura con dei mezzi artificiali infissi alla roccia, disposti in modo pressoché continuo” (Testo Tecnico delle Guide Alpine)
Solitamente nella catalogazione U.I.A.A. vengono valutate con la sigla EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura alpinistica) e sono terreno esclusivo delle Guide Alpine nell’accompagnamento professionale in quanto comportano l’uso di attrezzature e quindi l’utilizzo di tecniche alpinistiche.
Un semplice corrimano dove non sia necessario l’utilizzo di queste attrezzature e tecniche, di solito, non è da considerarsi via ferrata ma scrivo di solito, perché se il tratto presenta difficoltà che si possono intendere come alpinistiche dal 1° U.I.A.A. in su si ricade nella catalogazione di via ferrata.
Va da se che ogni itinerario ha bisogno di una sua precisa collocazione per valutare se necessiti o meno di attrezzatura e quindi catalogabile come via ferrata o similare (sentieri attrezzati, sentieri alpinistici, ecc.).
Purtroppo l’abuso di infissi che descrivi oltre ad essere spesso poco educativo, va a creare una serie di problematiche, le quali, appunto, devono poi venir vagliate singolarmente, per evitare fastidiose conseguenze anche in campo assicurativo.
Definizione di regola d’arte secondo il Codice Civile:
http://www.brocardi.it/dizionario/2021.html
Sulla base delle normative vigenti rispetto all’opera e delle sue caratteristiche intrinseche la regola d’arte può essere stabilita anche dalla contrattazione relativa allo svolgimento dell’opera stessa ovvero viene definita in ambito di contrattazione o a monte di questa sempre rispettando i criteri del Codice Civile.
Le figure preposte in questo caso specifico sono quelle indicate dall’articolo, che risultano figure professionali accreditate nella costruzione di opere d’ingegneria civile come progettisti le prime due e come realizzatori, la terza, ai sensi dell’art. 10 lettera c) della L. 6/89.
Il CONAGAI è Ente formatore riconosciuto dall’allegato XXI del D.lgs 81/08.
Pongo una domanda leggermente off -topic, riferita a casi abbastanza frequenti in Appennino Centrale. Con “via ferrata” è definibile qualunque tratto, anche solo se munito di, ipotizziamo, due metri di catena? C’è una distinzione oggettiva tra vie ferrate vere e proprie e semplici passaggi attrezzati? Spesso in appennino, in nome di una presunta maggior sicurezza, si ha la bella idea di stendere corrimani, catene, funi metalliche, scalette di 2/3 gradini su sentieri fino a ieri percorsi e percorribili da qualunque escursionista preparato, e che per effetto di questi posizionamenti arbitrari si ritrova a essere eletyi al rango di “vie ferrate”. La domanda può sembrare superflua, ma in caso di incidente diventerebbe rilevante, tantopiù se in presenza di accompagnamenti professionali: ad esempio il sentiero che prima era percorribile anche da un AMM o GAE diventerebbe, per effetto di magari solo di una scaletta di 2 metri, configurabile come “alpinistico” e dunque riservato solo alle Guide Alpine?
Grazie per chi potrà chiarire o dare riferimenti normativi.
in sintonia con Marcello
E tutte le ferrate delle Dolomiti costruite decenni or sono da volontari, guide e quant’altro, sotto cosa ricadono? Visti anche i numerosi incidenti che vi accadono e l’altissima frequentazione, mi sembra che ci si ritrovi in un ginepraio che non fa bene a nessuno. Mi sbaglierò e le regole ci vogliono ma qui si arriva al cane che non si mangia solo la coda ma si divora l’intero corpo…
Esiste una normativa specifica che regolamenta e che prevede l’iter per la relativa certificazione dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte? Ovvero dove è possibile reperire la descrizione dei requisiti coi quali verificare l’esatta esecuzione a regola d’arte secondo la relativa normativa?
Grazie