Professionisti dell’arrampicata su roccia

Professionisti dell’arrampicata su roccia, chi sono? Ci sono associazioni che sostengono che il Ministero riconosce la possibilità di insegnare e accompagnare nell’arrampicata su roccia a “maestri di arrampicata” in virtù della legge 4/2013. Ma cosa dice questa legge? 

Professionisti dell’arrampicata su roccia
(chi sono? Alcuni chiarimenti)
a cura del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane
(pubblicato su guidealpine.it il 5 febbraio 2024)

La legge 4/2013 di cosa si occupa?
La 4/2013 reca disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi e consente lo svolgimento di qualsiasi professione volta alla prestazione di servizi a favore di terzi, salvo che non si sovrappongano a quelli dei professionisti per il cui esercizio sia richiesta per legge l’iscrizione all’albo, come ad esempio quella di Guida alpina.

Pone quindi dei limiti?
Sì, pone precisi limiti ed esclusioni.

Quali?
Sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, professioni sanitarie, attività e dei mestieri disciplinati da specifiche normative, per il resto chiunque può svolgere attività professionale.

La 4/2013 ha comportato la possibilità di esercitare nuove attività professionali?
No, riguarda professioni che già potevano essere liberamente praticate anche prima del 2013. Dà invece la possibilità ai professionisti di organizzarsi in associazioni di categoria, definire l’oggetto della professione, che però ovviamente non deve sovrapporsi a quello delle professioni regolamentate.

Cosa possono fare queste associazioni di categoria?
Definiscono ad esempio i requisiti di ingresso e l’eventuale formazione.

Esistono degli standard minimi formativi obbligatori?
No, assolutamente no, è proprio il concetto di questa legge….le professioni della 4/13 sono professioni che si potevano svolgere anche prima del 2013, qualche associazione infatti fa formazione, altre no, alcuni poca, altri di più, non ci sono standard, ognuno fa quel che vuole, perché il concetto di questa legge NON è quello di creare professioni che debbano dare delle garanzie all’utenza, come quelle legate ad esempio alla nostra professione e quindi all’incolumità delle persone. In pratica ognuno si autoregola come meglio crede.

Ma quindi per esercitare una professione che non ha riserve di legge, si è obbligati a essere iscritti a un’associazione di riferimento?
Assolutamente no, è solo una scelta, eventualmente un’opportunità, ma non è obbligatorio!

Ma queste associazioni sono riconosciute dal ministero?
No, il Ministero non riconosce, non si può parlare di riconoscimento.
Come si legge in una nota inviata al Conagai dal Mise (ora Mimit): “Il Ministero è chiamato a inserire nell’elenco le associazioni professionali che dichiarano, con assunzione di responsabilità da parte dei legali rappresentanti, di essere in possesso dei requisiti. Pertanto, l’istruttoria che l’Amministrazione è chiamata a compiere è di tipo prettamente compilativo, limitandosi a verificare il deposito delle dichiarazioni, oltre che la pubblicazione sul sito web degli elementi di interesse per il consumatore, senza entrare nel merito della documentazione e senza sindacare la veridicità delle informazioni rese. Il Ministero si limita ad accertare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione ai fini dell’inserimento nell’elenco delle associazioni professionali, nella quale è già precisato che l’attività stessa non contempla attività riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi”.

L’arrampicata su roccia è un’attività riservata alle Guide alpine?
Sì, l’articolo 2 della nostra legge quadro nazionale prevede che lo svolgimento a titolo professionale dell’attività su roccia senza limiti di difficoltà, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte all’albo.

Le Guide alpine hanno una specializzazione sull’arrampicata?
Sì, l’articolo 10 della nostra legge prevede delle specializzazioni. Riguardo all’arrampicata la specializzazione è legata all’agonismo, non certo all’arrampicata su roccia che è già presente nello standard formativo del percorso per Guida alpina, come previsto all’articolo 2.

Alcuni sostengono che, visto che è una specializzazione delle Guide alpine, non rientra nella riserva di legge, è vero?
Assolutamente no, la riserva sull’arrampicata su roccia, come si è detto, è data dall’articolo 2, dove comunque si riserva anche l’utilizzo di tecniche e attrezzature alpinistiche, come ad esempio la corda, e questo è già ben definito anche da sentenze della Corte Costituzionale, oltre che nella legge quadro dei Maestri di sci. Inoltre sarebbe come dire che si possa fare la specializzazione da anestesista senza essere medico.

Un consiglio a chi voglia fare della passione per l’arrampicata su roccia una professione?
Evitate di credere ai venditori di fumo, e prima di fare delle scelte o di affidarvi a dei professionisti, verificatene le credenziali, quello che dicono e scrivono utilizzando i canali ufficiali dei Ministeri, come in questo caso, il Mimit, (ex Mise).


Il commento
di Paolo Caruso

L’articolo in questione tocca un argomento complesso che può portare a interpretazioni fuorvianti e a errori. I professionisti riconosciuti dal MIMIT (le cui associazioni sono pertanto inserite nell’elenco del Ministero) secondo la legge 4/2013 rientrano tra le professioni non ordinistiche e si occupano di contenuti diversi rispetto a quelle riservate agli ordini e collegi. Nei link che seguono viene spiegato tutto dettagliatamente. Quindi, in questo caso non si può certo parlare di abusivismo, sarebbe un controsenso e un’assurdità, un cortocircuito legislativo. E’ anche molto grave sostenerlo, qualcuno potrebbe impugnare simili accuse. Anche per quanto riguarda le professioni ordinistiche non è semplice capire determinati aspetti legislativi. Ad esempio, la nuova figura di Aspirante guida di 1 livello, introdotta in pochissime regioni come se fosse mancato il coordinamento del Collegio Nazionale, suscita molte perplessità in quanto questa figura non è prevista nella legge 6/89. Ritengo giusto dare informazioni corrette così che tutti possano farsi una idea precisa del quadro generale, in materia di legge, prima di assumere posizioni che altrimenti potrebbero essere gravemente sbagliate. 

Come guida io mi sento in dovere di prendere le distanze dai gravi errori interpretativi che potrebbero anche arrecare danni alla categoria. Inoltre, in qualità di garante della qualità della formazione dell’Associazione dei Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS che è stata RICONOSCIUTA dal MIMIT (anche se per il Collegio Nazionale sembrerebbe difficile da comprendere) in quanto forma professionisti che, a differenza delle guide alpine, NON accompagnano sulla roccia ma INSEGNANO la Tecnica del Movimento nell’arrampicata sportiva, cioè il Metodo Caruso, non posso esimermi dall’intervenire quando si affermano evidenti inesattezze.  I Maestri IAMAS, dunque, svolgono un’attività che esula dalle riserve della legge delle guide. Per questo io svolgo questo ruolo, in quanto non ha nulla a che fare con le competenze delle guide alpine. E’ tutto molto chiaro e semplice, almeno per chi non si ostina a non voler capire.

Nel mio canale youtube con questo video spiego la storia del testo Progressione su roccia e come le guide non hanno riconosciuto il Metodo tra le loro competenze:
https://m.youtube.com/watch?v=ps7UZaY-oms&t=20s <https://m.youtube.com/watch?v=ps7UZaY-oms&t=20s>

Inoltre, IAMAS ha già smentito chiaramente la posizione del Collegio in questi articoli:
https://www.iamas.it/guida-alpina-maestro-di-arrampicata-istruttore/
https://www.facebook.com/share/p/CMgmbATZwWmreBeM/
https://www.facebook.com/share/p/SCFoUQaf3cXZeHes/

E anche io ho già voluto precisare come stanno le cose, in quanto ritengo che la maggioranza delle guide riconoscano il valore dell’onestà intellettuale:
https://www.facebook.com/share/p/MptU7CL6LpLssAMy/
https://www.facebook.com/share/p/FYjbgMrU1GnmxDG4/

Tra l’altro, il fatto che alcune guide accusino realtà estremamente competenti di non essere tali è inaccettabile, oltre che grave, soprattutto in questo caso in cui è noto che le tecniche del Metodo sono decenni avanti, relativamente alla tecnica e alla didattica del movimento in arrampicata sportiva, e sono il riferimento tecnico di tante realtà, anche fuori dall’Italia. 

Noi guide abbiamo la legge 6/89 perché Bassanini si è adoperato sostanzialmente perchè stimolato dal fatto che il figlio era guida. Se ora ci fosse un altro politico che avesse qualche parente Maestro di arrampicata (o che si definisce tale) e introducesse una nuova legge sul Maestro di arrampicata, andrebbe tutto bene? Basterebbe questo per dimostrare le competenze di questi maestri? Oppure sarebbe meglio entrare nel merito dei contenuti, come faccio io e ora anche IAMAS?

Eppure, credo che i più sappiano che le linee guida dell’Associazione e dei Maestri IAMAS sono proprio i contenuti analizzati e approvati dal Ministero. Se non bastasse, come autore del Metodo io stesso ho il compito di garantire la massima eccellenza in tema di tecnica e didattica nell’arrampicata sportiva all’interno di IAMAS.

Attenzione però: ora alcuni soggetti senza arte né parte stanno cercando di farsi riconoscere dal Mimit pur essendo persone senza livello e senza competenze se non quelle di aver partecipato, come tanti altri, a una piccola parte della formazione sulle Tecniche del Metodo: si tratta perfino di individui senza titoli, allontanati per questioni di etica professionale, di correttezza e di scarsa capacità. Noi guide dovremmo preoccuparci di questi personaggi e di questo tipo di associazioni che, nel caso in cui venissero riconosciute dal Ministero, darebbero luogo alla degenerazione definitiva del settore arrampicata. Bisogna anche considerare che senza il contenuto della Tecnica del movimento, non dovrebbe essere riconosciuto a nessuno il titolo di maestro, almeno oggi; tra l’altro, sono convinto che l’accompagnamento su roccia sia già riservato alle guide alpine. Ho provato a spiegarlo molte volte, ma sembra difficile capire quanto dannoso diventerebbe lo sdoganamento di figure non qualificate nel mondo dell’arrampicata. Peccato.

Professionisti dell’arrampicata su roccia ultima modifica: 2024-03-27T05:46:00+01:00 da GognaBlog

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

144 pensieri su “Professionisti dell’arrampicata su roccia”

  1. Anche la tua ultima affermazione, quella dei tribunali, conferma che hai una certa confusione in testa. I giudici applicano la legge o le leggi esistenti, non spetta ai giudici discernere se sia corretta o meno l’estensione della L. 4/2013 anche al settore in questione. Finche le tre leggi (L. 6/89, L. 4/2013 e L. 2023 “sportiva”) sono in vigore nell’attuale formulazione, c’è confusione normativa, che va chiarita, pro futuro, con un nuovo testo che spazza via le ambiguità e le sovrapposizioni in essere oggi. Le sentenze passate valgono sui casi di specie (sui quali non si tornerà), ma se le GA NON esigono un nuovo testo che regoli il tutto, le sentenze passate rischiano di consolidare giurisprudenza. Le leggi, oggi tutte e tre efficaci, non sono immutabili: si possono cambiare, ma NON le cambiano i giudici, le cambia il Parlamento. Ecco perché necessaria una nuova legge.

  2. Fernando: non contesto il tuo riproporre il tema due volte, ma avermi fatto una domanda tempo fa, cui ho risposto e successivamente avermi riproposto la stessa domanda, il che significa che non hai letto con attenzione la mia prima risposta. I miei interventi sono molto numerosi anche perché devo rispondere e controbattere a numerosi interlocutori. Se poi ciascun interlocutore mi ripropone le STESSE questioni due, tre, quattro volte, ovviamente questo amplifica il numero dei mie interventi.

  3. @Fabio ah ah! Grande, sono stato percorso dall’antico brivido dello studente cazziato dal professore. Prometto che non lo farò più.
    @Carlo mi tiri le orecchie perché ho peccato di riproporre il tema due volte quanto tu hai riproposto il concetto del super DDL omnicomprensivo di tutte le discipline outdoor…in 80 commenti…..noto una leggera sproporzione. 
    Chiudo, questa volta definitivamente…. nella tua tesi a favore del super DDL non tieni conto di una cosa…i Tribunali si sono già espressi a favore di professionisti che lavorano nell’ambito della 4/2013 e contro i monopoli delle GA come in principio generale…N.B. i singoli abusivi perseguiti (giustamente) non fanno testo. 
    Saluti
    p.s. sono bergamasco, ciao

  4. Fernando, bada di non sgarrare: il Crovella ti osserva.
    E poi sgrida.
     
    P.S. Benvenuto nel club!

  5. Fernando: ti sei porto con fare cortese e rispettoso e per questo ti ho spiegato le cose con pazienza e per ben due volte. Ti prego però di non riproporre i “temi” una terza volta… Ciao!

  6. Sempre per Fernando. Sul punto 2) Mi è chiarissimo che le sia la legge 4/2013 che le 2023 “sportiva” siano leggi dello stato, è auto-esplicativo. Solo che, applicate al settore in questione, comportano delle storture giuridiche (che il loro legislatore non aveva previsto, o forse che ha cercato di forzare…). O meglio la 4/2013 non è sbagliata in assoluto, solo che vale esclusivamente per i settori dove NON c’è un ordine professionale. Invece dove c’è l’ordine, NON possono proprio esserci altre figure professionali parallele: è il principio dell’esclusività delle professioni ordinistiche. La legge sportiva 2023 è in evidente contrasto per la parte a pagamento. Agiscano pure le ASD e i relativi tecnici sportivi, ma nel settore del volontariato (come fa la tua ASD), sennò i tecnici sportivi (se pagati) violano l’esclusività di professione ordinistica.
    In entrambi i casi è necessario che il nuovo DDL corregga le storture giuridiche, e lo faccia una volta per tutte, impedendo l’applicazione della 4/2103 al settore e eliminando  le discipline di pertinenza dagli elenchi del CONI, cui la legge 2023 fa riferimento.

  7. Fernando, non so perché ma mi pari “piemontese”. Per cui capirai il mio ultimo modo di dire “suma al pian dei babi“. Se non sei piemontese l’ho spiegato poco sotto. Sei tornato al punto di partenza:  entrambe le cose le hoesplcitamente analizzata a stretto giro con i tuoi precedenti interventi.
    Cerco di sintetizzare. Sul punto 1, “nel più stai il meno”: i professionisti paralleli alle GA, una volta incamerati nell’ordine professionale delle GA, avranno la formazione di base delle GA più le peculiarità specifiche delle singole discipline. In termini di sicurezza, ci guadagnano tutti, in particolare i clienti. Ci perdono invece quei professionisti che non vogliono fare lo stesso sforzo delle GA per esser legittimati a farsi pagare e cercano escamotage vari, più o meno legali, per aggirare il problema. 

  8. @Carlo, in merito al commento @135. 
    Sta di fatto che sia la 4/2013, che la legge sullo sport sono LEGGI dello STATO, forse improprie e certamente tirate per i capelli in riferimento alla definizione di Alpinismo come sport (vi è anche la falconeria ad esempio, la legge è bizzarra). Ma non sei ne tu ne io che decidiamo la validità o meno.  Ci sono e bisogna muoversi all’interno del quadro giuridico vigente. 
    Mi pare che sia solo tu a non prenderne atto. 

  9. @Carlo, fa piacere constatare che circa 100 commenti dopo, anche tu sei giunto a concludere che la qualità della formazione che riceve un accompagnatore/istruttore è un punto centrale. Continuo a sostenere la mia tesi, che se la didattica per formare un istruttore sportivo outdorr fosse in carico o cmq superviosionato dalle GA, si eleverebbero gli standard e lavorerebbero, ognuno nei rispettivi ambiti, tutti…e molto meglio. 
    Permettimi un appunto, ritenere che solo le GA abbiano una formazione impeccabile è un filo pretestuoso e poco rispettoso per altre professioni…un istrutture di MTB o di parapendio è forse meno “tecnico” nel suo ambito di una GA?  Una GAE ne sa molto in ambito storico naturalistico, vale meno questo di un AMM?
    Hai una visione in filo massimalista. C’è tanta gente che fa bene il proprio lavoro, non solo le ottime GA. 

  10. Minchia! Se c’è l’esclusività giuridica, a favore della GA, della professione di “accompagnare i clienti a pagamento”, non possono esercitare contemporaneamente sia professionisti inseriti nel Collegio delle GA che professionisti NON inseriti nel collegio delle GA. 
     
    L’applicazione a queste settore della legge 4/2013 è impropria e infondata giuridicamente, in quanto tale legge codifica i professionisti solo dove NON c’è un ordine professionale (che nel caso delle GA si chiama Colleggio). Idem con patate per la legge 2023, quella del mondo sportivo, che è frutto di un colpo di mano del CONI.

  11. Cmq, dopo 130 commenti sei tornato di nuovo al pian dei babi. Che cranio legnoso che hai!
    A proposito, digressione. Per mia curiosità culturale, ho telefonato a un anziano contadino dell’astigiano, che conosco da una vita e per il quale il dialetto piemontese è la lingua madre. Mi ha confermato che, anche per lui, l’espressione “suma al pian dei babi” ha il significato cui faccio riferimento io e non gli pare che c’entri col il destino dei rospi, spiaccicati sul terreno. Invece il nome della ricetta il pollo ai babi, che è un pollo “schiacciato”, potrebbe collegarsi al “saut dei babi”, un gioco che facevano i bambini ai tempi della civiltà contadina. Si metteva il rospo su un’estremità di un asse perpendicolare a un tronco, oscillante come un’altalena. I bambini davano un colpo violento all’estremità opposta di tale asse, il rospo schizzava in aria e poi, ricadendo, si spiaccicava al suolo. Da qui anche la definizione popolare: “fè la fin dei babi” (fare la fine dei rospi: spiaccicati per terra).

  12. Eppure è semplice: se non sono GA non devono stare nel collegio delle GA e non possono essere le GA a dire chi, come e quando diventa non-GA.
     
    E non ho detto nulla su come si diventa non-GA e chi può diventarlo, che è un altro argomento.

  13. Perché le altre figure non vogliono finire “sotto” le GA? Perché prendere il brevetto da AMM (Accompagnatore di media Montagna, in seno alle GA) è molto più tosto che seguire il corsetto del menga citato nei precedenti mie commenti. chiunque può prendere quel patentino. E lo stesso valke anche per le discipline nuove come il canyoning: come fanno le manovre gli attuali accompagnatori di canyoning? Come le fanno le guide o a modo loro?
    Se invece si incorpora tutto nell’ordine professionale delle GA, in ogni disciplina i professionisti a pagamento hanno l’approccio delle GA, applicato alle varie tematiche di ciascuna disciplina. ma è proprio quello che le varie figure collaterali, nonché i tecnici sportivi NON vogliono…
    o la vedo dura trovare a tavolino un accordo di settore, spero per le GA che non mollino l’esclusività sulla professione, perché se mollano sul principio giuridico, si troveranno milioni di “concorrenti”, che prendono patentini  burla, con corsi on line in remoto (???!!!???).

  14. No, sei tu che non capisci. La mia riflessione è che NON possono esser autorizzate a operare figure professionali che hanno preparazione/verifica7aggiornamenti un milione di volte inferiore a quella delle GA. Accompagnare clienti è la prestazione (a pagamento). Per cui, sullo stesso sentiero possiamo incontrare clienti accompagnati da una AMM (figura già esistente nel corpus delle GA) e altri accompagnati da una GAE, la cui preparazione non è confrontabile alla prima. e’ questo che NON regge. Se invece si incorporano tutte le figure professionali nel Collegio delle GA, con le infinite sotto-voci, la preparazione sarà a livello dello storico delle GA.

  15. “COME PUO’ ESSER PARAGONATA QUESTA “PREPARAZIONE” A QUELLA RICHIESTA PER DIVENTAR GUIDA ALPINA???”
     
    Perfetto, bravo, vedi che dai e dai poi ci arrivi anche tu!
    Se questa preparazione non può essere paragonata a quella della GA, perché chi è preparato così dovrebbe far parte del collegio delle GA? E viceversa, naturalmente.
     
    Se entrambe le figure devono far parte di un collegio deve essere un collegio che non sia delle né delle une né delle altre…direi un collegio di Accompagnamento Professionale a Pagamento, ma temo i doppi sensi!

  16. SEGUE:
    Il corso, ad esclusione della parte pratica, è erogato in modalità E-Learning (FAD) e può essere frequentato da qualunque luogo, in qualsiasi orario della giornata e senza limiti di scadenze.
     
    COME PUO’ ESSER PARAGONATA QUESTA “PREPARAZIONE” A QUELLA RICHIESTA PER DIVENTAR GUIDA ALPINA??? E’ auto-eplicativo che la L. 4/2013 e’ un modo per bypassare il problema elle autorizzazioni. Il “vero” tema NON è abrogare gli ordini professionali, ma incamerare le figure collaterali (ammesso che abbiano un senso alternativo alle attuali GA) fino a parificare i percorsi formativi/verificativi/di aggiornamento a quanto fanno da sempre le GA. Le figure alternative NON vogliono la severità che invece caratterizza il mondo delle GA, ecco il “vero” punto. Invece vogliono poter fare concorrenza alla GA con minor selezione e parametri valutativi più attenuati (ciò non toglie che singoli individui possano esser molto “seri”, ma non è vincolo di categoria, questo è il punto)

  17. Corso per Guida Ambientale Escursionistica (GAE). 
    1. Erogato dal Centro Studi Helios, Accreditato ai sensi di legge per la formazione Professionale
    2. Attività pratica e Project work svolti nel proprio territorio;
    3. Conforme agli standard europei EQF ed ECVET 
    4. Inserito in un percorso di attestazione e qualificazione ai sensi della legge 4/2013 che prevede: 
    o Metodologia didattica cognitiva 
    o Project work basati sulla realizzazione di progetti esecutivi 
    o Attestazione e Qualificazione Professionale (Legge 4/2013) a seguito di esperienza sul campo che permette tra l’altro, di essere considerato “professionista” ai sensi di legge (DPCM 14/10/2021)

  18. Crovella: l’abolizione degli Ordini professionali sarebbe giusta. In pratica sono soprattutto delle corporazioni che difendono i propri interessi. Sono stato iscritto per anni all’Ordine dei giornalisti. Me ne sono andato per due motivi:
    1 – Nel passaggio da lira ad euro, la quota è passata da 100.000 lire all’anno a 100 euro: esattamente la schifezza che molti giornalisti avevano condannato.
    2 – L’Ordine non espelle i Soci neppure nel caso, è successo, che un iscritto lavorasse per i Servizi Segreti e passasse a loro informative sui colleghi. 
    Questo significa solo difesa della casta e dei propri interessi. Tutto il resto, dai codici deontologici alle Casse previdenziali un affare di famiglia.
     

  19. questo è il “vero” tema sul tavolo e va posto con il dovuto tono, cordiale e corretto come fa Dm. Più si grada, in nome di idee sconclusionate (“tutti possono guadagnare nell’accompagnament7formazione”, “basta ordini professionali”, “viva i nuovi tecnici sèporgtivi, non vedete che li legittima la legge” – quella fortemente condizionata dal potere politico del CONI, NdR) e più si accede il clima della negoziazione a monte (cioè fra i rappresentanti delle divesere fazioni, PRIMA di far confluire nel DDL l’eventuale accordo fra di loro). Più il clima di confronto è esacerbato (mamma mia: che termine forbito!) e più le GA si arroccheranno sulle loro posizioni di difesa dell’esclusività giuridica a loro riconosciuta dall’esistenza del loro ordine professionale. premesso che, essendo io un tifoso della legittimità delle GA, non capisco perché dovrebbero rinunciare a tale principio, la rinuncia deve partire da loro, o quanto meno coinvolgerle ed ottenere il loro avallo. Invece, più le attaccate, le GA, e più si riducono le probabilità di ottenere questo tassello, senza il quale… addio ad una vera “liberalizzazione” del settore nel nuovo DDL. A buon intenditor…

  20. Erroneamente si pensa che l’Italia sia fanalino di coda. Tuttavia gli ordini e la riserva sul titolo/attività sono diffusi largamente in tutta Europa in special modo nel settore medico/salute. Si tratta di modulare correttamente, con opportune leggi, il mix tra riserva professione e riserva di titolo poichè il problema che il legislatore dovrebbe porsi non è mantenere il monopolio per una singola categoria di persone, ma tutelare il consumatore e il mercato, nel senso di non impedire lo sviluppo del mercato stesso.

  21. 124: scioglimento per legge di TUTTI gli ordini professionali. Questo sarebbe un passo avanti e ci porterebbe in linea con l’Europa e il mondo.

  22. Lo spunto di DM è interessante, ma resta a tavolino, nel senso che se le GA NON vogliono rinunciare all’esclusività giuridica della professione, non credo che nessuno potrà imporre loro altre soluzioni. La partita è da giocare ai tavoli della trattativa dove si discuterà del contenuto del DDL

  23. La riserva professionale (tipo quella delle GA) non è l’unico modo x salvaguardare il consumatore. In genere si utilizza la riserva professionale dove non c’è problema di concorrenza ( tipo medici ) o la prestazione è molto specifica (avvocato). Dove il settore è particolarmente variegato si ricorre spesso a una riserva sul titolo professionale. Pertanto nel caso in esame, data la particolare ampiezza si potrebbe benissimo ricorrere a questo. Si potrebbe perciò togliere la riserva professionale (= chiunque potrebbe esercitare) ma la qualifica di GA data solo dopo  esami. Attualmente la riserva professionale, a mio avviso,  è troppo ampia ( e incerta) e include settori dove altre figure (ad esempio CONI) sono sicuramente più qualificate nello svolgere l’attività. Questa rimodulazione andrebbe fatta anche per tutelare i ragazzi che affidano il loro futuro professionale di GA ( e familiare) a un’attività la cui perimetrazione è sempre incerta e soggetta a rapporti di forza politica. Al tempo stesso blocca in modo insensato decine di altre attività specialistiche che potrebbero offrire sia servizi di qualità piu mirati che molte opportunità di lavoro.

  24. Sto parlando dei commenti” 55 su 120, contati, sono tuoi, fesso (e non voglio pensare alle battute)
     
    Tu non “intervieni con forza”, tu inondi di cazzate il blog Crovella e lo affossi!

  25. @118 ma come non vedi tracce???? Non mi riferisco agli articolo. Sto parlando dei commenti, intervengo con forza proprio per confutare la marea di commenti con quell’impostazione. Ho fatto tre esempi, perché sono fra gli ultimi tre temi trattati (per quello delle GA, guarda la sfilza qui sotto). 

  26. Tu pretendi che questo luogo sia lo sfogatoio dei deliri del tuo piccolo ego e qualunque contraddittorio scatena la tua incontinenza verbale.
     
    Sei patetico.

  27. Scusa ma dei 3 punti da te descritti trovo piuttosto il contrario,  non vedo molte tracce di quello  che dici e si che da lettore onnivoro perdo pochi articoli e commenti…ma un dubbio ti viene mai?Vero e’ che una vista ha sempre bisogno di una controllatina…ad ogni età e domani io ci  andrò!

  28. E’ proprio quell’atteggiamento che fa incazzare. Si concepisce il Gogna Blog come il tazebao dei ribelli a prescindere, dei contromanisti per indole. Si vorrebbe che fossero scritte solo cose come:  1) ISRAELE NAZISTA, quando Israele è stato legittimo che sta difendendosi dalla morsa di terroristi che la voglio distruggere. 2) LIBERI TUTTI A FARSI PAGARE IN MONTAGNA, quando la legge LEGITTIMA solo le GA, per cui gli altri sono degli abusivi, poiché le leggi successive sono o (4/2013) una impropria applicazione di una legge generica al settore in questione già normato, o figlie (legge 2023) di un colpo di mano del CONI. 3) SCIAMO E ARRAMPICHIAMO SENZA NESSUN LIMITE NE’ AUTOCONTROLLO, quando la montagna non ne può più dello sfruttamento antropico ecc ecc ecc. 

  29. 114@perché babbeo?mai pensato.A me piace andare contromano di notte in autostrade sconosciute, mi sento nonno e vecchietto e me ne faccio vanto,anzi ora provo la corsia di sinistra s.s.51 in pieno giorno!

  30. @111 A parte il significato metaforico del modo di dire dialettale, un punto fermo è che in piemontese i babi sono i rospi e non le rane. su questo non ci piove.

  31. @112 in realtà è quello il punto cardine della questione metodologica. non solo su uno specifico tema da analizzare, ma in generale. La schiera di chi si aspetta solo di leggere ISARELE NAZIATSA, LIBERI TUTTI NEL FARSI PAGARE IN MONTAGNA, ARRAMPICHIAMO/SCIAMO SENZA LIMITI ecc ecc ecc guarda a chi si contrappone (nel caso, il sottoscritto) come se fosse costui il vecchietto che pensa agli altri contromano. Invece, nella sostanza, contromano davvero vi muovete voi, oggi su questo tema, domani su un altro. E chi ve lo fa notare, vi manda in paranoia e gli date del babbeo (“vecchietto che dice guarda quanti contromano”).

  32. A parte la ricerchina su internet (attività che, non si capisce,  perchè, se la fa un altro, è oro colato, se la faccio io “non rileva”…), da 60 anni abbondanti io uso la l’espressione dialettale nel senso da me riportato. In generale e fuor di metafora può significare (nelle due accezioni, la tua e la mia): “siamo ridotti male”, o “siamo al punto di partenza, dopo aver percorso un tragitto lungo, ma infruttuoso”. Alla fin fine, non è il suo significato intrinseco che cambi granché.
     
    Per quanto riguarda il tema: è impossibile l’abolizione di un ordine professionale! Intendo imposta dall’esterno o dall’altro. Al limite (cmq previa verifica giuridica del principio, che ora non ho voglia di fare) può lo stesso ordine deliberare la sua auto-liquidazione. Ma in nel caso delle GA non si capisce che vantaggio ne avrebbero: infatti, oggi hanno il coltello dalla parte del manico, sul piano giuridico, e devono solo far valere la situazione che li vede su posizioni giuridiche di vantaggio rispetto alla jungla circostante. Perché dovrebbero autopunirsi, smontando la tutela connessa al loro dorine profesisonale?

  33. Sperando non venga proposto il test Minnesota per poter continuare a partecipare al dialogoblog/b, vien in mente quel vecchietto che alla guida della propria auto fa notare alla moglie al suo fianco quanti stamane siano entrati contromano in autostrada!

  34. Crovella lungi da instaurare un contraddittorio sui detti piemontesi. La  definizione che riporti è errata. Non basta una googlata (e se vuoi ti cito anche la fonte),. D’altronde se fosse come riporti tu, non vi sarebbe alcuna attinenza con il pollo al babi, per l’appunto schiacciato da una pietra. 
    Per quel che riguarda l’articolo e i tuoi continui batti e ribatti, la soluzione è semplice.
    Abolire l’Ordine delle GA. 

  35. Io confido che il nuovo DDL affermi una volta per tutte il principio in questione, senza nessuna esclusione, un po’ perché faccio il tifo affinché il lavoro delle GA sia tutelato al 100% e non sia più oggetto di “scippi” come nell’attuale jungla, un po’ per veder dare una bella “bastonata” a tutti quelli che strillano “liberi tutti”

  36. Sul tema principale, è appropriato dire che siamo tornati al pian dei babi.
     
    DIFATTI, NEPPURE DOPO 100 COMMENTI, LO SVEGLIONE DEL “LIBERI TUTTI”, HA CAPITO IL PRINCIPIO GIURIDICO DELL’ESCLUSIVITA’ PROFESSIONALE IN UN SETTORE DOVE ESISTE GIA’ PER LEGGE UN ORDINE PROFESIONALE (principio descritto fin dall’inizio)
     

  37. Anche la faccenda della ruote che schiacciano i babi a me non torna (tra l’altro l’espressione è vecchia come Noè, ben prima delle auto…). Per far capire a tutti cosa intendevo, ho trovato la sottostante definizione che mi pare più appropriata.
     
    … Uno di questi (modi di dire piemontesi, NdR) è sicuramente “essere al pian dij babi”, che ad un profano potrebbe ricordare una località tipica. Ma “il pian d’ij babi” può essere ovunque, perché sta ad indicare una situazione negativa.
    Tradotto letteralmente, significa “al piano dei rospi” e rappresenta la spiegazione visiva di una situazione di difficoltà. I rospi, infatti, quando tentano di risalire la sponda dello stagno, scivolano verso il basso, vanificando l’immane sforzo portato avanti per raggiungere la cima. In men che non si dica, vengono a trovarsi di nuovo al punto di partenza.

  38. @103 Ti piace la sintesi espressiva??? eccoti accontentato!
     
    1) chi non ama legge non è intelligente (infatti la lettura, alimenta l’intelligenza)
     
    2) chi, non amando leggere, si approssima a un libro/giornale/spazio web, ecc, non è doppiamente intelligente.
     
    3) chi non ama leggere e, oltre ad approssimarsi a uno “spazio di lettura”, si autoinfligge la lettura medesima (specie di quei pezzi di cui ha già sperimentato che gli sono sgraditi) non è intelligente “al triplo”

  39. “Pian dei babi”.
    Tipica espressione torinese, fa riferimento al babi che in torinese è la rana. Pian dei babi asserisce all’immagine della rana spiaccicata sull’asfalto dal passaggio di una ruota, assumendo il significato: “più in basso di così è impossibile “.
    Altresì se vi troverete in qualche vecchia trattoria piemontese e troverete nel menù il “pollo al babi” è un modo di cottura del pollo posato su una piastra rovente e schiacciato da una grossa pietra.

  40. No, perchè ci sono sia i  vertici regionali delle GA che quelli nazionali, che io per sintesi ho definito APICALI. Le trattative al tavolo negoziale le faranno questi ultimi. Mica andranno alle trattative tutte le GA d’Italia, né i verti regionali

  41. crovella, non sono d’accordo al 100% che la qualità del buon vino sia direttamente proporzionale al lavoro e al tempo dedicato a produrlo. Ma in linea di massima così!
    ” per cui scrivere un commento per il blog mi porta via due nano secondi”
    Anche a me fare 1000 foto in un giorno non costa nulla. Ma di queste ne pubblico una o due al massimo. A volte nessuna!
    e il fatto che ti incaponisci a commentare con 70 risposte vuol dire 
    a) che non sai arrivare a un punto
    b) che il punto non c’è
    c) che vuoi avere l’ultima parola a tutti i costi, a prescindere
     

  42. ——  STUZZICANDO IL CARLON CHE (NON) DORME  ——
    “[…] io suggerisco ai vertici APICALI delle GA […]”
    Carlo, se si tratta di vertici, sono già apicali. Non trovi?
     
    P.S. Ora scendo in cantina a prendere l’elmetto…

  43. Balengo! sei tu che NON CAPISCI: l’esclusività professionale dove c’è un ordine professionale è un principio generale del nostro modello giuridico! Non lo si può discutere/eludere/scavalcare. Rientreranno anche le figure molto collaterali come accompagnatori MTB e base jumping. Farà ridere, ma, nell’interesse stesso della tutela delle GA, io suggerisco ai vertici APICALI delle GA (che sono quelli che si siedono ai tavoli delle trattative, in rappresentanze dei loro associati) di estendere, nel DDL, il principio dell’esclusività a TUTTE le attività, esistenti e di futura invenzione, anche laddove in prima battuta potrebbe far sorridere come per MTB e base jumping.
     
    Questo perché si sa che l’ “occasione fa l’uomo ladro” e lasciar aperti degli spiragli a iniziative anche marginali indurrà i malintenzionati a cercare ecamotage per farsi pagare (esempio, ma solo per farmi capire anche dagli sveglioni: un malintenzionato accompagna clienti in una escursione a piedi e la spaccia come escursione in MTB… ecco dove lo spiraglio può far rientrare dalla finestra ciò che si deve  sbatter fuori dalla porta).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.