Accompagnamento in montagna: rischio e responsabilità

Accompagnamento in montagna: rischio e responsabilità
di Caterina Flick
(pubblicato nella collana Rischio e responsabilità dei Quaderni della Fondazione Courmayeur-Mont Blanc)

Sommario
1. La Fondazione Courmayeur Mont Blanc. – 2. Il rischio in montagna. – 3. La responsabilità in montagna. – 4. Attività regolamentata e accompagnamento non professionale. – 5. Criteri di attribuzione della responsabilità – 6. Responsabilità penale – 7. Responsabilità civile – 8. Accompagnamento in montagna e attività pericolosa – 9. Responsabilità in montagna e scoutismo – 10. Conclusione.

1. La Fondazione Courmayeur Mont Blanc (1)
[…] La Fondazione Courmayeur Mont Blanc, istituita nel 1988 con Legge Regionale della Valle d’Aosta, è nata dalla volontà congiunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Courmayeur, del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e del Censis. Dall’agosto 1993 la Fondazione ha dato vita a un Congresso annuale sulla montagna, Montagna, Rischio e Responsabilità, che da subito ha fatto emergere, durante la prima ricognizione generale dei problemi, due temi centrali nel parlare di montagna e di rischio e responsabilità: l’informazione e il dialogo.

L’informazione come essenza di una cultura della trasparenza, della solidarietà e del rapporto che esiste tra l’uomo e l’ambiente. Il dialogo che è assolutamente necessario nel rapporto tra il teorico e il pratico, tra colui che vive il rischio sul terreno e l’uomo di legge che lo vede a posteriori a tavolino. Chi va in montagna conosce i problemi, ma poi il teorico, il giurista, quando accade un incidente o quando si deve fare prevenzione deve riportare in categorie giuridiche ciò che avviene in un ambiente di difficile “incasellamento”.

Accompagnamento di scolaresca in Aprica

Negli oltre venti anni trascorsi la Fondazione ha sempre portato avanti la cultura del dialogo e dell’informazione, attraverso convegni annuali e con la raccolta di tutta la documentazione elaborata nel corso degli anni e pubblicata nella collana Rischio e responsabilità dei Quaderni della Fondazione.

La raccolta e il confronto di dati, esperienze, leggi, giurisprudenza consente di portare avanti una educazione alla montagna – che è anche educazione alla vita e alla solidarietà – che appare sempre più importante, nella misura in cui l’accesso alla montagna diviene più facile e accessibile ad un vasto numero di persone.

Nell’ottica del dialogo e dell’educazione alla montagna è importante la promozione di un incontro che mette a confronto il Club Alpino Italiano, istituzionalmente dedicato alle attività di montagna e alla educazione alla montagna, e le principali associazioni scout, per le quali il “fare strada” in montagna è parte integrante del percorso educativo di ragazzi e ragazze. La Fondazione Courmayeur è lieta e onorata di poter dare il proprio contributo a questa iniziativa.

(1) www.fondazionecourmayeur.it.

2. Il rischio in montagna
La montagna – ed in particolare la montagna invernale – è un luogo che richiede preparazione, esperienza e prudenza, ma dove non è sempre possibile prevedere tutto. Un luogo dove l’uomo è soggetto alle regole della natura e non a regole scritte da altri uomini.

L’attività in montagna è espressione di libertà – perché non risponde a regole prefissate – ma richiede come contropartita l’accettazione di un rischio che, pur se minimo, è ineliminabile e deve poter essere gestito al meglio, con scelte consapevoli e responsabili, a tutela della incolumità propria e altrui.

Il rischio in montagna è inevitabile, perché la montagna è un luogo che non è soggetto in alcun modo al controllo, né è possibile prevedere tutto ciò che può accadere. Il rischio in montagna può dipendere da un insieme di fattori. Da ciò deriva che la gestione del rischio in montagna implica l’adozione di precauzioni da parte di tutti gli “attori”: gli amministratori del territorio, che devono occuparsi dell’ambiente nel suo insieme (penso alla necessità di emanare ordinanze limitative, in particolari situazioni climatiche); coloro che fanno impresa in montagna, gestori di impianti e strutture, tenuti a garantire condizioni di sicurezza per l’esercizio di attività sportive; i professionisti della montagna, istruttori, allenatori e accompagnatori; da ultimo gli utenti, fruitori della pratica ludico–sportiva, che possono essere autori oltre che vittime, di condotte imprudenti e pericolose. Tra gli utenti io indicherei anche gli accompagnatori non professionisti, perché se anche assumono la responsabilità di accompagnare ragazzi o adulti meno competenti, non è detto che si tratti di persone così esperte da poter loro attribuire lo stesso ruolo che si attribuisce al professionista.

In primo luogo il rischio deriva dagli eventi naturali, più o meno “eccezionali” che, come tali, non possono essere attribuiti alla responsabilità di qualcuno. I rischi naturali per loro natura sono determinati da cause che nulla hanno a che vedere con l’uomo. Non sempre è possibile determinare la catena di causalità che origina un evento, in modo tale che questa conoscenza possa essere trasformata in una procedura previsionale dell’evento stesso. Gli organi di informazione, che tendono a etichettare molti eventi naturali come eccezionali (il caldo estivo, la pioggia autunnale, la nevicata), costituiscono una formidabile cassa di risonanza alle denunce e alle contestazioni di alcuni tra coloro che sono colpiti da questi eventi, con la conseguenza che divengono prioritarie da un lato la ricerca di un responsabile, dall’altro la richiesta di sicurezza “a tutti i costi”, nonostante questo non sia possibile.

Le azioni che possono essere realizzate sul territorio per ridurre il livello del rischio, o quanto meno l’impatto dell’evento naturale, sono essenzialmente volte a identificare, valutare e monitorare i rischi e a predisporre sistemi di sorveglianza e di allerta. Si tratta tuttavia di interventi che – specie in alta montagna – incontrano diverse difficoltà, di carattere tecnico, economico e ambientale. Per altro verso, per quanto si possa cercare di intervenire preventivamente esiste sempre un rischio residuo che si verifichi un evento più ampio o diverso da quello che è stato valutato sulla base degli strumenti e dei dati di riferimento. La consapevolezza dell’esistenza di un rischio diffuso delle peculiarità dell’ambiente montagna – in particolare l’alta montagna nell’arco alpino – ha portato all’elaborazione di progetti europei, che impegnano le Regioni trasfrontaliere di Francia, Italia e Svizzera a cooperare nella gestione dei rischi naturali (2). Ciò considerando anche che l’ambiente montagna sta cambiando, per ragioni climatiche, e che anche determinati rischi stanno cambiando, ad esempio perché il progressivo scioglimento dei ghiacciai rende accessibili zone che in precedenza non lo erano.

In secondo luogo il rischio in montagna può dipendere dal comportamento degli utenti.

La prima regola è che la salita in montagna deve essere preparata, a cominciare dall’equipaggiamento, che deve essere adeguato all’itinerario scelto e alle esigenze metereologiche, e questo i capi scout lo sanno bene, tanto che uno dei motti dello scoutismo è che «non esiste buono o cattivo tempo, esiste il buono o cattivo equipaggiamento». La salita in montagna deve essere preparata nel momento in cui si sceglie il percorso, che deve essere valutato preventivamente ed essere adeguato alle capacità dell’utente, del capo e di chi lo segue. Infine, deve esserci con la disponibilità a tornare indietro, se vi sono condizioni impreviste che possono mettere a repentaglio la buona riuscita della salita. Un percorso in montagna, infatti, può presentare pericoli e imprevisti, anche se tracciato. Per altro verso, l’attività in montagna deve essere svolta in modo da non mettere a repentaglio l’incolumità di altri.

Anche in questo caso il verificarsi di incidenti che colpiscono l’opinione pubblica porta a una domanda di sicurezza. Tuttavia l’introduzione di norme, regolamenti o divieti non è necessariamente utile alla prevenzione del rischio; al contrario, regole troppo stringenti possono contribuire a creare confusione, superficialità di giudizi e false credenze rischiando di distogliere l’attenzione dell’utente poco esperto e poco attento dalle proprie responsabilità (3). Questo non esclude la necessità, in determinate situazioni, di introdurre delle regole; il legislatore, infatti, negli anni è intervenuto per disciplinare le modalità di svolgimento di alcune attività imprenditoriali e delle professioni tipiche della montagna (4).

Per altro verso la prevenzione più efficace è legata alla promozione della conoscenza e dell’educazione e alla preparazione ad affrontare situazioni di emergenza nell’ambiente montano. In altri termini la prevenzione più efficace è la costruzione di una “cultura del rischio”, che consenta all’utente di conseguire consapevolezza del rischio e responsabilità nell’affrontarlo.

Non si può impedire al singolo di assumersi il rischio di sperimentare le proprie possibilità in montagna, di superare una vetta, di percorrere una nuova via, purché ciò avvenga consapevolmente e senza coinvolgere altri, specie se meno esperti e consapevoli.

Nella creazione di una cultura del rischio l’educazione dei giovani ha un ruolo determinante.

(2) Ad esempio il progetto RiskNet, che impegna la Valle d’Aosta quale capofila e che ha portato alla costituzione di un polo di competenza transfrontaliero destinato ai territori delle Alpi Occidentali.
(3) Esempio tipico è quello dell’emissione di un’ordinanza che limita l’accesso a determinati percorsi, per un certo periodo di tempo, in caso di maltempo. L’utente poco esperto e poco attento può dare per scontato che quando l’ordinanza sarà revocata il pericolo non esisterà più, o che non vi sia alcun pericolo in zone limitrofe a quelle interdette.
(4) In particolare si ricordano: per quanto riguarda le professioni la L 8 marzo 1991, n. 81 per i maestri di sci, e la l. 20 febbraio 1989, n. 6 per le guide alpine; per quanto riguarda lo svolgimento di attività imprenditoriali la l. 24 dicembre 2003, n. 363 per la pratica di sport invernali da discesa e da fondo e il d.lgs. 12 giugno 2003, n. 210 per l’esercizio di impianti a fune.

3. La responsabilità in montagna
La materia della responsabilità per gli incidenti in montagna non è stata oggetto di particolare approfondimento giurisprudenziale, sia sul piano civile (perché ha dato adito a un contenzioso limitato rispetto al numero degli incidenti verificatisi), sia sul piano penale (perché spesso i procedimenti penali, per omicidio o lesioni colpose, si definiscono con riti alternativi prima del processo). È stato correttamente osservato che questo dato esprime sia l’accettazione, da parte degli alpinisti (ma anche da parte degli scout), del fatto che andare in montagna comporta dei rischi, mai del tutto eliminabili, sia lo spirito di solidarietà reciproca e il senso di responsabilità per le proprie azioni (5).

In caso di incidente individuare la responsabilità dell’accompagnatore (colui che si sia unito ad altre persone per compiere o portare a termine un’escursione, assumendosi, anche tacitamente, la responsabilità di offrire loro collaborazione e protezione) dipende in gran parte dalla (ed è proporzionale alla) differenza di capacità e di esperienza fra l’accompagnatore e gli accompagnati e dal correlativo e necessario potere direttivo, al quale corrisponde una soggezione degli accompagnati (6).

In questi termini l’accompagnamento genera un affidamento degli accompagnati, a cui corrisponde un dovere di protezione (una posizione di garanzia) dell’accompagnatore, tale da poter comportare la responsabilità penale di quest’ultimo, per le lesioni o il decesso di un escursionista. Il livello di affidamento e del relativo dovere di protezione dipende da una serie di variabili: tra queste la qualifica dell’accompagnatore, il grado di difficoltà dell’escursione; il divario tra la capacità dell’accompagnatore e quella dell’accompagnato; la capacità dell’accompagnato di affrontare da solo l’escursione.

Sul piano normativo il legislatore ha disciplinato l’attività svolta professionalmente, dalle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, o nell’ambito del Club Alpino Italiano, quale struttura istituzionale e organizzata ancorché non professionale (7).

L’accompagnamento non professionale – che si svolge nell’ambito di un rapporto fra singoli ed è oggetto di un accordo, anche tacito, fra le parti – resta disciplinato dalle regole generali in tema di responsabilità extracontrattuale e da fatto illecito (8,9).

Tuttavia l’esame delle (poche) regole che disciplinano l’accompagnamento professionale può essere d’aiuto per individuare e definire l’ambito delle responsabilità dell’accompagnatore non professionale.

(5) così Leonardo Lenti (professore ordinario di Diritto privato presso l’Università di Torino e istruttore della Scuola di alpinismo e di scialpinismo G. Ribaldone delle sezioni del CAI delle Valli di Lanzo) in .
In tema di responsabilità in montagna si richiamano: Vincenzo Torti, La responsabilità nell’accompagnamento in montagna, CAI, Milano, 1994 e Maurizio Flick, Il punto sulla legislazione, la giurisprudenza e la dottrina, 1994-2004, Fondazione Courmayeur, 2004. Con riferimento alla responsabilità penale: Lucia Gizzi, Le fonti dell’obbligo di garantire che non si verifichi l’evento lesivo, nota a Cass., Sez. IV, 22 maggio 2007, Giovanni Conzatti, n. 25527, in Cass. pen., 2008, 989.
(6) Trib Trento, 6 dicembre 1949, in Riv. dir. sport., 1950, 119.
(7) Legge n. 6 del 1989 recante l’ordinamento della professione di guida alpina.
(8) Questo tipo di accompagnamento deve essere gratuito, altrimenti costituisce esercizio abusivo della professione di guida.
(9) L’accompagnatore professionale, invece, comporta anche una responsabilità contrattuale.

4. Attività regolamentata e accompagnamento non professionale
L’esercizio stabile della professione – di guida alpina o di accompagnatore di media montagna – è riservato a coloro che avendo ottenuto la necessaria abilitazione tecnica (che prevede la frequenza di corsi teorico–pratici e il superamento di esami), siano iscritti in appositi albi ed elenchi professionali (10). La legge inoltre classifica i tipi di accompagnamento, differenziandoli in base alla tipologia dei percorsi, alle condizioni climatiche e ai mezzi che di conseguenza devono essere impiegati.

Alla guida alpina sono riservate alcune attività, che sono state parzialmente regolamentate. Si tratta: dell’accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia che su ghiaccio, o in escursioni in montagna; dell’accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche (in particolare al di fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste da discesa o di fondo); dell’insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche. L’aspirante–guida svolge la stesse attività della guida, con esclusione delle ascensioni di “maggiore impegno” (come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose).

L’accompagnatore di media montagna svolge le stesse attività della guida alpina con alcune limitazioni, poiché gli è precluso di accompagnare le persone in zone rocciose, sui ghiacciai, sui terreni innevati e su quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi (11). Ne consegue che l’accompagnatore di media montagna – a differenza della guida alpina – non è tenuto ad avere specifiche conoscenze circa l’impiego e le modalità di utilizzo e di mantenimento di attrezzatura alpinistica quali ramponi, piccozza, corda e sci. La regolamentazione di dettaglio dell’accompagnamento di media montagna è stato rimesso invece alla legislazione regionale (12), che può istituire appositi elenchi (13).

Negli ultimi anni è nata una nuova figura di accompagnatore professionale: la “guida ambientale escursionistica”, che accompagna in sicurezza in tutto il territorio, senza l’uso di mezzi per la progressione alpinistica e che è inquadrabile nella l. 14 gennaio 2013, n. 3 che disciplina le professioni non organizzate.

La legge riconosce un ruolo anche al Club Alpino Italiano (CAI), “libera associazione” che ha come scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale (14). Il CAI a seguito del riordino effettuato tra gli anni sessanta e gli anni ottanta dello scorso secolo (15), provvede a svolgere, non professionalmente (ma volontariamente e gratuitamente), una serie di attività, tra cui la formazione di istruttori in grado di svolgere corsi di addestramento per le attività alpinistiche ed escursionistiche. I regolamenti interni del CAI (16) prevedono diverse figure, tra cui gli accompagnatori di alpinismo giovanile, che sono autorizzate a svolgere determinate attività dopo il superamento degli esami di abilitazione e previa iscrizione all’albo tenuto presso la sede centrale.

Al di fuori del CAI l’accompagnamento non professionale non è disciplinato e per inquadrarlo si deve fare riferimento ai principi generali.

Alla base dell’accompagnamento in montagna si pone il rapporto tra l’accompagnatore e l’accompagnato. Il primo è colui che coordina o si unisce ad un gruppo di persone per compiere una gita, offrendo agli accompagnati collaborazione e protezione e assumendosi, anche, un potere direttivo. I secondi sono soggetti che si affidano alle capacità ed esperienza dell’accompagnatore e che si trovano in una situazione di soggezione verso quest’ultimo. I poli opposti di questo rapporto sono il dovere di protezione da parte dell’accompagnatore e un generale affidamento degli accompagnati.

(10) Legge n. 6 del 1989.
(11) Legge n. 6 del 1989, art. 21: «L’accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al co. 1 dell’art. 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso».
(12) Cfr. art. 2, co. 1, lett. a), L. R. Lazio 1 marzo 2007, n. 3; art. 16, co. 1, lett. a), L. R. Abruzzo 16 set-tembre 1998, n. 86.
(13) Art. 3, L. R. Lazio, n.3 del 2007; artt. 39 e 39-bis, L. R. Marche, 23 gennaio 1996, n. 4; art. 14, L. R. Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26 ; artt.17-27, L. R. Abruzzo n. 86 del 1998.
(14) Art. 1, Statuto CAI.
(15) L. 26 gennaio 1963, n. 91 e l. 24 dicembre 1985, n. 776.
(16) In particolare il Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi, approvato nel 2007 e modificato da ultimo nel 2013.

5. Criteri di attribuzione della responsabilità
Nell’accompagnamento non professionale il grado di affidamento dell’escursionista dipende dalla capacità e dalla qualifica dell’accompagnatore. L’accompagnamento effettuato da un istruttore del CAI crea un affidamento molto ampio, data la nota e incontestata importanza sociale che esso riveste; ne consegue che si potrà fare una valutazione rigorosa della responsabilità dell’accompagnatore: nella scelta della gita e del momento in cui farla, nell’ammissione degli allievi a parteciparvi, in relazione alle loro capacità. Anche l’accompagnamento effettuato da un accompagnatore del CAI genera un notevole affidamento, perché si tratta di un’attività tipicamente associazionistica, legata a un ente che ha lo scopo fondamentale di avvicinare alla montagna e di favorirne una frequentazione consapevole e sicura (17).

Nell’accompagnamento per amicizia e cortesia, invece, non vi può essere alcuna presunzione: l’affidamento può nascere soltanto se vi è un accordo fra l’accompagnatore e l’accompagnato, con il quale il primo garantisca al secondo aiuto e protezione, assumendosi contestualmente un potere direttivo.

In caso di incidente durante un’escursione è necessario chiedersi se esso sia ascrivibile a un errore compiuto dall’accompagnatore, dall’accompagnato o da un terzo (per negligenza, imprudenza o imperizia) oppure se sia dovuto a cause imprevedibili. L’errore può riguardare l’organizzazione dell’escursione (ad esempio: scelta dell’itinerario o della giornata; poca attenzione alle condizioni metereologiche (18); mancanza di equipaggiamento adeguato); la valutazione delle capacità dell’accompagnato (ad esempio: capacità tecnica, resistenza fisica, velocità, padronanza dei nervi in caso di difficoltà); lo svolgimento dell’escursione (ad esempio: non essersi fermati o non aver cambiato tragitto in caso cambiamento delle condizioni meteo o di forte rallentamento della marcia). Tanto più l’escursione presenta difficoltà prossime al limite di capacità dell’accompagnato, tanto maggiore deve essere la capacità dell’accompagnatore. Ancora, chi assume la responsabilità dell’accompagnamento deve conoscere l’itinerario e le difficoltà che presenta: non solo in generale, ma anche nel periodo specifico in cui si effettua l’escursione, in particolare in riferimento alle condizioni metereologiche e all’orario (ad esempio: pericolo di valanghe o frane, condizioni insicure dell’innevamento e dei pendii, presenza di placche di ghiaccio).

In sostanza, l’accompagnatore risponde per i danni derivanti da incidenti dovuti a eventi naturali se e nella misura in cui erano ragionevolmente prevedibili, a causa delle condizioni esterne o a causa dell’inadeguatezza delle capacità dell’accompagnato rispetto al percorso scelto. La responsabilità del primo, come già anticipato, potrà essere valutata con rigore tanto maggiore quanto maggiore è l’affidamento creato nell’accompagnato.

Concretamente, nel caso in cui durante una gita si verifichi un incidente la responsabilità dell’accompagnatore può derivare da un errore nella fase di organizzazione della gita (la scelta dell’itinerario da seguire, le capacità dell’accompagnato rispetto alla difficoltà della gita oppure l’analisi delle condizioni meteorologiche), oppure nella fase di svolgimento della stessa (errori di tipo tecnico compiuti durante la gita).

(17) Cfr. Cass., Sez. III, 24 luglio 2012, SEM Escursionisti Milanesi Soc, AA. VV. CED Cassazione, Il Foro Italiano 2012, Fasc 11, Parte 1, Pag. 2999, che ha riconosciuto la responsabilità per esercizio di attività pericolosa in riferimento a un escursione alpinistica organizzata dal CAI nell’ambito di un corso di alpinismo.
(18) Cfr. Cass., Sez. IV, 8 maggio 2008, Filippe Ligerot, in Mass. Uff., n. 240845, secondo cui in tema di omicidio colposo sussiste la responsabilità del maestro di sci che abbia accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco valanghe.

6. Responsabilità penale
L’accompagnatore può essere chiamato a rispondere penalmente per l’incidente subito dall’accompagnato se l’evento lesivo – morte o lesioni – era prevedibile con un sufficiente grado di approssimazione ed è stato determinato, almeno in parte, dalla condotta colposa dell’accompagnatore – intendendo la colpa come imprudenza, negligenza e imperizia – o in caso di violazione di leggi, regolamenti ordini e discipline.

La condotta imputabile all’accompagnatore può consistere in un’azione o in un’omissione; il codice penale, infatti, individua l’omissione tra le condotte che determinano la responsabilità penale, ove vi sia uno specifico obbligo di garanzia, ovvero l’obbligo giuridico di attivarsi per impedire l’evento dannoso.

Nell’accompagnamento non professionale in montagna l’obbligo di garanzia può derivare dall’affidamento che nasce da un rapporto di associazione in essere, da un rapporto di cortesia, o dal compimento di una precedente attività lecita, dalla quale derivi una accertata condizione di pericolosità per il terzo.

L’assunzione dell’obbligo di garanzia da parte dell’accompagnatore può nascere anche da un accordo con l’accompagnato, non essendo necessario che l’accompagnatore assuma volontariamente e unilateralmente compiti di tutela (19).

Ciò che conta, ai fini dell’attribuzione di responsabilità, è il fatto che l’affidamento sulla disponibilità del garante induce la persona protetta ad affrontare rischi particolari o a rinunciare ad altre forme di tutela.

(19) Così Cass., Sez. IV, 22 maggio 2007, Giovanni Conzatti, in Mass. Uff., n. 25527, che ha confermato la condanna per omicidio colposo pronunciata nei confronti di un poliziotto addetto al servizio piste, che si era assunto l’incarico di accompagnare a valle, a bordo di alcuni slittini, i partecipanti ad una cena in un rifugio alpino. L’assunzione, di fatto, dell’incarico di controllare la discesa di un gruppo di persone, da parte di persona esperta e conoscitrice dei luoghi, ha indotto i discesisti, che hanno fatto affidamento nella competenza, capacità ed esperienza dell’accompagnatore, ad affrontare la situazione di pericolo costituita dalla discesa notturna, in Cass. pen., 2008, cit.
In termini simili Cass., Sez. IV, 27 novembre 2002, che ha confermato la condanna per omicidio colposo, pronunciata nei confronti di una guida-accompagnatore di un gruppo per la morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata, in Mass. Uff., n. 226428.
Ancora si richiamano: Cass., Sez. IV, 8 maggio 2008, Philippe Ligerot, in Mass. Uff., n. 240845, in tema di responsabilità per omicidio colposo del maestro di sci che abbia accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco di valanghe; Trib. Bolzano, 14 giugno 1975, in Riv. dir. sport., 1975, 365, in tema di responsabilità per omicidio colposo del comandante di una compagnia di alpini per non avere sospeso tempestivamente la continuazione della marcia, pur essendo prevedibile il rischio di valanghe.

7. Responsabilità civile
Come detto l’accompagnamento volontario è posto in essere per amicizia o per cortesia, gratuitamente. Dal carattere certamente non contrattuale di questa forma di accompagnamento può derivare una responsabilità extracontrattuale, quanto meno per “colpa”, commisurata al grado di affidamento richiesto e garantito. Tuttavia sarà l’accompagnato a dover dimostrare la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia dell’accompagnatore, nonché l’esistenza del nesso di causalità fra il comportamento di quest’ultimo e l’incidente produttivo del danno.

L’accompagnatore, che si assume la responsabilità della gita, risponde per i danni derivanti da incidenti dovuti ad eventi naturali, se e nella misura in cui erano prevedibili; in sostanza, l’accompagnatore si libera da responsabilità solo nella circostanza in cui l’incidente sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore o qualora il nesso di causalità si interrompa.

8. Accompagnamento in montagna e attività pericolosa
Ben diverse sono le conseguenze se l’attività di montagna è considerata una “attività pericolosa” (20): in questo caso, infatti, si richiede un più elevato grado di diligenza nell’esercizio dell’attività e si presume la colpa dell’agente per il danno prodotto. Ne deriva che il danneggiante dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre il danneggiato potrà limitarsi a dimostrare l’esistenza del danno ed il nesso causale tra esso e lo svolgimento dell’attività pericolosa.

Le attività che non sono espressamente qualificate come pericolose, possono essere ritenute tali per la natura delle cose e dei mezzi che vengono adoperati per il loro svolgimento (21). In quest’ultima ipotesi la valutazione sulla pericolosità dell’attività svolta sarà effettuata in concreto, in relazione al grado di probabilità degli eventi dannosi che possono determinarsi nel corso di questa e non con riferimento al grado di diligenza normalmente usata da coloro che ne prendono parte, che di per sé potrebbe essere sempre inadeguato. Si dovrà, cioè, porre l’accento sulla natura dell’attività e sulle caratteristiche dei mezzi utilizzati, sia nel caso in cui il danno si presenti come conseguenza dell’azione, sia nel caso in cui il danno derivi da un’omissione delle cautele che si dovevano.

Nell’applicazione concreta alcuni Giudici di merito propendono per considerare l’accompagnamento in montagna come attività pericolosa (22). In senso contrario depone un argomento di tipo letterale, dal momento che non si ravvisa in essa né una pericolosità nei mezzi utilizzati né nella natura della stessa, elementi espressamente richiamati dal dettato legislativo (23): le attività di montagna, dunque, sono attività normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita. In proposito è fondamentale la distinzione effettuata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutte le attività umane hanno in sé un grado di pericolosità più o meno elevato e che bisogna distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: «la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri di pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 c.c.» (24).

Si può aggiungere che, ove si voglia attribuire una connotazione di pericolosità all’attività alpinistica, si dovrebbe tenere conto della distinzione che la L. 20 febbraio 1989, n. 6 fa tra attività di alta montagna e attività di media montagna, per cui il giudizio di pericolosità sulla prima non implicherebbe automaticamente il medesimo anche sul secondo tipo di attività, che non richiede per il suo svolgimento l’utilizzo di attrezzatura particolare.

Tale distinzione tra le attività potrà avere particolare rilievo nella considerazione e valutazione tanto delle proposte di copertura assicurativa che nel caso di richiesta di risarcimento danni alla Compagnia assicuratrice; in particolare, nella valutazione di polizze assicurative per il rischio degli Associati, non dovranno essere inserite clausole di esclusione dal rischio dell’attività in montagna, poiché tali attività non rientrano di per sé solo tra quelle pericolose; così, ancora, la Compagnia assicuratrice non potrà rifiutare il risarcimento di danni subiti in attività di montagna se non, in estrema ipotesi, nel caso di specifiche attività, effettivamente classificabili come pericolose (attività alpinistica, alta montagna ghiaccio ecc.) (25).

(20) Cfr. Cass., Sez. III, 6 aprile 2006, Maria Francesca Caradonna, Pietro Caradonna, Benita Candela, AA. VV. CED Cassazion; Id., 2005, Lorenzo Campanini, Oberdan Campanini, Rina Parolari n. 24799, AA. VV., CED Cassazione.
(21) Cfr. Cass., Sez. III, 6 aprile 2006, Maria Francesca Caradonna, Pietro Caradonna, Benita Candela cit.
(22) Trib. Milano, 21 novembre 2002, in Giur. milanese, 2003, 80; Trib. Verbania, 17 febbraio 1994, Riv. dir. sport., 1999, 545.
(23) Così Leonardo Lenti, La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello scialpinismo, cit.
(24) Cass., Sez. III, 21 ottobre 2005, Gioacchino Fondacci, in Mass. Uff., n. 584516.
(25) Per le problematiche inerenti i contratti di assicurazione si veda la pubblicazione della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Montagna, Rischio e Assicurazione, Atti del Convegno, Courmayeur, 5 aprile 2013, in www.fondazionecourmayeur.it.

9. Responsabilità in montagna e scoutismo
Allo scoutismo si applicano le regole generali. In particolare, nel caso dell’accompagnamento in montagna il capo scout deve individuare il metodo di comportamento migliore nella preparazione e durante lo svolgimento dell’attività. Ciò significa che il capo deve proporre soltanto quelle attività di cui possiede un’adeguata conoscenza metodologica, una capacità organizzativa, nonché un’attitudine tecnica: è importante, in sintesi, che egli valuti con attenzione i propri limiti. Inoltre, prima della partenza, il capo dovrà fornire al suo gruppo le informazioni necessarie sull’attività da svolgere, accertandosi alla partenza che tutti i partecipanti siano forniti del materiale necessario e siano concretamente in grado di utilizzarlo. Infine è importante accertare le capacità fisiche e psicologiche di ogni componente del gruppo.

Nessuna legge disciplina espressamente una responsabilità legale per il capo scout, ma detta obblighi e regola le conseguenti responsabilità per categorie di persone che svolgono attività che presentano finalità simili a quelle cui sono dirette le attività scout, come, ad esempio, i precettori (26).

Per valutare la responsabilità del capo scout nell’accompagnamento in montagna, in particolare la responsabilità penale, devono applicarsi le regole già indicate: si può individuare una responsabilità del capo in relazione ad un incidente occorso ad un componente del gruppo accompagnato, nella misura in cui il verificarsi dell’evento lesivo sia stato determinato dalla condotta del capo stesso, caratterizzata da imprudenza, negligenza o imperizia (27).

Non si possono invece individuare profili di colpa specifica nell’accompagnamento in montagna effettuato dal capo scout, dato che egli non svolge attività di accompagnamento professionale, alla quale unicamente è riferibile la legge sull’attività della guida alpina, che ne individua i limiti di liceità; ciò a meno che il capo scout nello svolgere la propria attività violi specifiche disposizioni normative che, segnalando la presenza di pericoli per l’incolumità personale dovuti alla cattiva manutenzione del territorio montano o alle condizioni climatiche in esso presenti (28), impongono al visitatore di attenersi a determinate condotte.

La posizione che riveste un capo scout nell’accompagnamento in montagna è peculiare: egli, infatti, non è un accompagnatore titolato, né tanto meno un professionista, tuttavia nei confronti degli accompagnati svolge un ruolo di direzione determinato dall’appartenenza all’associazione scout e dai principi che ne regolano l’attività (29). L’affidamento è dunque minore di quello che si crea in ambito CAI, ma resta tuttavia il fatto che vi è un legame con aspettative di carattere associazionistico; infatti, il fare “strada” in montagna nello scoutismo è una delle attività svolte con maggiore frequenza, anche se non può essere qualificata come attività fondamentale dell’associazione. Il grado di affidamento è, evidentemente, maggiore se gli accompagnati sono giovani con meno di diciotto anni, che risultano affidati in custodia al capo, o all’aiuto.

La formazione stessa del capo non è finalizzata al superamento di un esame per l’iscrizione ad uno specifico albo professionale, ma è una formazione basata sul passaggio di nozioni tra i capi dell’associazione, che, pur fornendo alcune cognizioni tecniche, non solo di tipo alpinistico, si fonda soprattutto su aspetti educativi.

Tuttavia la definizione di accompagnamento volontario non è idonea a delineare in modo esaustivo il ruolo e i profili delle competenze che il capo clan o fuoco assumono quando svolgono accompagnamento in montagna, in quanto con tale termine si definisce tanto l’accompagnamento c.d. “di cortesia” tanto quello svolto delle guide e accompagnatori CAI.

Rispetto all’accompagnamento della guida CAI l’accompagnamento del capo scout si pone su un livello inferiore per quanto attiene alla conoscenza delle tecniche alpinistiche. Rispetto all’accompagnamento “di cortesia”, d’altra parte, come quello intercorrente tra un gruppo di amici che si affidano ad un soggetto più esperto per svolgere escursioni in montagna, vi sono alcuni importati elementi di distinzione; primo tra tutti il rapporto che sottende all’accompagnamento tra il capo scout e gli accompagnati che, se minori, gli vengono affidati.

I genitori che autorizzano la partecipazione dei figli ai campi e alle uscite in montagna e i ragazzi stessi, quindi, si affidano al capo scout in quanto riconoscono in lui una maggiore competenza, se non altro per la differenza di età che egli possiede rispetto ai ragazzi e per l’esperienza che a sua volta ha maturato nel corso degli anni all’interno dello scoutismo. Tuttavia i genitori e i ragazzi maggiorenni, pur consapevoli, di non affidarsi ad una guida alpina, possono non possedere la stessa consapevolezza circa i rischi legati a tale tipo di accompagnamento non professionale.

Ciò implica la necessità di creare nei capi scout quella “cultura del rischio” necessaria per la prevenzione e la gestione del rischio stesso. Tale necessità va tuttavia bilanciata con il fatto che l’indicazione tassativa sulle modalità di svolgimento dell’attività in montagna o la previsione di una formazione qualificata in materia alpinistica, potrebbe non solo accrescere il grado della responsabilità per i danni che si verificano nel corso delle attività, ma anche progressivamente stravolgere le finalità dello scautismo.

Nella valutazione degli interventi può essere utile tenere conto della già richiamata distinzione prevista dalla legge tra accompagnatori di media montagna e di alta montagna, sulla base della difficoltà dei percorsi, delle condizioni climatiche presenti in essi e delle attrezzature che devono essere impiegate. La classificazione, inoltre, può costituire un riferimento per distinguere – anche predisponendo documenti specifici o richiedendo un particolare percorso formativo e abilitativo – tra le escursioni in montagna, al fine, da un lato, di graduare preventivamente e in astratto il livello di difficoltà tecnica delle escursioni, dall’altro di individuare per ciascun livello le competenze tecniche che l’accompagnatore dovrebbe possedere e l’attrezzatura necessaria (30).

(26) Trib. Roma, 24 marzo 2000, Tramentozzi c. Circolo Ansel, in Giur. romana, 2000, 455 afferma che «l’istruttore sportivo è responsabile del danno causato a se medesimo dall’allievo durante la lezione, a meno che non dimostri che il gesto autolesivo dell’allievo sia stato svolto con imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile ogni intervento dell’istruttore».
(27) Si richiama in materia di responsabilità del capo scout Cass., Sez. III, 26 luglio 2001, Francesco Paolo Ponti, Giuliana Massenzi, Gabriele Ponti, AA. VV. CED Cassazione, per i danni subiti, durante un campo, da un minore colpito da una palla da baseball lanciata da uno dei capi durante un gioco. Si ricorda anche la nota vicenda, accaduta alcuni anni fa in un campo estivo in Valtellina, nella quale le tende costruite sul greto del torrente sono state travolte da una piena, con il conseguente decesso di tre guide; la vicenda in questione è stata definita con il rito abbreviato del patteggiamento.
(28) Ad esempio si pensi a ordinanze del sindaco che dispongano la chiusura di strade o sentieri.
(29) Ad esempio, nella preparazione del campo mobile il capo deve studiare le caratteristiche morfologiche, fisiche e naturalistiche dell’ambiente e predisporre e verificare mezzi ed equipaggiamenti, non sottovalutando le insidie del percorso scelto. Cfr. Norme direttive F.S.E. e cerimoniale della Branca Rover, 57; si richiama anche il sussidio della Branca Rover n. 2 sul campo mobile, 24 e 25.
(30) Tra le nozioni tecniche che l’accompagnatore di media montagna deve possedere vi sono: la preparazione attrezzi ed equipaggiamento, elementi di pronto soccorso, lettura e interpretazione di carte topografiche, orientamento, meteorologia (cfr. art. 20, L. R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86).

10. Conclusione
La montagna è espressione di libertà e di sfida, ma è anche un luogo che richiede preparazione, esperienza e prudenza. Un luogo, come detto, dove non è possibile prevedere tutto e dove esiste sempre e comunque un rischio. Le valutazioni per prevenire il rischio devono riguarda l’equipaggiamento e le capacità dell’accompagnatore e dell’accompagnato (anche rispetto alla durata del percorso o delle condizioni climatiche) oltre che il tempo e il luogo; nello svolgimento dell’attività l’attenzione deve essere rivolta ad evitare errori tecnici. Ciò perché nel momento in cui l’incidente accade, la valutazione di quale era il terreno su cui ci si è mossi, quali erano le condizioni metereologiche, quali erano le direttive emanate (se ce n’erano) da parte dell’amministrazione locale, sono elementi che necessariamente sono presi in considerazione.

Vivere la montagna con responsabilità richiede di sviluppare una cultura del rischio consapevole e di trasmettere questa cultura ai giovani. Questo onere di trasmissione spetta anche agli accompagnatori non professionisti, i quali devono essi stessi acquisire le conoscenze necessarie per accompagnare in sicurezza.

La distinzione fra l’alpinismo e l’attività di media montagna, introdotta dalla legge, può essere utile per trovare un discrimine fra attività da considerare “rischiosa”, e l’attività da considerare “normale”, che può diventare pericolosa soltanto a causa di particolari condizioni climatiche, o di comportamenti imprudenti da parte degli accompagnatori. Dunque nella scelta del percorso da un lato dobbiamo mettere l’alpinismo, o l’utilizzo di particolari attrezzature, dall’altro la montagna su sentiero, facile o difficile che sia, che è gestibile anche senza una preparazione specifica. L’adulto che accompagna i ragazzi se svolge l’attività individuata come rischiosa deve necessariamente essere tecnicamente pronto a farlo, avendo acquisito la preparazione adeguata.

Tuttavia l’accompagnatore scout non è un accompagnatore CAI, né può diventarlo, perché questo porterebbe ad una stravolgimento di quello che è lo spirito e l’impostazione dello scautismo, che approccia alla montagna per insegnare ai ragazzi a “fare strada”, ma in un contesto educativo più ampio. E certamente il grado di affidamento (e la conseguente accettazione del rischio) che si ha, che i genitori hanno, nel lasciare che i ragazzi siano accompagnati dai capi scout è diverso da quello che si ha affidandosi a un accompagnatore CAI.

Questa distinzione deve essere tenuta presente anche nel momento in cui si ragiona di come sviluppare ed elaborare delle regole tecniche interne all’associazionismo scout, che sono indispensabili per acquisire nel modo più corretto la cultura del rischio e della responsabilità in montagna. La sfida sta nel riuscire ad evitare che la regolamentazione e l’obbligatorietà della formazione tecnica portino dei limiti alla fantasia e al desiderio di scoperta degli scout.

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Accompagnamento in montagna: rischio e responsabilità ultima modifica: 2021-06-01T05:50:00+02:00 da GognaBlog

14 pensieri su “Accompagnamento in montagna: rischio e responsabilità”

  1. 14
    albert says:

    In altro ambito tanto per disquisire sulla mentalita’ del “tutto sicuro  in ogni azione della vita” :il bonus edilizia detto del “110%”.
    La ditta o finanziaria del pool che effettua i lavori dice-o-sottace”in caso di mancata approvazione l’agenzia delle entrate chiede la restituzione del bonus fiscale  direttamente al singolo che lo ha rivenduto, non ha chi se  n’e’ avvantaggiato ”
    “ma allora, forse   si finisce nei guai””Tranquilli, siamo tutti assicurati contro questa eventualita’ (con chi e con che massimali? boh?)
    Allora  un altro consiglia, facciamoci pure una contro assicurazione..se l’assicurazione  della controparte (adesso cosi’ amichevole e suadente col suo flauto magico ) non copre i danni fiscali.
    Assicuratore dice”non possiamo ricomprare il bonus  scontato al 102% e assicurare l’imprenditore o il perito e poi contro assicurare contro lo stesso”..
    “allora non aderisco!” “ocio che  gli altri condomini potrebbero denunciarti per aver ostacolato  un loro affare ritenuto  conveniente”
    Poca sostanza e tanta burocrazia o finanza in ogni attivita’,macro o micro.Le assicurazioni si fanno vive per  i versamenti di rinnovo anche un mese due prima della scadenza..risarcimenti.. mesi ..anni dopoeforse e parziali al ribasso. gli studilegali possono farsi pubblicita’ e pure concorrenza…online.Pare che consiglino e poi..s irivolga al nostro studio perdettagli  .Ecco perche’ in Italia c’e’ enorme ridondanza di studi legali. Forse si trova anche uno studio  esperto internazionale o nazionale   specializzatissimo per vertenze  attivita’ montane, con poi  sotto esperti  con il loro ufficiett ointerno diversificati in “incidenti scialpinismo””incidenti in  escursione””incidenti  in arrampicata”.”incidenti per scarsa manutenzione sentieri ..ferrate…boschi..pareti rocciose..

  2. 13
    Uno says:

    A larghi passi avanza la mentalità della “sicurezza totale” per la quale occorre in ogni situazione ci sia un responsabile che poi in caso di evento negativo si trasforma in “colpevole”. Non si vuole fare educazione ma fare cassa. Un affare per cause legali ed assicurazioni. Sullo sfondo un popolo di decerebrati che se si inciampa  nel marciapiede davanti a casa, che magari percorre da svariati anni, chiede i danni, senza pensare che camminare guardando il cellulare non è una cosa furba.
     

  3. 12
    grazia says:

    A me fa sorridere questa definizione “La montagna è un luogo dove non è possibile prevedere tutto e dove esiste sempre e comunque un rischio.”
    Quale luogo della Terra non è cosi? 

  4. 11

    Egregio Franz, non ne hai azzeccata manco mezza.

  5. 10
    Franz says:

    Non capisco di che cosa ci si debba stupire, qui non vedo nessuna “americanizzazione”, che c’entra l’America?  da sempre in Italia se si va da un avvocato, da un medico, da un commercialista oppure da un notaio, ci si aspetta che siano qualificati e abbiano i titoli per farlo, in quanto se sbagliano si pagano le conseguenze. i rischi sono anche perdere una causa, la salute, ecc. In montagna uno vorrebbe accompagnare la gente senza averne poi la responsabilità per gli errori le negligente o l’impreparazione? Ma che ci vada allora da solo, se gli piace la libertà, no? Mica è obbligatorio accompagnare le persone..Questo vale per tutte le professioni o le attività di volontariato, no?
    Poi con i decenni si è cominciato a capire che il medico negligente deve pagare, cosi come il commercialista ecc. Si fanno le assicurazioni per risarcire i danni apposta.
    preferireste guidare l’auto senza pagare l’assicurazione perchè cosi siete più liberi di fare quello che vi pare? bella l’idea di libertà che circola in montagna.
    A chi piace la libertà vada da solo o con suoi pari
     

  6. 9
    Carlo Crovella says:

    Negli anni ’90, Marco Pannella (Radicali) diceva che “l’Italia è una Repubblica governata dai Procuratori della Repubblica”. Ovviamente Pannella non si riferiva alle gite in montagna, ma a fatti di primaria rilevanza. Veniva definita così la spettacolarizzazione dell’attività giudiziaria. Io ho subito percepito che tale fenomeno poteva estendersi fino agli spiccioli fatti di cronaca a carico di sconosciuti cittadini. Era solo questione di tempo. In aggiunta, dal 2000 in poi, di fronte alla crescita esponenziale dei frequentatori della montagna, io ho iniziato un’attività di sensibilizzazione sul cosiddetto “rischio giuridico” gravante sugli “esperti”, in particolare sugli istruttori, anche i uscite private. Tale rischio è un fenomeno diverso dal rischio di esser condannati al seguito dell’applicazione delle leggi: trattasi delle gogna sfibrante cui vengono coinvolti i protagonisti dei fatti di cronaca. Ci si inzuppa il pane anche il mondo mediatico e basta guardarsi attorno per verificarlo ogni giorno. Il fenomeno, prima o poi, arriverà anche agli incidenti durante le gite private, basta solo che la realtà offra un caso concreto, magari eclatante. Per esempio un’allegra e affollata scampagnata invernale che, fra un vin brulé e un canto montanaro, finisce con 15 persone sotto alla valanga. Pensate forse che lo si tratterà con rigoroso silenzioso e rispettosa professionalità nelle sole aule giudiziarie? Ma non siamo mica in Gran Bretagna! Si innescherà un teatrino che, al confronto, gli omicidi efferati appariranno delle barzellette: caccia alle streghe, richiesta di “pene esemplari”, 15 anni almeno per i tre giudizi… anche se se ne esce “innocenti”, significa piombare in un incubo che rovina irreversibilmente la vita. Fin qui si tratta di un’analisi sociologica,  poi ognuno prende le decisioni secondo i suoi parametri. Io sono un solitario di natura e preferisco rinunciare alla compagnia in gita pur di evitare alla fonte il suddetto rischio. Quando iniziai a esprimere queste idee, 20 anni fa circa, anche i miei conoscenti mi rivolgevano sorrisini di compatimento. Molti di loro recentemente mi hanno detto “Ma sai che avevi proprio ragione?”

  7. 8
    Paolo Gallese says:

    Carlo, Fabio, come vi riconosco se vi incontro? 🙂

  8. 7

    Articolo un po’ ripetitivo ma confortante. In pratica le cose sono come lo erano 40 anni fa, solo che la (sotto) cultura attuale ci ha americanizzati e imbevuti di paure e insicurezze. A me no  grazie.
    Il necessario buon senso ci va messo sempre, in barba alla società sicuritaria spacciatrice di falsità e delegazione di responsabilità,  tutte cose che con la forza della natura non hanno a che vedere. L’animale sopravvive, quasi sempre, il teorizzato benpensante soccombe.

  9. 6
    Fabio Bertoncelli says:

    Diventeremo tutti vecchi orsi che vagano solitari per i monti.
    In verità io ormai lo sono… E un giorno magari mi imbatterò nel buon Crovella mentre, quatto quatto, cerca di trafugare un’arnia per poi leccarsi i baffi.

  10. 5
    Giovanni battista Raffo says:

    Potrebbe sembrare , a prima vista, che io pecchi d’ irresponsabilità, ma al di là  dell ‘ imprescindibile apprendimento delle tecniche basilari e fondamentali dell’alpinismo e/ o del muoversi in ogni contesto montano , come , tra l’altro, ho appena letto nei suggerimenti su esposti,non è giusto inculcare a chi frequenta, spesso  questi ambienti, l’ossessione del rischio.

  11. 4
    Carlo Crovella says:

    Tutti i giuristi, compresa l’autrice di questo interessante articolo, affermano che, in gite PRIVATE, non scatta l’affidamento implicito. Ovvero ci vuole un esplicito affidamento, anche solo del tipo: “Ehi, amico, mi porti a fare il Bianco?”. Questa conclusione, presumibilmente ineccepibile sul piano prettamente giuridico, mi lascia molto perplesso. Sono per natura diffidente (da buon torinese…), specie in merito alle umane debolezze. La tendenza alla spettacolarizzazione di fatti cronaca, la mania di protagonismo mediatico, l’enfasi mediterranea che caratterizza la platea italica non mi tolgono dalla testa che, in caso di incidente roboante anche in gita privata, si metterà sotto accusa il cosiddetto esperto, specie se istruttore titolato. Magari l’indagato, dopo 20 anni di battaglie giudiziarie, sarà dichiarato innocente in Cassazione, ma intanto avrà trascorso 20 anni di “m”, fra tensioni, notti insonni, indotto senso morale di colpa e, soprattutto, ingentissime spese legali. Ne vale la pena? Io sono giunto alla conclusione, ormai molti anni fa, che non ho voglia di correre il rischio giuridico. Lo taglio alla fonte evitando gite private con altri. Certo, questa scelta presuppone degli effetti collaterali, tipo assenza di socialità o limiti tecnici (no ghiaccia molto crepacciati ad es.). Quando ho desiderio, quelle 3 volte all’anno, di vedere un po’ di gente, partecipo alle uscite della Scuola. Lì il rischio giuridico è ben chiaro (vedasi recenti condanne), ma io non mi trovo più in posizione gerarchica e non sono l’unico istruttore, per cui la responsabilità di spalma su più individui. Quando non sopporterò più nemmeno tale contesto, smetterò di frequentare anche le uscite anche delle scuole. Magari sono l’unico a pensarla così, ma la sensazione è che tale quadro collabori alla notevole riduzione dei candidati ai corsi per istruttori titolati (rispetto ai decenni di fine ‘900).

  12. 3
    albert says:

    “In caso di incidente individuare la responsabilità dell’accompagnatore (colui che si sia unito ad altre persone per compiere o portare a termine un’escursione, assumendosi, anche tacitamente, la responsabilità di offrire loro collaborazione e protezione)…”
    SONO LORO AD ESSERSI ACCODATE A ME, NON IO A LORO( per evitare il tacitamente ???boh??  cisiamosalutati e basta…e’vietato?)

  13. 2
    Jacopo says:

    Se posso, consiglierei la lettura del libro di Marco Fazion “Prima che venga il lupo – la prevenzione dei pericoli nell’accompagnamento escursionistico professionale” – Monte Meru Editrice

  14. 1
    albert says:

    “Tra gli utenti io indicherei anche gli accompagnatori non professionisti, perché se anche assumono la responsabilità di accompagnare ragazzi o adulti meno competenti, non è detto che si tratti di persone così esperte da poter loro attribuire lo stesso ruolo che si attribuisce al professionista.”
    Ne incontrai alcuni perfettamente sconosciuti …e cercai di aiutare con consigli  su percorsi alternativi e materiale  in dotazione appesantente   il MIO zaino… Dopo questa lettura ( da ripetere piu’ volte) mi girerei dall’altra parte…tanto se non hanno materiale adatto, hanno tutti smartphone meglio del mio.In altro settore , mi rifiutero’ da oggi in poi di esercitare il ruolo di presidente o segretario di assemblee condominiali..( ci sono enormi responsabilita’)..ecco il risultato di legislazione sopraffina certosina pedante.Poi all’atto pratico la manica si allarga: si vedono salire su tir o suv  autisti in infradito e poi si scopre che non sarebbe vietato espressamente  fatta salva la formula arzigogolata , “Gli articoli 140 e 141 del CdS prevedono infatti che venga tenuto un comportamento tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” e che il conducente debba “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Spazio al contenzioso con avvocati, assicurazioni, perizie , campa cavallo.

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