Alla domanda “Chi accompagna in montagna” risponde il presidente delle Guide alpine Lombardia, Fabrizio Pina, a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato. A metà maggio, infatti, il CdS ha respinto tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni di guide ambientali contro la delibera della Regione Lombardia che dal 2024 individua i percorsi riservati agli AMM. Non stiamo parlando di passeggiate fra amici o di associazionismo amatoriale, ma solo di accompagnamento professionale (dietro un corrispettivo). L’attività di accompagnamento professionale escursionistico è libera sugli itinerari classificati T (turistici) a qualsiasi quota ed E (escursionistici) al di sotto della quota di 700 m.
Quanto alla richiesta da parte delle guide ambientali di una legge nazionale che tuteli l’uniformità sul territorio nazionale, secondo Pina questa esiste già: è la 6/89 che regolamenta l’accompagnamento professionale in montagna.
Segue l’articolo di Mattia Cecchini, che espone le posizioni decisamente contrarie delle guide ambientali.
Chi accompagna in montagna?
a cura della Redazione di guidealpine.lombardia.it
(pubblicato su guidealpine.lombardia.it il 4 giugno 2026)
Fabrizio Pina, cosa prevede la DGR oggetto di quest’ultima sentenza?
Questo atto, che è una Delibera di Giunta Regionale che noi abbiamo sempre chiamato “Zonazione”, è stato oggetto da parte di alcune associazioni di categoria delle GAE del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 2017. Il procedimento si è concluso nel febbraio 2020 con il parere definitivo dello stesso e con il conseguente Decreto del Presidente della Repubblica che l’ha definita “Ambiti spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatori di media montagna (AMM)”.
Direi che il “Titolo” contiene molto bene il significato, nel dettaglio possiamo dire che in Lombardia l’attività di accompagnamento professionale (cioè dietro un corrispettivo) escursionistico è libera sugli itinerari classificati T (turistici) a qualsiasi quota ed E (escursionistici) al di sotto della quota di 700 m.
Le associazioni delle Guide ambientali hanno preso atto della sentenza del Consiglio di Stato e tramite un comunicato congiunto spiegano, però, che la magistratura non ha adeguatamente valorizzato elementi importanti. Cosa ne pensi?
Direi che in quest’ultima Sentenza il Consiglio di Stato (già chiamato ad occuparsene, come detto tra il 2017 e il 2020), dopo essersi accertato mediante i dati del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), di ben 4 anni, che la principale causa di incidenti è stata determinata da caduta/scivolata e da incapacità di proseguire e che questo dato a partire dai 700 m di quota ha subito un evidente aumento, ha correttamente dedotto che sopra tale quota altimetrica i sentieri e i terreni sono caratterizzati da una crescente acclività, con proporzionale aumento del rischio di scivolata/caduta. (Punto 3 DIRITTO – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026).
In particolare, nel “punto 2 DIRITTO – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026”, viene spiegato che non è irragionevole aver escluso le GAE, a cui non è richiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti.
La GAE (Guida ambientale escursionistica) esercita nel rispetto della legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che al comma 2 dell’articolo 1 definisce la stessa professione come attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Inoltre, la stessa legge non prevede obblighi di standard formativi e nessun esame abilitante, e da qui deriva la facoltà di non fare o fare la formazione a proprio giudizio e di conseguenza senza alcuna garanzia per l’utenza e neanche di essere associato ad una qualsivoglia associazione di categoria.
Premesso tutto ciò, credo quindi che i diversi giudici e i diversi giudizi abbiano approfondito con molta cura le argomentazioni, dando una puntuale motivazione a ogni censura.
La DGR “Ambiti spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatori di media montagna (AMM)” riguarda anche le aree protette e i Parchi Regionali o Nazionali?
Ovviamente sì, i Parchi non sono zone franche per l’illegalità, tutt’altro; le “regole” per l’esercizio delle professioni all’interno dei Parchi sono le stesse; eventualmente, ove previsto, possono esserci delle limitazioni ulteriori subordinate a regolamenti specifici o autorizzazioni preventive dell’Ente Parco che possono riguardare, ad esempio, limitazioni per il numero di partecipanti per gruppo o richiedere una comunicazione preventiva per l’accesso ad aree sensibili.
Riguardo al comunicato dove le associazioni GAE ribadiscono che le limitazioni della DGR non riguardino i parchi, la trovo del tutto fuorviante, anche perché le due sentenze della Corte Costituzionale che vengono citate (anche queste ovviamente pubbliche) non riguardano in nessun modo l’accompagnamento professionale, bensì la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, per la citata 121 del 2018, e in materia di attività venatoria, faunistica, di interventi sul territorio, per la 180 del 2019, violando gli standard minimi di tutela ambientale riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre, la sentenza del CdS 5871/2022 (Ricorso Parco nazionale della Maiella) così si esprime “… come legittimanti l’attività delle G.A.E. nei limiti in cui tale attività non esponga a pericolo i turisti escursionisti e non si svolga in sentieri e percorsi che necessitano dell’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche e che sono situate in zone di particolare difficoltà o pericolosità.
Com’ è ovvio, rimane in capo all’Ente parco la verifica circa il rispetto dei limiti sopra richiamati”.
Cercare di trovare un collegamento tra queste sentenze e la DGR in questione è davvero una missione aleatoria, ma soprattutto è già stata posta al Giudice nel ricorso proposto dalle associazioni GAE, nel primo motivo di censura, che loro stessi ritenevano “elemento di dettaglio” e che è stato respinto per infondatezza!
La DGR “Ambiti spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatori di media montagna (AMM)” ha valore esclusivamente sul territorio regionale?
La DGR riguarda il territorio lombardo, ma altre regioni avranno ora più facilmente la facoltà di replicarla; inoltre, preme rammentare che sia il Parere del Consiglio di Stato del 2020, che la sentenza del Tar Lombardia 2025 e del Consiglio di Stato 2026 ribadiscono un concetto semplice e chiaro e più volte dagli stessi giudici ripetuto, (sempre negato da alcune Associazioni di categoria delle GAE) che riporto letteralmente di seguito:
“… va escluso che la riserva di carattere generale dei sentieri EE agli AMM (oltre che, ovviamente, alle Guide Alpine) incorra nelle censure mosse, poiché, alla luce delle difficoltà escursionistiche che essi possono presentare, non è certamente illegittimo, a tutela della sicurezza, esigere che l’attività sia svolta da chi appare meglio attrezzato, per formazione professionale, a prevenire incidenti (Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez, III, n. 2382 del 2025)”.
“… il parere n. 1914/2020 del Consiglio di Stato ha affermato espressamente che per i sentieri classificati “EE” è giustificata la riserva agli AMM, in ragione delle caratteristiche dei terreni montani da percorrere, particolarmente acclivi ed impervi e delle relative difficoltà di progressione… (Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026 “Punto 6 DIRITTO”)”.
“… nelle regioni nelle quali, invece, la specifica figura professionale di AMM non sia stata introdotta, per il mancato esercizio della potestà legislativa regionale prevista dalla norma nazionale, le suddette attività, ora richiamate (come precisate dalla Corte), resteranno comunque riservate alle guide alpine tout court, in mancanza di AMM, sicché l’ambito di operatività delle GAE risulta a ben vedere omogeneo su tutto il territorio nazionale, sia nelle regioni che hanno gli AMM, sia nelle regioni che non l’hanno introdotto. Sarebbe invero errato ipotizzare che, in mancanza di legge regionale attuativa degli AMM, anche i percorsi propriamente montani, caratterizzati da seria difficoltà, possano essere frequentati dalle GAE, a cui non è chiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti… (Parere definitivo del Consiglio di Stato n. 1914/2020 “Punto 10.4”)”.
“… Va peraltro osservato che anche nelle Regioni (diverse dalla Lombardia) in cui non sia stata introdotta la figura professionale degli AMM, le attività indicate nell’art. 21 della legge n. 6 del 1989 restano comunque riservate alle guide alpine, sicché l’ambito di operatività delle GAE risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Non è infatti postulabile che, in mancanza di legge regionale istitutiva degli AMM, anche i percorsi propriamente montani possano essere frequentati dalle GAE, a cui non è richiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti. A ciò osta la legge n. 6 del1989, ma anche la sentenza, richiamata da parte appellante, della Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 459, riguardante la l.r. Emilia Romagna 1° febbraio 2000, n. 4… (Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026 “Punto 2 DIRITTO”)”.
Perché in quest’ultimo passaggio la Sentenza dice che alle GAE non è richiesta alcuna preparazione, ma nel loro comunicato ribadiscono il contrario?
Perché è proprio la 4/2013 che non prevede nessun obbligo formativo per svolgere una qualsivoglia professione non regolamentata, come ad esempio quella della GAE: nessun obbligo di formazione, nessun esame di abilitazione, nessuna formazione professionale continua, nessun obbligo di associarsi ad associazioni di categoria, nessun obbligo di stipulare un’assicurazione RC.
Quindi, chiunque può svolgere l’attività di guida ambientale escursionistica, purché nella misura in cui non esponga al pericolo i turisti escursionisti, come ad esempio sui sentieri classificati T (turistici).
La formazione, in quanto non obbligatoria, non è assolutamente omogenea, alcune associazioni la richiedono online o addirittura e-learning!!
Non esistono ovviamente Standard formativi da dover rispettare, in quanto non si tratta di professioni regolamentate. La 4/2013 prevede che le associazioni di categoria, che sono ad iscrizione facoltativa e volontaria, possano definire i requisiti di ingresso e l’eventuale formazione, ma rimane una facoltà!
Nel comunicato le associazioni delle GAE richiedono una legge nazionale chiara e che tuteli l’uniformità sul territorio nazionale. Cosa ne pensi?
Nella sentenza viene evidenziato che l’impervietà e la pericolosità del terreno oltre i 700 m (a esclusione dei sentieri turistici, non impervi e adatti a tutti) sono, quindi, e ovviamente direi, elementi che giustificano, come per la classificazione EE, (escursionisti esperti) la riserva agli AMM, che sono dotati di standard formativo ed esame di abilitazione, oltre che di iscrizione obbligatoria ad albo specifico, con conseguente idoneità psico-fisica, obbligo assicurativo, deontologico e soggetti a Consigli di disciplina e a formazione professionale continua.
L’AMM è a tutti gli effetti professione regolamentata, nazionale ed esclusiva, che soddisfa quindi la riserva alla legislazione statale della individuazione di professioni protette con i relativi profili e titoli abilitanti, tant’è che per i professionisti di altri Paesi che vogliano svolgere la professione in Italia è necessario ottenere un’autorizzazione (temporanea o stabile) rilasciata dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto professione istituita per motivi imperativi di interesse generale, consistenti nella tutela della sicurezza e/o incolumità dei consumatori/utenti. Lo stesso vale per l’AMM che vada a professare in altro Stato, tutto ciò a titolo proprio delle Direttive Europee, tanto ed impropriamente richiamate dai ricorrenti.
Per diventare AMM è necessario avere un adeguato curriculum escursionistico, superare delle prove attitudinali, anche pratiche, frequentare un corso di formazione che ha uno standard nazionale (basato su uno internazionale) con verifiche intermedie, e superare l’esame di abilitazione.
Per rispondere alla domanda, penso che esiste già questa legge che è la 6/89 che regolamenta già la figura professionale richiesta.
Può, allora, una Guida ambientale escursionistica diventare AMM e vedersi riconosciute delle competenze pregresse legate alla sua eventuale formazione?
Certamente, ogni anno Regione Lombardia delibera le prove attitudinali, il corso e l’esame di abilitazione per diventare AMM. Il bando è aperto a tutti. È necessario, per partecipare al corso di formazione in preparazione all’esame di abilitazione, superare le prove attitudinali, che consistono sia in prove tecnico/pratiche che curriculari.
Una volta superate queste, si ha l’accesso al corso, con la possibilità di richiedere il riconoscimento delle competenze pregresse, che devono essere comprovate e che possono essere di tipo scolastico (ad esempio lauree in scienze naturali) o professionali (come la guida ambientale escursionistica).
Questi crediti formativi possono arrivare a raggiungere la metà delle ore del corso di formazione.
Nella formazione in corso in Lombardia, dei 57 allievi ben 32 ne stanno usufruendo, di cui 11 sono GAE. Trovi, quindi, che la vicenda sia conclusa?
Direi che la vicenda può considerarsi definitivamente conclusa, come si può chiaramente leggere sia dalla sentenza del TAR Lombardia che nella sentenza di appello al Consiglio di Stato, che rigettano per infondatezza ogni censura su entrambi i gradi di giudizio.
Le associazioni di Guide ambientali hanno addirittura, relativamente alla sentenza del TAR Lombardia, fatto due ricorsi distinti, con molte argomentazioni, tutte quelle che avevano, compresa la storia dei Parchi… ritenute, però, prive di fondamento e rigettate nel merito.
L’infondatezza implica che il giudice sia entrato nel cuore della questione, analizzando tutte le censure dei ricorrenti e motivandone il rigetto singolarmente. I giudici hanno, invece, condiviso integralmente tutte le argomentazioni difensive di Regione Lombardia e del Collegio regionale delle Guide alpine Lombardia.
Inoltre, par di vedere che le Regioni comincino a recepire la necessità dell’istituzione della figura dell’AMM, anche per merito della sentenza della Corte Costituzionale riguardo alla legge che regolamentava le guide escursionistiche in Toscana, che ha sentenziato e ricordato alle Regioni che fissare i principi fondamentali delle professioni, per garantire l’uniformità nazionale, la determinazione dei profili professionali, i relativi titoli abilitanti e l’istituzione di albi, è di competenza dello Stato, così come avviene per l’AMM.
L’istituzione della figura prevista dallo Stato dell’Accompagnatore di media montagna copre già tutte le Regioni e le Province autonome delle Alpi, senza eccezioni, e si sta diffondendo sempre più anche in Appennino, nel centro e sud Italia; al di là degli storici Marche e Abruzzo, credo che a breve vedremo l’istituzione della figura dell’AMM probabilmente in altre due!
Cosa consiglieresti ad una persona che vorrebbe avvicinarsi all’accompagnamento professionale?
Gli consiglierei, prima di intraprendere un percorso formativo, di informarsi molto bene sugli obblighi e sugli eventuali limiti della professione che vorrebbe esercitare e non soffermarsi ai post, titoli e proclami dei social network, ma approfondire i contenuti di leggi e sentenze in modo da far maturare la propria scelta in maniera consapevole.
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Non copiate il modello Lombardia!
(parte la mobilitazione: “Non si estendano queste regole ad altre regioni”)
di Mattia Cecchini
(pubblicato su dire.it il 3 giugno 2026)
Guide sì, ma non oltre i 700 metri di altezza. Le associazioni che rappresentano le Guide ambientali escursionistiche (GAE) in Italia si vedono stoppate. Il Consiglio di Stato si è espresso sui ricorsi contro le limitazioni introdotte nel 2024 dalla Regione Lombardia per lo svolgimento dell’attività sui sentieri classificati ‘E’ (escursionistico) ed ‘EE’ (escursionistico esperto) oltre i 700 metri di quota e la decisione presa è sfavorevole per le ‘GAE’: oltre quella quota possono andare ‘professionalmente’ solo le guide alpine e agli accompagnatori di media montagna (AMM). Le guide ambientali escursionistiche chiedevano di non lasciare il limite e ora la decisione dei giudici “desta forte preoccupazione e lascia aperti profili critici sia nel merito sia nell’impostazione giuridica adottata.
Dopo un’attenta analisi del provvedimento con i legali, emerge infatti che non sono stati adeguatamente valorizzati elementi documentali centrali. In particolare, i dati delle assicurazioni delle ‘GAE’ certificano il numero irrisorio di incidenti negli ultimi cinque anni in Lombardia, ne sono stati segnalati due di tipo lieve a fronte di quanto indicato nelle sentenze che fanno riferimento a migliaia di segnalazioni del Soccorso Alpino”.
Le associazioni che rappresentano oltre 5.550 guide in Italia e circa 400 in Lombardia (professionisti formati, aggiornati, assicurati e abituati “a operare con prudenza, prevenzione e gestione consapevole dei gruppi”) chiedono, quindi, di non fermarsi all’esito della sentenza, che non va letta “come una chiusura definitiva del confronto sui rapporti tra le professioni dell’accompagnamento in ambiente naturale. Al contrario, si conferma l’urgenza di un intervento legislativo nazionale capace di offrire chiarezza, tutela e uniformità su tutto il territorio italiano”.
A prendere posizione dopo la pronuncia del Consiglio di Stato sono AGAE (Associazione guide ambientali europee), AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), Assoguide e LAGAP (Libera associazione guide ambientali-escursionistiche professioniste): ad una voce assicurano che le attività che gestiscono sono sicure e affidabili, “come dimostra il numero estremamente basso di incidenti registrati nel settore” e che comunque le limitazioni introdotte dalla Regione Lombardia valgono solo in quel territorio regionale, quindi “ogni tentativo di estenderle ad altre regioni, dove la professione resta legittimata dalla Legge 4/2013, è manifestamente privo di fondamento”. Le limitazioni poi “non riguardano le aree protette, nazionali o regionali, poiché la competenza sulla regolamentazione della rete sentieristica e delle attività esercitabili nei parchi appartiene agli enti gestori, attraverso i rispettivi regolamenti e piani del parco”.
La stessa sentenza del Consiglio di Stato, poi, “non risolve in modo definitivo il tema dei rapporti e dei limiti tra le professioni, poiché esistono ulteriori pronunce della Corte costituzionale, dei giudici amministrativi, compreso lo stesso Consiglio di Stato, e dei giudici penali che offrono letture diverse. A livello nazionale, dunque, le questioni restano aperte e richiedono una soluzione normativa chiara“. Insomma, non finisce qui: “Siamo pronti a difendere la nostra identità contro ogni tentativo di acquisire il nostro pubblico e il nostro mercato”, dichiara Alberto Calamai, presidente AGAE, sottolineando che “la nostra figura professionale non può essere in alcun modo asservita ad altre che sono profondamente diverse nell’impostazione, nelle competenze e negli aspetti commerciali”.
Guglielmo Ruggiero, presidente nazionale AIGAE, insiste su un punto: “I nostri iscritti sono professionisti competenti e validi che non metterebbero mai a repentaglio la sicurezza delle persone che accompagnano nell’escursione e sono preparati per il primo soccorso. Pensiamo che la sentenza del Consiglio di Stato, a conferma delle precedenti, sia un grave attacco alla libera concorrenza e un ostacolo per lo sviluppo del turismo ambientale”. Quella introdotta in Lombardia è “una misura sproporzionata e profondamente distante dalla realtà del nostro lavoro”, dichiara l’avvocato Luca Berchicci, presidente AssoGuide. “Oggi più che mai è necessario che le Guide ambientali escursionistiche vengano finalmente ascoltate e riconosciute attraverso una legge nazionale moderna, capace di tutelare davvero chi lavora con competenza e responsabilità, che ci protegga da interpretazioni restrittive e da tentativi di limitare illegittimamente il nostro ambito professionale. Le GAE sono professionisti preparati, aggiornati e attenti. È un fatto che il nostro approccio all’accompagnamento è improntato alla prudenza e alla gestione consapevole dei gruppi, e i dati dimostrano che l’escursionismo accompagnato dalle GAE è un’attività sicura”.
E allora la pronuncia del Consiglio di Stato “non è solo un colpo alle Guide ambientali escursionistiche, ma un danno all’intero sistema del turismo sostenibile e alla libera concorrenza”, afferma Marco Fazion, presidente LAGAP. “Le ‘GAE’ non sono un pericolo, ma una risorsa d’eccellenza per i territori, formata e preparata alla gestione consapevole del rischio. Condividiamo la necessità assoluta di una legge nazionale che metta fine a queste interpretazioni restrittive e sproporzionate, restituendo dignità e certezze a chi lavora con responsabilità e passione”.
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in tutto questo mi sapete rispondere a questa domanda?
sono una guida di mtb della UCI. faccio corsi di guida bike sui sentieri. quindi non posso piu andare oltre i 700 metri con i clienti?
oppure si puo perche la guida mtb è un altro mestiere perche insegna un altro sport? ( come credo)
Certo, è più diffusa la versione “brigante”. Ma non c’è un obbligo di legge nelle frasi proverbiali, le si possono dire come si preferisce.
L’importante è innescare il travaso dalle figure alternative verso il mondo AMM. Anche io preferireu che lo si ottenesse attraverso una riscrittura della L. 6/89 che, a dar data dal giorno X, abroga ogni effetto sul settore della montagna professionistica sia della L. 4/1013 che della L del 2023 (non ricordo il numero, quella delle ASD/SSD), togliendo ogni appiglio ai vari sindacalisti in stile gianni. Così si blinda l’esclusività dell’attività anche a livello esc escursionistico SOLO a favore del mondo GA+AMM. Con la riscrittura della L. 6/89 si otterrebbe l’obiettivo “in pulito” (è un modo di dire del mondo FIAT, rende bene l’idea). Nel frattempo, ben vengano provvedimenti in stile Lombardia che riducono l’operatività delle figure alternative, per cui chi, fra queste, desidera operare con efficacia si iscrive ai corsi AMM e passa di categoria. Alla fine, esasperando questo meccanismo, se tutte le GAE passano negli AMM (e quelle che non lo fanno, è perché smettono di operare), si ottiene lo stesso risultato senza la complicazione politica di far riscrivere e votare in Parlamento una nuova versione della L. 6/89.
Carlo, umilmente credo che si dica: “A brigante, brigante e mezzo”.
Secondo me è perfino piú sferzante. E mi sembra che all’orecchio suoni pure meglio.
P.S. Oggi piscina o Val di Susa?
Va’ in Val di Susa! Lí sta il tuo cuore.
A bandito, bandito e mezzo
(PS: dovreste ringraziarmi, perché costringendovi a fare ginnastica intellettuale, rallento i vs processi degenerativi…)
“…mi sono accorto che la decisione dei 700 metri non è “ridicola” come mi era parsa a prima vista. 8nfatti impone do delle sanzioni…”
Intervengo solo per sottolineare un grave difetto di logica in quanto scritto da Crovella, non nel tema GA-GAE-AMM che mi interessa né punto né poco.
Non c’è nessuna decisione, ma un limite all’accompagnamento arbitrariamente stabilito a 700 m slm.
Questo limite non solo è ridicolo ma è ingiustificato e ingiustificabile, perché esclude l’accompagnamento in posti fatti apposta (Saussurea come esempio tra infiniti); questo limite non viene assolutamente giustificato se accompagnato da sanzioni, ma semmai diventa vessatorio e francamente incivile.
La percentuale dei commentatori favorevoli a Carlo aumenterebbe notevolmente se lui si decidesse una buona volta a rileggere (e correggere) i suoi interventi, scritti con furia forsennata.
Certamente ciò sarebbe apprezzato da chi potrebbe finalmente capire senza servirsi di un traduttore Italiano a mitraglia-Italiano corretto.
Ma so che lui obietterebbe, spietato: “Faccio cosí e cosí sarà nei secoli dei secoli. Amen”.
Ecco perché i sindacalisti del mondo GAE sono così incazzati e preoccupati perché il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle GAE contro il provvedimento lombardo. Se gli altri colleghi regionali d’Italia si rendono conto che, tramite il meccanismo delle multe molte GAE optano per diventare AMM (nonché tutti i nuovi si iscrivono solo più ai corsi AMM), detti provvedimentipotrebbero estendersi sull’intero territorio nazionale (regione per regione). A quel punto il mondo GA riuscirebbe a ottenere il travaso dalle GAE agli AMM anche senza riscrivere la L. 6/89. Speriamo che vada così. Però si deve attivare concretamente il mondo delle GA, non i singoli soci CAI, che al limite fanno il tifo.
Ho riletto l’intervista al Presidente delle Guide lombarde: oltre a spiegare lucidamente i dati del problema, mi sono accorto che la decisione dei 700 metri non è “ridicola” come mi era parsa a prima vista. 8nfatti impone do delle sanzioni a chi viene beccato sopra tale quota, di fatto cercano di convogliare le GAE attive verso i corsi AMM. In questo modo ricercano quello che dovrebbe garantire loro la riscrivendo l. 6/99. Lo stesso intervistato riporta che nel processo formativo in essere per i nuovi AMM lombardi, fra gli.iscritti, ben q1 sono GAE che evidentemente stanno operando un passaggio di categoria, xke’, nel momento in cui avranno titolo AMM, il.loro passato di GAE scomparirà del tutto
——— BATTUTINA DELLA SERA ———
Noto che molti commenti concordano incredibilmente con Carlo Krovellik.
C’è da preoccuparsi?
Fotografo la situazione attuale, MA SOTTOLINEANDO CHE È SBAGLIATA per un errore del legislatore sia nel 2013 che nel 2023. L’errore strutturale va ASSOLUTAMENTO CORRETTO, o con una nuova riscrittura della L 6/89, che escluda ogni figura se non è GA o AMM, facendo confluire le GAE desiderose nell’elenco AMM. Le GAE non desiderose di finire nell’elenco AMM, non saranno più legittimate a operare. Le figure collaterali quali GAE o “tecnici sportivi” (applicati all’accompagnamento in montagna) devono esser cancellati per legge. Tutto ciò va fatto su iniziativa del mondo delle GA, che opererà affinché venga riscritta la 6/89 con tali espliciti obiettivi. È ovvio che il mondo GA vi faccia ricorso ecc: loro solo “la” regola e voi degli impostori che vi appoggiate a una strumentalizzazione farsesca della legge 4/13, non concepita per la montagna
Gianni. Nel mercato “liberalizzato” dell’accompagnamento non alpinistico meglio comunque che ci siano enti, associazioni, gruppi organizzati. Il controllo sociale può aiutare in modo informale ma efficace a contenere comportamenti potenzialmente dannosi per la reputazione di chi opera nel settore. So di GAE che tendevano ad allargarsi un po’ troppo nel loro campo d’azione che sono state oggetto di “gentile persuasione” da parte dei colleghi giustamente preoccupati delle conseguenze. I comportamenti si influenzano con le norme, l’etica individuale, la formazione ma non va sottovaluto il peso della comunità alla quale si appartiene. Quindi ben vengano forme associate che rappresentano una garanzia per clienti e fornitori rispetto ad un mercato totalmente “selvaggio”.
Ringrazio come Amm il Crovella che super partes tifa per la parte giusta con buon senso ed io credo anche con quella volontà dell’italiano medio che si spacca le perchie ognidì e poi vede i soliti che prendono scorciatoie attraverso pareti 9b di specchi.
Questo lo hanno capito tutti qui dentro apparte quei poveretti, vedasi il colui che non ha cognome e la tal compagnia di zebedei che scrivono a seguito senza alcuna risposta sul concernere di alcuni concetti essenziali, che per una persona normale metterebbero a tacere ulteriori litanie.
Partiamo dalla 6/89. Vero (forse poniamola così) la non esclusività per gli amm dei terreni montani. Tuttavia inconfutabile l’esclusività per le Guide Alpine. Tant’è che lo sfigatello amm fa delle cose che anche la GA fa. Poi lo inseriamo nell’albo, un sotto registro, che fa parte dell’albo comunque.
Quindi non è esclusivo per gli Amm ma lo è per le GA e quei fratellini sfigatelli che si chiamano accompagnatori.
Secundis, la legge checcaz/2013 autorizza l’esistenza di figure che già NON siano inquadrate dentro albi professionali detenuti dallo Stato.
GA e sfigati AMM sono dentro lo stesso albo, quindi una guida della passeggiata fra i boschi della terra, sicuramente a Mordor potrebbe accompagnare ma NON in Italia.
Tant’è… che in nessuno stato europeo esiste la guida della passeggiata sui campi elisi, ma solo GA e sfigatelli Amm.
Denique, la guida della minchia hiking sto fardello degli zebedei escursionistici, non esiste e tal nobil titolo se lo può appioppare anche il Santo Crivella che manco gliene ma alla prezzolata banda di corsifici fa tanto comodo per racimolare uno stipendio alla faccia dei babbei. Pertanto come amm si mi si addice il titolo di sfigatello ma perdonate, babbeo anche no.
Ogniqualvolta incrocio uno con il cartellino come quelli dell’esselunga accompagnare gente in montagna, lo guardo e con rinnovata stima gli porgo il mio “che merda!” e rivolgo il mio pensiero alla sua madre.
Chi attacca chi: Parli di “attacchi al mondo delle Guide”, ma la storia degli ultimi trent’anni dimostra esattamente il contrario. Sono i Collegi ad aver bersagliato di ricorsi, delibere restrittive e carte bollate chiunque facesse escursionismo e accompagnamento. Chi lavora con la Legge 4/2013 o nello sport non attacca nessuno: chiede solo di poter lavorare in pace, applicando le leggi dello Stato.
Caro Crovella, ti ringrazio per l’onestà. Nei tuoi ultimi passaggi hai fotografato perfettamente la realtà attuale, confermando tre punti fondamentali su cui mi trovi completamente d’accordo!
Il valore delle regole vigenti: La Riforma dello Sport e il Registro del CONI riconoscono ufficialmente discipline come l’arrampicata sportiva, il ciclismo o lo scialpinismo all’interno delle ASD. Non sono “errori”, sono le leggi dello Stato italiano che tutelano il lavoro sportivo e l’associazionismo.
La situazione attuale: Quando auspichi una riscrittura della Legge 6/89 per “mettere ordine”, confermi implicitamente che oggi il quadro normativo attuale permette a queste figure e alle associazioni di operare in totale legittimità.
Il giudizio dell’utente: Se il grande pubblico, come noti tu stesso, fatica a percepire certe gerarchie tradizionali e si rivolge a nuove figure o al mondo dello sport, significa che il mercato dell’outdoor è cambiato ed esprime bisogni nuovi.
Ognuno è libero di fare il tifo per la propria visione della montagna, ma nel presente le leggi vigenti garantiscono democraticamente spazio per tutti. Sarà sempre il mercato, con la soddisfazione degli utenti, a decretare chi offre il servizio migliore. (come taxi, NCC, BOLT..ecc) Buona continuazioneIn tutto questo per le attività alpinistiche con corda piccozza ramponi skialp ci sarà giustamente sempre la riserva delle GA.
Per cui cari amici GA e AMM: se non vi attivate per ripulire definitivamente e profondamente il vs settore (e secondo me è già fin troppo tardi),dovete mettere in conto che il settore diventerà sempre più una jungla che vi risucchierà in un anonimato in cui si decolora la va capacità professionale: verrete appiattiti in mezzo a una infinità di figure professionali meno qualificate di voi, forse addirittura verrete messi “dietro”. Faccio un esempio, che può sembrare stupido, ma è sintomatico della situazione: per il grande pubblico che dice “facciamo un trekking con la guida” ha più valore la “G” di GAE (perché tale G indica la “guida”) che l’acronimo AMM, dove al “A” significa Accompagnatore, cioè “meno” di una “vera” guida escursionistica. Siamo all’assurdo che godono di maggior considerazione presso il grande pubblico le GAE degli AMM che invece hanno percorsi formativi molto più severi e codificati da specifiche normative, mentre la L 4/2013 – come sottolinea anche il Presidente delle Guide lombarde nella soprastante intervista- NON impone specifici percorsi formativi. Sta a voi, cari amici GA+AMM, riconquistare la corretta gerarchia anche agli occhi del grande pubblico, operando un riordino lucido e sensato del sistema.
Bene, con tutti gli interventi personali ritengo di aver espresso a dovere il mio ruolo di tifoso del mondo delle GA, ma a q1uesto punto mi rivolgo alle GA (compresi gli AMMM): tocca a voi difendere il vs ruolo professionale dagli attacchi e dai bizantinismi sindacalizzati in stile gianni. Come? Creando una pressione dal basso verso i vs rappresentanti di vertice (cioè il Collegio Nazionale) affinché operi a livello politico-istituzionale (destra o sinistra non importa) e faccia riscrivere la legge in modo tale che sia inattaccabile da ogni bizantinismo sindacalizzato l’esclusività della vs professione A OGNI LIVELLO (compresa anche la quota altimetrica) e in OGNIDISCIPLINA della montagna. E’ già stato eprso molto tempo e quindi avete già concesso molto spazio alle figure concorrenti, permettendo loro di assumere concretezza, che li fa erroneamente seniire “degni” di lefittimità giuridica. Più tempo aspettate a mettere ordine in un settore che, a dispetto della L. 6/89, è oggi del tutto anarchico: io stesso, investendo 10.000 euro con altrui due soci – anche fittizzi – in una ASD, a titolo personale, dopo un corsettino da tecnico sportivo potrei organizzare uscite di scialpinismo/escursionismo, come facci, non retribuito, da oltre 50 anni come istruttore o privato per amici). A questo punto, care GA+AMM, se non premete sui vs rappresentanti apicali affinché “puliscano” il settore dall’anarchia imperante, significa che “accettate” l’anarchia esistente.
Non tocca quindi a me sbattermi per difendere il mondo delle GA, di cui nello specifico sono un “tifoso” per due motivi specifici: 1) Le GA hanno un blasone e una nascita legislativamente “nobile” (la L. 6/89), mentre tutte el altre figure GAE o non GAE hanno nascite collaterali, spesso prive di vera ratio giuridica e basata solo su strumentalizzazioni farsesche di “altre” leggi; 2) il mondo delle GA fa parte del più grande mondo del CAI (Il Collegio Nazionale delle GA è Sezione nazionale del CAI, come il CNSAS ecc) e siccome sono un tifoso del CAI, lo sono anche di ogni sua componente verso concorrenti terzi..
IL MIO RUOLO DI TIFOSO SI SINTETIZZA NELL’ACCERTIMENTO: CARE GA, PREPARATEVI AD ATTACCHI SEMPRE PIU’ NUMEROSI PERCHE’ STANTE LAMPLIAMENTO NUMERICO DEI FREQUENTATORI DELLA MONTAGNA, IL BUSINESS ATTIERERA’ SEMPRE PIU’ FIGURE COLLATERALI CHE VI FARANNO CONCORRENZA IN VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVITA’ DI PROFESSIONALE A VOI RICONOSCIUTA DALLA L. 6/89.
Quindi bastano tre soci che mettono un minimo di 10.000 euro di capitale sociale e creano la ASD o SSD (Associazione Sportiva Dilettantesca o Società sportiva dilettantesca) e utilizzano “lavoratori sportivi” per gestire l’attività, con compensi annui esenti fiscalmente fino a 15.000 euro. Questa normativa generale riguarda qualsiasi attività sportiva (a patto che sia inserita negli elenchi presso il CONI): se la cosa è apprezzabile per facilitare la diffusione di sport quali (a puro titolo di esempio) la pallavolo, il basket, il pattinaggio su ghiaccio… diventa davvero critica la situazione per le discipline che si svolgono in montagna. E la concorrenza sleale non riguarda solo più gli AMM, come nel caso dell’escursionismo, ma le GA vere e proprie. Queste ASD/SSD possono quindi erogare servizi sportivi a propri clienti/associati (con un costo associativo annuo di circa 50 euro cui si sommano i costi della singola uscita) e possono portare gente ad arrampicare in falesia o fare uscite scialpinistiche.
Le continue argomentazioni in fastidioso stile da irriducibile sindacalista di tale gianni (che manco ha il coraaggio di scrivere il cognome… ), dimostrano che il problema è andato oltre le capacità di sopportazione del pubblico pensante. Non credo che spetti a me (libero pensatore, alpinista amatoriale, per scelta mai stato cliente né di un GA né di un AMM né di una GAE), dovermi sciroppare la rottura di scatole di interfacciarmi con i sindacalisti della GAE per difendere i diritti del mondo delle Guide (intendendo GA+AMM). Anche perché gli attacchi farseschi e pretestuosi al mondo delle Guide saranno destinati a infittirsi e moltiplicarsi, non solo dalle GAE ma anche da mille altre figure. Infatti, per il mondo delle GA, non esiste solo il problema della GAE, ma si aggiungono e si aggiungeranno mille altre figure, derivanti dalla riforma del settore sportivo – 2023 – in base alla quale possono essere costituite ASD e SSD, cioè società giuridicamente molto semplici – che operano nei settori sportivi citati in specifici elenchi depositati presso il COBNI e errore del legislatore o “volontà populista” di accontentare una ulteriore latea di elettori? – in tali elenchi sono presenti anche voci quale “scialpinismo”, “arrampicata sportiva” e mi pare anche “alpinismo”.
se gli AMM sono cosi piu preparati non dovrebbero aver timore di vedersi rubare il mercato da altri soggetti. che problema c’è?Questo dibattito per me è chiuso, buona continuazione-
Beh , l’utente potrebbe privilegiare chi costa meno , e avremmo persone che accompagnano su ghiacciaio che non sanno quando legarti e come tirarti fuori dal crepo.-Sembrano un po’ le liti fra Tassisti e NCC
Caro Crovella, la tua stessa risposta ti smentisce: quando scrivi “ipotizzo una riscrittura della legge”, ammetti chiaramente che oggi la legge dello Stato tutela la libertà di lavorare per chiunque e che il monopolio assoluto che sogni non esiste.
Il diritto si evolve per superare i vecchi monopoli e la cronologia (“siete nati dopo”) non ha alcun valore legale. La Legge 4/2013, le qualifiche sportive e le normative europee tutelano il lavoro, lo sport e la libera concorrenza, non le corporazioni chiuse. le GAE e i tecnici sportivi non impediscono a nessuno di lavorare: sono per la libertà e per un mercato aperto.
Continua pure a ipotizzare riforme future sui blog; nel presente c’è spazio per tutti e sarà il mercato a decidere chi vale.
se gli AMM sono cosi piu preparati non dovrebbero aver timore di vedersi rubare il mercato da altri soggetti. che problema c’è?Questo dibattito per me è chiuso, buona continuazione
La L. 4/2013 è una farsa applicata al caso di specie: cioè la farsa è il vs patetico tentativo di utilizzare quell’appiglietto per dare legittimità giuridica a una posizione che non ce l’ha (di fatti i vs ricorsi contro il provvedimento lombardo sono stati respinti).. Quando io parlo di riordino del settore, ipotizzo una riscrittura delle L. 6/89 che preveda l’impossibilità di queste figure professionali collaterali, come le varie GAE . E, a tal fine, credo che tocchi a voi GAE andare incontro al mondo GA+AMM, perché siete nati dopo (1992 vs L 6/1989), perché voi siete nati FUORI dalla legge (mentre loro sono nati per esplicito volere del legislatore), perchè la L “farsa” 4/2013 NON discliplina nello specifico la vs figura, nei dettagli come gli art 21 e 22 della L 6/89 per gli AMM. In parole molto semplici: le GAE devono sparire e confluire negli AMM. Ovviamente occorre prevedere dei meccanismi perequativi per le attuali GAE che potranno diventare AMM a determinate condizioni (tenendo conto dell’esperienza, dell’anzianità sul campo, del curriculum ecc ), per cui non tutte le attuali GAE diventaranno in automatico degli AMM. Mentre per il futuro NON ci potranno essere più nuove GAE, ma solo nuovi AMM, attraverso i corsi di formazione degli AMM. A quel punto avremo superato questo balletto RIDICOLO che state menando da decenni. Tutto, ciò dovrebbero “pretendere” le Guide. Ed è la cosa che terrorizza voi GAE, in particolare i vari rappresentanti delle GAE, perché finirete nel mondo delle GA che ha le sue “regole” e il suo blasone e quindi rischiate di sparire, salvo saltuarie eccezioni. E’ questo che vi terrorizza e mi attaccate con le unghie e con i denti alla farsa delle L. 4/2013, sbandierando la positività della concorrenza e la legittimità della vs essenza grazie alla legge in questione (che NON è stata concepita per l’accompagnamento in montagna). A questo punto, io (che sono del tutto estraneo alla querelle, perché NON sono un professionista della montagna), mi auguro che le GA riescano, ottenendo il varo di una nuova legge come ho sintetizzato, a fare “chiarezza” il prima possibile e in modo definitivo.
Fa sorridere che tu definisca la Legge 4/2013 una “farsa”: le leggi dello Stato si applicano, non si commentano con il fegato amaro. La verità è quella che hai ammesso tu stesso: La legge c’è ed è in vigore. È proprio grazie al diritto italiano ed europeo sulla libera concorrenza che non potete spazzare via nessuno.C’è spazio per tutti. che sia il mercato a decidere chi vale e chi no.
sono tutti “bizantinismi” che fanno solo danno al settore. Il cortocircuito è conseguneze della legge “farsa”, la L 4/2013, voluta NON per la montagna, ma per dare visibilità a ruoli professinali. Senza quell’appiglio, su cui momntate tutte le vs tesi giuridicamente strampalate, continuereste a essere DUIRILEGGE come lo siete stati per 21 anni 81992-2013). infatti le GAE NON sono nate per volere del legislatore che le ha concepite con uno specifico testo di legge che le norma in tutto e per tutto. Le GAE sono nate come associazione (1992) e tali sono state (in evidente conflitto con gli unici voluti esplicitamente dal legislatore, cioè gli AMM, già dalla L. 6/89. poi è arrivata la L. 4/2013 che però, ribadisco, NON è una legge specifica che istituisce figure giuridiche della montagna in aggiunta agli AMM. Purtroppo c’è questa legge (se non ci fosse vi avrebbero già spazzati via), ma introduce un elemento di distorsione e non di miglioramento del sistema. ho riletto l’intervista con il Presidente delle guide della Lombardia e la posizione ufficiali è esattamente quella che sostengo io. peraltro mi pare che le pronunce sulla decisione lombarda siano state negative per i ricorsi delle GAE, per cui continuare a insistere lo trovo ridicolo.
Caro Carlo, l’accompagnamento escursionistico in Italia NON ha un albo chiuso a livello nazionale: la L. 6/89 riserva alle Guide Alpine solo il terreno alpinistico. Per gli AMM c’è un elenco speciale, non una riserva esclusiva sui sentieri. Il tuo paragone con il massaggiatore dimostra il cortocircuito: la montagna è un ambiente, non un albo. Finché si va su sentiero, non c’è esclusiva statale. Se le Regioni usano stratagemmi sanzionatori locali per bloccare la concorrenza, restano norme amministrative, non divieti penali dello Stato.
La professione della GAE o del Tecnico Sportivo è diversa, si svolge nello stesso ambiente (i sentieri) ma non ha un ordine o collegio: per questo rientra nella L. 4/2013. L’esempio perfetto è la salute: esistono gli Ordini dei Medici e dei Fisioterapisti. Se il tuo ragionamento fosse corretto, nessun altro potrebbe lavorare sul corpo umano perché c’è già l’Ordine dei Medici a presidiare il settore. Invece, grazie alla L. 4/2013, esistono legalmente personal trainer, massaggiatori, operatori olistici ecc…
Perché? Perché i medici hanno l’esclusiva sulla cura delle patologie e sulle diagnosi, non sul benessere o il movimento. Allo stesso modo, il Collegio delle Guide Alpine ha l’esclusiva sulle tecniche alpinistiche (corde, arrampicata, ghiaccio), ma non ha quella sul camminare, né tantomeno sulle altre professioni (allenare, fare divulgazione scientifica, anbientale ecc.). Il “liberi tutti” sui sentieri è il diritto vigente confermato dal Consiglio di Stato. cosi è.
Ciao
Si è persa una mia domanda per chi sostiene la libertà di accompagnare dietro compenso a livello europeo.
In Francia una GAE italiana può legalmente accompagnare gruppi su sentieri montani anche difficili (no alpinismo)?
Chiudo invitando a fare una riflessione sulle fonti normative da cui derivano le due figure professionali (GAE e AMM). La diversa genesi giuridica delle due figure dovrebbe indurre a pensarci bene quando ci si muove su terreni montuosi. Un conto è sottoporsi a un massaggio da parte di un operatore che, grazie alla L.4/13, ha oggi dignità giuridica e quindi anche trasparenza fiscale 8per cui deve fatturare, questo è l’altro grande obiettivo della L. 4/13), un altro è muoversi in montagna…. Anche questa specifica confusione va sanata: o AMM e GAE sono la “stessa” cosa e allora vanno equiparati in una nuova legge (immagino applicando i severi criteri degli AMM, ecco perché tale ipotesi genera molte resistenze nel mondo GAE) oppure sono due “cose” diverse e allora la diversità si vede “vedere” anche all’atto pratico con due campi di operatività diversi.
E’ vero c’è uno scontro normativo, un disservizio del sistema legato la fatto che la L. 6/89 è l’unica legge italiana (per ora) specifica sulla montagna, mentre la L. 4/13 è generica e ufficializza professioni che NON hanno un albo professionale. Ma allora le GAE cosa sono, giuridicamente parlando? Una “cosa” professionale diversa dagli AMM? Io credo di no, cioè ricoprono lo stesso ruolo professionale, e quindi tutto si gioca sull’interpretazione dei termini della legge 4/13. Ognuno tira acqua al suo mulino. Gianni & C sostengono che, grazie alla 4713, c’è ampia libertà di figure professionali, io (e credo le GA+AMM) sosteniamo che tale l 4713 vale SOLO nei settori dove NON esiste proprio l’albo professionale e NON è il caso dell’accompagnamento in montagna. La legge 4/13 è solo conseguenza delle smanie liberiste i Bruxelles, ma NON c’entra nulla con la montagna, per cui la L. 4/13 NON è una legge sulla montagna in aggiunta alla L. 6/89, che resta l’unica pietra miliare cui fare riferimento. Occorre riscrivere una nuova legge q1uadro facendo piazza pulita di questo scontro normativo (L. 6/89 vs L. 4/13) che crea solo cortocircuiti nel sistema.
Cmq, tal gianni dà l’impressione di fare il gioco delle tre carte, perché mescola mele con patate. Gli AMM sono stati istituiti con la L. 6/1989, art 21 e 22, mentre le GAE sono nate DOPO, nel 1992, in forma “associativa” (e NON come conseguenza di una legge dello Stato o atto equivalente) e sono poi state comprese nella generica legge 4/2013, legge che disciplina le “professioni non organizzate in ordini o collegi”. Tale legge, che si estende trasversalmente in ogni risvolto dell’esistenza umana, riconosce professioni intellettuali prive di un albo ufficiale (es. consulenti, operatori olistici, personal trainer, ecc). MA TUTTO CIO’ IN SETTORI DOVE L’ALBO PROFESSIONALE E’ DEL TUTTO ASSENTE. Non è il caso dell’accompagnamento professionale in montagna, dove l’albo c’è ed è quello istituito dalla L. 6/89.
Mah… è un castello di carte fragile e destinato a crollare. Infatti allora basta che tutte le Regioni facciano singoli decreti analoghi a quello lombardo è il gioco è fatto: tutti il territorio nazionale saprà coperto, a pezzi, da questi decreti. Se si entra in questo modello di “dispetti reciproci” non se ne esce più. Io spazzerei via tutte le ambiguità, riscrivendo da zero una nuova legge quadro in cui si specificano i campi di azione delle diverse figure. Ma verifica che nessuna parte in causa ha intenzioni in tal senso (l’unico parziale tentativo del marzo 2024 è finito nel nulla – vedi link di un mio passato commento).Secondo me neppure le GAE vogliono una cosa del genere, perché verrebbero equiparate agli AMM anche negli obblighi (corsi più furi, più lunghi, più impegnativi). Una soluzione la si deve trovare e non può essere quella del liberi tutti perché i sentieri non sono “blindabili”. ricordo quanto ho già specificato: conosco a titolo personale diverse GAE e sono delle persone a modo, assolutamente capaci nel loro ruolo, oltre che colte e simpatiche. Ma non può esistere che si possa svolgere la stessa mansione degli AMM. O tutti confluiscono negli AMM, oppure se restano le differenze (in particolare fra AMM e GAE) tali differenza devono risultare anche nell’applicazione pratica (= sul terreno) del loro ruolo. Rileggetevi i commenti 17-19 e 23
Rispondo alle tre domande, poiché la distinzione tra sanzione amministrativa regionale e diritto penale statale è la chiave di volta della questione.
Sì, l’Articolo 117 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha chiarito (es. sentenze 459/2005 e 11/2022) che le Regioni hanno potestà legislativa concorrente sulle professioni, ma non possono istituire riserve esclusive che limitino la libertà di lavoro e la concorrenza, materie di competenza esclusiva dello Stato e dell’UE. Blindare un sentiero facile viola la Costituzione.
In Lombardia rischi la multa amministrativa locale, non una condanna penale. Se una GAE o un tecnico sportivo accompagna su sentiero, non commette il reato di esercizio abusivo della professione (Art. 348 c.p.), perché lo Stato non riconosce alcuna riserva agli AMM. Le associazioni impugnano le sanzioni proprio perché illegittime rispetto al quadro nazionale ed europeo, nonostante il protezionismo regionale.
La Legge 6/89 istituisce entrambe le figure, ma con pesi giuridici opposti. All’Art. 2 comma 2 usa la riserva assoluta per la Guida Alpina (“è riservato alle guide alpine” sul terreno alpinistico). All’Art. 22 (per gli AMM) questa formula non esiste: impone l’elenco solo per usare quel titolo, non vieta il sentiero ai terzi. Il Consiglio di Stato (sentenza 5871/2022) lo ha sancito: la legge 6/89 non attribuisce alcuna riserva di competenze agli AMM. La Lombardia ha dovuto fare una legge locale “in più” proprio per aggirare questo vuoto statale.
In più mi è chiarissimo che la competenza territoriaqle del provvedimento lombardo sia limitato ai confini lombardi. Ma preteso di espanderlo a livello nazionale. dico che a naso non vedo una giunta regionale che si gioca la credibilità istituzionale nell’emettere un provvedimento a rischio di illeggitimità nel merito (ne3 merito! non per la faccenda territoriale che non c’entra nulla), come pare si dovrebbe concludere stante la sicumera delle tesi giuridiche di tal gianni. L’accompagnamento in montagna, a maggior ragione se a fronte di pagamento, è cosa ben diversa della smania di liberalizzazioni che impera a Bruxelles… A tal proposito, suggerisco di rileggere i passati commenti n.17 (NON 117, ma 17), 19 e 23…
#107 Gianni Senzacognome
Scusa, ma aggiungi confusione, a mio avviso.
1. Le associazioni difendono un principio che è scritto nella Costituzione Italiana?
2. Le GAE ed i tecnici sportivi possono operare in tutta Europa eccetto che nella Regione Lombardia?
3. In che misura, a tuo avviso, la 6/89 istituisce la figura professionale della GA, mentre non fa lo stesso per quella dell’AMM?
Grazie
Beh… se a livello di sentenze (non ho tempo per sindacare quali) si considera che i sentieri NON siano un terreno pericoloso, questa è l’ennesima dimostrazione che i giuristi (che spesso non hanno mai messo piede in montagna, ma a volte anche sì) sono talmente innamorati del diritto che lo pongono al di sopra di ogni altro a considerazione, addirittura sopra al buon senso che esamina la realtà. Le statistiche sugli incidenti dimostrano che una cospicua % (forse la più cospicua) rientra nel segmento escursionismo, anche perché è indiscutibilmente il segmento più affollato. dai praticanti. Inoltre la storia dell’alpinismo è fitta di fior di alpinisti che so0no ruzzolati sui sentieri, a volte anche con esito purtroppo fatale. Per cui l’escursionismo è il terreno (nel senso diretto e giuridico) più sdrucciolevole in assoluto, paradossalmente più delle vie di 6 grado. Questo per dire che tutto ciò che viene sentenziato in tribinale o in altri uffici spesso non ha molto attinenza con la realtà, come dimostrano diverse sentenze di incidenti degli ultyimi anni.
si sta facendo una parziale confusione tra l’esito amministrativo di un ricorso e il perimetro del diritto penale.
Quando il Consiglio di Stato rigetta l’impugnazione di una legge regionale (come quella lombarda), lo fa valutando la formale competenza amministrativa della Regione in materia di turismo e organizzazione locale. Non sta affatto sancendo l’esistenza di una “riserva di legge penale” a favore degli AMM.
La distinzione fondamentale, che la Cassazione Penale e la Corte Costituzionale ricordano da anni, è che una legge regionale può al massimo istituire sanzioni amministrative locali, ma NON ha il potere di creare una riserva professionale protetta dall’Art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione). Quella riserva, lo ribadiamo, la Legge Quadro Statale 6/89 la concede unicamente alle Guide Alpine sulle attività alpinistiche.
È per questo che fuori dai confini lombardi – e ovunque si applichi il diritto nazionale ed europeo sulla concorrenza – le figure ex L. 4/2013 e i tecnici sportivi operano legalmente. La Lombardia ha blindato i suoi confini con un provvedimento locale protettivo che regge sul piano amministrativo regionale, ma che crolla non appena si guarda al diritto penale dello Stato e alle direttive europee sulla libera prestazione dei servizi.
Le associazioni non vendono fumo: difendono un principio costituzionale che la Lombardia ha semplicemente aggirato a livello locale mettendo una sanzione amministrativa.
Carlo, il concetto di “esclusività nell’essere autorizzato a garantire l’incolumità” è una suggestiva formula letteraria, ma non ha alcun riscontro nel nostro ordinamento giuridico. Lo Stato non rilascia patenti di “monopolio della sicurezza” per il terreno escursionistico. La sicurezza si garantisce con la competenza, la prudenza e la gestione del rischio, elementi che un professionista ex L. 4/2013 o un tecnico sportivo possiedono ed esercitano sotto la propria totale responsabilità civile e penale.in ogni caso chi vorrà farà ricorso e si vedrà eheh
#104 Carlo CrovellaIneccepibile, se non fosse che stiamo parlando di un ricorso delle associazioni di categoria delle varie GAE, interamente respinto dal Consiglio di Stato.Sono tutti passi già percorsi più volte.
A mio avviso le GAE dovrebbero cominciare a chiedere conto di queste cose alle loro associazioni che sono indubitabilmente ben posizionate politicamente ed estremamente capaci sul piano comunicativo, ma con pochi argomenti realmente spendibili sul piano giuridico.Se oggi le GAE non possono lavorare in Lombardia e sembra una sorpresa è perché fino a ieri le associazioni dicevano che avrebbero vinto a mani basse il ricorso.
Non confondiamo la responsabilità giuridica (civile e penale) che, orami è assodato (vedi recente sentenza austriaca), grava su chiunque si trovi a condividere una giornata in montagna con altri soggetti, che restano vittime di incidenti. (lì, scavando, una qualche magagna la trovi a carico del più esperto e/p del sopravvissuto..). Intendevo un altro concetto, molto diverso, di “esclusività nell’essere autorizzato a garantire l’incolumità dei clienti”, concetto che, a mio parere, rimane all’interno dell’unico ordine professionale riconosciuto (GA+AMM). Se, invece, è come sostiene gianni (io contesto che la legge da lui richiamata “apra” a chiunque l’accompagnamento a pagamento in montagna – terreno “pericoloso” per definizione). Ma se è come asserisce lui, allora, ripeto, non c’è di che discutere. Per esempio il provvedimento della Regione Lombardia, oltre che “ridicolo” nel contenuto, è addirittura illegittimo sul piano giuridico. Allora chi di dovere (rappresentanti di GAE & C) lo impugni: se avete ragione, sicuramente vincerete nelle adeguate sedi. Anziché protestare, agite giudizialmente, è l’unica strada.
Ciao
Una domanda, facile facile, per chi vanta la libertà di accompagnamento dietro compenso a livello europeo.
In Francia la medesima libertà è valida?
Grazie delle risposte, meglio se documentate s dovere.
Quest’ultima tesi sulla “responsabilità dell’incolumità” come esclusiva del Collegio è giuridicamente infondata.
In Italia, la posizione di garanzia e la conseguente responsabilità civile e penale (art. 2043 c.c. e reati di lesioni/omicidio colposo) gravano su CHIUNQUE accompagni terzi assumendone la direzione, che sia Guida Alpina, AMM, GAE (Legge 4/2013) o un istruttore sportivo. Non esiste alcuno sconto di responsabilità per le figure al di fuori del Collegio.
Le GAE non sono “guide turistiche” da museo prestati alla montagna: sono professionisti dell’accompagnamento in natura formati appositamente per gestire il rischio escursionistico.
La giurisprudenza non ha aumentato la confusione, ha semplicemente ricordato un principio costituzionale: il rischio intrinseco di un sentiero escursionistico non è tale da richiedere le competenze alpinistiche di un Ordine blindato.
Usare lo spauracchio della sicurezza per difendere una riserva di caccia che la legge nazionale (e quella europea) non vieta, non cambia la realtà: fuori dal terreno verticale, innevato e/o alpinistico, il sentiero è libero.Inutile girarci intorno con sovrastrutture filosofiche: dietro a queste scalate sugli specchi c’è solo la voglia di creare il monopolio e il fastidio di vedere altri che lavorano legittimamente sul “loro” terreno.Rassegniamoci al diritto vigente
Gianni. Non tutto il mercato fuori dagli ordini è selvaggio e truffaldino. Ci mancherebbe. Tornare alle corporazioni: no grazie. Certamente all’ombra di giuste spinte alla liberalizzazione e alla concorrenza sono cresciute come erbe infestanti aree di sfruttamento e di vendita di fumo. La cosa puo’ essere pericolosa in certe aree, penso agli istruttori delle palestre ad esempio. Una persona a me cara ha avuto un incidente serio a causa di un istruttore di Pilates “inventato”. La reputazione, il mercato, e anche un po’ di controllo possono essere una garanzia. Anche il controllo fiscale può giocare un ruolo, di solito le aree “grigie” spesso sono anche “nere” e non amano i controlli, perché cosa tira cosa.