Chi accompagna in montagna?

Alla domanda “Chi accompagna in montagna” risponde il presidente delle Guide alpine Lombardia, Fabrizio Pina, a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato. A metà maggio, infatti, il CdS ha respinto tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni di guide ambientali contro la delibera della Regione Lombardia che dal 2024 individua i percorsi riservati agli AMM. Non stiamo parlando di passeggiate fra amici o di associazionismo amatoriale, ma solo di accompagnamento professionale (dietro un corrispettivo). L’attività di accompagnamento professionale escursionistico è libera sugli itinerari classificati T (turistici) a qualsiasi quota ed E (escursionistici) al di sotto della quota di 700 m.
Quanto alla richiesta da parte delle guide ambientali di una legge nazionale che tuteli l’uniformità sul territorio nazionale, secondo Pina questa esiste già: è la 6/89 che regolamenta l’accompagnamento professionale in montagna.

Segue l’articolo di Mattia Cecchini, che espone le posizioni decisamente contrarie delle guide ambientali.

Chi accompagna in montagna?
a cura della Redazione di guidealpine.lombardia.it
(pubblicato su guidealpine.lombardia.it il 4 giugno 2026)

Fabrizio Pina, cosa prevede la DGR oggetto di quest’ultima sentenza?
Questo atto, che è una Delibera di Giunta Regionale che noi abbiamo sempre chiamato “Zonazione”, è stato oggetto da parte di alcune associazioni di categoria delle GAE del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 2017. Il procedimento si è concluso nel febbraio 2020 con il parere definitivo dello stesso e con il conseguente Decreto del Presidente della Repubblica che l’ha definita “Ambiti spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatori di media montagna (AMM)”.
Direi che il “Titolo” contiene molto bene il significato, nel dettaglio possiamo dire che in Lombardia l’attività di accompagnamento professionale (cioè dietro un corrispettivo) escursionistico è libera sugli itinerari classificati T (turistici) a qualsiasi quota ed E (escursionistici) al di sotto della quota di 700 m.

Le associazioni delle Guide ambientali hanno preso atto della sentenza del Consiglio di Stato e tramite un comunicato congiunto spiegano, però, che la magistratura non ha adeguatamente valorizzato elementi importanti. Cosa ne pensi?
Direi che in quest’ultima Sentenza il Consiglio di Stato (già chiamato ad occuparsene, come detto tra il 2017 e il 2020), dopo essersi accertato mediante i dati del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), di ben 4 anni, che la principale causa di incidenti è stata determinata da caduta/scivolata e da incapacità di proseguire e che questo dato a partire dai 700 m di quota ha subito un evidente aumento, ha correttamente dedotto che sopra tale quota altimetrica i sentieri e i terreni sono caratterizzati da una crescente acclività, con proporzionale aumento del rischio di scivolata/caduta. (Punto 3 DIRITTO – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026).
In particolare, nel “punto 2 DIRITTO – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026”, viene spiegato che non è irragionevole aver escluso le GAE, a cui non è richiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti.

La GAE (Guida ambientale escursionistica) esercita nel rispetto della legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che al comma 2 dell’articolo 1 definisce la stessa professione come attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Inoltre, la stessa legge non prevede obblighi di standard formativi e nessun esame abilitante, e da qui deriva la facoltà di non fare o fare la formazione a proprio giudizio e di conseguenza senza alcuna garanzia per l’utenza e neanche di essere associato ad una qualsivoglia associazione di categoria.

Premesso tutto ciò, credo quindi che i diversi giudici e i diversi giudizi abbiano approfondito con molta cura le argomentazioni, dando una puntuale motivazione a ogni censura.

La DGR “Ambiti spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatori di media montagna (AMM)” riguarda anche le aree protette e i Parchi Regionali o Nazionali?
Ovviamente sì, i Parchi non sono zone franche per l’illegalità, tutt’altro; le “regole” per l’esercizio delle professioni all’interno dei Parchi sono le stesse; eventualmente, ove previsto, possono esserci delle limitazioni ulteriori subordinate a regolamenti specifici o autorizzazioni preventive dell’Ente Parco che possono riguardare, ad esempio, limitazioni per il numero di partecipanti per gruppo o richiedere una comunicazione preventiva per l’accesso ad aree sensibili.

Riguardo al comunicato dove le associazioni GAE ribadiscono che le limitazioni della DGR non riguardino i parchi, la trovo del tutto fuorviante, anche perché le due sentenze della Corte Costituzionale che vengono citate (anche queste ovviamente pubbliche) non riguardano in nessun modo l’accompagnamento professionale, bensì la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, per la citata 121 del 2018, e in materia di attività venatoria, faunistica, di interventi sul territorio, per la 180 del 2019, violando gli standard minimi di tutela ambientale riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Inoltre, la sentenza del CdS 5871/2022 (Ricorso Parco nazionale della Maiella) così si esprime “… come legittimanti l’attività delle G.A.E. nei limiti in cui tale attività non esponga a pericolo i turisti escursionisti e non si svolga in sentieri e percorsi che necessitano dell’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche e che sono situate in zone di particolare difficoltà o pericolosità.
Com’ è ovvio, rimane in capo all’Ente parco la verifica circa il rispetto dei limiti sopra richiamati”.

Cercare di trovare un collegamento tra queste sentenze e la DGR in questione è davvero una missione aleatoria, ma soprattutto è già stata posta al Giudice nel ricorso proposto dalle associazioni GAE, nel primo motivo di censura, che loro stessi ritenevano “elemento di dettaglio” e che è stato respinto per infondatezza!

La DGR “Ambiti spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatori di media montagna (AMM)” ha valore esclusivamente sul territorio regionale?
La DGR riguarda il territorio lombardo, ma altre regioni avranno ora più facilmente la facoltà di replicarla; inoltre, preme rammentare che sia il Parere del Consiglio di Stato del 2020, che la sentenza del Tar Lombardia 2025 e del Consiglio di Stato 2026 ribadiscono un concetto semplice e chiaro e più volte dagli stessi giudici ripetuto, (sempre negato da alcune Associazioni di categoria delle GAE) che riporto letteralmente di seguito:

“… va escluso che la riserva di carattere generale dei sentieri EE agli AMM (oltre che, ovviamente, alle Guide Alpine) incorra nelle censure mosse, poiché, alla luce delle difficoltà escursionistiche che essi possono presentare, non è certamente illegittimo, a tutela della sicurezza, esigere che lattività sia svolta da chi appare meglio attrezzato, per formazione professionale, a prevenire incidenti (Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez, III, n. 2382 del 2025)”.

“… il parere n. 1914/2020 del Consiglio di Stato ha affermato espressamente che per i sentieri classificati EE” è giustificata la riserva agli AMM, in ragione delle caratteristiche dei terreni montani da percorrere, particolarmente acclivi ed impervi e delle relative difficoltà di progressione… (Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026 “Punto 6 DIRITTO”)”.

“… nelle regioni nelle quali, invece, la specifica figura professionale di AMM non sia stata introdotta, per il mancato esercizio della potestà legislativa regionale prevista dalla norma nazionale, le suddette attività, ora richiamate (come precisate dalla Corte), resteranno comunque riservate alle guide alpine tout court, in mancanza di AMM, sicché lambito di operatività delle GAE risulta a ben vedere omogeneo su tutto il territorio nazionale, sia nelle regioni che hanno gli AMM, sia nelle regioni che non lhanno introdotto. Sarebbe invero errato ipotizzare che, in mancanza di legge regionale attuativa degli AMM, anche i percorsi propriamente montani, caratterizzati da seria difficoltà, possano essere frequentati dalle GAE, a cui non è chiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti… (Parere definitivo del Consiglio di Stato n. 1914/2020 “Punto 10.4”)”.

“… Va peraltro osservato che anche nelle Regioni (diverse dalla Lombardia) in cui non sia stata introdotta la figura professionale degli AMM, le attività indicate nellart. 21 della legge n. 6 del 1989 restano comunque riservate alle guide alpine, sicché lambito di operatività delle GAE risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Non è infatti postulabile che, in mancanza di legge regionale istitutiva degli AMM, anche i percorsi propriamente montani possano essere frequentati dalle GAE, a cui non è richiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti. A ciò osta la legge n. 6 del1989, ma anche la sentenza, richiamata da parte appellante, della Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 459, riguardante la l.r. Emilia Romagna 1° febbraio 2000, n. 4… (Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026 “Punto 2 DIRITTO”)”.

Perché in quest’ultimo passaggio la Sentenza dice che alle GAE non è richiesta alcuna preparazione, ma nel loro comunicato ribadiscono il contrario?
Perché è proprio la 4/2013 che non prevede nessun obbligo formativo per svolgere una qualsivoglia professione non regolamentata, come ad esempio quella della GAE: nessun obbligo di formazione, nessun esame di abilitazione, nessuna formazione professionale continua, nessun obbligo di associarsi ad associazioni di categoria, nessun obbligo di stipulare un’assicurazione RC.

Quindi, chiunque può svolgere l’attività di guida ambientale escursionistica, purché nella misura in cui non esponga al pericolo i turisti escursionisti, come ad esempio sui sentieri classificati T (turistici).

La formazione, in quanto non obbligatoria, non è assolutamente omogenea, alcune associazioni la richiedono online o addirittura e-learning!!

Non esistono ovviamente Standard formativi da dover rispettare, in quanto non si tratta di professioni regolamentate. La 4/2013 prevede che le associazioni di categoria, che sono ad iscrizione facoltativa e volontaria, possano definire i requisiti di ingresso e l’eventuale formazione, ma rimane una facoltà!

Nel comunicato le associazioni delle GAE richiedono una legge nazionale chiara e che tuteli l’uniformità sul territorio nazionale. Cosa ne pensi?
Nella sentenza viene evidenziato che l’impervietà e la pericolosità del terreno oltre i 700 m (a esclusione dei sentieri turistici, non impervi e adatti a tutti) sono, quindi, e ovviamente direi, elementi che giustificano, come per la classificazione EE, (escursionisti esperti) la riserva agli AMM, che sono dotati di standard formativo ed esame di abilitazione, oltre che di iscrizione obbligatoria ad albo specifico, con conseguente idoneità psico-fisica, obbligo assicurativo, deontologico e soggetti a Consigli di disciplina e a formazione professionale continua.

L’AMM è a tutti gli effetti professione regolamentata, nazionale ed esclusiva, che soddisfa quindi la riserva alla legislazione statale della individuazione di professioni protette con i relativi profili e titoli abilitanti, tant’è che per i professionisti di altri Paesi che vogliano svolgere la professione in Italia è necessario ottenere un’autorizzazione (temporanea o stabile) rilasciata dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto professione istituita per motivi imperativi di interesse generale, consistenti nella tutela della sicurezza e/o incolumità dei consumatori/utenti. Lo stesso vale per l’AMM che vada a professare in altro Stato, tutto ciò a titolo proprio delle Direttive Europee, tanto ed impropriamente richiamate dai ricorrenti.

Per diventare AMM è necessario avere un adeguato curriculum escursionistico, superare delle prove attitudinali, anche pratiche, frequentare un corso di formazione che ha uno standard nazionale (basato su uno internazionale) con verifiche intermedie, e superare l’esame di abilitazione.

Per rispondere alla domanda, penso che esiste già questa legge che è la 6/89 che regolamenta già la figura professionale richiesta.

Può, allora, una Guida ambientale escursionistica diventare AMM e vedersi riconosciute delle competenze pregresse legate alla sua eventuale formazione?
Certamente, ogni anno Regione Lombardia delibera le prove attitudinali, il corso e l’esame di abilitazione per diventare AMM. Il bando è aperto a tutti. È necessario, per partecipare al corso di formazione in preparazione all’esame di abilitazione, superare le prove attitudinali, che consistono sia in prove tecnico/pratiche che curriculari.
Una volta superate queste, si ha l’accesso al corso, con la possibilità di richiedere il riconoscimento delle competenze pregresse, che devono essere comprovate e che possono essere di tipo scolastico (ad esempio lauree in scienze naturali) o professionali (come la guida ambientale escursionistica).
Questi crediti formativi possono arrivare a raggiungere la metà delle ore del corso di formazione.

Nella formazione in corso in Lombardia, dei 57 allievi ben 32 ne stanno usufruendo, di cui 11 sono GAE. Trovi, quindi, che la vicenda sia conclusa?
Direi che la vicenda può considerarsi definitivamente conclusa, come si può chiaramente leggere sia dalla sentenza del TAR Lombardia che nella sentenza di appello al Consiglio di Stato, che rigettano per infondatezza ogni censura su entrambi i gradi di giudizio.
Le associazioni di Guide ambientali hanno addirittura, relativamente alla sentenza del TAR Lombardia, fatto due ricorsi distinti, con molte argomentazioni, tutte quelle che avevano, compresa la storia dei Parchi… ritenute, però, prive di fondamento e rigettate nel merito.
L’infondatezza implica che il giudice sia entrato nel cuore della questione, analizzando tutte le censure dei ricorrenti e motivandone il rigetto singolarmente. I giudici hanno, invece, condiviso integralmente tutte le argomentazioni difensive di Regione Lombardia e del Collegio regionale delle Guide alpine Lombardia.

Inoltre, par di vedere che le Regioni comincino a recepire la necessità dell’istituzione della figura dell’AMM, anche per merito della sentenza della Corte Costituzionale riguardo alla legge che regolamentava le guide escursionistiche in Toscana, che ha sentenziato e ricordato alle Regioni che fissare i principi fondamentali delle professioni, per garantire l’uniformità nazionale, la determinazione dei profili professionali, i relativi titoli abilitanti e l’istituzione di albi, è di competenza dello Stato, così come avviene per l’AMM.
L’istituzione della figura prevista dallo Stato dell’Accompagnatore di media montagna copre già tutte le Regioni e le Province autonome delle Alpi, senza eccezioni, e si sta diffondendo sempre più anche in Appennino, nel centro e sud Italia; al di là degli storici Marche e Abruzzo, credo che a breve vedremo l’istituzione della figura dell’AMM probabilmente in altre due!

Cosa consiglieresti ad una persona che vorrebbe avvicinarsi all’accompagnamento professionale?
Gli consiglierei, prima di intraprendere un percorso formativo, di informarsi molto bene sugli obblighi e sugli eventuali limiti della professione che vorrebbe esercitare e non soffermarsi ai post, titoli e proclami dei social network, ma approfondire i contenuti di leggi e sentenze in modo da far maturare la propria scelta in maniera consapevole.

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Non copiate il modello Lombardia!
(parte la mobilitazione: “Non si estendano queste regole ad altre regioni”)
di Mattia Cecchini
(pubblicato su dire.it il 3 giugno 2026)

Guide sì, ma non oltre i 700 metri di altezza. Le associazioni che rappresentano le Guide ambientali escursionistiche (GAE) in Italia si vedono stoppate. Il Consiglio di Stato si è espresso sui ricorsi contro le limitazioni introdotte nel 2024 dalla Regione Lombardia per lo svolgimento dell’attività sui sentieri classificati ‘E’ (escursionistico) ed ‘EE’ (escursionistico esperto) oltre i 700 metri di quota e la decisione presa è sfavorevole per le ‘GAE’: oltre quella quota possono andare ‘professionalmente’ solo le guide alpine e agli accompagnatori di media montagna (AMM). Le guide ambientali escursionistiche chiedevano di non lasciare il limite e ora la decisione dei giudici “desta forte preoccupazione e lascia aperti profili critici sia nel merito sia nell’impostazione giuridica adottata.

Dopo un’attenta analisi del provvedimento con i legali, emerge infatti che non sono stati adeguatamente valorizzati elementi documentali centrali. In particolare, i dati delle assicurazioni delle ‘GAE’ certificano il numero irrisorio di incidenti negli ultimi cinque anni in Lombardia, ne sono stati segnalati due di tipo lieve a fronte di quanto indicato nelle sentenze che fanno riferimento a migliaia di segnalazioni del Soccorso Alpino”.

Le associazioni che rappresentano oltre 5.550 guide in Italia e circa 400 in Lombardia (professionisti formati, aggiornati, assicurati e abituati “a operare con prudenza, prevenzione e gestione consapevole dei gruppi”) chiedono, quindi, di non fermarsi all’esito della sentenza, che non va letta “come una chiusura definitiva del confronto sui rapporti tra le professioni dell’accompagnamento in ambiente naturale. Al contrario, si conferma l’urgenza di un intervento legislativo nazionale capace di offrire chiarezza, tutela e uniformità su tutto il territorio italiano”.

A prendere posizione dopo la pronuncia del Consiglio di Stato sono AGAE (Associazione guide ambientali europee), AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), Assoguide e LAGAP (Libera associazione guide ambientali-escursionistiche professioniste): ad una voce assicurano che le attività che gestiscono sono sicure e affidabili, “come dimostra il numero estremamente basso di incidenti registrati nel settore” e che comunque le limitazioni introdotte dalla Regione Lombardia valgono solo in quel territorio regionale, quindi “ogni tentativo di estenderle ad altre regioni, dove la professione resta legittimata dalla Legge 4/2013, è manifestamente privo di fondamento”. Le limitazioni poi “non riguardano le aree protette, nazionali o regionali, poiché la competenza sulla regolamentazione della rete sentieristica e delle attività esercitabili nei parchi appartiene agli enti gestori, attraverso i rispettivi regolamenti e piani del parco”.

La stessa sentenza del Consiglio di Stato, poi, “non risolve in modo definitivo il tema dei rapporti e dei limiti tra le professioni, poiché esistono ulteriori pronunce della Corte costituzionale, dei giudici amministrativi, compreso lo stesso Consiglio di Stato, e dei giudici penali che offrono letture diverse. A livello nazionale, dunque, le questioni restano aperte e richiedono una soluzione normativa chiara“. Insomma, non finisce qui: “Siamo pronti a difendere la nostra identità contro ogni tentativo di acquisire il nostro pubblico e il nostro mercato”, dichiara Alberto Calamai, presidente AGAE, sottolineando che “la nostra figura professionale non può essere in alcun modo asservita ad altre che sono profondamente diverse nell’impostazione, nelle competenze e negli aspetti commerciali”.

Guglielmo Ruggiero, presidente nazionale AIGAE, insiste su un punto: “I nostri iscritti sono professionisti competenti e validi che non metterebbero mai a repentaglio la sicurezza delle persone che accompagnano nell’escursione e sono preparati per il primo soccorso. Pensiamo che la sentenza del Consiglio di Stato, a conferma delle precedenti, sia un grave attacco alla libera concorrenza e un ostacolo per lo sviluppo del turismo ambientale”. Quella introdotta in Lombardia è “una misura sproporzionata e profondamente distante dalla realtà del nostro lavoro”, dichiara l’avvocato Luca Berchicci, presidente AssoGuide. “Oggi più che mai è necessario che le Guide ambientali escursionistiche vengano finalmente ascoltate e riconosciute attraverso una legge nazionale moderna, capace di tutelare davvero chi lavora con competenza e responsabilità, che ci protegga da interpretazioni restrittive e da tentativi di limitare illegittimamente il nostro ambito professionale. Le GAE sono professionisti preparati, aggiornati e attenti. È un fatto che il nostro approccio all’accompagnamento è improntato alla prudenza e alla gestione consapevole dei gruppi, e i dati dimostrano che l’escursionismo accompagnato dalle GAE è un’attività sicura”.
E allora la pronuncia del Consiglio di Stato “non è solo un colpo alle Guide ambientali escursionistiche, ma un danno all’intero sistema del turismo sostenibile e alla libera concorrenza”, afferma Marco Fazion, presidente LAGAP. “Le ‘GAE’ non sono un pericolo, ma una risorsa d’eccellenza per i territori, formata e preparata alla gestione consapevole del rischio. Condividiamo la necessità assoluta di una legge nazionale che metta fine a queste interpretazioni restrittive e sproporzionate, restituendo dignità e certezze a chi lavora con responsabilità e passione”.

Chi accompagna in montagna? ultima modifica: 2026-06-18T05:26:00+02:00 da GognaBlog

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141 pensieri su “Chi accompagna in montagna?”

  1. Se fosse indiscutibile quanto affermato da “gianni” (ma perché non metti il cognome?), non ci sarebbe contraddittorio acceso (che invece c’è) fra le diverse figure professionali, che appunto non riescono a mettersi d’accordo proprio per l’estrema confusione a libello giuridico. Io credo, a sensazione, che il “busillis” sia che le GAE (intendendo con questa sigla tutti i “non AMM”) possano sì accompagnare (anche facendosi pagare), ma in qualità di 2guide turistiche”, ovvero declamano flora e fauna, curiosità storiche e antropologiche ecc (intendiamoci tutte cose che io considero di valore, quindi non le disprezzo), ma esse non hanno professionalmente la “responsabilità dell’incolumità” dei clienti. E’ quest’ultimo punto il vero oggetto dell’esclusività professionale a favore di chi è iscritto nell’Ordine professionale delle GA+AMM. Quasi tutti i clienti che si appoggiano a programmi organizzati dicono (per superficialità, ma freudianamente significativo…): “andiamo con la guida”. Ma “guida” è un termine ambiguo e insidioso: “guida turistica” oppure “guida alpina, anche nell’accezione di media montagna (AMM)”? C’è una bella differenza! A mio modesto avviso le pronunce giudiziarie hanno aumentato la confusione anziché risolverla, perché sottolineano la “libertà”  di poter svolgere il ruolo di “guida turistica” anche in montagna (flora, fauna, storia…) ma così facendo non evidenziano che è un’altra cosa rispetto alla responsabilità giuridica che, professionalmente, è competenza solo delle guide vere e proprie (GA+AMM).

  2. Roberto, il tuo discorso sulla distinzione tra professioni “esclusive” e “certificate” toccherebbe un punto reale, se non fosse che la massima magistratura italiana ha già stabilito dove finisce la “sicurezza” e dove inizia il “monopolio”
    Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5871/2022) ha chiarito che il sentiero escursionistico non è un ambiente intrinsecamente pericoloso che giustifica la riserva esclusiva di un Ordine professionale. Il fatto stesso che la Legge Quadro Statale 6/89 non preveda alcuna riserva penale di competenza per gli AMM, e che la Regione Lombardia abbia dovuto fare una legge locale “in più” (inventandosi il paletto dei 700 metri per blindare artificialmente il territorio), è la dimostrazione lampante che a livello nazionale questa esclusiva sui sentieri NON ESISTE. Se ci fosse stata una riserva dello Stato, la Lombardia non avrebbe avuto bisogno di un salvagente normativo regionale.
    Ciò che al mondo dei Collegi proprio non va giù è la Legge Statale 4/2013. Nata su spinta dell’Unione Europea per liberalizzare il mercato e favorire la concorrenza, questa legge permette a professionisti dell’accompagnamento di operare legittimamente anche senza l’obbligo di titoli o di iscrizioni a ordini blindati, lasciando che sia il mercato e il consumatore a valutare la qualità del servizio (purché non si entri in territorio alpinistico).
    Definire “mercato selvaggio” o “truffaldino” tutto ciò che si muove legittimamente al di fuori del Collegio delle Guide Alpine significa semplicemente non rassegnarsi al fatto che la montagna non è una proprietà privata, e che il diritto italiano ed europeo tutelano la libertà di lavoro e di concorrenza.

  3. Forse potrebbe aiutare distinguere tra esercizio “esclusivo” garantito da ordini e normative per le professioni che hanno implicazioni importanti sulla sicurezza in senso lato degli utenti e esercizio “certificato” dove sarà l’utente a valutare che tipo di operatore scegliere in base alla qualità della sua certificazione. Negli ultimi anni si sono sviluppate con la motivazione “liberistica” molte aree grigie anche in settori che comportano qualche implicazione sulla sicurezza, penso ad esempio ai vari istruttori nelle attività “ricreative”, e conseguentemente un mercato “selvaggio” a volte anche un po’ truffaldino delle certificazioni, alcune veramente improbabili. Allo stato attuale in queste aree è lasciato all’utente decidere a chi rivolgersi e come sappiamo in molti campi le scelte del consumatore non sono “razionali” ma fortemente influenzate da fattori emotivi, oltre che ovviamente dal prezzo. 

  4. Carlo il punto è che il diritto non si basa sul senso che noi vorremmo dare alle cose, ma sulle sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.
    Il paragone con i counselor non regge: lì c’è una sovrapposizione di tutele sulla salute mentale. Nel caso dell’escursionismo non alpinistico, la totale apertura alla concorrenza è imposta dalle Direttive Europee (Bolkestein), che l’Italia è obbligata a recepire. Non è ‘ipocrisia italica’ o caccia ai voti, è il principio cardine della libera prestazione dei servizi in Europa. Quando il Consiglio di Stato nel 2022 scrive che la Legge 6/89 ‘NON attribuisce alcuna riserva di competenze agli AMM’, sta applicando l’Europa, non il ‘vivi e lascia vivere’. Sul sentiero semplice la riserva non c’è, rassegniamoci al diritto vigente.–Aggiungo un’ultima riflessione: il fatto stesso che la Regione Lombardia abbia dovuto fare una legge locale “in più”, blindando il territorio con il criterio dei 700 metri, è la dimostrazione lampante che nella legge nazionale 89 questa esclusiva per gli AMM NON ESISTE.
    Se ci fosse stata una riserva statale, la Lombardia non avrebbe avuto bisogno di inventarsi un salvagente normativo regionale. Peccato che, come ribadito più volte dalla Corte Costituzionale, le Regioni non abbiano il potere penale di creare monopoli professionali o limitare la concorrenza calpestando le direttive europee
     
     

  5. Nello specifico, in precedenti puntate sul tema anche qui sul Gogna Blog, anche io ho utilizzato anche io gli esempi di consuelor e tributaristi, ma per sottolineare che in Italia, 2faccia la legge, trovato l’inganno”. Parliamoci chiaro: i consuelor sono degli psicoterapeuti di secondo livello rispetto agli psicoterapeuti “veri” . Ciò non toglie che alcuni consuelor siano oggettivamente “bravi”, ma non rileva. Rileva invece che, come figure rorfessionali, possono operare solo grazie alla “confusione” normativa che non viene corretta. Idem per CAF ecc sulle dichiarazioni dei redditi e chissà quanti alti esempi possiamo riferire. Sono tutte situazioni che l’Italia “accetta” per quieto vivere e non danneggiare nessun “cittadino-elettore”.
    In passato ho già raccontato che un mio amico psicoterapeuta di professione, da me interrogato sul perché il suo Ordine non faccia piazza pulita dei consuelor che (almeno su una certa gamma di assistenza) fanno concorrenza a prezzi inferiori, mi ha detto che tanto ci sarebbero sempre dei soggetti che operano con quell’approccio e sarebbero del tutto illegali ma proprio per questo sfuggirebbero all’inquadramento. meglio accettare gli psicoterapeuti di secondo livello, appunto i consuelor, e far sì che, da un lato abbiano una certa formazione (a tutela della clientela) e dall’altro che siano “inquadrati” anche e soprattutto da un punto di vista fiscale. Se li rendi tutti illegali, molti opererebbero lo stesso, senza la preparazione e senza dichiarare nulla al fisco. Chi ha orecchie per intender, intenda…

  6. Coem ho detto è questo risvolto, molto ambiguo e suscettibile di duoplice interpretazione, il vero oggetto del contendere. Io resto convinto della mia opinione (se gli AMM sono una partizione dell’oriden professionale…), ma poss sbagliare. sta di fatto che non avrebbe senso prevedere degli accompagnatori escrusionistici (chiamiamoli così) ufficialmente inseriti nell’ordine professionale 8e inoltre generati als eguito di corsi organizzati dal mondo istituzionale delle GA) e NON coinvolgerli nell’esclusività della professione. allora che senso ha partecipare alla formazione (più completa e anche più “dura”) degli accompagnatori professionisti nel mondo delle GA (cioè gli AMM) e qualsiasi altra figura? Qui NOn c’entrano tanto le GAE in quanto tali: se vale il principio che sui sentieri NON c’è esclusività professionale, un qualsiasi soggetto individuale può operare, basta che apra partita IVA e fatturi e nessuno può dirgli nulla. Non credo che sia così (l’esclusività della professionale NON c’entra con la trasparenza fiscale).
    anche questa contrapposizione di interpretazioni dimostra che il quadro è molto confuso perché da parte di tutte le realtà istituzionali lo si è lasciato andare, per cui si sono sedimentati vari “strati ” di operatori e oggi è complesso metter mano al riordino, perché cìè il rischio che o di “qui” (mondo delle GA, cioééAMM) o di “là” (GAE & C) qualcuno lo vai a danneggiare…  e siccome sono tutti “elettori”, alla fine meglio lasciar tutto così com’è: “vivi e lascia vivere”, in perfetta ipocrisia italica. Se è così, prendiamone tutti atto e non dibattiamo più sul tema, tanto non c’è “voglia” da parte delle autorità competenti (politica, CAI, GA, altri) di effettuare un vero riordino, sensato e giuridicamente ineccepibile.

  7. no Carlo, secondo me ti sbagli: però aspettiamo un avvocato, sono curioso!

    La legge dice che se vuoi fare l’Accompagnatore di Media Montagna (cioè usare quel titolo specifico, iscriverti a quell’albo, sottostare al Collegio delle Guide), devi fare il loro corso e iscriverti all’elenco. La riserva è sul titolo professionale, non sull “accompagnare genericamente in montagna”.

    facciamo un paragone con Commercialisti e psicologi: È lo stesso identico principio per cui esiste l’Ordine dei Commercialisti. Se vuoi firmare un bilancio come “Commercialista Iscritto all’Albo”, devi fare l’esame di Stato. Ma questo non vieta a un tributarista, a un CAF o a un consulente generico (Legge 4/2013) di fare la dichiarazione dei redditi a un privato cittadino (e di farsi pagare). idem per un counselor che ti fa una consulenza sulla separazione da tua mogllie / marito. La riserva è sul titolo, non sull’attività  in sé.Tu puoi fare il counselor e fare consulenze, NON puoi venderti e dichiararti come psicologo ovviamente.

    Manca la formula di esclusiva assoluta: Come vedi, in tutto il testo dell’Articolo 22  non c’è scritto da nessuna parte: “L’accompagnamento su sentieri montani è devoluto in via esclusiva agli iscritti in tale elenco e ne è vietato l’esercizio a chiunque altro”.Anche perchè (inserente al mio lavoro) sono certo che per direttiva europea non è possibile stringere ulteriormente le maglie sulla professioni regolamentate. Si possono liberalizzare o al massimo si mantengono quelle che ci sono (quindi resta guida alpina per corda piccozza ramponi. fine.) per il resto non possono “aggiungere riserve”

  8. Goggle, che ho interrogato ora per pura curiosità, afferma che gli AMM sono starti creati con l’originaria L 6/89. A me non sembra fondata la datazione (ma potrei ricordare male: non appartengo al mondo dei professionisti, per cui non seguo quotidianamente),  ma se ha ragione Google il concetto dell’esclusività professionale anche epe gli AMM è indiscutibile. L’esclusività professionale va letta su due livelli. Il primo è che solo chi è iscritto alla specifico Ordine professionale  è legittimato a darsi pagare se accompagna delle persone. Il secondo divide il campo di attività: GA per le attività alpinistiche/scialpinistiche, AMM per attività di media montagna. Ciò non toglie che “nel più sta il meno”, per cui un GA può farsi pagare anche se accompagna su sentieri, mentre un AMM non può portare su ghiacciaio.  ma rispetto ai terzi, GA e AMM hanno entrambi  l’esclusività della professiona.

  9. E’ lì l’oggetto del contendere e ovviamente ognuno tira acqua al suo mulino. Da osservasotre terzo quale sono, io propendo per un’altra interpretazione rispetto al commento precedente. La L 6/89 è stata concepita e varata (1989) quando l’accompagnamento escursionistico manco si profilava come concetto teorico e quindi tale ha normato l’esclusività delle GA per lo specifico esercizio professionale del ruolo di “guida” in senso stretto (neve, ghiaccio, roccia ecc). L’esclusività professionale ha comportato l’inevitabile creazione di un Ordine professionale delle GA.. Poi in epoca successiva è nato e successivamente esploso l’accompagnamento escursionistico e il mondo delle GA ha creato gli specidica figura degli AMM, cui è riservato uno specifico spazio all’interno dell’ordine professionale delle GA. Rispetto alle GA, gli AMM hanno dei limiti operatuivi (appunto: NO roccia, ghiaccio ecc), ma rispetto a tutti i terzi hanno la stessa tutela di esclusività prevista per le GA. Credo che, sul piano giuridico, si possa concludere fondatamente che gli AMM rientrino nel concetto di esclusività professionale tutelata (come le GA), mentre, per differenza, le figure alternative no.

  10. attenzione però ragazzi, non so, se sbaglio correggetemi ma: La legge non attribuisce alcuna riserva di competenze a favore degli AMM (ha solo creato elenchi speciali regionali) nell’ambito delle attività professionali di accompagnamento in montagna.non c’è scritto da nessuna parte che è attività riservata a loro. Questo significa che per lo Stato Italiano l’esclusiva non esiste per gli AMM. La riserva di legge è un potere che lo Stato ha concesso unicamente alle Guide Alpine e solo quando si entra in territorio alpinistico (neve, uso di corda picozza ramponi ) non è cosi!? ho letto la legge e mi pare sia abbastanza chiaro. 

  11. Una volta una ragazza mi chiese di portarle a scalare….le risposi certamente quando sarai brava ti porterò…..

  12. Alla base di questa diatriba mi sembra ci sia un fenomeno sociale che si è sviluppato negli ultimi trent’anni e che non era così rillevante negli anni ‘80: l’escursionismo di massa, estivo e invernale, con il contrino del fiorire dei cammini, delle alte vie, delle ciaspolate…. E’ proprio su questo segmento del mercato che la tensione è più forte, non tanto sulle grandi salite. E’ l’area degli itinerari formalmente classificati nei registri regionali come E ed EE, in quota e non, anche se la classificazione vale quel che vale. E’ qui che ci sono volumi e margini, sovrapposizioni, speculazioni, abusi, sfruttamento, invasioni di campo, bufale commerciali che possono comportare rischi e confusione sia per gli operatori che per gli utilizzatori paganti dell’accompagnamento professionale. La Regione Lombardia ha cercato di fare ordine, ma direi che molti hanno messo in evidenza i limiti di questa operazione. Visto che la domanda di questo tipo di servizi è in continuo aumento ha ragione Crovella a dire che bisognerebbe mettere ordine a garanzia di tutti a livello nazionale. 

  13. Esempio di “tentativo” di agire strutturalmente, ma con risultati del tutto inefficaci (l’importante NON è che ci siano dei “tentativi” in merito, ma che tali iniziative comportino degli sviluppi e alla fine agiscano sulla ristrutturazione del settore, obiettivo circa il quel le opinioni sono troppo lontane , per cui non se ne esce – almeno allo stato attuale). il sottostante incontro è avvenuto su iniziativa del CAI (finalmente!) e ha sostanzialmente dimostrato che non esiste un riordino del settore che io definisco “ecumenico”, cioè di soddisfazione er tutti. E’ questo il punto chiave: tutti sono a parole d’accordo sul riordino, ma ciascuno vuole conservare le attuali libertà di azione. Il che è un controsenso, perché le legge di riordino non può che partire dai concetti di base della L 6/89. Non trovandosi un accordo, si resta nell’attuale palude.
    Incontro delle varie figure professionali coinvolte, presso CAI Centrale, marzo 2024: https://gognablog.sherpa-gate.com/incontro-a-milano-contro-la-nuova-legge-sulle-professioni-della-montagna/

  14.  
    Evidentemente si è innescato un “vivi e lascia vivere” generale. E’ chiaro che, a monte di tutto, agiscono dei meccanismi oscuri, che sfuggono alla platea degli osservatori. I provvedimenti tampone come questo e/o le varie sentenze (che inevitabilmente devono esprimersi con riferimento ai quesiti posti e non sul tema generale) sono entrambi risvolti “ridicoli”, perché di fatto avvallano il clima da “vivi e lascia vivere”, senza voler risolvere davvero il problema. Allora se l’impostazione è questa (“vivi e lascia vivere”) fanno ridere anche le prese di posizioni (tecnicamente fondate e chie io personalmente condivido in pieno) a favore dell’esclusività della professione di GA. Finché non si ristrutturerà il settore dalle fondamenta, tutto quello che si dice o si tenta di fare (in una direzione o nell’altra) risulta solo un ammasso di cose “ridicole” e improduttive. Genera ulteriori discussioni, aumenta il nervosismo e non risolve nessun problema di fondo.

  15. Ci sono segnali (verso la riscrittura della legge), ma nessun passo concreto in merito. Di queste beghe anche qui sul Gogna blog si parla periodicamente da anni e siamo allo stesso punto della prima volta, dal che si deduce che, piuttosto che affrontare il toro per le corna (= riscrivere tutti insieme la legge) si preferisce questa situazione ipocrita, a iniziare (come ho già detto) dai vertici apicali delle GA che in teoria dovrebbero agire in modo molto deciso e invece sostanzialmente stanno defilati. Per questo non c’è una “vera” azione di lobbying da parte delle GA: magari i vertici della GA facessero davvero un’attività di lobbying ! Ma il punto chiave è proprio lì: guardando il tutto dall’esterno (come nel mio caso), i vertici delle GA danno l’idea che non hanno intenzione di “infierire” sulle figure che, in termini strettamente giuridici, sono dei fuorilegge e andrebbero quindi eliminate del tutto. 

  16. Con questa passo e chiudo:
    1) lobbying non  è un termine con accezione necessariamente negativa. Per gli anglosassoni che l’hanno coniato non lo è affatto.
    2) nella parte in cui riferisco che “non appare proporzionata, né ragionevole la scelta della Regione Lombardia di riservare agli AMM.. ecc.. )” ho volutamente citato paro paro una sentenza del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale, che può essere letta al link: https://www.doctrine.it/decisions/ittarveat4p12rit6w3
    Quindi si tratta non di una mia opinione bensì di qualcuno infinitamente più competente di mein materia.
    3) non è corretto dire che nessuno voglia mettere mano alla legge istitutiva di GA e AMM, anzi ci sono parecchi segnali in tal senso, proprio per ovviare ai problemi che qui evidenziamo. 

  17. Nell’83, al fondo
     Se non si arriverà a riscrivere la legge, 
    va letto: se si arriverà a riscrivere la legge

  18. No, il precedente ragionamento è proprio tecnicamente sbagliato alla radice. Insisto perché se NON è chiaro quanto dico, si continua a rimestare il mestolo nel minestrone se4nza risolvere i problemi. Non esiste la lobby delle Guide (comprendente anche gli AMM) che, per difendere le rendite di posizione, condiziona le scelte della politica. Invece esiste una legge dello Stato, la 6/89, che determina l’esclusività della professione per le GA (più AMM, che compongono un sotto elenco dell’ordine professionale), per cui OGNI ALTRA FIGURA che opera professionalmente (= che si fa pagare) è fuorilegge per definizione (a prescindere dalla difficoltà dell’itinerario e/o dalla quota e/o dalla capacità personale di saper accompagnare gente ecc ecc ecc). La decisione della Regione Lombardia è ridicola, concordo in pie3no, ma non per criteri adottati bensì perché è superflua. Non c’entrano le difficoltà o la quota (dove poter o non poter accompagnare gente), c’entra quanto dispone la legge 6/89. Se NON si riforma detta legge, questa è sempre in vigore. Ogni altra considerazione è priva di fondamento. Se si ritiene che la L. 6/89 sia obsoleta, perché il mondo è cambiato rispetto al 1989, allora la si riscriva. Invece vedo che nessuno s’azzarda neppure a prende in considerazione questo proposito e viceversa tutte le categorie alla fin fine preferiscono continuare a sguazzare nella situazione ipocrita che si è creata nel tempo: ci sono molti che operano in violazione di legge e nessuno interviene per evitare queste violazioni, neppure i rappresentanti apicali dell’unica categoria (le GA) cui la legge riconosce l’esclusività della professione. Se non si arriverà a riscrivere la legge, non ci saranno più gli interventi “parziali”, come quello delle Regione Lombardia, interventi che sono sono dei palliativi e danno la stura all’idea che, dietro le quinte, ci sia la spinta della presunta lobby delle Guide (e inoltre questi interventi risultano pure “ridicoli” nel loro contenuto…).

  19. Probabilmente hai ragione, non conosco in modo puntuale la materia (pur avendo letto un bel po’ sulla questione, grazie anche al gognablog) né la faccenda mi tocca né come professionista né tantomeno come utente (passato o futuro) di nessuna delle categorie citate. Dico solo che non appare proporzionata, né ragionevole la scelta della Regione Lombardia di riservare agli AMM non solo i percorsi riconducibili ai sentieri classificati EE ma anche i sentieri classificati come E che – per definizione – sono sentieri privi di difficoltà tecniche, specie se sotto una quota altimetrica che definire ridicola è un eufemismo. E questo mi fa pensare a chi detiene il potere e dove sono le lobby.
    Questo spero sia legittimo.

  20. Per alleggerire i toni della discussione proporrei anche la figura professionale della GSPLP “guida solo per la patacca”, non si può accompagnare nessuno in alcun posto ma sei autorizzato a esporre su giacche, pile, magliette ecc.. una bella patacca stile guida alpina che fa esplodere la tua autostima !!

  21. Può essere conveniente per gli imprenditori del settore avere a disposizione per le attività a volume elevato (che sono quelle dove si guadagna non la nicchia delle grandi salite) un “esercito industriale di riserva” di doppiolavoristi a basso costo che si accontentano magari di 100 € al giorno e portano in giro un buon numero di persone.  Basta fare due conti e si vedono i margini. Poi  magari in futuro utilizzeranno a costi ancora inferiori albanesi o altri immigrati “compatibili” …..

  22. Nel business dell’”accompagnamento” non bisogna inoltre  trascurare il ruolo degli intermediari. Molti di questi “servizi” non vengono venduti singolarmente, tranne che da professionisti di chiara fama, ma attraverso agenzie, associazioni, albergatori….Questi intermediari hanno sicuramente un’influenza maggiore soprattutto sui politici locali e possono avere interesse a utilizzare professionisti a basso costo perché nei servizi una componente chiave del prezzo finale e’ il costo dell’operatore che viene utilizzato. Certamente il costo di una GA assoldata ad esempio per una ciaspolata e’ ben maggiore di quello di un accompagnatore con minore potere contrattuale e questo si ribalta sul prezzo finale e sul margine dell’intermediario. Stiamo parlando di qualcosa che è passione e tutto il resto ma anche lavoro e business. 

  23. Ovvio. Io opero nella categoria professionale che forse più di tutte è vittima e soggetto del business della formazione. E proprio per questo mi fa strano il discorso fatto: la formazione la prendiamo noi come collegi guide perché così garantiamo standard, qualità, sicurezza (omettendo il giro d’affari di questa battaglia). Poi sappiamo tutti che i cosiddetti formatori certificati (si vedano i corsi e dlgs 81/2008 o i corsi per insegnanti) sono quasi sempre solo fuffa e grandi incassi. Sotto l’egida della Legge e delle certificazioni di qualità

  24. Luca. Come in tutti i business c’è chi offre prodotti buoni a prezzi coerenti e chi offre patacche magari giocando sul prezzo. Qualche criterio per valutare l’offerta c’è ma non sempre l’acquirente riesce a distinguere tra la sostanza e le illusioni ben confezionate del marketing. 

  25. Se non si arriva alla riscrittura di una nuova legge, le polemiche riemergono periodicamente. Ho perso il conto di quante volte si è tornati su testo tema anche qui sul blog. Risultati effettivi di tale polmiche? ZERO ASSOLUTO. prendete un qualsiasi dibattito del blog su qyuesto teme nel passato e le cose dette sono ESATTAMENTE le stesse, sia da una prate che dall’altra. La conseguenza è che, se non si affronta la ritrutturazione sistematica del settore, il settore rischia di perdere di credibilità. Faccio un esempio: per la gente comune, non è chiara la differenza fra le diverse figure. GA e GAE sono comunemente chiamate “guide” (es: ho fatto un trekking con la guida). Il giorno in cui anche uno solo (per sue carenze formative specifiche) fa una cappella, sputtana la nome del settore dei professionisti.  E’ questo il grande rischio e per questo motivo non comprendo come mai i vertici apicali delle GA (che comprendono anche gli AMM) non si preoccupino di chiarire la situazione. Il mondo delle GA+AMM sono quelli che avrebbero maggior interesse a chiarire la situazione. Perché non lo fanno? evidentemente lassù in alto c’è qualche aumma aumma che sfugge al grande pubblico

  26. Ribadisco: conosco diverse GAE e le considero all’altezza del loro ruolo, ho molta stima di loro anche come accompagnatori in montagna di altre persone. Ma NON è questo il punto, bensì quello legislativo. O la legge (nella fattispecie la L 6/89) “vale”, e allora le autorità stesse dovrebbero farla rispettare, oppure tanto vale NON  avere una specifica  legge, sennò a che serve?. 
    Di conseguenza, se la L. 6/89 è pbspòeta perché varata 37 anni fa ( ci può stare che il mondo sia cambiato da allora), occorre riscrivere la legge quadro del settore. Invece registro che nessuno è sinceramente interessato a farlo. Tutti preferiscono questa situazione da repubblica delle banane (= esiste una legge ma la si può violare senza alcuna conseguenza) e questo significa che sostanzialmente la situazione in essere fa comodo a tutte le categorie, comrpese le GA+AMM che evidentemente “temono” che una nuova legge ufficializzi la compressione del loro agire.

  27. I primi corsi GAE di cui ho sentito parlare erano erogati dalle regioni, gratuitamente o quasi,e duravano dei buoni mesi (durante i weekend). Quindi tutt’altro che farlocchi. Ci saranno anche questi ultimi, per carità, così come ci sono le lauree telematiche fuffa, avallate dallo Stato e dal MIUR. Il discorso è: perché criticare il business della formazione (che tale è) solo quando è in capo ad associazioni o enti di formazione (anche serissimi e con una storia alle spalle non indifferente) ma non quando questo viene arraffato dalle guide? Qui non è più “business” ma servizio, tutela della sicurezza, ecc..? 

  28. L’arcano della questione è svelato nel commento 69 di Grazia.
    Ricordo che in una nota isola italiana venivano affissi manifesti giganteschi sponsorizzati dalla regione che invitavano a diventare guida escursionistica in un week end a cui in molti hanno aderito.
    Ovviamente costoro non avevano né hanno nessuna colpa. La colpa è di chi faceva una politica “semplificata” in un campo (l’escursionismo) dove già esistevano leggi e tradizioni (vedi valli alpine). Ho anche toccato con mano queste politiche medioevali, che tutt’ora esistono, che fanno leva sull’ignoranza della gente al solo scopo di trovare consensi (voti) utili esclusivamente al tornaconto personale di chi le pratica. È un mestiere disonesto che purtroppo esiste!
    Tornando all’articolo, nei cui commenti si legge davvero la poca competenza di chi non è del settore (non basta essere escursionisti o alpinisti per conoscere le dinamiche dell’accompagnamento professionale), la “zonazione” non decapitazione l’attività delle Gae come sembra, ma la limita giustamente per non creare sovrapposizioni. 
    Infatti il limite dei 700m di quota si riferisce agli itinerari classificati dal grado “E” in su, mentre per quelli di grado “T”, che è il livello al quale opera la maggioranza delle Gae, si può operare anche a quote superiori ai 700m.
    Oltre questo limite sono autorizzati a operare gli Amm, per cui se una Gae vuole muoversi in questo ambito, dovrà farsi il corso Amm (investendo tempo e soldi, come tutti) nel quale però, ATTENZIONE, le verranno riconosciute capacità e titoli pregressi fino al 60% degli argomenti di studio ed esame. Ovviamente il tutto dovrà essere dimostrato con prove teoriche e pratiche, perché i corsi per Amm sono seri, approfonditi e ben fatti (provare per credere), ma si tratta comunque di un vantaggio enorme per chi è già Gae. 
    Non è una sanatoria ma quasi.
    L’aspetto per me importante è che si da peso alla sicurezza (che per me è un campo vastissimo e sovente diverso da quella che ci viene propinata giornalmente allo scopo politico di cui sopra) in maniera meritoria di ogni singola guida. Se poi ci aggiungiamo la professionalità che si acquisisce con i corsi e la formazione continua, si arriva a una qualifica di qualità elevata, utile all’utente ma anche al poterci vivere della guida.

  29. Luca, a par che nessuno si metta nei panni di gente come noi che si è impegnato in una formazione (senza fine) e che ogni giorno si vede sfilare al proprio gente che senza titolo alcuno né preparazione e tantomeno professionalità pensa di offrire gli stessi servizi.

    Tra i commenti ho pure letto qualcuno che si chiedeva se noi parlassimo del territorio e dei vari elementi paesaggistici, scambiandoci forse per steward e hostess che hanno solo imparato ad orientarsi in montagna muovendosi anche su vie alpinistiche.

  30. Mi sembra che gli sbeffeggi non manchino da entrambe le fazioni. ..

    non ultimo l’ALLENAMENTO FISICO, che richiede dedizione continua che va oltre le mangiate in agriturismo!

    E anche

    saluti dai 701metri

    Come mero esempio..
    Poi per carità ognuno si diverte e se la canta come preferisce, come in ogni cosa della vita

  31. In uno dei commenti leggo, in soldoni, “abbiamo fatto le gae e poi mettiamo limiti”.
    Nessuno si domanda chi le ha fatte e perché?
    Nessuno vede che la ragione per cui per anni si sono sfornate gae senza corsi è per ampliare un bacino elettorale? 
    Nessuno si domanda perché, nonostante si potesse ottenere un tesserino dietro un versamento (in quasi tutte le regioni, prime fra tutte la Lombardia), le gae avessero un peso politico enorme.
    E quasi nessuna delle gae fa una piega rispetto al denaro dei soci profuso in cause per partito preso.
     
    È che all’italiano medio fa proprio comodo, questa fluidità legislativa, così può alzarsi una mattina e decidere di portarsi ignari turisti in montagna, senza preparazione alcuna e solo in virtù di 4 frasi in inglese mal balbettate.
     
    Sorvolo sui commenti di chi sbeffeggia professionisti  che per raggiungere e mantenere un certo standard faticano quotidianamente.

  32. @ 67
    E.C. Un cantante.
     
    P.S. Quando devo relazionarmi con Marcello mi emoziono sempre, causa timore reverenziale (conquistatore del Cerro Torre!), e cosí può scapparmi un errore. Se fossimo faccia a faccia, probabilmente comincerei a balbettare. È già tanto che non gli do del “voi” o del “vossia”.

  33. @ 66
    Ma sono morti tutti!
    Marcello, non raccontare balle: non puoi farci una riunione! Tutt’al piú una seduta spiritica…   😀 😀 😀
     
    P.S. Toto Cutugno era una cantante, non un criminale. Pace alla sua anima.

  34. Anonimo Franco.
    È proprio come dici tu.
    Abbiamo sbagliato tutto.
    Scusaci tanto.
    E scusa, ma ho da fare perché tra poco ho una riunione con Totò Riina, Raffaele Cutolo e Toto Cutugno. Sai, dobbiamo decidere come e quando inculare escursionisti e turisti vari (quindi anche alpinisti).
    Ciaoooo
     

  35. @andrea al 54. confermo e sottoscrivo. inutile che si nascondono dietro alla sicurezza,  è chiaramente una vergognosa legge a favore di casta. al posto di cercare di rendersi appetibili, collaborare e aprirsi al mercato in evoluzione, impediscono a tutti quelli fuori dal loro recinto di poter lavorare.  stile mafioso insomma . come i taxisti. basterebbe andare a vedere in altri paesi ( svizzera, austria, Francia, Spagna) per vedere come si dovrebbe fare.
    oltretutto L’UE stabilisce che le restrizioni d’accesso a una professione sono legittime solo se proporzionate e strettamente necessarie a tutelare un interesse pubblico (come la salute o la sicurezza). L’Unione Europea ha più volte bacchettato l’Italia perché usa la scusa della “sicurezza in montagna” non per proteggere i cittadini, ma per fare protezionismo economico a favore dei vecchi ordini professionali.(Direttiva 2006/123/CE)
     

  36. Comunque, alla fine della fiera, la colpa è soltanto del Drugo.
     
    Quatto quatto, con fare mellifluo, semina zizzania e i forumisti cadono nella trappola come oche.
    Per esempio, Carlo e Matteo, una volta amici per la pelle e commentatori che parevano una sola voce, ora sono diventati cane e gatto.
    Ah! Drugo! Quo usque tandem?

  37. Adriano, Veneziani gran signori, Padovani gran dottori, Vicentini magnagati, Veronesi tuti mati.
    Dal cognome è un felinofago…
     

  38. Enri. Il piacere di scoprirsi le cose da soli magari prima sulla carta (o oggi in rete) e poi sul campo non è perseguito da tutti. Io sono molto cauto e laico nel giudicare le leve del piacere, ovviamente nei limiti del danno agli altri. Per la limitata conoscenza che ho io mi sembra che fenomeni “speculativi” si possono verificare più che nelle singole GAE nelle agenzie che spesso organizzano il loro lavoro mettendo a disposizione una vasta base di clienti ma “tirando il collo” con le percentuali richieste in cambio a persone per lo più appassionate e motivate che vedono in quell’attività una forma di gratificazione più che di arricchimento perché gli converrebbe davvero fare altro anche in ambito “turistico”. Poi come in ogni mestiere ci sono i “furbacchioni”. Se per quello anche tra le GA. La santità è “tendenziale” soprattutto quando i lavori hanno una forte componente precaria e non garantita. 

  39. Esimio dott. Lebowski , lasciamo pure che il  sign.Vicentini esprima il suo sapere, tra l’altro mi sembra provenga da un luogo che ha la nomea secolare di essere tutti dottori .

  40. Roberto,
    le tue considerazioni sono ragionevoli ed ognuno è libero di farsi accompagnare da chi vuole e anche di pagarlo. Ma, a volte, ho l’impressione che siano “bisogni indotti”, quando invece la bellezza dell’esperienza potrebbe essere fatta anche dal desiderio di scoprire da soli i luoghi, di leggere libri e guide prima di partire, di vivere l’esperienza cavandosela da soli, anche nella preparazione della gita. Il tutto all’interno di un contesto ambientale che non presenta rischi oggettivi propri dell’alta montagna intesa come ghiacciai, creste e pareti di roccia ecc.. Spero inoltre che chi pratica questi mestieri non lo faccia solo per trovare una forma rapida di guadagno, come dici tu alcuni lo fanno per integrare, ma che siano appassionati del loro mestiere e che abbiano una preparazione seria. Di gente che cerca scorciatoie per tirare a campare ce ne è anche troppa al giorno d’oggi (vedi, per fare un esempio estremo, chi fa i video su youtube per pubblicizzare sentieri e dispensare pillole di saggezza tecnica senza sapere nememno cosa sia una montagna o quasi), a danno di chi magari ha dedicato anni di pratica, studio, sacrifici, soldi spesi per diventare un bravo professionista, come per esempio lo sono le guide alpine. 

  41. Enri & Adriano. La vostra considerazione mi sembra un po’ troppo giudicante. Le persone che praticano attività diciamo escursionistica sono diverse e hanno bisogni diversi. I numeri sono aumentati in modo esponenziale e questo è un fatto positivo anche se certamente crea problemi, ma meglio se le persone si muovono in ambiente. Da quanto ho avuto modo di osservare di persona le GAE intercettano una domanda piuttosto estesa in una parte del pubblico alla quale offrono un valore aggiunto fatto di quattro elementi: 1. Conoscenze storici ambientali che una persona potrebbe procurarsi da solo certamente ma non sempre ne ha la motivazione o la competenza per assemblarle 2. Conoscenza del territorio che permette di individuare itinerari magari originali che non tutti hanno piacere e tempo di scoprirsi da soli. Il pubblico è prevalentemente femminile e notoriamente provenendo le donne da Venere e non da Marte come diceva un famoso libro non hanno problemi a chiedere indicazioni sulla via anche quando girano in auto, non sentendo da ciò minacciata la loro “virilità” 3. Facilitazione e supporto/semplificazione organizzativa prima e durante l’uscita 4. Creazione di occasioni socializzazione e di amicizia tra persone che condividono interessi comuni. Il tutto a prezzi piuttosto contenuti per il singolo, mediamente intorno ai 25 € a persona. Un’opportunità per un lavoro onesto e anche gratificante, che spesso affianca altre attività professionali per evidenti ragioni di incasso. Come si è detto un lavoro diverso da quello delle GA che soddisfano un’altra domanda presente nel pubblico ed è giusto e corretto definire delle barriere per non fare confusione e dare spazio ad abusi ed equivoci in clienti magari un po’ ingenui e in fornitori “furbacchioni”. Il tema che mi pare condiviso da molti è che la risposta lombarda al problema non pare molto  convincente e che sarebbe necessario un intervento normativo a livello nazionale e non regionale. 

  42. Il quadro giuridico è veb chiaro. Se i vari rappresentanti non si siedono intorno a un tavolo finché non hanno riscritto la L. 6/89, tale legge è l’unico tesgto che disciplina la materia. sono sbagliate sia le auto-deroghe alla legge, sia i patetici tentativi di porre rimedio a tali deroghe illegittime. Credo che, come si è evoluto il problema, dovrebbe essere il collegio nazionale delle GA a prendere l’iniziativa per riscrivere la legge, codificando e circoscrivendo le aree di intervento in cui agirà (a quel punto “legittimamente”) chi non è iscritto nell’unico ordine professionale che è quello delle GA e AMM. In assenza di una vera riforma della legge, proseguirà all’infinito questo balletto tipico italiano di un aumma aumma alla volemose bene. Balletto che però, anziché rendere tutti felici, esaspera solo il nervosismo generale.

  43. @Drugo e poi @Andrea gae.
    Drugo se leggi, ho scritto chiaramente senza alcuna spocchia che IO dopo 40 anni di frequentazione della montagna ho fatto il corso AMM ed ho imparato tante di quelle cose che prima nemmeno immaginavo. Mi pare umilissimo come commento, meno quello dell’utente che si dichiarava già imparato su tutto. Ma tant’è…
    Ad Andrea gae rispondo che bene che hai fatto il corso, ma la differenza fra te e Paolino Paperino che domattina si dichiara gae senza alcun corso non esiste. La gae è così. Non ci sono norme in merito e nemmeno esisteranno perché esiste già la figura dell’amm.
    Sopra i 700m puoi accompagnare su tutti i percorsi definiti Turistici. Non E tantomeno EE

  44. @Edoardo Vicentini, non mi interessa, né ho la competenza per contestare quanto affermi in merito alla tua categoria professionale.
    Massima fiducia.
    Ma ti invito a essere un po’ più modesto in merito alle competenze o capacità che dici di avere acquisito con un corso, rispetto a un generico frequentatore di montagne di lungo corso (e sorso).
    Conosco AMM. E sono tutti professionalmente capaci. Ma c’è chi ne sa ben oltre il sentiero e chi no.
    Altrettanto per i comuni frequentatori dell’alpe.
    Quindi magari un po’ meno spocchia non guasta.
    Che in altri tempi e in altri spazi virtuali, la tua affermazione avrebbe dato il La a una canèa di vaffa.

  45. Franco mi sembra molto preparato sull’argomento…sarebbe interessante però sentire una voce ufficiale e non un interpretazione in merito alla distinzione GUIDE ALPINE e MAESTRI MTB sulla questione under/over 700 m.

  46. Mettere un limite a 700m equivale a non far lavorare chi ha il titolo di GAE Per diventare GAE io ho fatto un corso investendo tempo e denaro. La formazione è stata fatta. Magari diversa da quella degli AMM ma sufficiente per accompagnare persone su sentieri escursionistici.
    Non vedo perché dovrei fare un corso AMM con altro esborso di soldi e perdita di tempo?
    Potrei al limite accetare di fare un secondo esame per diventare AMM anche se con qualche timore visto che a giudicarmi immagino siano le GA che sono fautori di questa legge. 
    La riforma della legge sarebbe semplicissima basterebbe aggiungere GAE (e altre eventuali professioni simili) dove oggi c’è scritto AMM. Se proprio si vuole mettere un limite si vieti i percorsi EE.  Se accompagno su un sentiero o anche semplicemente una sterrata a 600m posso a 701 no? Ma vi rendete conto della follia? E se esco dalla mia regione improvvisamente divdnto capace di condurre sopra i 3000m. Le capacità non hanno confini! Questa è una vergognosa legge proteggi casta! 

  47. Del tutto d’accordo con Adriano al 13.
    Poi dove altro ci faremo accompagnare in futuro?
     

  48. @Edoardo sul fatto della legge hai ragione, la verità è che questa interpretazione della Legge 6/89 con l’introduzione dei 700 metri letteralmente taglierà le gambe a tutto il turismo e lo sport all’aria aperta, non solo a chi va in bici.
    Oggi sopra i 700 metri rischia una denuncia per esercizio abusivo della professione chiunque accompagni persone in natura per fare attività specifiche, come: Guide Bike / Cicloturismo, guide equestri, educatori cinofili, istruttori orienteerimg, camp estivi multisport, Fotografi Naturalisti, istruttori parapendio, insomma chiunque vada su un sentiero….
    Il paradosso italiano è che la legge tutela il territorio e non la competenza. Un AMM ha l’esclusiva legale del sentiero, ma se un cliente fora un copertone della MTB o si innervosisce un cavallo, l’AMM non ha la formazione per intervenire.
    C’è un monopolio che sta soffocando il lavoro di tantissimi tecnici specializzati.–Resta il fatto che chi opera nelle ASD o SSD con la riforma dello sport percepisce compensi legali e normati dallo Stato, ed è considerato lavoro sportivo. non semplici rimborsi per hobby. (si può tranquillamente sforare i 15k fortunatamente)

  49. @Franco ma certo tutto regolare. Ma non dirmi che 5k o 15k reggono un lavoro. Sono degli appassionati non dei professionisti. Si tratta di rimborsi spese non guadagni.In ogni caso parliamo di competenze e zonazione secondo legge per chi svolge una professione. Credo che i 700m valgano per tutti quelli che non sono ga o amm.

  50. @edoardo gli istruttori sportivi ricevono compensi come istruttori sportivi all’interno di enti di promozione sportiva che sono affiliati alle varie federazioni sportive (FIP FIGC FIPAV FASI Ecc…) è uscita la legge qualche anno fa che ne regola gli incassi. fino a 5000 esentasse. da 5 a 15 vari scaglioni e oltre i 15 altri. quindi è tutto normato e legalissimo altrimenti migliaia di istruttori in italia sarebbero illegali. non sono professionisti nel senso che non sono a p.iva ma possono e devono lavorare e percepire compenso. ci mancherebbe. 

  51. @franco forse non ti hanno spiegato o non ti è chiaro che gli istruttori coni non sono professionisti e per tanto non possono ricevere compenso. Il coni è un ente di promozione sportiva. Promozione per spingere allo sport, non per creare figure che ci lavorano e guadagnano. Magari chiedi alla guardia di finanza, sicuramente saranno più precisi. In bocca al lupo.

  52. @luca tant’è che la guida non deve sottostare al regolamento sportivo , ad esempio non chiede il certificato medico al cliente per portarlo sul bianco perchè è sotto una legge turistica. l’istruttore di sport idnvece deve chiedere il cert medico.in questo caso però le guide non parlano di sicurezza. chissà perchè ehheh

  53. @luca piu che altro è proprio l’aspetto sportivo e turistico che vanno in contrasto. una legge (quella legittima delle guide) norma l’aspetto turistico e l’accompagnamento. quindi un cliente prende la guida per farsi accomppagnare in montagna.  il coni invece norma tutto l’aspetto sportivo. quindi un cliente prende l’istruttore per farsi insegnare uno sport. se uno sport è normato e codificato dal coni, e il coni forma l’istruttore per fare quello sport..tale istruttore è assolutamente certificato per insegnare. poi però smentitemi se faccio errori di interpretazione. 
     

  54. In effetti è interessante questo aspetto che non consideravo affatto. Se sono un istruttore di parapendio, posso portare un allievo a decollare dal ghiacciaio di punta helbronner, oppure fare un hike & fly su una qualsiasi cima del nostro paese, o compio un abuso? Domanda retorica.. Posso assicurare che si fa tranquillamente. 

  55. @edoardo nessun corso di bike enduro si fa una strada. si fanno su sentieri ..e ovvamente spesso oltre i 700 metri. in ogni caso è un insegnamento SPORTIVO e non TURISTICO. perchè si insegna la tecnica di uno sport normato dal coni. credo che la distinzione sia li. però son solo idee…mi piacerebbe avere risposta dal legislatore (anche se ho il dubbio che non ci abbia minimamente pensato a questa variabile)

  56.  @edoardo quindi gli AMM , facendo un modulo facoltativo di MTB praticamente hanno rubato il lavoro a tutti coloro che lavorano come guida mtb? furbetti! I corsi guida mtb sono normati e organizzati dagli enti di promozione sportiva sotto l’egida del CONI, sono corsi per istruttori sportivi – quindi è una attività sportiva e non turistica come la guida alpina o l’laccompagnatore). credo che la distizione sia li. si insegna uno sport , non si fa acompagnamento turistico. 

  57. Secundis: se con la mtb o la Graziella vai su carrareccie forestali classificate T o ciclabili, puoi anche andare a 9700 metri

  58. @Franco bella domanda. Cerco di risponderti secondo buon senso e logica.
    La guida di mtb è normata da qualche legge o si rifà alla 4/2013 come le gae?
    Dato che so per certo che si tratta del secondo caso; credo che senza tanti postulati si possa già giudicare una sentenza. 
    Gli Amm fanno anche mtb con un corso specifico di 32h almeno.

  59. Esatto Franco, al pian dei resinelli i turisti non potranno neanche essere accompagnati all’agriturismo. In inverno diventa un reato aggravato: tratto di sentiero T sopra i 700 e magari innevato!
    Qui da me in Valle nessuno potrà accompagnare le comitive al Prarayer: praticamente non si potrà uscire dall’albergo se non in autonomia, con notevole rischio della propria vita!
    Meno male che c’è chi tiene alla sicurezza altrui! 

  60. Franco secondo me questa normativa non dovrebbe coinvolgere anche le guide di MTB…ma solo le guide alpine per escursioni alpinistiche…o no???

  61. Tranquilli, tutti sti problemi si risolveranno con il GRANDE RESET 2030, “Non avrai nulla e sarai felice.”
    Le GA regaleranno i loro clienti alle GAE, agli AMM per portarli oltre i 700m., oltre i 7000m., oltre il 7a e loro staranno a casa a dormire 10/12 ore al giorno.
     

  62. quindi in tutto questo, le guide di mountain bike non possono piu accompagnare su sentieri oltre i 700 metri? o vale solo per l’accompagnamento a piedi? 

  63. Repetita iuvant, sed secant…
    Signori ma lo capite (credo di no per partito preso) che una gae non necessita di alcuna certificazione o corso per definirsi tale? Chiunque qui dentro è una gae. Ciò vi autorizzerebbe ad accompagnare persone chiedendo un compenso?

  64. Anche io conosco di orrsona alcune GAE: ottime persone, colte, simpatiche, adeguate al ruolo. Però delle barriere vanno introdotte sennò il discorso sulla credibilità del sistema non regge. Che la quota sia parametro ridicolo, come barriera professionale, è palese. Va riscritta la legge quadro, descrivendo bene i campi di azione delle diverse figure. Finché non si farà così resterà sembre un’ambiguità di fondo che innescherà situazioni come questa.

  65. Signori ma lo capite (credo di no per partito preso) che una gae non necessita di alcuna certificazione o corso per definirsi tale? Chiunque qui dentro è una gae. Ciò vi autorizzerebbe ad accompagnare persone chiedendo un compenso?
    Chiunque qui dentro non è una GA o AMM senza i necessari passaggi.
    Fino a ieri in Lombardia era così. Domani, si spera, ovunque si cambierà registro. 
    Al signore che dubita di poter imparare, auguro serene gite in montagna.

  66. Bobby. Magari sul Roma direi di no perché potrebbe essere necessario mettere in sicurezza i partecipanti. Però proprio oggi ho fatto con familiari una tappa dell’Alta Via dei Monti liguri banale tecnicamente ma con interessanti aspetti storico naturalistici che io non saprei spiegare bene come i miei amici GAE. Se fosse in Lombardia non potrebbero farlo perché è sopra i 1000 metri. Assurdo. 

  67. Pasini ha detto una cosa sensata che penso anche io :  una GA , per gente come me, partita dal piacere di camminare e che non aveva alpinisti in famiglia , godeva di un grande prestigio.

    Quando vedevo tariffe di 400/600 euro al giorno senza costi di viaggio e rifugio, credevo che queste persone vivessero in un sogno , dove facevano un lavoro bellissimo e li pagavano pure.

    Poi ho conosciuto tante guide alpine ed ho scoperto che i soldi non piovevano loro esattamente dal cielo, e spesso era necessario integrare con lavori in fune , un rifugio, un negozio , o altro ancora.

    Se addirittura una GA , dopo essersi fatta selezioni , corsi pluriennali , ed avere dimostrato capacità ed esperienza pratica in quasi tutti i contesti montani , non sempre arriva a “sbarcare il lunario” , io credo che per un accompagnatore escursionistico la cosa sia ancora più un miraggio.

    Magari vuole portare un gruppo au un’alta via o sul Sentiero Roma , e scattano le ghigliottine di quote superate , attraversamenti di nevai o altro, che in pratica li escludono.
    Morale, senza un altro lavoro rischiano di fare la fame.

  68. Ho una discreta conoscenza del mondo GA in Valle D’Aosta e in Lombardia e del mondo GAE in Liguria. Le mie considerazioni sono basate su osservazioni aneddotiche e su quanto sentito da persone che esercitano le due professioni più che su una ricerca sistematica. Ci sono GA, soprattutto nelle più giovani generazioni, che hanno altissime competenze “tecniche” unite a scolarità elevate e conoscenze storico ambientali approfondite. Non è raro oggi trovare GA con una o due lauree, spesso di area scientifica in grado di erogare una prestazione anche con importanti elementi diciamo “culturali”. Ci sono GAE che alle notevoli competenze storico ambientali uniscono competenze e abilità legate all’esercizio personale di intense attività alpinistiche. Questo però riguarda le persone e il loro retroterra. Se si osservano durata e contenuti dei processi formativi e criteri di selezione in ingresso e in uscita e’ evidente che il fulcro delle due professioni è diverso e diverse sono anche le tariffe professionali e tutto l’armamentario connesso all’esercizio della professione, che per molte GAE ho osservato che si affianca ad altre attività. Il fatturato non mi pare in grado, tranne che per qualcuno, di essere sufficiente per viverci. Vista la diversità giusto stabilire dunque delle barriere, anche come garanzia per i clienti e chiarezza su cosa “comprano” e pagano. Mi chiedo perché si sia voluto introdurre la quota, che mi sembra non convinca nessuno viste le caratteristiche dei nostri territori. Non era sufficiente la difficoltà tecnica dell’itinerario e l’uso di attrezzatura alpinistica? Di passaggio osservo, senza alcun riferimento a questo tema, che il mondo della formazione oggi è un business che spesso drena denaro a molti giovani illudendoli su mestieri inventati. 

  69. Comunque devono essere veramente  bravi questi AMM se uno di loro mi dice che in un ora di semplice sentiero mi insegnerebbe più cose di quelle da me imparate in anni di esperienza in giro per monti …
    Chissà che grandi segreti gli avranno svelato al corso guide.
    Amen.

  70. Bobby, tu proprio a comprendere lo scritto fai fatica, eh?
    Sono le GAE che non possono accompagnare sopra i 700 m su sentieri E e EE, gli AMM possono…

  71. @ 24 Grazia Pitruzzella

    Io non ho dubbi sulla bravura degli AMM , ma credevo potessero acconpagnare fino ai limiti dei ghiacciai , che richiedono una progressione diversa.
    Al di la’ di non scontentare le G.A. , a cosa serve il limite a700 m.s.l.m. ?
    Che cosa propone ai sui clienti un’AMM in Val Badia o in Valsassina ?

  72. Ma guarda, tutti  i campioni del liberismo più sfrenato all’improvviso diventano super normatori, quando li si tocca nel portafoglio. Crovella oggi fa la figura del dilettante. Vabbé, oggi ho imparato dalla nostra GA che fare il sentiero Dino Campana partendo da Borgata Suppo m. 1300 slm è un’attività rischiosissima, più che sottoporsi a un trapianto cardiaco.  

  73. Ma gli accompagnatori di media montagna cosa fanno? accompagnano e basta? o mostrano il territorio sotto diversi punti di vista (geologia, storia, flora, fauna)? perché secondo me tutto il discorso sta lí… Mi farebbe ridere che delle Guide escursionistiche non possano portare su sentieri escursionistici solamente per una quota…
    a me tutte ste regolette mi paiono scritte da un povero chiunque senza competenze riguardo la questione.
    Dura lex sed lex: va bene ma se una legge é scritta con i piedi mi sembra giusto fare qualche tipo di ricorso
    Allora propongo nuova regola per il grande capo: Crovella non può più scrivere sul gognablog… e non potrà dire nulla, perché dura lex, sed lex…

  74. Gae amm ga Pic poc puc ,ma vi rendete conto di quanto siamo ridicoli noi cosiddetti esseri umani.

  75. Una guida non rende solo più sicuro il passo: è parte del territorio e sa trasmettere ai propri ospiti tutta la propria esperienza in merito, dalla botanica alla geologia, dalla zoologia alle pratiche di orientamento, dalla salvaguardia alla storia insieme a tutte le connessioni tra gli esseri che popolano il luogo attraversato.
     
    Per carità, poi si può pure pensare di camminare con il telefonino in mano, tanto poi i soccorritori pensano a recuperarti! 

  76. Sono d’accordo con Marcello e non solo perché sono un Amm.
    Da una parte non sono favorevole a limiti – e che mi conosce lo sa bene – e ho trovato poco sensato il limite di 700 m, tanto da volerne parlare in seno al direttivo Sicilia, dove abito e lavoro 
    Tuttavia, trovo pure incredibilmente poco sensato non solo il liberalizzare le professioni, che porta ad un abbassamento della qualità dei servizi, ma pure il denaro dei soci speso per decenni dalle associazioni di guide ambientali per difendere l’indifedibile 
    Ho tanti amici tra le gae e alcuni di loro sono guide eccellenti, tuttavia mi va di ricordare che fino a pochissimi anni fa era sufficiente versare la quota per ottenere un tesserino. 
    Direi che siamo molto distanti da tutto l’iter formativo delle guide iscritte al Collegio!

  77. @Adriano prima di fare il corso AMM andavo in montagna da 40 anni, ci ho anche vissuto in Dolomiti.Fatto il corso se prima pensavo di sapere tanto, quel tanto è diventato solo utile per passare le selezioni.
    scommetto quello che vuoi che in 1h di cammino nel più semplice dei sentieri ti posso insegnare e far apprendere più cose di quelle che hai accumulato nei tuoi anni di esperienza. La Guida serve a questo. Se non altro per la sicurezza e la cosiddetta peace of mind.

  78. Io personalmente (che sono del tutto etraneo alla vicenda sul piano operativo e la osservo solo da un punto “terzo”) NOn mi preoccupo minimamente della sicurezza di chi si affida alle GAE. ne faccio una questione di principio di tipo “giuridico”: se esiste un ordine professionale, chi non ne è iscritto è fuorilegge. all’atto pratico può anche essere bravissimo, ma sempre fuorilegge è. Chi sostiene che la L. 6/89 sia obsoleta, deve “spingere” perché venga completamente rifatta la legge quadro italiana (magari tenendo presente, se fondate, le indicazioni europee), ma non dire che si tratta di un privilegio e quindi la si può “violare”: è un modo di ragionare da esproprio proletario. Se entriamo in quel modo di ragionare, si finisce nell’anarchia più completa: da una cosa nasce l’altra e si viola la legge anche in risvolti della vita molto più seri, come la professione medica o forense.

  79. @ Edoardo Vicentini. Va bene imparare e conoscere ma stiamo parlando di sentieri escursionistici … Costa veramente  tanta fatica  informarsi prima sui luoghi che si intendente frequentare  ? Abbiamo veramente bisogno di qualcuno a pagamento che ci faccia da maestro? Poi certamente ognuno è libero di fare ciò che vuole . 
     
     

  80. No Migheli. Ti sbagli.
    Fare la guida prevede responsabilità sull’incolumità di chi ti si affida che nemmeno immagini.
    Non è esagerato il paragone con i medici e forse una guida, anche su quello che per te è uno stupido sentiero in piano, ha responsabilità più grandi di un chirurgo.
    Anche il paragone con i tassisti è inopportuno.
    Nessuno vuole impedire alle Gae, che sono attività non ordinistiche disciplinate da regole europee che si occupano di associativismo e non di professioni regolate da leggi dei relativi Stati, di spiegare i dicotiledoni o le farfalle.
    Ripeto.
    Parlate di cosa conoscete. Sennò state zitti per favore.

  81. @Antonio Mingheli la figura della gae non è normata a livello europeo come lei scrive. Ma la legge europea 4/2013 dice che si possono creare figure professionali purché queste non già esistano e non siano normate. L’amm è normato dall’89.
    tant’è che in nessun paese europeo esiste la gae secondo quella legge. Vi fa piacere sentirvelo dire dai corsifici che vi spillano pochi euri per darvi una patacchina farlocca? Va bene. A me non cambia. Tanto il bandolo arriva alla matassa. saluti dai 701metri

  82. Vedo che c’è il solito zoccolo ottuso che non capisce cosa significhi accompagnare/guidare in montagna. Tutti si rifanno a loro stessi. Bertoncelli fa paragoni che poco c’ azzeccano ma per fortuna c’è chi ha capito come Vicentini al commento 10.
    Ribadisco tutto il mio, e non solo, disappunto verso figure che fanno scorciatoie per fare ciò che per legge è disciplinato chiaramente e richiede dedizione e sacrificio da parte dei professionisti.
    Mi spiace, ma a causa di questo ho avuto discussioni con amici e conoscenti, ma resto inflessibile (alla Crovella! Si.) quando si parla di professione e legge. Dovreste provare a stare dalla nostra parte e vedere il mare di abusivismo che ci circonda.
    Vuoi fare la guida? Fai i relativi corsi. Punto e basta.
    Il fatto che numerose Gae stiano facendo i corsi Amm (nei quali gli vengono riconosciute capacità pregresse) mostra che in diversi stanno capendo che la strada è quella.
    E chi dice che le guide sono una casta e si proteggono è dotato di grande ignoranza e dovrebbe tacere. A meno che non si metta a campare della professione di guida e poi parli.
    I 700m di limite sono sicuramente discutibili ma un parametro facilmente tangibile andava fissato e questo è quanto.
    Semmai mi aspetterei commenti da Gae o guide alpine/Amm, ma il mister da bar per favore evitarlo. Grazie.

  83. #10: A parte il fatto che la professione di GAE è regolamentata a livello europeo, pretendere di mettere sullo stesso piano  un atto come una diagnosi medica al descrivere una dicotiledine a un  gruppo di escursionisti su un placido sentiero (ma la stessa cosa si applica al guidare un taxi o aprire uno stabilimento balneare) è un argomento logicamente fallace, capzioso e  opportunistico, che tradisce unicamente la difesa di un privilegio, non la salvaguardia dell’escursionista.

  84. @Adriano i p sono quelli che hanno l’umiltà di imparare e conoscere. Lei probabilmente sa tutto ed è bene che vada oltre

  85. Ma soprattutto, chi sono quei p… che prendono un accompagnatore  a pagamento , guida o non, per camminare  per sentieri ?

  86. Non compendo perché il Collegio Nazionale delle GA non sia “rigido” sull’assoluto rispetto della L 6/89. Tutti questi problemi (dalla concorrenza illegale alle pantomimi tipo i 700 m) derivano dal totale silenzio del massimo ente nazionale delle GA. Evidentemente ai massimi vertici, fra mondo politico istituzionale, CAI, GA ecc ecc ecc, c’è un “aumma aumma” molto nevuloso e che si guardano bene dal render noto al pubblico. Altrimenti io non mi spiego il silenzio strutturale dei massimi rappresentanti del mondo delle GA su questi temi: ai sensi della 6/89 hanno tutti i diritti e gli strumenti per eradicare ogni forma di “concorrenza” illegale, come appunto possono fare gli ordini professionali nei confronti di chi esercita la professione senza far parte dell’ordine stesso.

  87. La soluzione dei 700 m è la classica pagliacciata in stile repubblica delle banane: ci cerca un compromesso ipocrita, sapendo benissimo che i “non AMM” poi vanno ovunque (cioè anche sopra ai 700 m), mica i carabinieri li fermano sui sentieri. Dove però i nodi verranno al pettine è in caso di incidente: se accade sopra ai 700 m, il tipo è fuorilegge per cui ha torto per definizione.
     
    In generale, bisognerebbe avere il coraggio di mettere la mani nella famosa legge 6/89, vecchia di 37 anni, sennò bisogna stare zitti e basta. Riformulando da zero la legge quadro, in linea teorica ci può stare che, oggi, vangano “aggiunte” figure che, nelle 6/89, NON esistono. Ma in costanza di legge queste figure sono ancora oggi fuorilegge.

  88. Semplicemente per garantire il privato cittadino su un servizio che include la sua sicurezza.Domani mattina Paolino Paperino si sveglia gae, senza aver dovuto fare corsi, selezioni, regolarizzazioni a norma di legge e si mette ad accompagnare a pagamento ovunque. Poi ci sono quei pirla degli amm, dei notai, dei medici, dei geometri, dei fisioterapisti etc etc che si sono fatti il mazzo per un titoletto dentro un albo. 
     

  89. Chi ha fissato il limite dei 700 metri di quota non ha avuto pietà (e neppure un briciolo di testa o di senso del ridicolo). Una gita a Fanano (630 m) sarebbe quasi estrema; una a Sestola (1020 m), oltre ogni limite.
    Per non parlare del Passo della Croce Arcana. Si salvi chi può!

  90. “Ha parlato BENITO”
     
    A proposito di Benito e di accompagnatori di montagna:
    1) “Chi si ferma è perduto.”
    2) “Se avanzo, seguitemi. Se indietreggio, uccidetemi.”
    Per finire in bellezza con un bel “Boia chi molla!”.

  91. #2 Anche io la penso così. Il resto mi paiono solo supercazzole portate a giustificare il privilegio. Si vorrebbe snellire, sburocratizzare, liberalizzare… ma poi “eh, ma la sicurezza!”
    Anche i taxisti potrebbero dire lo stesso, così come i balneari, ecc. e infatti siamo ancora qua a discuterne.

  92. Per cui è del tutto infondata ‘sta smania di liberismo sfrenato nell’accettare (in mont5agna ad accompagnare gente a pagamento) anche figure che NON hanno i requisiti previsti dalla legge. C’è solo una spiegazione politica: guarda caso sono elettori, per cui li si liscia da parte di certi politici (di tutti i colori, sia chiaro). Se non fosse per questo risvolto, non ci sarebbero esitazioni: vuoi accompagnare gente su itinerari escursionistici? Fai il corso AMM e prendi il relativo brevetto..

  93. Dura lex, sed lex. A me importa poco se le statistiche relative all’attività delle “non Guide”, ovvero GAE ecc ecc ecc, siano sintomo di “sicurezza” o meno della loro attività NOn è quello il punto. Il fatto è che le uniche figure autorizzate dalla legge ad accompagnare in montagna a pagamento sono le GA e gli AMM (anche loro iscritti nell’Ordine professionale delle GA in una specifica partizione). Tutte le altre figure NON sono autorizzate dalla legge. Ai fini della legittimità o meno nell’accompagnare persone a pagamento, fra un alpinista amatoriale come me e una GAE NON c’è alcuna differenza agli occhi della legge.
    Andreste a farvi operare chirurgicamente da un individuo non iscritto all’Ordine dei Medici? No. Vi fareste compilare la dichiarazione dei redditi da uno non iscritto all’Ordine dei Commercialisti? No. Vi fate rappresentare in tribunale da uno non iscritto all’Ordine degli Avvocati? No.

  94. Io comunque trovo di difficile comprensione la ratio del discrimine dei 700 m di quota…
    O, in altre parole, una corazzata Kotiomkin di prima grandezza.

  95. Premetto che non ho nessun interesse personale nella vicenda. Arrampico abitualmente fra 500 e 2,000 metri  di quota, in territori ricchissimi di suggestioni ambientali, solcati da sentieri escursionistici di nessun pericolo oggettivo.
    Il limite di 700 metri imposto dal DGR rappresenta solo la conservazione di un privilegio di casta, come per tante professioni in Italia.
     

  96. …i dati dimostrano che l’escursionismo accompagnato dalle GAE è un’attività sicura”.
    Solo questa affermazione superficiale basterebbe a relegare nel campo dell’incompetenza chi l’ha formulata.
    Ma poi c’è tutto il resto delle “scuse” che ha sapore estremamente dilettantistico.
    “Zonare” i campi di competenza delle Gae e degli Amm serve a entrambi per non sovrapporre campi d’azione che creerebbero solo confusione e conflitti. 
    D’altronde le selezioni e la formazione nei corsi Amm è decisamente più impegnativa che in quelli Gae. La differenza è notevole e i secondi sono sempre alla ricerca di scorciatoie e semplificazioni che in ambito escursionistico e di sicurezza, andrebbero evitate.
    E poi c’è la vituperata legge 6 / 89 che sarà datata e inadeguata ma che tutti gli iscritti ai Collegi delle guide alpine (inclusi quindi gli Amm), devono osservare pena il vedersi sanzionati e/o bloccati nell’attività professionale in caso di inadempienze.
    E infine ci sono tutti gli adempimenti a cui i professionisti sono sottoposti come la formazione continua, le assicurazioni specifiche obbligatorie (oltre la RC associativa), la PEC, le visite mediche, la tutela legale e non ultimo l’ALLENAMENTO FISICO, che richiede dedizione continua che va oltre le mangiate in agriturismo!
    Se le Gae vogliono accompagnare in montagna facciano il corso Amm assumendosene oneri e onori, ma la smettano di cercare scorciatoie formative come hanno fatto dalla loro nascita.
    Lo dico perché conosco l’argomento e perché opero professionalmente da 42 anni come guida alpina.
    State bene.

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