Tendenze legislative
Datata 1 ottobre 2014, n. 26, è la nuova Legge Regionale (Lombardia):
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna (Bollettino Ufficiale n. 40, supplemento del 01 Ottobre 2014).
La presente legge regionale è evidentemente la ripresa e conclusione del progetto di legge 0175 per il “Riordino normativo in materia di attività motorie e sportive” di iniziativa del Presidente della Giunta regionale della Lombardia, presentato il 26 luglio 2012 e volto a prevedere come illecita e a sanzionare la creazione di pericolo “per sé o per altri” da parte del praticante sportivo. A seguito di un suggerimento di Carlo Bonardi, il CAI aveva proposto e ottenuto la soppressione del “per sé”.
Personalmente non so quanto novità rispetto alla legge precedente, ma noto che l’Articolo 1, al punto 1d) stabilisce il perseguimento della seguente finalità: “diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico”. Molto bene.
Non ci rimane che sognare Aspen e il Colorado… ancora liberi da divieti
Noto però le solite “nuove” terminologie (eccellenze, talenti, formazione, ecc.) che riecheggiano in modo sinistro il rimaneggiamento aziendalistico.
Noto altresì la grande importanza che viene data alla “formazione” (formale e imposta): questa insistenza è tale da far sospettare che la formazione sarà parte sempre più consistente del nuovo business.
All’articolo 14, punto 3, è detto:
“Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d’alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso”.
“Attrezzi e sistemi elettronici” è una dizione abbastanza sfumata che allude agli apparecchi ARTVA (e pala e sonda? perché non nominarli?). Il comma 2 si riferisce a ciò che devono osservare gli utenti delle aree sciabili attrezzate, perciò è evidente la tendenza all’applicabilità delle “regole di comportamento” “da piste” anche per il fuori da esse.
Anche se la definizione “Attrezzi e sistemi elettronici” è abbastanza generalista, anche per non essere interpretata in modo integralista (ciaspolatori obbligati all’ARTVA in terreno boschivo, ecc.), purtroppo il termine “tracciamento” non può che fondare di soppiatto prossime estensioni di obbligatorietà pure a GPS, Geo.ResQ, e simili).
Voglio ribadire ancora una volta la validità delle nuove tecniche e delle nuove strumentazioni, come pure la necessità di una moderna formazione. È il metodo che non mi piace, non la sostanza.
In sintesi, al di là della bontà o meno della legge, c’è da lamentare che si è persa l’ennesima occasione di far crescere il cittadino, aprendo ancora di più la strada ai divieti e all’obbligatorietà della strumentazione elettronica. Invece di dissuadere si vieterà di più, invece di consigliare si obbligherà con le dovute sanzioni (vedi il lungo elenco all’Articolo 15).
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