L’attuale tendenza del legislatore

L’attuale tendenza del legislatore

C’è da lungo tempo una norma che gli alpinisti non conoscono, ma ha grande rilievo sistematico (anche se all’approccio sistematico oggi si preferisce spesso e volentieri quello frammentario).

L’art. 122 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.l.p.s., Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’ultimo, ancora oggi vigente, del 1931) dice:

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta a evitare sinistri
”.

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Chi abbia letto il post di Carlo Bonardi L’alpinismo non è delle Guide Alpine 2, § 12 e 13, ricorderà l’analisi dell’art. 43 del codice penale (nota: entrò in vigore nel 1931). Vi si evidenziava come la violazione di “regolamenti” (quello sopra è uno di questi) fonda l’elemento della “colpa” in senso giuridico e quindi della relativa responsabilità (esempio, per lesioni od omicidio appunto colposi).

La norma citata è sistematicamente importante poiché è una delle poche che già in anni non recenti interveniva direttamente su attività sportive in senso lato, stabilendo una specifica regola di comportamento precauzionale. L’importante è notare che invece, per il restante, bastava l’ordinario criterio (sempre da art. 43 del codice penale) della “negligenza, imprudenza, imperizia”, che però dovevano essere caso per caso individuate dai giudici e solo a seguito dell’effettivo verificarsi di sinistri (mentre la violazione del citato art. 122 è sanzionata di per sé: art. 221 del T.U.l.p.s. citato); inoltre, l’impressione è che l’obbligo imposto dall’art. 122 Reg. riguardasse solo l’ambito della tutela del lavoratore e non chiunque (anche se, specie oggi, non c’è da esserne proprio sicuri).

Riassumendo: normalmente un tempo il legislatore non dava direttamente norme per la prevenzione di sinistri (salvo in alcuni casi, come visto sopra); in tempi recenti vige la tendenza opposta (il che ovviamente limita la libertà dei praticanti).

 

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L’attuale tendenza del legislatore ultima modifica: 2015-06-27T06:26:44+02:00 da GognaBlog

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2 pensieri su “L’attuale tendenza del legislatore”

  1. Certo che paragonare l’alpinista al ginnasta e all’attore equestre.. Lo dico col massimo rispetto per entrambe le figure le quali, soprattutto la prima, godono della mia massima stima.
    Son sincero, al tempo della lettera aperta a Guariniello ritenevo che non fossero necessarie leggi speciali con riguardo all’alpinismo e più in generale alle attività d’avventura ma oggi comincio a ricredermi.

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