L’attuale tendenza del legislatore
C’è da lungo tempo una norma che gli alpinisti non conoscono, ma ha grande rilievo sistematico (anche se all’approccio sistematico oggi si preferisce spesso e volentieri quello frammentario).
L’art. 122 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.l.p.s., Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’ultimo, ancora oggi vigente, del 1931) dice:
“Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta a evitare sinistri”.
Chi abbia letto il post di Carlo Bonardi L’alpinismo non è delle Guide Alpine 2, § 12 e 13, ricorderà l’analisi dell’art. 43 del codice penale (nota: entrò in vigore nel 1931). Vi si evidenziava come la violazione di “regolamenti” (quello sopra è uno di questi) fonda l’elemento della “colpa” in senso giuridico e quindi della relativa responsabilità (esempio, per lesioni od omicidio appunto colposi).
La norma citata è sistematicamente importante poiché è una delle poche che già in anni non recenti interveniva direttamente su attività sportive in senso lato, stabilendo una specifica regola di comportamento precauzionale. L’importante è notare che invece, per il restante, bastava l’ordinario criterio (sempre da art. 43 del codice penale) della “negligenza, imprudenza, imperizia”, che però dovevano essere caso per caso individuate dai giudici e solo a seguito dell’effettivo verificarsi di sinistri (mentre la violazione del citato art. 122 è sanzionata di per sé: art. 221 del T.U.l.p.s. citato); inoltre, l’impressione è che l’obbligo imposto dall’art. 122 Reg. riguardasse solo l’ambito della tutela del lavoratore e non chiunque (anche se, specie oggi, non c’è da esserne proprio sicuri).
Riassumendo: normalmente un tempo il legislatore non dava direttamente norme per la prevenzione di sinistri (salvo in alcuni casi, come visto sopra); in tempi recenti vige la tendenza opposta (il che ovviamente limita la libertà dei praticanti).
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Certo che paragonare l’alpinista al ginnasta e all’attore equestre.. Lo dico col massimo rispetto per entrambe le figure le quali, soprattutto la prima, godono della mia massima stima.
Son sincero, al tempo della lettera aperta a Guariniello ritenevo che non fossero necessarie leggi speciali con riguardo all’alpinismo e più in generale alle attività d’avventura ma oggi comincio a ricredermi.
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