Libertà e orientamento giuridico – 3
(Skialp, studio giuridico e comparato Italia-Svizzera – 3)
Continua da https://gognablog.sherpa-gate.com/liberta-e-orientamento-giuridico-2/
Il Progetto Skialp@gsb è uno studio giuridico comparato Italia-Svizzera sulla promozione della pratica dello scialpinismo tra la Valle del Gran San Bernardo (AO) e la località svizzera di Verbier. E’ coordinato e diretto da Waldemaro Flick, Fondazione Courmayeur Mont Blanc.
La serietà con la quale in questo studio viene affrontata la complessità dell’argomento ne fa una lettura di interesse ben al di là dell’ambito locale. Abbiamo suddiviso Il Progetto Skialp@gsb in dieci puntate, nella certezza che ciascuna di queste risponderà a parecchie delle domande che da anni si fanno molti appassionati della neve.
Lo studio è articolato in tre diversi capitoli: Profili di diritto civile, Profili di diritto penale e Svizzera parte generale.
Nel testo abbiamo aggiunto qualche nota in rosso: sono considerazioni della Redazione di GognaBlog.
Profili di diritto civile – 03 (paragrafo 05)
(antropizzazione di una valle alpina e responsabilità in caso di caricamento online di tracciati scialpinistici in Italia)
a cura di Maurizio Flick (avvocato in Genova, componente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc) in collaborazione con Fondazione Montagna Sicura.
(Collana “Montagna, rischio e responsabilità”, n. 24)
5. Il pubblico amministratore
5.1 Le responsabilità del pubblico amministratore in montagna
In base all’analisi della giurisprudenza, risulta ormai chiaro che sussiste un dovere, in capo agli amministratori pubblici, di monitorare e vigilare in via continuativa il territorio montano a rischio di calamità naturali quali, ad esempio, frane, valanghe o esondazioni e, se del caso, intervenire per prevenire e/o contrastare i rischi legati alle calamità naturali. È questo forse l’aspetto più delicato delle possibili contestazioni che potrebbero essere mosse all’ente locale che ritenesse di caricare su internet tracce di itinerari scialpinistici. Difatti, i sindaci assumono con la loro elezione una serie di responsabilità ben precise.
Richiamiamo, in tal senso, alcuni dei casi riportati dall’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali) su cui poi sarà opportuna una breve chiosa, dato che in quest’ambito è prassi, da parte della Pubblica Amministrazione, emanare ordinanze su base continua il cui fine è sostanzialmente quello di prevenire i pericoli ma che talora vengono emesse al di fuori dei presupposti previsti, una sorta di medicina difensiva della montagna assolutamente da contrastare.
Nota della Redazione: questa è ormai una prassi per nulla virtuosa di moltissimi comuni, da contrastare anche perché nella maggioranza dei casi le ordinanze restrittive o di divieto rimangono valide anche fino a parecchio tempo dopo il passato pericolo. Vedi a questo proposito https://gognablog.sherpa-gate.com/ordinanze-non-legittime/.
Per quanto concerne il monitoraggio e la vigilanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere, tra gli altri, di:
– individuare e censire le zone antropizzate a rischio e identificare quelle potenziali a rischio;
– vietare la costruzione di abitazioni e infrastrutture in aree a rischio; realizzare opere di protezione rispetto alle zone antropizzate a rischio;
– adottare adeguati provvedimenti in situazioni nivometeorologiche critiche quali la chiusura di strade o l’evacuazione di centri abitati.
Il provvedimento dell’agosto 2019 (Direttiva Protezione civile del 12/08/19 c.d. Direttiva valanghe) è un primo passo per regolamentare una situazione allo stato insostenibile. Certamente, però, è bene considerare come tali obblighi di controllo debbano essere soppesati e calibrati con riferimento alle attività di tracciamento degli itinerari su internet di cui si occupa il presente studio.
Al dovere di attuare gli obblighi sopra descritti corrisponde una responsabilità del pubblico amministratore che può essere di due tipi:
– una responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c., la pubblica amministrazione viene considerata custode dei beni demaniali (e allora, la p.a. ha ad esempio l’obbligo di controllare e monitorare scrupolosamente un pendio ripido sopra a una strada da cui quotidianamente cadono slavine);
– oppure una responsabilità civile ex art. 2043 c.c., ossia una responsabilità civile per così dire classica, che non integra una responsabilità oggettiva da parte della Pubblica Amministrazione (la p.a. non ha un particolare obbligo di controllo su un pendio in un bosco privo di accessi ove non si registra da anni alcun movimento).
Di seguito offriamo una breve disamina delle due ipotesi.
5.2 Responsabilità oggettiva
Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (sono i casi in cui la p.a. va esente da responsabilità solo provando il caso fortuito), la giurisprudenza, che sul punto è copiosa, ha stabilito che sussiste la responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione per le zone di montagna antropizzate a rischio ove, appunto, si ripetono con frequenza valanghe, frane o esondazioni: in altre parole, in quelle zone di montagna ove, attesa l’alta rischiosità delle stesse, vi è sicuramente un dovere di vigilanza continua del territorio (72).
Quanto al regime probatorio, la giurisprudenza argomenta che le zone ove con frequenza cadono valanghe o frane debbano essere sottoposte a monitoraggio continuo e, quindi, spetti alla pubblica amministrazione provare il caso fortuito. In sostanza, si ha un’inversione dell’onere della prova rispetto alle regole ordinarie: il danneggiato dalla valanga che avvia un’azione giudiziale per ottenere il ristoro dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. dovrà unicamente provare l’evento dannoso e il danno patito, ma non sarà tenuto a provare la colpa della p.a., la responsabilità è presunta e, pertanto, di carattere oggettivo (73).
Ai sensi dell’art. 2051 del c.c., la c.d. “Responsabilità del custode” si ritiene che sia presunta quando sussistono le seguenti due condizioni: l’esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa e il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia (74).
Basandosi su una relazione, per l’appunto, tra cosa e custode, la responsabilità deve prescindersi dal carattere colposo o dall’attività di quest’ultimo, nonché dalla pericolosità della cosa stessa.
Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l’esistenza del nesso eziologico fra cosa ed evento.
Occorre rilevare che, in materia di sinistri avvenuti su strada o suolo pubblico, ormai da alcuni anni la giurisprudenza ha abbandonato l’orientamento secondo cui sarebbe configurabile la responsabilità del custode pubblico soltanto in presenza della c.d. “insidia” o “trabocchetto”, entrambe riconducibili all’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c.(75), essendo, viceversa, consolidata l’applicazione dell’art. 2051 c.c.
Allo stesso tempo la Corte di Costituzionale (76) ha affermato anche che la “notevole estensione del bene” e “l’uso generale e diretto” non determinano di per sé l’impossibilità da parte della pubblica amministrazione di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all’estensione del bene, ma solo a seguito di un’indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità”.
Spetta al giudice dunque valutare in concreto se il custode/gestore sia oggettivamente nelle condizioni di mantenere un controllo sul bene in custodia e se, in tal caso, abbia intrapreso tutte le operazioni idonee ad evitare il verificarsi o l’insorgere del pericolo oppure se, al contrario, non si sia adoperato con la necessaria diligenza al fine di scongiurare tale rischio.
Con la sentenza n. 15042/2008 la Corte di Cassazione ha poi affermato che peculiarità che in astratto possono rendere difficoltoso un effettivo controllo sul bene in custodia: “vanno individuate non solo e non tanto nell’estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l’usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Solo nel secondo caso l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l’ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (77).
Tale orientamento è stato seguito e condiviso anche nel recente passato quando, nuovamente, la Cassazione (78) si è espressa sul punto, affermando che: “la responsabilità ex articolo 2051 del c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa dì agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito” ed ha altresì ribadito che il caso fortuito si configura solo “in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.
Tale ricostruzione è stata ribadita dalla Suprema Corte in una pronuncia in cui la stessa ha affermato che la responsabilità ex articolo 2051 c.c., per danni da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in custodia della pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo, ragion per cui si configura in concreto tutte le volte in cui sussiste nesso causale tra la cosa in custodia del danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (79).
È chiaro come l’orientamento giurisprudenziale ora descritto possa risultare potenzialmente molto duro per il pubblico amministratore qualora venisse realizzato il progetto Skialp in caso di sinistro.
5.3 Responsabilità extracontrattuale
Per quanto riguarda, invece, il dovere generalizzato (art. 2043 c.c.) della pubblica amministrazione di custodire un bene demaniale come la montagna in senso lato, occorre dire che il territorio montano è così vasto che le zone ove non vi è una frequenza di eventi calamitosi sono praticamente impossibili da sottoporre a un controllo su base continua. Quindi, quantomeno in linea teorica, dovrebbe essere impensabile addebitare una responsabilità oggettiva nei confronti della Pubblica Amministrazione in questi casi. Di conseguenza, in questo caso, il danneggiato, per ottenere il risarcimento dei danni dalla Pubblica Amministrazione, in caso di calamità naturale, dovrebbe provare che il danno era prevedibile e conoscibile da parte della Pubblica Amministrazione; se ciò viene provato, il risarcimento potrà essere concesso; in caso contrario, non potrà esserlo.
Nell’ipotesi di valanghe o frane che dovessero verificarsi in zone non sottoposte a controllo (in quanto in quei luoghi non antropizzati, ad esempio, non si sono verificati in precedenza eventi dannosi o calamità naturali), o comunque in zone non conosciute come pericolose di per sé, al danneggiato spetta l’onere di provare che l’evento era prevedibile in quel momento, che la pubblica amministrazione era consapevole del rischio e nonostante ciò non è intervenuta al fine di eliminarlo o quanto meno di contenerlo.
Nel caso che qui interessa, predisporre una traccia online di un percorso di scialpinismo ove malauguratamente cada una valanga che cagiona un danno ad uno scialpinista sicuramente aumenta il rischio che una responsabilità gli venga addebitata.
Viste le premesse, si comprendono meglio quegli atteggiamenti che prima richiamavamo e che emulano ciò che accade in ambito sanitario con la famigerata “medicina difensiva”. Si tratta di condotte miopi, che potremmo definire di “montagna difensiva” tenute da pubbliche amministrazioni tramite divieti e ordinanze varie.
Il ragionamento prende le mosse dalla paura che porta a predisporre cartelli di divieto o ordinanze contingibili e urgenti con cui si vietano l’accesso a intere vallate da metà novembre a primavera.
Dal punto di vista giuridico, però, (molti lo sostengono) tali ordinanze sono spesso illegittime perché, come si accennava, non delimitate nel tempo e, a ben vedere, neppure nello spazio (80).
L’autorità pubblica può vietare una determinata attività in uno spazio libero come la montagna per motivi di incolumità pubblica (ad es. pericoli per le strade o case, ma non per prevenire valanghe allo stato imprevedibili, dove non c’è nessuno salvo gli sciatori fuoripista o alpinisti, soggetti che dovrebbero assumersi il rischio insito nell’andare in montagna), ma, questo è importante, l’accesso può essere limitato solo finché dura il pericolo eccezionale e non ovunque.
Non si può cioè dire che tutta la montagna è pericolosa: si può e si deve dire che quel pendio in quelle date condizioni e in quel preciso momento è pericoloso.
5.4 La Direttiva valanghe (Direttiva PCM 12 agosto 2019)
Una novità è stata apportata con la recente direttiva del presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 231 il 2 ottobre 2019, meglio conosciuta come “direttiva valanghe”.
Il documento vuole fornire gli indirizzi operativi non solo per l’organizzazione del sistema di allerta regionale ma anche per la pianificazione delle azioni di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe. Vuole cioè indicare chi deve agire e come, in caso di un rischio grave di valanga.
Il testo si compone di due allegati: uno relativo alle procedure in capo a Stato e Regioni, e l’altro relativo ai Comuni e alle Province. Per la prima volta questa direttiva introduce due elementi nuovi che sono destinati a cambiare la vita dei primi cittadini. Da un lato, infatti, nell’elenco delle aree antropizzate, quelle cioè dove c’è la presenza dell’uomo, introduce anche le piste da sci. Dall’altro incarica i sindaci di gestire le emergenze in queste aree. Insomma, con la direttiva 231 i primi cittadini dovranno decidere la chiusura delle piste da sci se c’è un pericolo imminente di slavina.
Così, mentre la normale vigilanza e la prevenzione da danni da valanga spettano ai gestori degli impianti, saranno invece di competenza dei Comuni, coadiuvati dalla commissione locale valanghe, gli interventi urgenti per pericolo immediato per incolumità pubblica. Praticamente i Comuni, tramite i loro tecnici (non è specificato quali) dovranno valutare le singole aree sciistiche e qualora i bollettini della neve siano particolarmente critici, dovranno decidere se vi sia il rischio di caduta di una massa nevosa e quindi stabilire la chiusura della pista.
Qualora i Comuni non avessero al loro interno dei tecnici adeguatamente formati per comprendere il rischio valanghe, potranno chiedere l’aiuto di Provincia o Regione.
Tutto questo dovrà avvenire entro quattro anni. Infatti, mentre la Regione tramite la collaborazione con Arpav dovrà redigere e delimitare i siti valanghivi presenti in ogni territorio, entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva, i sindaci avranno altri due anni per predisporre il loro piano di protezione civile che contempli le azioni da mettere in atto anche sulle aree sciistiche.
Anche questi aspetti, in futuro, potrebbero creare ulteriori ipotesi di responsabilità a carico dei Sindaci dei Comuni di montagna.
5.5 Le tracce di ascensioni caricate online, realtà assimilabili ai sentieri?
Se quello sopra prospettato è un quadro generale del perché possa essere chiamato a rispondere un pubblico amministratore in montagna, in questa sede si cercherà di entrare nello specifico della questione oggetto del presente studio: le conseguenze giuridiche in caso di sinistro a fronte del caricamento di una traccia scialpinistica online da parte del pubblico amministratore.
In primo luogo, sembra doversi procedere ad una breve disamina del concetto di sentiero e di tutte quelle figure affini che in qualche modo possono avere punti di contatto con la traccia di un itinerario su formato digitale.
Il sentiero è una via stretta, generalmente di larghezza non superiore a 2,50 mt, a fondo naturale e tracciato dal frequente passaggio di uomini e animali, tra terreni, boschi o rocce, in pianura, in collina o in montagna.
L’unica definizione giuridica di sentiero la troviamo nel Codice della strada il quale, all’art. 3 (Definizioni stradali e di traffico), comma primo, n. 48, lo definisce così: “Sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali”.
Dalla giurisprudenza emergono altre definizioni: il sentiero è individuato in quel tracciato che si forma naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato (81) ad opera dell’uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, riportato nelle mappe catastali (82).
In caso di incidenti occorsi sui sentieri, la responsabilità giuridica può ricadere, tra gli altri, su progettisti, Enti gestori, accompagnatori e proprietari (83). È chiaro che la disciplina che riguarda i sentieri e quella relativa alle tracce caricate su internet sia differente. Tuttavia, come si cercherà di dare conto, punti di contatto vi sono e, trattandosi di materia altamente innovativa, vi sono possibili spunti e principi di diritto su cui ragionare valutando eventuali possibili accostamenti alla materia oggetto del presente approfondimento.
In tal senso, di seguito si richiamano una serie di soggetti che, a diverso titolo, possono essere chiamati a rispondere in caso di sinistro che si verifichi su un sentiero.
a) Il compilatore di mappe e guide. A livello teorico è ipotizzabile la responsabilità di chi pubblica una cartina o una guida turistica che si rivelano poi errate o comunque causa di un evento dannoso subìto da chi le avesse seguite. Difficile, in concreto, sarebbe però provare che proprio per quell’errore è avvenuto l’incidente, anche perché chiunque va in montagna non si deve limitare a seguire le istruzioni, ma deve verificare sul posto l’attendibilità di previsioni o consigli.
Il rischio in questi casi è quello di arrivare al paradosso, ad esempio, di avviare un’azione legale perché i tempi di percorrenza indicati non corrispondono ai propri: in diverse occasioni i tempi di percorrenza indicati sul testo sono infinitamente inferiori e troppo ottimistici in confronto a quelli reali. Con riferimento a questi soggetti può dirsi che si tratta di ipotesi difficilmente sostenibili giuridicamente di cui non si è trovato alcun precedente né in giurisprudenza e tantomeno in dottrina, ma che rende bene l’idea di come siano fondamentali dei confini netti, precisi su quali siano i limiti invalicabili delle responsabilità che possano essere addebitate anche in questo ambito.
A riguardo, si possono comunque palesare alcuni tratti simili con la responsabilità che può assumere il pubblico amministratore che carica online la traccia sulla community di riferimento. In entrambi i casi viene fornita una traccia di un percorso. Tuttavia, lo strumento internet permette un continuo aggiornamento che non è invece tipico delle tradizionali guide cartacee. Ciò comporta un potenziale onere di aggiornamento in capo al pubblico amministratore che voglia pubblicizzare la traccia scialpinistica online. Sul punto è bene ribadire che l’ente comunale non è un soggetto qualsiasi, l’affidamento che il privato riporrà sulla traccia caricata da un ente comunale sarà certamente superiore rispetto a quello che riporrà sulla traccia caricata da un privato scialpinista. Peraltro, da una ricerca effettuata su massimario e repertorio, non sono emersi in passato casi di sinistri in cui compilatori di guide alpine (cartacee) o comunque mappatori siano stati chiamati in causa in quanto responsabili di aver fornito informazioni errate ai fruitori della montagna.
Su questo ultimo aspetto si precisa però che, come anticipato nelle premesse di questo lavoro, la percezione della montagna a fronte del turismo di massa comporta una sempre maggiore protezione attesa – spesso concessa dalle Corti – a quelli che possiamo definire a tutti gli effetti consumatori della montagna.
b) Il preparatore di sentieri, ferrate e vie di arrampicata. Più facile e evidente è la potenziale responsabilità civile di chi ha allestito un sentiero (solitamente si tratta di persone legate a enti pubblici o all’ente del turismo), oppure in maniera ancora più marcata di chi ha realizzato una via ferrata o una via di arrampicata. Esistono appassionati che preparano queste vie su falesie o anche in alta montagna, chiodando dei percorsi. È naturale che i fruitori di questi tragitti debbano potersi fidare degli appigli creati artificialmente, come chiodi, spit, fittoni, anelli, catene, e quant’altro. In caso di non corretta applicazione o costruzione, è data la responsabilità di chi li ha messi in opera. Ovviamente sempre che si sappia di chi si tratta.
Più ridotti sono i tratti simili che si possono scorgere tra pubblico amministratore che carica la traccia scialpinistica online e il preparatore di sentieri, ferrate e vie di arrampicata. Qui, ci troviamo in un caso limite. Lo scialpinista può utilizzare la traccia come punto di riferimento generico, può anche allontanarsi qualche metro da essa rimanendo, di massima, nell’area indicata dal tracciato. È invece ovvio che il passaggio su una ferrata o un sentiero comunque attrezzato è sostanzialmente obbligato, spesso si tratta dell’unica via che permette il raggiungimento della meta.
Ciò rende gli obblighi in capo al gestore di una ferrata o comunque di una via attrezzata più incalzanti; certamente un monitoraggio di questi spazi sarà obbligatorio al fine di poter verificare che non si presentino situazioni di pericolo per chi frequenta tali spazi. Lo scialpinista che sfrutta la traccia pubblicizzata dal Comune, diversamente, come si accennava, avrà più libertà di movimento, non dovrà per forza curvare nello specifico punto indicato dalla traccia caricata digitalmente. Peraltro, su questo specifico aspetto, è bene precisare che la traccia caricata su un cellulare non sempre corrisponde in modo preciso e puntuale con quella che può venire visualizzata su un altro dispositivo. A volte lo stesso tracciato viene caricato con distanze anche di alcuni metri. Ciò non comporta problemi su una collina che si trova nel mezzo di una pianura, può invece crearne se il tracciato passa nelle vicinanze di un dirupo o di un burrone. Anche in questo senso è allora bene chiedersi che conseguenze (giuridiche) possa avere il caricamento sul dispositivo di una traccia che in realtà trasla di diversi metri la posizione. A parere di chi scrive dovrebbe sempre valere il principio dell’autoresponsabilità e dunque essere in capo a chi si avventura in alta montagna l’onere di verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature oltre a disporre delle necessarie competenze per saper leggere i dati qui riprodotti. Peraltro, l’utilizzo di tali tecnologie dovrebbe essere sempre accompagnato dalla conoscenza anche degli strumenti cartacei tradizionali nel caso in cui le apparecchiature dovessero guastarsi. Pur tuttavia, l’impressione è che il turismo di massa, che accede sempre più di frequente all’alta montagna, stia portando all’inesorabile allargamento delle maglie dei confini delle responsabilità di chi svolge attività o comunque eroga servizi in alta quota.
c) Il responsabile della manutenzione. Il medesimo discorso può valere per chi avrebbe dovuto fornire la dovuta manutenzione all’impianto e non l’ha fatto: se un Comune o un ente del turismo, o un ente Parco pubblicizza ad esempio una via ferrata, spingendo turisti o utenti a percorrerla, deve nel contempo garantire il perfetto stato della stessa, verificando regolarmente gli attacchi e le eventuali lacune o danneggiamenti: è sufficiente una scarica di sassi o la pressione della neve o un fulmine per danneggiare gravemente un punto della via. E le conseguenze possono essere tragiche.
Circa le responsabilità che possono essere imputate al responsabile della manutenzione e le possibili affinità che si possono rinvenire con il pubblico amministratore che carica una traccia telematicamente su una community internet si rileva come sia forse proprio questo il nodo della questione. In pratica, la domanda che dovrebbe essere a monte di tutti questi quesiti è se il pubblico amministratore, per il solo fatto di caricare la traccia online, sia di fatto obbligato a manutenere, verificare le condizioni del tracciato ciclicamente o, comunque, abbia un qualche obbligo di aggiornamento rispetto alla traccia caricata. Sul punto sembra più realistico fornire una risposta articolata. Ciò perché l’eventuale sinistro che si dovesse verificare proprio sul percorso oggetto della traccia dovrebbe essere sviscerato in giudizio, a prescindere dal fatto che si tratti di processo civile o penale. Difatti, in ogni caso, si dovrebbe andare a verificare le condotte e/o le omissioni tenute dai diversi soggetti chiamati in causa, come si dovrebbe andare a chiarire eventuali responsabilità dello stesso danneggiato.
d) Il proprietario dell’opera. In generale, nel diritto civile il proprietario di un’opera, come ad esempio una casa, una miniera, un ponte o una strada, sono responsabili oggettivamente, ossia senza una colpa diretta, per i danni causati dall’edificio stesso. Si prenda il classico caso della tegola o della neve caduti dal tetto di una casa, che fanno scaturire la responsabilità del proprietario dello stabile (generalmente della sua assicurazione). Alla stessa stregua anche le costruzioni in montagna, che servono alla progressione su roccia o come riparo oppure in ogni caso invogliano la gente a recarsi in un certo posto, come ad esempio un sentiero, sono soggetti alla responsabilità oggettiva del loro proprietario.
Circa la posizione del proprietario dell’opera, con riferimento al pubblico amministratore che carica la traccia online, nella maggior parte dei casi il proprietario dei luoghi ove si verifica il sinistro è la stessa amministrazione comunale. Sul punto è chiaro che al Sindaco non si dovrebbe poter imputare un obbligo di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. su ogni centimetro del territorio comunale, si tratterebbe di una prestazione quantomeno inesigibile e il conseguente ipotetico sinistro sarebbe in molti casi inevitabile.
Tuttavia, come si avrà modo di rilevare in argomento infra, i confini sono abbastanza mobili.
5.6 Gestione dei sentieri e responsabilità in caso di sinistro verificatosi nelle vicinanze di un sentiero: il punto di vista della recente giurisprudenza
Alla luce del quadro sopra prospettato, assume particolare rilievo il panorama giurisprudenziale. Molto importante per il tema che si tratta nel presente studio è la sentenza della Corte d’Appello civile di Trento n. 214/19 (inedita), la quale ha inflitto una durissima condanna ad un Parco Naturale condannandolo a pagare un risarcimento di oltre un milione di euro alla famiglia di un turista morto cadendo in un pozzo di una trincea della Grande Guerra in inverno (84).
Sentenza importante, nel senso che costituisce un fondamentale precedente per tutte quelle amministrazioni, enti ed associazioni che gestiscono percorsi di montagna potenzialmente pericolosi.
Il caso affrontato dai giudici era quello di un escursionista il quale, il 6 marzo 2006, durante una escursione con le ciaspole, cadde nel pozzo di aerazione di in una trincea della Prima guerra mondiale ricoperta dalla neve, piena di ghiaccio ed acqua di fusione, precipitando per sei metri nel “camino”. L’uomo, ferito alle gambe, venne ritrovato cadavere solo venti giorni dopo: le fratture riportate e il tempo trascorso nell’acqua gelida gli avevano provocato una grave ipotermia, fino al decesso.
La moglie e il figlio del de cuius avevano denunciato sia il CAI (di cui però non erano emerse responsabilità nel corso del giudizio) che l’ente Parco, sostenendo che l’incidente si sarebbe potuto evitare se la trincea fosse stata adeguatamente segnalata. Nella vicenda giudiziaria, il Parco aveva replicato rilevando come la trincea, in realtà, si trovasse a circa 50 metri fuori dal sentiero e in posizione più elevata rispetto allo stesso di circa 15 metri. Per cadere nella trincea – di fatto – bisognava lasciare il sentiero ed andarci apposta, era la tesi difensiva. Tesi accolta nelle sentenze sia di primo che di secondo grado, asserendo più volte i giudici nei due provvedimenti l’impossibilità del Parco (e di ogni ente gestore) di controllare e rimuovere tutti i pericoli nell’area di competenza, in quanto insiti nel rischio che accetta chi va in montagna.
Tuttavia, nel terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione (85) annullava la sentenza, rinviando a un nuovo processo davanti alla Corte di Appello di Trento, sostenendo che la trincea, in quanto attrazione storica della Grande Guerra, aveva il suo fascino attrattivo come meta anche per altri escursionisti. In particolare, nella pronuncia si legge: “Per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti” (86).
La nuova sentenza della Corte d’Appello, depositata il 16 settembre 2019, è un precedente che pesa per il Parco e per tutti gli enti che operano in situazioni similari: oltre 1 milione di risarcimento da versare alla famiglia del defunto, poiché si stabilisce che l’evento mortale fu “conseguenza diretta ed immediata di (..) doverose cautele’’ a carico dell’ente gestore del Parco ‘’e non è in alcun modo collegato a comportamenti definibili come imprudenti della vittima’’. Affermando che ‘’quanto accaduto a [omissis] – dice la sentenza – (non) può essere paragonato, come pretende l’appellato [il Parco] ai pericoli della montagna che certamente espongono a rischi di caduta ma il camino di areazione di una trincea, o ghiaccia[ia] per la conservazione dei cibi, profonda sei metri, risalente alla grande guerra in una zona in cui si trovano resti bellici, attrazione per i visitatori, integrava una vera e propria insidia non assimilabile ai pericoli, di altro genere, che il [omissis] era avvezzo ad affrontare’’.
La sentenza apre un fronte decisamente più esteso, soprattutto se rapportato con l’oggetto della presente ricerca: se un ente è responsabile per una caduta in montagna a 50 metri dal sentiero, diventa difficile pensare a un futuro di gestione in sicurezza di questi percorsi senza che possa essere sempre e comunque contestata una responsabilità a chi gestisce, mantiene o anche solo promuove percorsi di escursionismo, scialpinismo sul territorio.
Una sentenza come quella ora commentata può portare a porsi una serie di interrogativi, non ultimo verificare quali assicurazioni vorranno coprire una realtà similare o un qualsiasi altro ente gestore. Il rischio è quello che di qualsiasi cosa accada in un’area naturale sia sempre e comunque responsabilità del gestore. Nel caso di specie non si tratta di un sinistro avvenuto direttamente su un sentiero. È questo un dato importante rispetto all’ipotesi di caricamento di una traccia on-line e alle possibili responsabilità che potrebbero essere imputate a chi il caricamento lo effettua. Nel caso oggetto della sentenza ora citata, si tratta di una ghiacciaia di una trincea lontana oltre 50 metri dal sentiero, in una giornata d’inverno, con la neve che ricopre il parco. Vi è da domandarsi allora quale poteva essere il comportamento che si poteva richiedere al gestore non potendosi arrivare al paradosso, quantomeno secondo gli scriventi, di dover recintare e mettere cartelli di ‘’attenzione’’ per ogni trincea, buca, apertura. In quelle zone ve ne sono migliaia.
Queste domande si possono a cascata riformulare rispetto al caso oggetto del nostro approfondimento. In particolare, la giurisprudenza, nel caso di specie, sembra limitare fortemente il principio di autoresponsabilità che dovrebbe invece regnare in alta montagna.
5.7 Caduta massi su sentiero
Un ulteriore recente caso giurisprudenziale ben rappresenta lo stato di poca chiarezza che caratterizza il tema della responsabilità in montagna. Difatti, con sentenza del 20 settembre 2019, ancora la Corte d’appello di Trento ha stabilito che l’ente che gestisce la rete sentieristica (87) non è responsabile della caduta dei massi su un sentiero.
Nell’agosto del 2012 un turista, insieme ad alcuni familiari, stava percorrendo un sentiero. Ad un certo punto dal versante sinistro della montagna si è staccato un masso che ha colpito la gamba dell’escursionista, provocandogli una frattura.
Il turista ha quindi richiesto un risarcimento contro la società alpinistica e il Comune pari a circa 95.000,00 euro.
Secondo i legali della vittima, il sentiero andava assimilato alle strade vicinali, per le quali l’ente proprietario (in questo caso il Comune insieme alla Società di gestione della rete sentieristica) avrebbe dovuto monitorare la situazione.
Secondo la Corte, il sentiero è unicamente di competenza della Società di gestione, che ha il compito di curare la segnaletica e i segnavia e di mantenere la praticabilità del sentiero. Tale ente non è quindi responsabile di tutto quello che può accadere attorno.
Tuttavia, la sentenza rischia di apparire in contrasto rispetto alla pronuncia sopra citata, sempre della Corte di Appello di Trento, che ha invece condannato l’ente Parco a pagare un risarcimento di oltre un milione di euro alla famiglia di un turista trovato morto nel pozzo di una trincea della Prima guerra mondiale (cfr. il paragrafo precedente).
Vi è da dire che la Corte d’Appello di Trento, nel caso del ciaspolatore caduto nel pozzo, ha dovuto applicare i principi individuati dalla Corte di Cassazione a seguito di rinvio (88).
Le due pronunce non sembrano coerenti l’una con l’altra. È pur vero che si tratta di casi differenti tra cui possiamo rilevare: il tipo di attività sportiva posta in essere (escursionismo in un caso e ciaspole nell’altro), il periodo dell’anno (nel primo caso a marzo, pieno inverno, nel secondo ad agosto piena estate), diversi sono i soggetti chiamati a rispondere, diverse le conseguenze dannose, diverso, infine, il luogo in cui si è verificato il sinistro (fuori del sentiero nel primo caso, sul sentiero nel secondo). Tuttavia, ciò che desta un certo stupore, è che il risarcimento viene riconosciuto a chi il sentiero lo ha abbandonato mentre, invece, non viene riconosciuto a chi viene colpito da una caduta massi mentre si trova a percorrerlo.
Certo è che alla luce di due pronunce così incisive – e tra loro in antitesi – risulta difficile poter fornire suggerimenti netti agli operatori del settore. Ciò in quanto gli stessi giudicanti sembrano utilizzare di volta in volta principi distinti nelle loro valutazioni che non permettono di circoscrivere i reali confini di quali condotte e/o omissioni possano essere imputate e quali no in ambiente montano (89).
5.8 Possibili disclaimer per esenzione responsabilità da caricamento della traccia
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, si può forse valutare solo una serie di suggerimenti di buon senso. Partire dal presupposto che qualsiasi attività posta in essere può creare un affidamento e dunque una corrispondente responsabilità in caso di sinistro. Allargare il quadro di insieme, e dunque informare il più possibile l’utente circa le circostanze, i diritti e i doveri che ricadono su chi frequenta la montagna, informare sempre dei rischi e delle responsabilità.
Ed allora, qualora si volesse comunque procedere con la pubblicizzazione delle tracce su internet bisognerebbe quantomeno fornire ampia informazione su come (90):
– le tracce scaricabili dalla piattaforma Gulliver non sono da ritenersi in nessun caso precise, sono uno dei tanti strumenti che la tecnologia mette a disposizione per la promozione e la visualizzazione sul web dei percorsi proposti;
– in nessun caso sono tali da sostituire od integrare la conoscenza delle carte topografiche ed escursionistiche né sono sostitutive dei tipici strumenti per l’orientamento in montagna;
– sia importante per lo scialpinista la conoscenza del funzionamento del proprio dispositivo GPS, il test del funzionamento con i file gpx scaricati dal sito internet Gulliver per verificarne preliminarmente la compatibilità e la fruibilità con il proprio dispositivo GPS. Sono questi prerequisiti essenziali per l’escursionista/scialpinista che intenda usare le tracce GPS scaricabili quale mero ausilio (e non già unico strumento di orientamento) per l’escursione in programma;
– in nessun caso si risponde dell’esattezza delle tracce GPS scaricabili nel sito, né dei danni che possano derivare agli utenti e/o a terzi dall’utilizzo delle stesse;
– le tracce GPS disponibili nel sito hanno il solo scopo di arricchire le descrizioni degli itinerari, ma in nessun caso sostituiscono la conoscenza del luogo, la disponibilità delle mappe escursionistiche, la capacità di orientamento richiesti per programmare l’escursione, anche in rapporto alle condizioni ambientali e fisico-atletiche;
– Le tracce GPS sono da intendersi, pertanto, meramente quali informazioni aggiuntive e parte complementare delle descrizioni dei percorsi;
– La scelta di utilizzare le tracce GPS fornite nel sito ricade nella totale ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore.
5.9 Considerazioni conclusive
Si è dato conto di come la giurisprudenza nel corso degli anni sia giunta a modificare il criterio per imputare una responsabilità al pubblico amministratore con riferimento a responsabilità per danni occorsi su beni demaniali. In questo caso, lo si ribadisce, la giurisprudenza tendeva ad escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei casi di beni facenti parte del demanio pubblico rispetto ai quali, a causa dell’estensione e dell’uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non era possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (91). La giurisprudenza è oggi mutata e si è orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia in capo alla P.A.
In secondo luogo, la direttiva valanghe (Direttiva PCM 12 agosto 2019) introduce due elementi nuovi che sono destinati a cambiare la vita dei primi cittadini. Da un lato, infatti, nell’elenco delle aree antropizzate, quelle cioè dove c’è la presenza dell’uomo, introduce anche le piste da sci. Dall’altro incarica i sindaci di gestire le emergenze in queste aree. Anche queste novità potrebbero comportare un ampliamento di responsabilità in capo alla p.a.
Nel caso si verifichi un sinistro, è ragionevole ipotizzare come la qualifica di colui che “posta” la traccia possa gradare il livello di affidamento che diligentemente si può attribuire ad una traccia rinvenuta su internet. Questa premessa porta alla conseguenza che un affidamento rilevante potrebbe riporsi in capo al tracciato “postato” dal Comune, invece un affidamento lieve potrebbe porsi in capo al soggetto privato – lo scialpinista, l’escursionista – che “posta” la propria escursione sulla piattaforma.
Infine, con riferimento alle citate pronunce in tema di sentieri, ciò che desta un certo stupore, è che il risarcimento venga riconosciuto a chi il sentiero lo ha abbandonato mentre, invece, non viene riconosciuto a chi viene colpito da una caduta massi mentre si trova a percorrerlo.
Certo è che alla luce di due pronunce così incisive – e tra loro in antitesi – risulta difficile poter fornire suggerimenti netti agli operatori del settore. Ciò in quanto gli stessi giudicanti sembrano utilizzare di volta in volta principi distinti nelle loro valutazioni che non permettono di circoscrivere i reali confini di quali condotte e/o omissioni possano essere imputate e quali no in ambiente montano (92).
Il quadro di insieme porta a dover evidenziare come l’ipotesi di un progetto come Skialp potrebbe, in caso di danni occorsi sui percorsi oggetto delle tracce, anche in forza del trend evidenziato in queste poche righe, ampliare notevolmente il quadro di responsabilità in capo al Sindaco che intenda concretamente realizzarlo.
Note
(72) Posto che le zone in cui avvengono con frequenza valanghe e frane sono spesso ben conosciute, la giurisprudenza è orientata, in tali casi, ad attribuire una responsabilità aggravata nei confronti della pubblica amministrazione, prevedendo che quest’ultima, per liberarsi della responsabilità, debba provare il caso fortuito (e quindi l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento).
(73) Come è noto, la regola generale ai sensi dell’art. 2697 c.c., è che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
(74) In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra ad es. il demanio stradale), rispetto ai quali, a causa dell’estensione e dell’uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non è possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (C., S.U., 8588/1997; C. 10040/2006; C. 11446/2003; C. 11366/2002; C. 16179/2001; C. 5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011). Tale orientamento si basava sulla considerazione che tale categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si poteva applicare l’art. 2051, soltanto se l’estensione dei beni demaniali è tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi (C. 1691/2009; C. 13114/1995; C. 5567/1984). Si riteneva applicabile l’art. 2051 nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne era possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (C. 20827/2006). La giurisprudenza è oggi orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia sui beni demaniali (C. 4963/2019). Cfr. sul punto banca dati Pluris Utet.
(75) Ex plurimis, Cass. n. 366 del 2000, Cass. n. 7938 del 2001, Cass. n. 9092 del 2001, Cass. n. 11250 del 2002, Cass. n. 14993 del 2002, Cass. n. 15710 del 2002, Cass. n. 16356 del 2002, Cass. n. 17152 del 2002, Cass. n. 1571 del 2004, Cass. n. 22592 del 2004.
(76) Cfr. Corte Cost. n. 156/1999.
(77) Cassazione civile sez. III 2008 n. 15042; in tal senso anche Cass. 1691/2009, Cass. 4495/2011.
(78) Cfr. Cass. n. 14856/2013.
(79) Cfr. Cass. 8481/2015.
(80) È il caso di Lukas Plattner, La responsabilità dell’amministratore pubblico e dei gestori degli impianti, in La responsabilità dell’ente pubblico e degli amministratori nella gestione del territorio e dei rischi naturali in montagna, in Quaderni della Fondazione Courmayeur, Montagna rischio e responsabilità, 19, 2009, Aosta, pp. 47 ss.
(81) Cfr. Cassazione, maggio 1996, n. 4265.
(82) Cfr. Cassazione, 29 agosto 1998, n. 8633; Cassazione, 21 maggio 1987, n. 4623.
(83) Cfr. sul punto Responsabilità connesse ai sentieri, a cura di CAI Toscana.
(84) Per un excursus storico sui fatti occorsi nel corso della Prima guerra mondiale e su una stimolante nuova lettura, si rinvia al bel libro di Riccardo Crucioli, La grande guerra. Vittoria italiana, 2017, Roma.
(85) Cfr. Cass. n. 1257/2018.
(86) Testualmente Cass. civile sez. III, 19/01/2018 n. 1257.
(87) La Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) è un’associazione alpinistica italiana operante nella provincia di Trento. È la più vasta sezione del Club Alpino Italiano.
(88) In base alle motivazioni depositate, che qui si riportano nuovamente, «il decesso fu una conseguenza diretta ed immediata di doverose cautele a carico dell’ente gestore del Parco di […] e non è in alcun modo collegato a comportamenti definibili come imprudenti della vittima».
La Cassazione aveva annullato le sentenze di primo e secondo grado, sostenendo che la trincea, in quanto attrazione storica della Grande Guerra, poteva rappresentare una meta per gli escursionisti. La difesa invece sosteneva che il Parco, come ente gestore, non poteva controllare e rimuovere tutti i pericoli nell’area di competenza, «in quanto insiti nel rischio accettato di chi va in montagna».
(89) “Per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti” (Cass. civile sez. III, 19/01/2018 n. 1257).
(90) Cfr. gli ottimi spunti rinvenibili sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna (a cura di), Relazione su aspetti operativi e gestionali nel settore e proposta per la programmazione 2014 – 2020 in www.sardegnaambiente.it.
(91) Si riteneva applicabile l’art. 2051 nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne era possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (C. 20827/2006).
(92) “Per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti” (Cass. civile sez. III, 19/01/2018 n. 1257).
Continua con https://gognablog.sherpa-gate.com/liberta-e-orientamento-giuridico-4/
Scopri di più da GognaBlog
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
https://www.dolomitisuperski.com/it/Scopri/Zone-sciistiche/Alpe-Lusia-San-Pellegrino/Webcam
Hai visto mai…un occhio esperto ed allenato di professionista che frequenta i luoghi e che guarda e filma i costoni in fase primaverile, con un misto di neve ancora persistente e pendio scoperto , capisce dove si scaricano le valanghe in base alla pendenza ed esposizione al sole.Piu’ di montagne di provvedimenti scritti in stanze polverose.
Meno male che c’e’sempre un giudice a Berlino ed anche ad Agordo.Se un Sindaco o Presidente di Cai o Soccorso Alpino avesse tutte le qualita’ che gli potessero consentire di corrispondere a tutti gli obblighi che gli appioppano, sarebbe Superman e sfrutterebbe i superpoteri prima di tutto a suo vantaggio .Poi per le sanzioni, come capiti capiti..importante sembra piu’ l’approccio con chi li contesta…se inciampa e ti metti a ridere, poi son cavoli tua! Ho letto altre manfrine dicitta’ su bloccati e sottoposti ad interrogatorio( fai sport?Sei iscritto? come mai non hai la tessera di societa’ ?come mai sei oltre i 500 metri da casa? Non potevi girare in tondo come un criceto?) In certe localita’ poi agiscono all’unisono : varie forze dell’ordine, eventuali militari, guardie regionali e provinciali e comunali e di parco, di caccia e di pesca…un incrociarsi di divise, logo, diversi tipi di suv e marche di pistole , bisogna contrapporre a stemma e distintivo altrettanto..dispiegamento e sperare che basti.
Due giovani mi raccontatono anni fa di aver percorso altopiano Pale di San Martino con poderose moto da trial. Rimasi sorpreso ma.. avevano divise e permesso autoconcesso timbrato a loro uso e consumo, con una specie di ordine di servizio confezionato ad hoc , caso mai incontrassero guardie delle guardie…o giornalisti ..ancora non giravano gli onnipresenti smartphones pronti a postare.
Si e’ concluso in Trentino processo a carico di mingitore in vigneto, intravvisto da lontano di spalle contro siepe ma ugualmente considerato contravventore.Il giudice ha assolto e revocato sanzione in quanto.. tradizionalmente da secoli, chi vendemmia nei vigneti con le opportune precauzioni, che altro potrebbe fare, sopportare un’infezione urinaria per eccessivo trattenimento urine o smettere e recarsi a chilometri di distanza ? eppure l’ordinanza c’era valida su”tutto “il territorio comunale emessa da chi non sapeva nulla di vendemmia.
Gallese, il problema non lo vivo giornalmente fino a quando non si presenterà, per fortuna. Spero ovviamente non si presenti. Semplicemente sono sereno ogni volta che vado in montagna, praticamente ogni giorno, infatti tra poco vado a farmi un giro con le pelli dietro casa, ma questo è il mio sentire il “problema”. Quindi non costituisce assolutamente una certezza, neppure il fatto che io sia un professionista. Ciao
Staremo a vedere come si evolverà l’infittirsi o meno dei divieti. A naso, io temo che aumenteranno a dismisura, ma potrei sbagliare, perché no?. Il sentiment fra i sindaci italiani (rappresentati dall’ANCI=associazione nazionale comuni italiani) allo stato attuale è piuttosto esasperato, non certo per il solo tema ” dei rischi montani”, che è l’ultimo in ordine di importanza nelle criticità della nostra società.
La sindaca di Torino, in 4 anni di mandato (che sta finendo) si è beccata due condanne (in primo grado, ma cmq condanne in Tribunale) a un anno e mezzo ciascuna e, proprio di recente, un ulteriore avviso di garanzia (quest’ultimo perché l’aria è inquinata e “attenta” alla salute dei residenti…). Il territorio comunale di Torino non dovrebbe essere caratterizzato dal pericolo valanghe (ma non si sa mai, nella ns. collina si sciava negli anni a cavallo delle II Guerra), però, mutatis mutandis, il quadro giuridico è quello. Figuratevi lo stato d’animo del sindaco di un piccolissimo borgo montano, in fondo ad una vallata NON di grande traffico turistico e quindi con pochi soldi in cassa. Casse comunali risicate, terrore di spese addizionali (avvocati/risarcimenti ecc) e addendum di grane… Nel dubbio, una bella ordinanza preventiva e via… Se poi il cittadino fa ricorso e ne esce, beato lui, tanto io sindaco mi sono coperto le spalle a priori…
In ogni caso se un cittadino deve affrontare un ricorso e magari non ha degli avvocati “amici” e li deve pagare, ecc ecc ecc… la faccenda è ben diversa. Di fronte a un esplicito divieto, tendenzialmente ci si defila e, se non lo si fa, ci si caccia in un’ulteriore situazione delicata da gestire. Magari ne esce, come nel gustoso episodio citato, ma cmq vuol dire una grana in più “aperta”: mail, telefonate, incontri, udienza, sentenza, spese vive ecc ecc ecc… Nel dubbio, preferendo a titolo personale evitare tutta sta trafila, di fronte a un divieto io faccio che dirigere gli sci da un’altra parte. De gustibus non est disputandum.
Sottolineo infine che la valutazione sugli autori del testo non è fondata. Si tratta di professionisti molto seri e realmente competenti in materia. Sono giuristi (avvocati/magistrati) ed anche assidui praticanti delle varie discipline sportive in montagna. Senza saper né leggere né scrivere, io non butterei subito dalla finestra le loro analisi. Ci rifletterei sopra, molto a fondo, perché sono condotte da gente che “mastica” la materia in duplice veste (giuristi e attivi frequentatori della montagna).
Quindi, se non ho capito male, tu Marcello ritieni il problema meno pressante di quanto possa sembrare?
Te lo chiedo proprio perché, professionista del settore, lo vivi potenzialmente ogni giorno.
“Il turista ha quindi richiesto un risarcimento contro la società alpinistica e il Comune pari a circa 95.000,00 euro.” Si sono mai chiesti certi turisti come mai alla base delle pareti di montagne ci siano enormi ammassi di detriti?hanno mai avuto il dubbio che tali ammassi si accrescano anche con piccoli incrementi annuali?Quanto al parco condannato ” a pagare un risarcimento di oltre un milione di euro alla famiglia di un turista trovato morto nel pozzo di una trincea della Prima guerra mondiale” non so se e’ proseguita l’azione legale con ricorso in appello e corte di Cassazione . Si continuano a trovare corpi e bombe..a un secolo di distanza…qualche forra puo’ sfuggire ..ameno che ora con i droni non si passi al tappeto ogni vasto territorio.. o si riesaminino vecchie carte di guerra racchiuse in musei .Recente incidente a bambina caduta in pozzetto entro galleria di Guerra sul Monte Grappa.I genitori denunceranno o saranno denunciati per omessa tutela di minore?
A questo punto manderei deserte le sedi del Cai e Sat e nessuna lista per elezione di sindaco…e lascerei sentieri alle erbacce , ferrate dismesse e cavi ed infissi , tolti di mezzo.O il responsabile si mangia la casa ed i risparmi o l’avvocato ed il risarcimento lo si paga con tasse dei cittadini.Meglio non divulgare e segnalare con cartelli, tracce gps,lasciare che si arrangino con carta e bussola.
Non credo nelle previsioni nefaste di Crovella (non perché le faccia lui) per almeno 2 motivi. Il primo è che questo “studio” di cui l’oggetto dell’articolo è un lavoro commissionato a una squadra di esperti legali che vivono di quello che dicono/scrivono, quindi suddette parole, seppure molto interessanti, vanno prese per quello che sono, ovvero una relazione richiesta a fini commerciali.
Il secondo motivo è invece di esperienza diretta. Il sindaco del mio Comune aveva emanato un’ordinanza che vietava lo sci fuoripista in certe zone ritenute pericolose. Il pendio che dovevo attraversare (in prossimità del Passo Pordoi, sopra casa mia) con dei clienti sciatori giapponesi è esposto a est e rientrava tra quelli vietati. Era una fredda giornata primaverile, non nevicava da parecchi giorni e il sole stava facendo “mollare” la neve che si presentava perfetta e sicura per essere sciata. Ci scorse un poliziotto dalle vicine piste del Belvedere che si precipitò verso di noi per farci rispettare l’ordinanza. A parte che quest’ultimo era sprovvisto (e forse manco sapeva cos’erano) del minimo di dotazione di sicurezza come: pala, sonda e artva, arrivando a tutta velocità senza bastoncini imbracciando una cartellina, fece davanti a noi un bel capitombolo facendoci fare una bella risata. Almeno, i giapi ridevano a crepapelle perché non avevano capito cosa stava succedendo. Io ridevo meno (ma ridevo) perché già sapevo cosa sarebbe successo. Ci chiese i documenti per trascrivere tutti i nostri dati e quando gli feci notare che se quel pendio era veramente pericoloso come sottinteso nell’ordinanza a cui faceva riferimento l’agente nel suo nervoso rimprovero, sarebbe stato meglio spostarsi in una zona più sicura e meno ripida per fare quell’operazione d’ufficio. L’agente si innervosì ancor più, tanto da potersi definire incazzato, anche perché i nomi giapponesi non erano così facili da trascrivere e accettò di scendere al passo dove ci riparammo nel bar della funivia Sass Pordoi. Io non avevo distintivo, documenti o altro con me che mi potessero identificare come persona e come guida alpina (non che in questi casi si ottengano giustamente “sconti”, ma a parte lo skipass non avevo altro documento) così l’agente iniziò con me, che restavo abbastanza impassibile, una specie di duello in cui io sfoderavo unicamente la mia buona fede e lui ogni freccia al suo arco per elevarmi la contravvenzione più alta possibile. In quella passò di lì il proprietario della funivia, che conosco benissimo, a cui chiesi di testimoniare sulla mia identità e le acque si placarono un po’. Ci fece una multona comunque a cui io presentai ricorso nei termini di legge, supportato da ben due avvocati esperti scialpinisti messi a disposizione dal mio Collegio delle guide di appartenenza che ai tempi era quello della Provincia di Bolzano. Finiti davanti al Giudice di Pace di Agordo venni scagionato immediatamente dall’avere commesso un reato perché l’ordinanza non poteva avere valore in quanto pubblicata quasi un mese prima del giorno della contravvenzione e quindi il Giudice riconobbe, anche a seguito della mia esposizione dei fatti, che la neve è un elemento mutevole la cui eventuale percorrenza in sci è cosa da doversi valutare al momento di farlo e non settimane prima, come enunciato nell’ordinanza, che venne immediatamente ritirata e che costituì un precedente per non emetterne altre simili, almeno dalle mie parti.
Questo per dire che ogni caso va esaminato a sé e normalmente i gesti sconsiderati che attentano all’incolumità altrui o di se stessi vengono repressi, così come non lo sono quelli che nulla hanno a che vedere con rischi e/o responsabilità che possano coinvolgere sindaci e tutori della legge.
Ecco perché il mio commento sul post dedicato alle libertà. Per quanto fatte da individui, le pubbliche amministrazioni sono meccanismi vincolanti. Il meccanismo giuridico porta un sindaco a tutelarsi.
Ripeto fino alla nausea: il problema nasce lontano dalle montagne. È un atteggiamento culturale che finisce per colorare e indirizzare la dimensione giuridica, per sua natura generalizzante nell’interpretazione del diritto. E finisce per mettere i bastoni tra le ruote (o del verglas sotto le suole) a chi è sempre andato in montagna.
Questi atteggiamenti nascono in città. Se ci si impegna a sensibilizzare i bambini che magari un giorno diventeranno giudici, avvocati, sindaci, elettori, magari cambierà il pensiero dominante.
Domani.
Oggi credo si possa fare poco per noialtri.
Lettura ponderosa ma molto interessante. Dimostra e spiega, ben gestendo le difficoltà oggettive di tale argomento per i lettori “non giuristi”, che non è colpa dei sindaci se costoro piazzano le ordinanze di divieto di accesso: il fenomeno si inserisce e, anzi, deriva dal modello giuridico in essere. Il combinato disposto fra tale quadro giuridico (realisticamente immodificabile, almeno nell’arco temporale di nostra competenza esistenziale) e il violento aumento dei fruitori della montagna (trend già in essere da circa 20 anni e destinato ad accentuarsi prospetticamente) porterà ad un notevole infittirsi dei divieti nel futuro e non alla loro riduzione.
Fra 10 o 20 anni potremmo avere il territorio montano completamente tappezzato di divieti. Infatti per la pubblica amministrazione mettere dei divieti a priori è una specie di “legittima difesa preventiva”: nel dubbio piazzano il divieto ex ante e chi si è visto si è visto. Se io fossi il sindaco di un comune montano, sarei il primo a fare proprio così, stante la gravosa responsabilità giuridica che, come spiega bene questo articolo, grava sui pubblici amministratori.
Per esempio se io fossi il sindaco di un comune montano dove c’è un particolare pendio che “si sà” che può risultare pericoloso (a puro titolo di esempio, perché posto sottovento ai grandi venti nordoccidentali), piazzerei il divieto di accesso alle prime nevicate autunnali e lo lascerei ininterrottamente fino a giugno. E’ reazione comprensibile sul piano umano, anche se ci infastidisce assai. E’ inevitabile, se il sindaco vuol dormire tranquillo.
Come si può arguire da queste considerazioni, questo specifico risvolto del problema è del tutto indipendente dalla preparazione e dalla capacità dei turisti/alpinisti. Il divieto della p.a. vale nei confronti di tutti. Se, alla base del predetto pendio, si presenta un ipotetico e fortissimo Bonatti, anche lui si “deve” fermare davanti al cartello di divieto. Il sindaco (se ricorrono le condizioni di legge, ma in questo esempio diamo per scontato che sia così) ha il potere legittimo di fermare tutti, compreso anche l’ipotetico Bonatti. Viceversa tutti i cittadini (compreso anche l’ipotetico e fortissimo Bonatti) si devono fermare o, se non si fermano, sono loro che violano la legge e non il sindaco.
Il problema “giuridico”, come ho accennato mille volte, è “il” problema cardine della frequ4entazione della montagna al giorno d’oggi. E’ però un problema con mille risvolti, come un prisma multifaccia. Affrontandolo, occorre ragionare mantenendosi sempre nei confini concettuali dello specifico sotto-problema, altrimenti si rischia di fare un minestrone, che diventa ingovernabile a livello dialettico.
Quindi il discorso sulla prevenzione, intesa come preparazione didattica degli alpinisti, c’entra in altri risvolti del grande problema, ma non in questo specifico risvolto.
Buona giornata a tutti!