Costituzione e libertà in montagna

Fino a che punto la libertà in montagna è garantita dalla Costituzione?
di Federico Pedrini

Federico Pedrini è assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Humbolt Fellow presso la Freie Universität Berlin.

Sulla base del suo testo, la cui versione integrale è consultabile qui, ho riassunto il suo pensiero in proposito al titolo. Si noti che il testo stesso è una rielaborazione dell’intervento da lui tenuto al convegno internazionale sul tema Libertà delle proprie scelte. La libertà in montagna, tenutosi a Bressanone in data 24 ottobre 2012 nell’ambito dell’International Mountain Summit.

Montagna e alpinismo
C’è un connubio fra l’originaria ed essenziale componente della libertà e quella, ad oggi altrettanto ineliminabile, dell’intrinseca  pericolosità (e dunque dell’accettazione del rischio) propria dell’attività praticata.
Sin da quando l’alpinismo è nato con la “conquista” del Monte Bianco nel 1786, la sua idea di fondo è sempre stata quella d’una attività di uomini liberi su un libero territorio: l’alpinista, in altre parole, parrebbe da sempre instaurare una forma di contatto e una tipologia di rapporto con la natura intrinsecamente refrattario a regole eteronome che non siano quelle del rispetto degli altrui diritti. Il piacere di praticare l’alpinismo, in tutte le sue forme, parrebbe insomma strettamente legato al fatto che nessuno abbia a dire all’alpinista come praticarlo, pena la perdita della ragion d’essere della relativa attività.
L’alpinista non parrebbe in media “felice” di correre dei rischi, tuttavia di buon grado s’accolla quei rischi che riconosce come ineliminabile corrispettivo per quel quid di libertà che egli stesso ha deciso d’esercitare.

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Ciò è da sottolineare: intrinseca pericolosità dell’alpinismo e rischio consapevolmente accettato devono essere la chiave di lettura per le riflessioni che seguiranno, riferite alla libertà (giuridica) dell’alpinismo e al suo complesso rapporto con i paradigmi della moderna “società securitaria”.

La “sicurezza”, infatti, sempre più si presenta come l’omnicomprensiva “bandiera” sotto la quale si radunano (magari anche solo nominalmente) i tentativi di regolazione (dunque, anche di limitazione) della pratica alpinistica, e certo non è in dubbio che la sicurezza rappresenti un valore interno all’ordinamento giuridico,  tanto più risultando essa ampiamente inserita pure nella sistematica dei limiti che la stessa Costituzione pone all’esercizio delle sue libertà fondamentali. Nondimeno, neppure la sicurezza rappresenta un valore assoluto, insuscettibile di bilanciamenti e di graduazioni a seconda dell’àmbito in cui si viene a esprimere.

Da qui ecco il quesito, di cruciale rilevanza per l’alpinismo: può l’idea della “sicurezza in montagna” ri-leggersi in modo peculiare e coerente con la ricordata caratteristica di strutturale pericolosità dell’agire alpinistico?

Libertà
L’interrogativo al quale si cercherà di dare una prima risposta è in sintesi il seguente: esiste qualcosa come la libertà giuridica dell’alpinista? Il diritto la garantisce o quanto meno implicitamente la riconosce? E se sì, in che termini? Con quale ampiezza e con quale intensità essa risulta protetta?
E ancora, a che livelli normativi questa libertà, posto che sia in qualche modo protetta, verrebbe garantita? Per intendersi, sarebbe radicata solo a livello del legislatore ordinario e comunque nei limiti di quanto da esso disposto, oppure anche a livello costituzionale, e dunque potenzialmente pure  contro il legislatore ordinario?

Problema, quest’ultimo, di non secondaria importanza soprattutto alla luce dei possibili confini alla legittima azione del legislatore (statale e regionale), che nell’ultimo periodo parrebbe per certi versi aver “dato il via” a un’intensa attività di produzione normativa volta a limitare, talora in modo assai pervasivo, gli spazi di libertà dell’alpinista anche quando non sussistano pericoli di carattere pubblico o collettivo riconnessi all’attività da questi esercitata.

Tra i vari provvedimenti del legislatore (statale e regionale) ci sono i divieti di pratica sciistica o arrampicatoria, l’obbligo di essere dotati di particolari dispositivi di sicurezza, la facoltà di definire con proprio regolamento le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.

L’assenza di una disciplina espressa
Tanto premesso, e passando così a un primo inquadramento costituzionale della problematica, il necessario punto di partenza d’ogni analisi parrebbe qui quello dell’assenza di specifiche disposizioni, all’interno del testo costituzionale, espressamente dedicate alla libertà alpinistica e, più in generale, all’alpinismo.
Tutt’al più si possono rinvenire in Costituzione alcuni limitati riferimenti, più o meno diretti, alla ‘montagna’.

Connesso alla montagna, sia pur in maniera indiretta, è stato talvolta considerato anche l’art. 9, secondo comma, Cost., quando prescrive che «la Repubblica (…) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», là dove paesaggio tutelato evidentemente è anche quello montano –ciò che potrebbe peraltro essere considerato un elemento contenutistico potenzialmente idoneo a costituire una linea regolativa importante anche per la libertà alpinistica e le sue limitazioni (ammissibili cioè in quanto rivolte alla tutela del paesaggio montano).

La limitata presenza di norme riferibili alla montagna e l’assenza d’una normativa costituzionale espressamente dedicata all’alpinismo, tuttavia, non esclude che all’interno della Costituzione sia pur sempre ravvisabile una “cornice” di norme e di principi comunque rilevante per l’alpinista e la sua (potenziale) libertà.

Cenni sulle competenze costituzionali in materia d’alpinismo
Per più ragioni non è affatto la stessa cosa se a disciplinare la condotta alpinistica sia la legge dello Stato, oppure quella della Regione Lombardia o della Provincia autonoma di Bolzano, o ancora un regolamento di ente locale come il Comune o, per avventura, un’ordinanza sindacale.

Si pensi soltanto alle differenti forme e possibilità di pubblicizzazione (dunque alla diversa difficoltà di conoscenza) dei relativi provvedimenti, e alla potenziale disomogeneità sul territorio nazionale d’una normativa rivolta a soggetti che spesso neppure sanno d’essere destinatari di precetti e che, per di più, potrebbero addirittura essere sottoposti a discipline giuridiche differenti nell’arco d’una medesima escursione qualora quest’ultima – come pure può capitare – si “snodi” su territori comunali o regionali differenti.

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Limitandoci pertanto in questa sede soltanto alle coordinate davvero essenziali, a questo proposito è rilevante in Costituzione soprattutto l’art. 117, che regola la divisione di competenze legislative fra Stato e Regioni.
Per quel che interessa la problematica qui in discorso, in questa disposizione assume senz’altro rilievo l’indicazione della potestà legislativa esclusiva statale (almeno) nelle materie dell’ordinamento civile e penale, nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono invece materie (rilevanti) di legislazione concorrente quelle relative a:
professioni; tutela della salute; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Tuttavia, come meglio si vedrà analizzando anche la disciplina costituzionale sostanziale, almeno un cospicuo “nucleo essenziale” della disciplina della libertà alpinistica parrebbe ancora, almeno in teoria, rimanere saldamente in mano allo Stato.

Diritti costituzionali dell’alpinista?
Passando ora alla parte di disciplina “sostanziale” contenuta in Costituzione, di solito nella (scarna) letteratura di riferimento viene invocata una molteplicità di parametri costituzionali, e segnatamente per lo più gli artt. 2 (diritti inviolabili), 16 (libertà di circolazione), 18 (libertà di associazione), 41 Cost. (libera iniziativa economica), sia singolarmente, sia – soprattutto – “nel loro complesso”.

Ciò detto, e argomentato così perché si procederà di séguito a un’indagine sui singoli articoli, la “norma cardine” per il tema che qui ci occupa parrebbe senz’altro l’art. 16 (primo comma) della Costituzione, ai sensi della quale «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

Questo non vuol dire, ovviamente, che a questo diritto non si possano apporre dei limiti (peraltro espressamente prefigurati dallo stesso art. 16). Non è chi non vede, ad esempio, come la libertà costituzionale di circolazione non abbia impedito d’imporre l’uso del casco ai motociclisti e della cintura di sicurezza agli automobilisti.

Ma il paragone tra l’andare in macchina e l’alpinismo non va oltre il fatto che sono entrambe forme di “libera circolazione”. Le differenze balzano agli occhi, se si considera che nell’attuale società, mentre ancora si sceglie se praticare alpinismo oppure no, per lo più il singolo non sceglie di essere automobilista (o comunque fruitore di veicoli motorizzati), bensì lo è per necessità (talvolta, anche obtorto collo). Una delle più evidenti conseguenze di tutto questo è che la sicurezza (intesa anche come la propria sicurezza) è venuta progressivamente ad affermarsi come un valore fondamentale (e per tale percepito dallo stesso automobilista), anche perché la fruizione del veicolo a motore è stata quasi del tutto spogliata della sua potenziale valenza “ricreativa”: qui l’idea (anche estetica) della circolazione come viaggio – che ancora prevale, appunto, in àmbito alpinistico – si è estinta (o comunque permane in una dimensione del tutto residuale) insieme al cosiddetto “gran turismo”, rimanendo soltanto quella pratica dello spostamento (che dev’essere efficiente, dunque rapido e sicuro).

Ulteriormente, soprattutto per alcune realtà “istituzionalizzate” (oltre che in parte istituzionali) come ad esempio il Club Alpino Italiano o altre organizzazioni simili, può venire in rilievo anche l’art 18 Cost., ai sensi del quale «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

E qui rileva tanto la libertà dell’alpinista di associarsi, quanto quella del non associarsi (di non essere necessariamente iscritto ad alcuna associazione), e ancora la libertà di creare non soltanto una, ma più associazioni, con i più diversi fini (non vietati dalla legge penale), e infine la libertà delle associazioni (nel perseguimento dei rispettivi fini sociali).

Per coloro che, infine, dall’alpinismo traggano anche un profitto o più in generale un qualsiasi tipo di vantaggio economico (si pensi, ad esempio, alla professione di Guida alpina, ma non solo), è rilevante anche l’art. 41 della nostra Carta costituzionale, ai sensi del quale «l’iniziativa economica privata è libera; essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

La libertà alpinistica come punto d’equilibrio fra tutele e limiti
Dal quadro finora tratteggiato, la Costituzione parrebbe dettare alcuni principi che indirettamente riguardano anche l’attività dell’alpinista e la sua libertà:

1) per prima cosa l’alpinista come singolo, nella sua attività “escursionistica”, sembrerebbe sempre costituzionalmente tutelato nella sua libertà di circolazione, la quale può essere legittimamente limitata soltanto per legge e «in via generale e per motivi di sanità e sicurezza»;

2) in seconda battuta, l’alpinista parrebbe tutelato anche nella sua veste collettiva, dunque quando effettui escursionismo di gruppo (anche senza necessariamente essere iscritto a organizzazioni);

3) in terzo luogo sono tutelate anche le associazioni che abbiano come scopo quello della promozione e dell’organizzazione di attività alpinistiche;

4) in quarto luogo l’alpinismo può essere tutelato pure come attività economica, soprattutto per chi lo eserciti professionalmente;

5) da ultimo, ma non meno importante, la libertà dell’alpinista può certamente essere limitata, ma solo nel rispetto delle garanzie che la Costituzione prevede e nel solco dei limiti costituzionali espressamente indicati nelle relative fattispecie (cioè negli stessi articoli che prevedono tali diritti) o in altre norme costituzionali a esse collegabili e con esse da “bilanciare”.

Quali garanzie e quali limiti, allora? Anche qui tentando di riassumere per sommi capi sembrerebbe potersi affermare che:

a) giacché l’alpinista, come si è visto, nella sua attività esercita sempre e necessariamente la propria libertà costituzionale di circolazione, egli gode sempre della garanzia della riserva di legge rinforzata dell’art. 16 Cost.: può dunque essere limitato in questa sua libertà di movimento soltanto dalla legge;
in più questa legge sarà legittima soltanto nella misura in cui persegua fini di sanità e sicurezza, i quali, tradizionalmente, nell’economia della disposizione parrebbero da intendersi come sanità e sicurezza pubblica (o quanto meno collettiva), dunque soprattutto della sicurezza o della salute degli altri, non della propria;

b) per chi eserciti alpinismo “economicamente orientato”, l’art. 41 Cost., oltre a ribadire il limite della sicurezza, impone più ampiamente di non andare in contrasto, oltre che con la libertà e la dignità umana, soprattutto con l’utilità sociale – concetto assai vago e apparentemente suscettibile di mutar di contenuto nel corso del tempo e a seconda della situazione;

c) nella Costituzione possono infine essere trovati altri limiti impliciti alla libera attività alpinistica, a seconda di come questa si atteggi; mi limito qui, una volta ancora senza pretesa d’esaustività e in aggiunta a quanto già menzionato nella parte relativa alle materie “di rilevanza alpinistica” indicate nell’art. 117 Cost., a menzionare la tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) e la tutela della salute (art. 32), la quale ultima peraltro sembrerebbe in grado di sollevare problemi non piccoli, soprattutto se da essa s’intendesse di poter ricavare un generale principio di “prevenzione dagli infortuni”.

Libertà alpinistica e principi fondamentali
Il nostro discorso sulla “libertà alpinistica” e sul perimetro del suo (possibile) rilievo costituzionale può infine essere integrato citando due ulteriori articoli ricompresi nei Principi fondamentali della nostra Costituzione (segnatamente l’art. 2 e l’art. 3 Cost.), il cui rilievo per la tematica alpinistica parrebbe più “mediato” e tuttavia, al tempo stesso, tutt’altro che trascurabile in sede d’interpretazione sistematica di quanto precedentemente esposto.

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La prima disposizione è quella di cui all’art. 2 Cost., ai sensi della quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Manca qui lo spazio per approfondire seriamente la possibilità di “sfruttare”, invocandola in prospettiva a tutela di presunti “diritti inviolabili dell’alpinista”, quella lettura che intende questa disposizione non soltanto quale rinvio alle restanti libertà fondamentali espressamente previste all’interno dell’articolato costituzionale, bensì anche quale base argomentativa per il riconoscimento d’ulteriori diritti fondamentali, non testualmente previsti all’interno della Costituzione. Cioè parrebbe difficile ritenere che l’art. 2 possa essere genericamente chiamato in causa per qualunque rivendicazione di libertà, compresa quella alpinistica. Mi limito qui a segnalare come, a voler ragionare in questa chiave, si potrebbe forse riuscire – magari sviluppando quel trend che in passato ha portato a riconoscere grazie ad esso un  diritto alla libertà sociale (Corte cost. 50/1998) – a rafforzare ulteriormente alcuni aspetti della libertà alpinistica, soprattutto assumendo che le relative istanze di tutela siano sufficientemente attestate e diffuse nella coscienza sociale, talora indicata come “fonte” dei nuovi diritti di cui all’art. 2. E qui sarebbe peraltro interessante capire quale tipo di valutazione sia realmente diffusa rispetto a certe pratiche alpinistiche (e alle loro possibili conseguenze: si pensi all’azione dello sciatore che involontariamente provoca una valanga o allo scalatore che provoca il distacco di una pietra) all’interno della comunità tutta (e della comunità alpinistica in particolare): l’idea sarà quella dell’esistenza di veri e propri diritti (l’esercizio dei quali, anche se provoca pericoli e/o danni ad altri, esclude l’illecito) oppure la semplice non sanzionabilità della violazione di certi divieti (fermo restando l’illecito, ad esempio il procurato disastro colposo ex art. 449 c.p.)?

Anche senza percorrere tal via, comunque, la norma in parola parrebbe ampiamente significativa in quanto espressione d’un generale principio di  favor per la libertà, (principio) strumentale al pieno sviluppo della persona(lità) umana e ampiamente caratterizzante la nostra forma di Stato (costituzionale). Tale principio, altrove addirittura testualmente esplicitato (ad esempio in Germania nell’art. 2, comma primo, della Legge Fondamentale) prevede, per rapidi cenni:

1) che l’agire del singolo (riconducibile a un bene costituzionalmente tutelato) sia in via di principio libero;

2) che ogni limitazione di questo agire da parte del pubblico potere debba essere giustificata con l’ancoraggio ad altri beni costituzionali;

3) che ogni limitazione debba comunque essere proporzionata.

E in tal senso, come noto, si finisce per entrare nel dominio dell’art. 3, primo comma, della Costituzione («tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali») – s’intende nella sua interpretazione giurisprudenziale da parte della Corte costituzionale che lo ha qualificato come fonte, in estrema sintesi, di quel precetto di proporzionalità/ragionevolezza che imporrebbe di trattare in modo uguale situazioni uguali/simili e, viceversa, di trattare in modo diverso situazioni diverse/dissimili.

Ed è forse soprattutto tale precetto che, in connessione col citato principio di libertà di cui all’art. 2 Cost. e con le altre libertà costituzionali (di “rilevanza alpinistica”) espressamente garantite, parrebbe infine suggerire quella “modulazione” della disciplina normativa che tenga nel debito conto le peculiari caratteristiche dell’alpinismo (prima fra tutte la sua intrinseca componente di pericolo).

Perché, se è vero che il cosiddetto principio di “ragionevolezza” di cui all’art. 3 Cost. tutela pure il valore della coerenza ordinamentale, sanzionando con la perdita di efficacia le norme con una ratio “intrinsecamente irragionevole”, ciò dovrebbe una volta di più indurre a riflettere sull’opportunità (o sulla legittimità) di quei provvedimenti – si pensi soltanto ai divieti di praticare, in certe condizioni, qualsiasi tipo di attività pericolosa anche solo per se stessi… – i quali, all’interno d’un ordinamento che riconosce l’alpinismo come un valore (per certi aspetti, anche di rango costituzionale), rischiano di metterne in forse l’essenza.

Estratto dal testo di Federico Pedrini
11 febbraio 2014

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Costituzione e libertà in montagna ultima modifica: 2014-02-09T11:13:07+01:00 da GognaBlog

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